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2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 3 marzo 2011 UNIONE EUROPEA AVVISO AL PUBBLICO

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(1)

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1/2011 della Commissione, del 3 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . Regolamento n. 2/2011 della Commissione, del 3 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari

all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . Pubblicati nel n. L 1 del 4 gennaio 2011 Regolamento n. 3/2011 della Commissione, del 4 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari

all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli1 . . . Pubblicato nel n. L 2 del 5 gennaio 2011 Regolamento n. 4/2011 della Commissione, del 4 gennaio 2011, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro

nella zona VI e nelle acque UE e internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola . . . Regolamento n. 5/2011 della Commissione, del 4 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari

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Roma - Giovedì, 3 marzo 2011

Anno 152° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P A R T E P R I M A SI PUBBLICA

IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

UNIONE EUROPEA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

S O M M A R I O

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Uffi ciale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l’annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

(2)

dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11. . .

Pubblicati nel n. L 3 del 6 gennaio 2011 Regolamento n. 7/2011 della Commissione, del 6 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari

all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . Regolamento n. 8/2011 della Commissione, del 6 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e

dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11. . . Regolamento n. 9/2011 della Commissione, del 6 gennaio 2011, recante fissazione del prezzo minimo di vendita

del latte scremato in polvere per la tredicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010 . . .

Pubblicati nel n. L 4 del 7 gennaio 2011

DIRETTIVE

Direttiva n. 2011/1 della Commissione, del 3 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della 6-benziladenina come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE

(1)

. .

Pubblicata nel n. L 1 del 4 gennaio 2011 Direttiva n. 2011/2 della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

per includere il miclobutanil come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE

(1)

. . . Pubblicata nel n. L 5 del 8 gennaio 2011 Direttiva n. 2011/3 della Commissione, del 17 gennaio 2011, recante modifica della direttiva 2008/128/CE che

stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(1)

. . . Pubblicata nel n. L 13 del 18 gennaio 2011

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008) . . . Pubblicata nel n. L 22 del 26 gennaio 2011 Rettifica della decisione n. 767/2009 della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009) . . . Pubblicata nel n. L 4 del 7 gennaio 2011 Rettifica della direttiva n. 2010/84 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica,

per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 348 del 31.12.2010) . . . Pubblicata nel n. L 21 del 25 gennaio 2011

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(3)

R E G O L A M E N T I

REGOLAMENTO (UE) N. 1/2011 DELLA COMMISSIONE del 3 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei rego­

lamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i pro­

dotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(4)

ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione

0702 00 00 AL 106,0

MA 34,9 TR 103,3 ZZ 81,4

0707 00 05 EG 155,1

TR 93,4 ZZ 124,3

0709 90 70 MA 63,6

TR 100,5 ZZ 82,1

0805 10 20 AR 43,0

BR 41,5 EC 48,7 IL 67,1 MA 55,7 TR 67,9 UY 53,0 ZA 43,9 ZZ 52,6

0805 20 10 MA 70,7

TR 82,1 ZZ 76,4 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,

0805 20 90 HR 55,2

IL 71,4 TR 70,3 ZZ 65,6

0805 50 10 AR 49,2

TR 54,5 UY 49,2 ZZ 51,0 0808 10 80 AR 74,9 CA 98,2 CL 83,5 CN 75,3 MK 29,3 NZ 74,9 US 128,4 ZZ 80,6

0808 20 50 CN 68,8

US 122,0 ZZ 95,4

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice

«ZZ» rappresenta le «altre origini».

(5)

REGOLAMENTO (UE) N. 2/2011 DELLA COMMISSIONE del 3 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna

2010/11 LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regola­

mento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizio­

nali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n.

867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n.

1253/2010 della Commissione (4).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commis­

sione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'impor­

tazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regola­

mento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n.

867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figu­

rano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. (3) GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4) GU L 341 del 23.12.2010, pag. 21.

