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2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 17 agosto 2020 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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Roma - Lunedì, 17 agosto 2020

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GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P A R T E P R I M A SI PUBBLICA

IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

S O M M A R I O

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell’8 aprile 2020, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido

perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (20CE1280) ...

Pag.

1

Pubblicato nel n. L 188I del 15 giugno 2020

Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati

prodotti (20CE1281) ... Pag. 6

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/786 della Commissione, del 15 giugno 2020, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (20CE1282) ...

Pag.

25

Pubblicati nel n. L 190 del 16 giugno 2020

Decisione (UE) 2020/787 della Commissione, del 16 giugno 2020, che proroga il periodo transitorio relativo

all’acquisizione di terreni agricoli in Croazia (20CE1283) ...

Pag.

33

Pubblicata nel n. L 192 del 17 giugno 2020

Decisione (UE) 2020/788 del Consiglio, del 9 giugno 2020, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione

scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina (20CE1284) ...

Pag.

36

(2)

ne europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall’accordo qua- dro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il

commercio e gli investimenti (20CE1286) ...

Pag.

40 Decisione (UE) 2020/791 del Consiglio, del 10 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unio-

ne europea in occasione della 13a sessione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia in merito all’adozione di modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative ai carri merci, alla marcatura dei veicoli e al rumore del materiale rotabile, e in merito alla revisione integrale delle norme in materia di certificazione e di verifica dei soggetti responsabili della manutenzione e delle specifiche rela-

tive ai registri nazionali dei veicoli (20CE1287) ...

Pag.

42 Decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio, dell’11 giugno 2020, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC

relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (20CE1288) ...

Pag.

44 Decisione (UE) 2020/793 del Consiglio, del 12 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unio-

ne europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministra-

tive e inerenti al personale e sull’istituzione di regole finanziarie per la Comunità dei trasporti (20CE1289) ...

Pag.

46 Decisione (PESC) 2020/794 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/101 rela-

tiva alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (20CE1290) ...

Pag.

48 Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a

sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non pro-

liferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (20CE1291) ...

Pag.

49 Decisione (PESC) 2020/796 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/1252 a

sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l’attuazione della risoluzio- ne 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di

massa e dei relativi vettori (20CE1292) ...

Pag.

50

Pubblicate nel n. L 193 del 17 giugno 2020

Regolamento (UE) 2020/797 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono

originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo (20CE1293) ...

Pag.

51 Decisione di esecuzione (UE) 2020/798 della Commissione, del 17 giugno 2020, che modifica la decisione di

esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo

H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 4134] (20CE1294) ...

Pag.

56 Decisione n. 1/2020 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell’accordo

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 15 giugno 2020, che sostituisce l’allegato

dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2020/799] (20CE1295) ...

Pag.

67

Pubblicati nel n. L 194 del 18 giugno 2020

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del

24 gennaio 2020) (20CE1297) ... Pag. 89

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/396 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l’articolo 9,

paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 60

dell’8 marzo 2017) (20CE1298) ... Pag.

90

(3)

mento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e

delle uova da cova (GU L 314 del 5 dicembre 2019) (20CE1299) ...

Pag.

91

Rettifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al di- stacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 18 del

21 gennaio 1997) (20CE1300) ... Pag. 93

Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i rego- lamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

(GU L 102 dell’11 aprile 2006) (20CE1301) ... Pag.

96

Rettifica della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del

14 agosto 2009) (20CE1302) ... Pag. 97

Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU

L 211 del 14 agosto 2009) (20CE1303) ... Pag.

98

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al rego-

lamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28 giugno 2014) (20CE1304) ...

Pag.

98

Pubblicate nel n. L 191 del 16 giugno 2020

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE)

n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19 settembre 2018) (20CE1305) ...

Pag.

99

Pubblicata nel n. L 193 del 17 giugno 2020

AV V E R T E N Z A

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui

pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell’Unione

europea».

(4)
(5)

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/784 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2020

recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei

composti a esso correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2) («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3) («il protocollo»).

(2) L’allegato A della convenzione («Sostanze da eliminare») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare e/o adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.

(3) Nella sua nona riunione la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificare l’allegato A della convenzione al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico («PFOA»), i suoi sali e i composti a esso correlati. Tale modifica prevede una serie di deroghe specifiche.

