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DDL STABILITÀ 2016: PRIME ANTICIPAZIONI

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DDL STABILITÀ 2016: PRIME ANTICIPAZIONI

 Ddl Stabilità 2016

Il DDL di Stabilità 2016, approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre e ora all’esame delle Camere, introduce una serie di misure di rilevante interesse per datori di lavoro e lavoratori:

proroga dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato;

detassazione dei premi di produttività;

possibilità, per i lavoratori a tempo pieno del settore privato che maturano, entro il 31.12.2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di trasformare, d’intesa con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro in part time;

rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga;

innalzamento a 3.000 euro del tetto al contante;

implementazione della CU;

semplificazioni in materia di dichiarazione precompilata.

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Il DDL Stabilità 2016, approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre e ora all’esame delle Camere, introduce una serie di misure di rilevante interesse per datori di lavoro e lavoratori:

 proroga dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato;

 detassazione dei premi di produttività;

 possibilità, per i lavoratori a tempo pieno del settore privato che maturano, entro il 31.12.2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di trasformare, d’intesa con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro in part time;

 rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga;

 innalzamento a 3.000 euro del tetto al contante;

 implementazione della Certificazione Unica e assolvimento, tramite il relativo invio, all’obbligo di dichiarazione a carico del sostituto d’imposta (Mod. 770 Semplificato);

 semplificazioni in materia di dichiarazione precompilata.

PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, l’art. 11 del DDL Stabilità proroga, sebbene con alcune novità rilevanti, per l’anno 2016, l’esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Datori di lavoro interessati

Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato.

Rapporti di lavoro agevolati L’esonero contributivo si applica

 alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,

 decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.

Si ritiene che l’assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale, coerentemente con quanto previsto per l’esonero 2015.

Esclusioni

L’esonero contributivo non spetta:

 in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) e di lavoro domestico;

 relativamente ai lavoratori:

- che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

- per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Durata del beneficio

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi (contro i 36 mesi previsti in precedenza).

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Misura dell’agevolazione Il nuovo beneficio:

 consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 40% e, comunque,

 nel limite massimo di 3.250 euro annui.

Settore agricolo

L’esonero contributivo spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo,

 con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (ad esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato) e

 relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2015.

Cumulabilità

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

Premi INAIL

L’esonero contributivo previsto non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L’art. 12 del DDL Stabilità 2016 reintroduce lo strumento della detassazione per il settore privato

 dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché

 delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

È espressamente previsto che le somme e i valori in questione debbano essere erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è confermata nella misura del 10%.

Il limite annuo di importo complessivo detassabile è fissato nella misura di 2.000 euro lordi (contro i 3.000 euro lordi del 2014). Il predetto limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il limite massimo di reddito da lavoro dipendente prodotto, dal lavoratore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme detassabili è, invece, stabilito in euro 50.000 (contro i 40.000 euro per il 2014). Il rispetto di tale requisito reddituale, desumibile dalla CU dell’anno precedente ovvero attestato per iscritto dal beneficiario se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la predetta CU, è condizione necessaria per l’accesso alla detassazione.

Con decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, dovranno essere stabiliti i criteri di misurazione degli

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incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

È, inoltre, previsto che il lavoratore possa scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (pertanto somme potenzialmente detassabili) e di fruire, in alternativa, delle somme e dei valori indicati all’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR.

A titolo di esempio, le somme detassabili potrebbero essere fruite in tutto o in parte sotto forma di

 contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;

 somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;

 prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;

 utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;

 somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

 somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;

 beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro.

Le somme e i valori fruibili in alternativa alle some e valori potenzialmente detassabili (pertanto le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.