(6)

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 4 gennaio 2011

(EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per

100 kg netti di prodotto Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1) 61,51 0,00

1701 11 90 (1) 61,51 0,00

1701 12 10 (1) 61,51 0,00

1701 12 90 (1) 61,51 0,00

1701 91 00 (2) 58,29 0,00

1701 99 10 (2) 58,29 0,00

1701 99 90 (2) 58,29 0,00

1702 90 95 (3) 0,58 0,18

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

(7)

REGOLAMENTO (UE) N. 3/2011 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei rego­

lamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i pro­

dotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(8)

ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione

0702 00 00 AL 106,0

EC 65,1 MA 33,9 TR 97,1 ZZ 75,5

0707 00 05 EG 174,9

TR 93,1 ZZ 134,0 0709 90 70 MA 33,1 TR 106,3 ZZ 69,7

0805 10 20 AR 41,5

BR 41,5 EC 48,7 IL 67,1 MA 56,1 TR 70,4 UY 46,7 ZA 41,5 ZZ 51,7 0805 20 10 MA 74,5 TR 79,6 ZZ 77,1 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,

0805 20 90 HR 46,1

IL 71,5 JM 103,1 MA 79,2 TR 58,0 ZZ 71,6

0805 50 10 AR 49,2

TR 58,3 UY 49,2 ZZ 52,2

0808 10 80 AR 74,9

CA 98,2 CL 83,5 CN 75,3 EC 79,3 MK 29,3 NZ 74,9 US 128,4 ZZ 80,5

0808 20 50 CN 72,6

US 135,6 ZZ 104,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice

«ZZ» rappresenta le «altre origini».

(9)

REGOLAMENTO (UE) N. 4/2011 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2011

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque UE e internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo co­

munitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibi­

lità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ( 2 ), fissa i contingenti per il 2010.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regola­

mento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno de­

terminato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2 Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato mem­

bro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

( 2 ) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(10)

ALLEGATO

N. 53/T&Q

Stato membro Spagna

Stock POK/561214

Specie Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV Data 24.9.2010

(11)

REGOLAMENTO (UE) N. 5/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei rego­

lamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i pro­

dotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(12)

ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione

0702 00 00 AL 106,0

EC 65,1 MA 42,4 TR 97,1 ZZ 77,7

0707 00 05 EG 174,9

TR 142,7 ZZ 158,8 0709 90 70 MA 37,4 TR 112,4 ZZ 74,9

0805 10 20 AR 41,5

BR 41,5 EC 48,7 IL 67,1 MA 57,3 TR 69,9 UY 46,7 ZA 41,5 ZZ 51,8 0805 20 10 MA 68,4 TR 79,6 ZZ 74,0 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,

0805 20 90 HR 46,1

IL 69,9 JM 95,1 MA 79,2 TR 70,3 ZZ 72,1

0805 50 10 AR 49,2

TR 52,7 UY 49,2 ZZ 50,4

0808 10 80 AR 78,5

CA 98,2 CL 83,5 CN 103,3 EC 79,3 MK 29,3 NZ 74,9 US 117,5 ZZ 83,1

0808 20 50 CN 60,2

US 134,0 ZZ 97,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice

«ZZ» rappresenta le «altre origini».

(13)

REGOLAMENTO (UE) N. 6/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna

2010/11 LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regola­

mento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizio­

nali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n.

867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n.

2/2011 della Commissione (4).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commis­

sione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'impor­

tazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regola­

mento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n.

867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figu­

rano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. (3) GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4) GU L 1 del 4.1.2011, pag. 3.