(4) La parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, dovrebbe pertanto essere modificata per includervi il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.

(5) Il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati figurano, con determinate deroghe, nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali deroghe sono state oggetto di valutazione del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti («POPRC»), a seguito della quale non tutte sono state raccomandate alla conferenza delle parti. Di conseguenza, la decisione adottata dalla conferenza delle parti (SC-9/12) contiene solo alcune delle deroghe precedentemente concesse a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che la valutazione del POPRC era basata su informazioni più recenti e in considerazione della decisione (UE) 2019/639 del Consiglio (5), è opportuno autorizzare nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 solo le deroghe specifiche concesse ai sensi della convenzione e necessarie nell’Unione.

(6) La conferenza delle parti della convenzione ha adottato nella sua nona riunione una decisione in merito a una deroga specifica che non figura nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La deroga riguarda l’uso di bromuro di perfluorottano contenente ioduro di perfluorottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici.

Considerato che le informazioni su tale uso non erano disponibili al momento dell’inserimento del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e considerata la successiva valutazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (6), si ritiene opportuno inserire tale deroga specifica nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021.

(1) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

(2) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

(3) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/

CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(5) Decisione (UE) 2019/639 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 22).

(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/c9666f21-532b-49a0-ace3-c843b7b8e5b0.

(6)

(7) Al fine di migliorare l’applicazione e l’esecuzione nell’Unione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno stabilire un valore limite per la presenza di PFOA, di suoi sali e di composti a esso correlati sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze, nelle miscele e negli articoli. È opportuno fissare il valore limite a 0,025 mg/kg per il PFOA, compresi i suoi sali, e a 1 mg/kg per i singoli composti correlati al PFOA o per una combinazione di tali composti. Per le applicazioni in cui non è attualmente possibile rispettare tali limiti di concentrazione, è opportuno stabilire limiti più elevati che dovrebbero essere riesaminati dalla Commissione entro 2 anni in vista di un loro abbassamento.

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.

(9) Considerando che alcune deroghe concesse precedentemente alla restrizione del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono ancora necessarie per un periodo transitorio per l’industria ma non rientrano tra le deroghe specifiche di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, tali deroghe dovrebbero applicarsi fino al 3 dicembre 2020, data di entrata in vigore della modifica dell’allegato A della convenzione di Stoccolma riguardante il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.

(10) La restrizione del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati prevista nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che la Commissione intende ora sopprimere, dovrebbe di norma applicarsi a decorrere dal 4 luglio 2020. Per motivi di coerenza e per agevolare l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 8 aprile 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

(7)

ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza N. CAS N. CE Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati Per «acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati» si intende:

i) acido perfluoroottanoico, comä presi i suoi isomeri ramificati;

ii) i suoi sali;

iii) i composti a esso correlati che siano, ai fini della convenzione, sostanze che degradano in PFOA, compresa qualsiasi sostanza (a inä clusione di sali e polimeri) avente, come uno degli elementi struttuä rali, un gruppo perfluoroeptil liä neare o ramificato con la frazione (C7F15)C.

I composti seguenti non sono inclusi tra i composti correlati al PFOA:

i) C8F17-X, dove X = F, Cl, Br;

ii) fluoropolimeri coperti da CF3[CF2]n-R’, dove R’=qualsiasi gruppo, n> 16;

iii) acidi perfluoro alchil carbossilici (compresi i loro sali, esteri, alogeä nuri e anidridi) con perfluorocarä buri • 8;

iv) acidi perfluoro alchil solfonici e acidi perfluoro fosfonici (comä presi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi

• 9;

v) acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), di cui al preä sente allegato.

335-67-1 e

altri 206-397-9 e

altri 1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali preä senti in sostanze, in miscele o in articoli in conä centrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).

2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a ogni singolo composto correlato al PFOA o a una combinazione di comä posti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o infeä riori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai composti correlati al PFOA presenti in una concentrazione pari o infeä riore a 20 mg/kg (0,002 % in peso) in una sostanä za da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell’articolo 3, punto 15, letä tera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel rispetto delle condizioni strettamente controllate di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento, per la produzione di compoä sti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6. La presente deroga è riesaminata e valutata dalä la Commissione entro il 5.7.2022.

4. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali preä senti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle micropolveri di politeä trafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiaä zioni ionizzanti fino a 400 kilogray oppure meä diante degradazione termica, e anche nelle miscele e negli articoli per uso industriale e proä fessionale contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. La presente deroga è riesaminata e vaä lutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.

5. In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’imä missione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizä zati ai seguenti fini:

a) fotolitografia o processi di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;

b) rivestimenti fotografici applicati a pellicole, fino al 4 luglio 2025;

(8)

Sostanza N. CAS N. CE Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

c) tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, fino al 4 luglio 2023;

d) dispositivi medici impiantabili e invasivi, fino al 4 luglio 2025;

e) fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di

i) membrane per la filtrazione del gas, memä brane per la filtrazione dell’acqua e memä brane per tessuti medicali ad alte prestaä zioni e resistenti alla corrosione, ii) scambiatori di calore per il recupero di

calore residuo industriale,

iii) sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volaä tili e particolato PM2,5,

fino al 4 luglio 2023.

6. In deroga a quanto sopra, l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati è autorizzato fino al 4 luglio 2025 nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili li- quidi e per gli incendi di combustibili liquidi (in- cendi di classe B) già installate in sistemi, sia mo- bili sia fissi, alle seguenti condizioni:

a) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o comä posti a esso correlati non devono essere utilizä zate in attività di formazione;

b) le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o comä posti a esso correlati non devono essere utilizä zate a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;

c) dal 1o gennaio 2023 l’uso di schiume anti- ncendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati deve essere limitato solo ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;

d) le scorte di schiume antincendio che contenä gono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati devono essere gestite in conformità dell’articolo 5.

7. In deroga a quanto sopra, l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoä roottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici è autorizzato, a condizione che sia riesaminato e valutato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026, poi ogni quattro anni e infine entro il 31 dicembre 2036.

(9)

Sostanza N. CAS N. CE Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

8. È autorizzato l’uso di articoli che contengono PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati e che erano già in uso nell’Unione europea prima del 4 luglio 2020. A tali articoli si applica l’artico- lo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

9. In deroga a quanto sopra, l’uso del PFOA, dei suoi sali e/o dei composti a esso correlati è autorizzato fino al 3 dicembre 2020 nei seguenti articoli:

a) dispositivi medici diversi dai quelli impiantaä bili ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 (*);

b) inchiostri da stampa in lattice;

c) nanorivestimenti al plasma.

(*) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.»

20CE1280

(10)

REGOLAMENTO (UE) 2020/785 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2020

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron,

pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il triazossido non erano stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005; poiché tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2) Per il cromafenozide l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR esistenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per il cromafenozide non è autorizzato alcun impiego della sostanza e non esistono tolleranze all’importazione nell’Unione. L’Autorità ha concluso che fissare l’LMR al limite di determinazione fornirebbe un livello di protezione soddisfacente per i consumatori dell’Unione. È opportuno pertanto fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione.

(3) Per il fluometuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3) e ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR vigente per i semi di cotone. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l’LMR per tale prodotto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente.

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chromafenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il cromafenozide conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5533.

(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluometuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluometuron conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5560.

(11)

(4) Per il pencicuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per tutti i prodotti alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non è possibile escludere un rischio per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione.

(5) Per il sedaxane l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente.

(6) Per il tau-fluvalinato l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per ciliege (dolci), fragole, bietole, carote, broccoli, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), semi di sesamo, semi di colza, semi di cotone, orzo, avena, suini (carne, grasso, rene), rene (bovini, ovini, caprini, equini), latte (bovini, ovini, caprini, equini). Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.

Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per cetrioli, grasso e frattaglie di volatili commestibili (diverse da fegato e rene), alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

(7) Per il triazossido l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, avena, segale e frumento. Per tale sostanza non vigono altre autorizzazioni. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione o a quello indicato dall’Autorità.

(8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(10) Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(14) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pencycuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il pencicuron conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2018); 16(12):5518.

(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sedaxane according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il sedaxane conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5544.

(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tau-fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il tau- fluvalinato conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2018); 16(11):5475.

(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triazoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triazossido conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal (2019); 17(1):5525.