PART TIME PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE

L’articolo 19, comma 2 del DDL Stabilità 2016 prevede che i lavoratori dipendenti

 del settore privato iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima),

 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,

 che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto all'articolo 24, comma 6, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011,

possono, d'intesa con il datore di lavoro, ridurre l'orario del rapporto di lavoro

 in misura compresa tra il 40% e il 60%,

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 per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al predetto beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico,

 a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

A fronte della riduzione dell’orario di lavoro e di conseguenza della proporzionale diminuzione della retribuzione, è previsto che al lavoratore venga erogata

• dal datore di lavoro,

• mensilmente,

 una somma pari alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici (pertanto contribuzione Ivs) a carico del medesimo datore relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

È previsto inoltre che i lavoratori interessati dalla riduzione di orario siano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell’applicazione di norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

Richiesta del beneficio

È previsto che a fronte del consenso da parte del datore di lavoro alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, quest’ultimo debba darne comunicazione

all’INPS e

alla Direzione Territoriale del lavoro (DTL).

È previsto che l’accesso al beneficio sia concesso, a domanda e nei limiti delle risorse a ciò destinate, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

Le modalità di comunicazione della stipulazione del contratto e della relativa cessazione saranno stabilite con decreto interministeriale. Il beneficio è riconosciuto dall’INPS, secondo le modalità stabilite con il predetto decreto.

RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI IN DEROGA

L’art. 20 del DDL Stabilità prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga al fine di favorire la transizione verso il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro così come ridefinito dal D.Lgs n. 148/2015.

In particolare, l’autorizzazione di spesa destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, è incrementata, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro.

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A decorrere

 dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno;

 dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente

 con riferimento ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, non potrà essere concesso;

 per i restanti lavoratori, potrà essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al DPR n. 218/1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non potrà, comunque, eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

INNALZAMENTO A 3.000 EURO DEL TETTO AL CONTANTE

L’art. 46 del DDL Stabilità dispone

l’innalzamento a euro 3.000 del tetto dei pagamenti in contanti.

A tale riguardo, si ricorda che, in precedenza, il decreto “Salva Italia” aveva ridotto il predetto limite da euro 2.500 a euro 1.000.

IMPLEMENTAZIONE DELLA CU E CONTESTUALE ASSOLVIMENTO OBBLIGO DICHIARATIVO

L’art. 49 del DDL Stabilità 2016 introduce novità di forte impatto per i datori di lavoro nonché per i professionisti e gli operatori che li assistono ai fini dell’assolvimento degli obblighi di certificazione (Mod. CU) e dichiarazione (Mod. 770 Semplificato) che gravano sugli stessi.

Viene, innanzitutto, prevista l’implementazione dei dati che dovranno essere trasmessi, entro il 7 marzo, all’Agenzia delle Entrate mediante la Certificazione Unica..

In particolare, ai dati già presenti nella CU2015, dovranno aggiungersi

 ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria (si pensi, ad esempio, ai dati relativi alla tassazione del TFR e dei suoi acconti e anticipazioni) e degli enti previdenziali e assicurativi;

 i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai solo fini contributivi e assicurativi;

 i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata (Mod. 730-4).

La trasmissione in via telematica delle CU è equiparata a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione Mod. 770 Semplificato.

Pertanto, tramite l’invio delle Certificazioni Uniche, il sostituto d’imposta assolve all’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 4, comma 1, DPR n.

322/1998 (Mod. 770 Semplificato). Rimane da chiarire quali dati dovranno eventualmente continuare ad essere forniti all’Amministrazione Finanziaria tramite il Mod. 770 Semplificato entro la scadenza ordinaria del 31 luglio.

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Sembra verosimile ritenere che potranno ancora essere richiesti i dati riepilogativi (prospetti ST e SX) anche se la conferma si avrà solo in fase di approvazione del Mod. 770 Semplificato 2016.

REVISIONE COMPENSI CAF

Ai sensi dell’art. 33, comma 3 del DDL Stabilità è previsto che con apposito decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio 2016, saranno rideterminati i compensi spettanti ai CAF al fine di realizzare un risparmio di spesa pari a euro 100 milioni.

MOD. 730 PRECOMPILATO

Come noto (cfr. Aggiornamento AP n. 408/2014), ai sensi dell’art. 1, D.Lgs n.

175/2014, Decreto “Semplificazioni fiscali”, a partire dal 2015, in via sperimentale, è stata introdotta la dichiarazione dei redditi precompilata detta anche “Mod. 730 precompilato”.