(12)

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 gennaio 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

(13)

ALLEGATO Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau- fluvalinato e triazossido:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di

codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)

Cromafenozide Fluometuron Pencicuron [somma di pencicuron e pencicuron-PB-ammina, espressa come pencicuron] (F) (R) (A) Sedaxane (somma di isomeri) Fluvalinato (somma di isomeri) (F) risultante dall'impiego di tau-fluvalinato Triazossido

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGEä

LATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)

0110000 Agrumi 0,4 0,001(*)

0110010 Pompelmi 0110020 Arance dolci 0110030 Limoni 0110040 Limette/lime 0110050 Mandarini 0110990 Altri (2)

0120000 Frutta a guscio 0,01(*) 0,005(*)

0120010 Mandorle dolci 0120020 Noci del Brasile 0120030 Noci di anacardi 0120040 Castagne e marroni 0120050 Noci di cocco 0120060 Nocciole

0120070 Noci del Queensland 0120080 Noci di pecàn 0120090 Pinoli 0120100 Pistacchi

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8

0120110 Noci comuni 0120990 Altri (2)

0130000 Pomacee 0,3 0,001(*)

0130010 Mele 0130020 Pere 0130030 Cotogne 0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone 0130990 Altri (2)

0140000 Drupacee 0,001(*)

0140010 Albicocche 0,3

0140020 Ciliege (dolci) 0,4

0140030 Pesche 0,3

0140040 Prugne 0,01(*)

0140990 Altri (2) 0,01(*)

0150000 Bacche e piccola frutta 0,001(*)

0151000 a) Uve 1

0151010 Uve da tavola 0151020 Uve da vino

0152000 b) Fragole 0,3

0153000 c) Frutti di piante arbuä

stive 0,01(*)

0153010 More di rovo 0153020 More selvatiche 0153030 Lamponi (rossi e gialli) 0153990 Altri (2)

0154000 d) Altra piccola frutta e

bacche 0,01(*)

0154010 Mirtilli

0154020 Mirtilli giganti americani

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8

0154030 Ribes a grappoli (nero,

rosso e bianco)

0154040 Uva spina/grossularia

(verde, rossa e gialla) 0154050 Rosa canina (cinorroä

donti)

0154060 More di gelso (nero e

bianco) 0154070 Azzeruoli 0154080 Bacche di sambuco 0154990 Altri (2)

0160000 Frutta varia con 0,01(*)

0161000 a) Frutta con buccia comä mestibile

0161010 Datteri 0,001(*)

0161020 Fichi 0,001(*)

0161030 Olive da tavola 0,005(*)

0161040 Kumquat 0,001(*)

0161050 Carambole 0,001(*)

0161060 Cachi 0,001(*)

0161070 Jambul/jambolan 0,001(*)

0161990 Altri (2) 0,001(*)

0162000 b) Frutti piccoli con bucä

cia non commestibile 0,001(*)

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0162020 Litci

0162030 Frutti della passione/maä racuja

0162040 Fichi d’India/fichi di cacä tus

0162050 Melastelle/cainette 0162060 Cachi di Virginia 0162990 Altri (2)

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8

0163000 c) Frutti grandi con buccia non commestibile

0163010 Avocado 0,005(*)

0163020 Banane 0,001(*)

0163030 Manghi 0,001(*)

0163040 Papaie 0,001(*)

0163050 Melograni 0,001(*)

0163060 Cerimolia/cherimolia 0,001(*)

0163070 Guaiave/guave 0,001(*)

0163080 Ananas 0,001(*)

0163090 Frutti dell’albero del pane 0,001(*)

0163100 Durian 0,001(*)

0163110 Anona/graviola/guanaä

bana 0,001(*)

0163990 Altri (2) 0,001(*)

0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGEä LATI

0210000 Ortaggi a radice e tubero 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,001(*)

0211000 a) Patate 0,02

0212000 b) Ortaggi a radice e tuä

bero tropicali 0,01(*)

0212010 Radici di cassava/manioä ca

0212020 Patate dolci 0212030 Ignami

0212040 Maranta/arrow root 0212990 Altri (2)

0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barä babietole da zucchero

0,01(*)

0213010 Bietole 0213020 Carote 0213030 Sedano rapa

0213040 Barbaforte/rafano/cren

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8

0213050 Topinambur 0213060 Pastinaca

0213070 Prezzemolo a grossa raä

dice/ prezzemolo di Amburgo 0213080 Ravanelli 0213090 Salsefrica 0213100 Rutabaga 0213110 Rape 0213990 Altri (2)

0220000 Ortaggi a bulbo 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0220010 Aglio

0220020 Cipolle 0220030 Scalogni

0220040 Cipolline/cipolle verdi e ciä pollette

0220990 Altri (2)

0230000 Ortaggi a frutto 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,001(*)

0231000 a) Solanacee e malvacee

0231010 Pomodori 0,01(*)

0231020 Peperoni 0,01(*)

0231030 Melanzane 0,15

0231040 Gombi 0,01(*)

0231990 Altri (2) 0,01(*)

0232000 b) Cucurbitacee con bucä

cia commestibile 0,02

0232010 Cetrioli (+)

0232020 Cetriolini 0232030 Zucchine 0232990 Altri (2)

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8

0233000 c) Cucurbitacee con bucä cia non commestibile

0233010 Meloni 0,09

0233020 Zucche 0,01(*)

0233030 Cocomeri/angurie 0,09

0233990 Altri (2) 0,01(*)

0234000 d) Mais dolce 0,01(*)

0239000 e) Altri ortaggi a frutto 0,01(*)

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,001(*)

0241000 a) Cavoli a infiorescenza 0,3

0241010 Cavoli broccoli 0241020 Cavolfiori 0241990 Altri (2) 0242000 b) Cavoli a testa

0242010 Cavoletti di Bruxelles 0,15

0242020 Cavoli cappucci 0,3

0242990 Altri (2) 0,01(*)

0243000 c) Cavoli a foglia 0,01(*)

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai 0243020 Cavoli ricci 0243990 Altri (2)

0244000 d) Cavoli rapa 0,08

0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0251000 a) Lattughe e insalate 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,7 0,001(*) 0251010 Dolcetta/valerianella/galä

linella 0251020 Lattughe

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8

0251030 Scarola/indivia a foglie

larghe

0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251050 Barbarea 0251060 Rucola 0251070 Senape juncea

0251080 Prodotti baby leaf (comä prese le brassicacee) 0251990 Altri (2)

0252000 b) Foglie di spinaci e simili 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0252010 Spinaci

0252020 Portulaca/porcellana 0252030 Bietole da foglia e da costa 0252990 Altri (2)

0253000 c) Foglie di vite e foglie di

specie simili 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0254000 d) Crescione acquatico 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria

belga 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0256000 f) Erbe fresche e fiori

commestibili 0,02(*) 0,02(*) 0,04(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,002(*) 0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina 0256030 Foglie di sedano 0256040 Prezzemolo 0256050 Salvia 0256060 Rosmarino 0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commeä stibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8

0256100 Dragoncello 0256990 Altri (2)

0260000 Legumi 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,001(*)

0260010 Fagioli (con baccello) 0,6

0260020 Fagioli (senza baccello) 0,05

0260030 Piselli (con baccello) 0,6

0260040 Piselli (senza baccello) 0,05

0260050 Lenticchie 0,01(*)

0260990 Altri (2) 0,01(*)

0270000 Ortaggi a stelo 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,001(*)

0270010 Asparagi 0,01(*)

0270020 Cardi 0,01(*)

0270030 Sedani 0,01(*)

0270040 Finocchi dolci/finocchiä

ni/finocchi di Firenze 0,01(*)

0270050 Carciofi 0,8

0270060 Porri 0,01(*)

0270070 Rabarbaro 0,01(*)

0270080 Germogli di bambù 0,01(*)

0270090 Cuori di palma 0,01(*)

0270990 Altri (2) 0,01(*)

0280000 Funghi, muschi e licheni 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0280010 Funghi coltivati

0280020 Funghi selvatici 0280990 Muschi e licheni

0290000 Alghe e organismi procarioti 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0300000 LEGUMI SECCHI 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,003(*) 0300010 Fagioli

0300020 Lenticchie 0300030 Piselli

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8

0300040 Lupini/semi di lupini 0300990 Altri (2)

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,005(*) 0401000 Semi oleaginosi