A seguito della prima sperimentazione avvenuta in occasione delle operazioni di assistenza fiscale per il 2015, con l’articolo 49 del DDL di Stabilità 2016 vengono introdotte alcune disposizioni di semplificazione della dichiarazione precompilata.

Trasmissione dati da parte dei “soggetti terzi”

Ai fini della predisposizione del Mod. 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, inviate dai sostituti d’imposta tramite Certificazione Unica (Mod. CU) e dagli altri soggetti (c.d. soggetti terzi: istituti di credito ed assimilati, imprese assicuratrici, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari) che gestiscono le varie tipologie di oneri detraibili o deducibili.

Come noto, al fine di garantire una precompilazione sempre più completa, l’articolo 3, comma 3 del D.Lgs n. 175/2014 prevede che, a partire dal 2016, l’Agenzia delle Entrate acquisisca anche i dati relativi alle spese mediche sanitarie, nonché di assistenza specifica che danno diritto a deduzioni/detrazioni d’imposta.

In particolare, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari nonché medici ed odontoiatri, dal 2016 sono tenuti inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel corso dell’anno precedente.

L’articolo 49 del DDL modifica il citato comma 3 dell’art. 3 nella parte in cui individua i soggetti operanti nel settore sanitario tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria includendo tra questi anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Si evidenzia inoltre che prevedendo l’invio di detti dati per le “prestazioni erogate dal 2015” (anziché “erogate nel 2015”) il Legislatore introduce a regime tale adempimento.

Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 3, è altresì disposto che tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal

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Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.

Con l’art. 49, comma 2 del DDL Stabilità 2016 viene, altresì, riscritto il comma 25-bis dell’art. 78, Legge n. 413/1991 ridefinendo la categoria degli Enti/Casse/società/fondi integrativi al SSN tenuti all’invio dei dati ed implementando le informazioni che devono essere trasmesse. In particolare è ora disposto che:

 tra i soggetti tenuti all’invio dei dati entro il 28 febbraio sono ricompresi gli Enti/Casse/società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati;

 vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati (deducibili / detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.

Controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate

Come si ricorderà (cfr. Aggiornamento AP n.136/2015), ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 175/2014, in caso di presentazione del Mod. 730 precompilato senza modifiche, direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta, non trovano applicazione i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a euro 4.000, anche determinato da eccedenze di imposte.

Il DDL Stabilità 2016 prevede l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 5, D.Lgs n. 175/2014 con il quale è disposto che l’Agenzia delle Entrate può effettuare i c.d. “controlli preventivi”, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai Modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche:

 presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;

 modifiche, rispetto al modello precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

 presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia delle Entrate;

ovvero

 determinano un rimborso di importo superiore a euro 4.000.

In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione (all’invio della dichiarazione se successivo).

Conseguentemente è abrogato l’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 175/.

Tale abrogazione ha effetto a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 2016, relative al 2015.

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Numero minimo dichiarazioni per mantenere la qualifica di CAF

L’articolo 35 del D.Lgs n. 175/2014, modificando l’articolo 7 del DM n. 164/1999 ha introdotto requisiti più stringenti per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, al fine di garantire adeguati livelli di servizio e di idoneità tecnico organizzativa dei CAF.

L’art 49, comma 1, lett. h) del DDL Stabilità 2016 modifica il comma 3, art. 35 del D.Lgs n. 175/2014 rivedendo la modalità di quantificazione del numero minimo di dichiarazioni che il CAF deve presentare per mantenere tale qualifica.

In particolare è previsto che

“il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento.”

È previsto che le predette disposizioni si applichino anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore della Stabilità 2016 con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018.

Analogamente, ai sensi del comma 2-ter, art. 7 del DM n. 164/1999, come rivisto dal DDL Stabilità 2016, è previsto che ai fini della conservazione dell’autorizzazione a svolgere attività di assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate verificherà annualmente il requisito sopra individuato.

Assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta

L’art 49, comma 3 del DDL Stabilità 2016 introduce la nuova lett. c-bis) al comma 1, art. 17, DM n. 164/99 con la quale si dispone che

nei casi in cui il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale, lo stesso è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (Mod. 730-4).

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