0401010 Semi di lino 0,02

0401020 Semi di arachide 0,01(*)

0401030 Semi di papavero 0,01(*)

0401040 Semi di sesamo 0,01(*)

0401050 Semi di girasole 0,01(*)

0401060 Semi di colza 0,02

0401070 Semi di soia 0,01(*)

0401080 Semi di senape 0,02

0401090 Semi di cotone 0,09

0401100 Semi di zucca 0,02

0401110 Semi di cartamo 0,02

0401120 Semi di borragine 0,02

0401130 Semi di camelina/dorella 0,02

0401140 Semi di canapa 0,02

0401150 Semi di ricino 0,01(*)

0401990 Altri (2) 0,01(*)

0402000 Frutti oleaginosi 0,01(*)

0402010 Olive da olio 0402020 Semi di palma 0402030 Frutti di palma 0402040 Capoc 0402990 Altri (2)

0500000 CEREALI 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,003(*)

0500010 Orzo 0,4

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-

cereali 0,01(*)

0500030 Mais/granturco 0,01(*)

0500040 Miglio 0,01(*)

0500050 Avena 0,4

0500060 Riso 0,01(*)

0500070 Segale 0,05

0500080 Sorgo 0,01(*)

0500090 Frumento 0,05

0500990 Altri (2) 0,01(*)

0600000 TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE

E CARRUBE 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

0610000

0620000 Chicchi di caffè 0630000 Infusioni di erbe da 0631000 a) Fiori 0631010 Camomilla 0631020 Ibisco/rosella 0631030 Rosa 0631040 Gelsomino 0631050 Tiglio 0631990 Altri (2) 0632000 b) Foglie ed erbe 0632010 Fragola 0632020 Rooibos 0632030 Mate 0632990 Altri (2) 0633000 c) Radici 0633010 Valeriana 0633020 Ginseng

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8

0633990 Altri (2)

0639000 d) Altre parti della pianta 0640000 Semi di cacao

0650000 Carrube/pane di san Giovanä ni

0700000 LUPPOLO 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

0800000 SPEZIE

0810000 Semi 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

0810010 Anice verde

0810020 Grano nero/cumino nero 0810030 Sedano

0810040 Coriandolo 0810050 Cumino 0810060 Aneto 0810070 Finocchio 0810080 Fieno greco 0810090 Noce moscata 0810990 Altri (2)

0820000 Frutta 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

0820010 Pimenti (della Giamaica)/

pepe garofanato 0820020 Pepe di Sichuan 0820030 Carvi

0820040 Cardamomo 0820050 Bacche di ginepro 0820060 Pepe (nero, verde e bianco) 0820070 Vaniglia

0820080 Tamarindo 0820990 Altri (2)

0830000 Spezie da corteccia 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8

0830010 Cannella 0830990 Altri (2)

0840000 Spezie da radici e rizomi

0840010 Liquirizia 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

0840020 Zenzero (10)

0840030 Curcuma 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

0840040 Barbaforte/rafano/cren (11)

0840990 Altri (2) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*)

0850000 Spezie da boccioli 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 0850010 Chiodi di garofano

0850020 Capperi 0850990 Altri (2)

0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 0860010 Zafferano

0860990 Altri (2)

0870000 Spezie da arilli 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,005(*) 0870010 Macis

0870990 Altri (2)

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,001(*) 0900010 Barbabietole da zucchero

0900020 Canne da zucchero 0900030 Radici di cicoria 0900990 Altri (2)

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIä MALE - ANIMALI TERRESTRI

1010000 Prodotti ottenuti da 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 1011000 a) Suini

1011010 Muscolo 0,015

1011020 Grasso 0,05

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8

1011030 Fegato 0,01(*)

1011040 Rene 0,01(*)

1011050 Frattaglie commestibili

(diverse da fegato e rene) 0,05

1011990 Altri (2) 0,01(*)

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo 0,05

1012020 Grasso 0,3

1012030 Fegato 0,01(*)

1012040 Rene 0,015

1012050 Frattaglie commestibili

(diverse da fegato e rene) 0,3

1012990 Altri (2) 0,01(*)

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo 0,05

1013020 Grasso 0,3

1013030 Fegato 0,01(*)

1013040 Rene 0,015

1013050 Frattaglie commestibili

(diverse da fegato e rene) 0,3

1013990 Altri (2) 0,01(*)

1014000 d) Caprini

1014010 Muscolo 0,05

1014020 Grasso 0,3

1014030 Fegato 0,01(*)

1014040 Rene 0,015

1014050 Frattaglie commestibili

(diverse da fegato e rene) 0,3

1014990 Altri (2) 0,01(*)

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8

1015000 e) Equidi

1015010 Muscolo 0,05

1015020 Grasso 0,3

1015030 Fegato 0,01(*)

1015040 Rene 0,015

1015050 Frattaglie commestibili

(diverse da fegato e rene) 0,3

1015990 Altri (2) 0,01(*)

1016000 f) Pollame

1016010 Muscolo 0,01(*)

1016020 Grasso 0,03 (+)

1016030 Fegato 0,01(*)

1016040 Rene 0,01(*)

1016050 Frattaglie commestibili

(diverse da fegato e rene) 0,03 (+)

1016990 Altri (2) 0,01(*)

1017000 g) Altri animali terrestri d’allevamento

1017010 Muscolo 0,05

1017020 Grasso 0,3

1017030 Fegato 0,01(*)

1017040 Rene 0,015

1017050 Frattaglie commestibili

(diverse da fegato e rene) 0,3

1017990 Altri (2) 0,01(*)

1020000 Latte 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

1020010 Bovini 0,03

1020020 Ovini 0,02

1020030 Caprini 0,02

1020040 Equini 0,03

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8

1020990 Altri (2) 0,02

1030000 Uova di volatili 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri (2)

1040000 Miele e altri prodotti dell’aä

picoltura (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

1050000 Anfibi e rettili 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

1060000 Animali invertebrati terreä

stri 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

1070000 Animali vertebrati terrestri

selvatici 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

1100000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIä MALE - PESCI, PRODOTTI ITä TICI E ALTRI PRODOTTI ALIä MENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

1200000 PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANä GIMI (8)

1300000 PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

(*) Limite di determinazione analitica

(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Pencicuron [somma di pencicuron e pencicuron-PB-ammina, espressa come pencicuron] (F) (R) (A)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per la sostanza pencicuron-PB- ammina non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 16 giugno 2021, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della sua non disponibilità.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Pencicuron — codice 1000000: pencicuron (F)

(28)

Fluvalinato (somma di isomeri) (F) risultante dall'impiego di tau-fluvalinato

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 giugno 2022, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0232010 Cetrioli

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 giugno 2022, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1016020 Grasso

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)»

2) nell’allegato III, parte A, le colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato sono soppresse.

20CE1281

(29)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/786 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2020

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di

prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2) Secondo le informazioni fornite dall’India, l’autorità indiana competente ha sospeso il riconoscimento dell’«Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)». Di conseguenza tale organismo di controllo non dovrebbe più essere compreso nell’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(3) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 comprende la categoria di prodotti F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) per il Giappone. Tuttavia, poiché il Giappone non dispone di norme per la produzione biologica di materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione, i riferimenti a tale categoria di prodotti dovrebbero essere soppressi nella voce relativa al Giappone in tale allegato. La loro soppressione consentirà agli organismi di controllo di essere riconosciuti in Giappone per tale categoria di prodotti ai fini dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Giappone è stato informato di tali modifiche.

(4) Secondo le informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, il nome dell’organismo di controllo «Konkuk University industrial cooperation corps» è cambiato in «KAFCC» e sono stati forniti nuovi indirizzi Internet per «Woorinong Certification» e «Neo environmentally-friendly Certification Center». È stato inoltre revocato il riconoscimento dell’organismo di controllo «Ecolivestock Association». Infine l’autorità coreana competente ha riconosciuto i seguenti sei organismi di controllo che dovrebbero essere aggiunti all’elenco dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/

2008: «Korea Crops Research Institute (co.ltd)», «Korea organic certification», «Jayeondeul agri-food certification institute», «Institute of Organic food Evaluation», «EverGreen Nongouhwi» e «ONNURI ORGANIC Co., Ltd.».

(5) Secondo le informazioni fornite dagli Stati Uniti, il nome dell’organismo di controllo «Primuslabs» è cambiato in

«Primus Auditing Operations» ed è stato fornito un nuovo indirizzo Internet per tale organismo di controllo. I nomi di due organismi di controllo aggiunti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione (3) sono stati indicati in modo errato e dovrebbero essere corretti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/25.

(6) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

(7) La Commissione ha ricevuto ed esaminato una domanda da «BAŷAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Kirghizistan per le categorie di prodotti A e D.

(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 18).

(30)

(8) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che il riconoscimento di tale organismo di controllo è giustificato per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Cina.

(9) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Biocert International Pvt Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Georgia alla categoria di prodotti A.

(10) «BioGro New Zealand Limited» ha notificato alla Commissione la modifica del proprio indirizzo.

(11) Sulla base del fascicolo presentato da «Bio.inspecta AG», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione (4) ha esteso l’ambito del suo riconoscimento alla Tunisia per le categorie di prodotti A e D. Tuttavia, poiché la Tunisia figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per le categorie di prodotti A e D, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento ha impedito alla Commissione di includere Bio.

inspecta AG nell’allegato IV per tali categorie di prodotti. Ai fini della certezza del diritto, gli adeguamenti necessari alla voce Bio.inspecta AG nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero essere considerati una modifica, anziché una rettifica con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/39.

(12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB SrL» di modificare le proprie specifiche.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Tanzania e Mozambico per le categorie di prodotti C e D.

(13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Cuba, Sudan e Kosovo (5) per le categorie di prodotti A, B e D e a Algeria, Bangladesh, Burundi, Repubblica del Congo, Ciad, Gambia, Guinea e Niger per le categorie di prodotti A e D ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Bielorussia alla categoria di prodotti B, per il Ghana alla categoria di prodotti D, per il Kazakhstan alle categorie di prodotti B e F e per la Moldova alla categoria di prodotti F.

(14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Dominica per la categoria di prodotti A ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Giappone alla categoria di prodotti F.

(15) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» di figurare nell’elenco dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» per la Serbia per le categorie di prodotti A e D.

(16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ekoagros» di modificare le proprie specifiche.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per la Bielorussia alle categorie di prodotti D e F, per il Kazakhstan alle categorie di prodotti B e D, per la Russia alla categoria di prodotti F e per il Tagikistan alle categorie di prodotti B e F.

(17) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Japan Organic and Natural Foods Association»

di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Giappone alla categoria di prodotti C.

(18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ORSER» di modificare le proprie specifiche.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kirghizistan, Kazakhstan e Turchia alle categorie di prodotti B e E.

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 106).

(5) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(31)

(19) «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» ha notificato alla Commissione la modifica del proprio indirizzo.

(20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «SIA ‘Sertifikôcijas un testĆšanas centrs’» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Turkmenistan per la categoria di prodotti A.

(21) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «TÜV Nord Integra» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento all’Algeria per le categorie di prodotti A e D.

(22) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.

(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008 Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(2) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 3 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

(32)

ALLEGATO I L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1) nel testo relativo all’India, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice IN-ORG-009 è soppressa;

(2) il testo relativo al Giappone è così modificato:

a) al punto 1, la riga relativa alla categoria F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) è soppressa;

b) al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Origine: prodotti della categoria A coltivati in Giappone e prodotti della categoria D trasformati in Giappone con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza:»;

(3) nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

a) le righe corrispondenti ai numeri di codice KR-ORG-006, KR-ORG-009 e KR-ORG-019 sono sostituite dalle seguenti:

«KR-ORG-006 KAFCC http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-009 Woorinong Certification https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715 KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly Certifiä

cation Center https://neoefcc.modoo.at/»

b) la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-025 è soppressa;

c) le seguenti righe sono inserite nell’ordine dei numeri di codice:

«KR-ORG-030 Korea Crops Research Institute (co.ltd) https://blog.naver.com/kor034 KR-ORG-031 Korea organic certification http://blog.daum.net/koafc2019 KR-ORG-032 Jayeondeul agri-food certification inä

stitute www.jaci.kr

KR-ORG-033 Institute of Organic food Evaluation www.ioe42.com

KR-ORG-034 EverGreen Nongouhwi http://blog.naver.com/evergreen8374 KR-ORG-035 ONNURI ORGANIC Co., Ltd. https://blog.naver.com/onr77830»

(4) nel testo relativo agli Stati Uniti, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-048 è sostituita dalla seguente:

«US-ORG-048 Primus Auditing Operations http://www.primusauditingops.com»

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