(14)

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 gennaio 2011

(EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per

100 kg netti di prodotto Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1) 59,96 0,00

1701 11 90 (1) 59,96 0,00

1701 12 10 (1) 59,96 0,00

1701 12 90 (1) 59,96 0,00

1701 91 00 (2) 56,72 0,45

1701 99 10 (2) 56,72 0,00

1701 99 90 (2) 56,72 0,00

1702 90 95 (3) 0,57 0,18

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

(15)

REGOLAMENTO (UE) N. 7/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei rego­

lamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i pro­

dotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(16)

ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione

0702 00 00 AL 106,0

EC 65,1 MA 49,6 TR 98,5 ZZ 79,8

0707 00 05 EG 174,9

JO 94,1 TR 90,8 ZZ 119,9 0709 90 70 MA 35,3 TR 114,6 ZZ 75,0

0709 90 80 EG 222,3

ZZ 222,3

0805 10 20 AR 41,5

BR 41,5 EC 48,7 IL 67,1 MA 55,9 TR 69,5 UY 46,7 ZA 41,3 ZZ 51,5

0805 20 10 MA 69,7

TR 79,6 ZZ 74,7 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,

0805 20 90 CN 127,1

HR 46,1 IL 83,4 JM 95,1 MA 79,2 TR 71,2 ZZ 83,7

0805 50 10 AR 49,2

TR 52,4 UY 49,2 ZZ 50,3

0808 10 80 AR 78,5

CA 98,2 CL 83,5 CN 109,6 EC 79,3 MK 29,3 NZ 74,9 US 121,0 ZA 124,2 ZZ 88,7 0808 20 50 CN 60,2

(17)

REGOLAMENTO (UE) N. 8/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna

2010/11 LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regola­

mento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizio­

nali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n.

867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n.

6/2011 della Commissione (4).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commis­

sione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'impor­

tazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regola­

mento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n.

867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figu­

rano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. (3) GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4) GU L 3 del 6.1.2011, pag. 5.

(18)

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 gennaio 2011

(EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per

100 kg netti di prodotto Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1) 62,57 0,00

1701 11 90 (1) 62,57 0,00

1701 12 10 (1) 62,57 0,00

1701 12 90 (1) 62,57 0,00

1701 91 00 (2) 58,75 0,00

1701 99 10 (2) 58,75 0,00

1701 99 90 (2) 58,75 0,00

1702 90 95 (3) 0,59 0,17

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

(19)

REGOLAMENTO (UE) N. 9/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2011

recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la tredicesima gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal re­

golamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di ap­

plicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Con­

siglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di pro­

dotti agricoli all’intervento pubblico (3).

(2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabi­

lito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.

1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare

parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

(3) Sulla base delle offerte ricevute per la tredicesima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 4 gennaio 2011, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 212,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente, José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e

dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

(3) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(20)

D I R E T T I V E

DIRETTIVA 2011/1/UE DELLA COMMISSIONE del 3 gennaio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della 6-benziladenina come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 ( 2 ) e (CE) n. 2229/2004 ( 3 ) stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende la 6-ben­

ziladenina.

(2) Conformemente a quanto disposto dall’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004 il notificante ha ri­

nunciato a sostenere l’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione.

La non iscrizione della 6-benziladenina è stata quindi disposta con la decisione 2008/941/CE della Commis­

sione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscri­

zione di talune sostanze attive nell’allegato I della diret­

tiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autoriz­

zazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste so­

stanze ( 4 ).

(3) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richie­

dente») ha presentato una nuova domanda chiedendo

(4) La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore con il regola­

mento (CE) n. 2229/2004. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/941/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5) Il Regno Unito ha valutato gli ulteriori dati presentati dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare che ha provveduto a inviare, in data 27 novembre 2009, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di se­

guito «l’Autorità») e alla Commissione. L’Autorità ha tra­

smesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché formulassero le loro osservazioni, che essa ha poi trasmesso alla Commissione. In confor­

mità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla 6- benziladenina in data 27 agosto 2010 ( 6 ). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commis­

sione sulla 6-benziladenina.

(6) Sulla base dei vari esami effettuati è lecito ipotizzare che i prodotti fitosanitari contenenti 6-benziladenina soddi­

sfino, in generale, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati

(21)

(7) È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni deri­

vanti dall’iscrizione.

(8) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell’iscrizione di una sostanza at­

tiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti 6-benziladenina in modo da garan­

tire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle perti­

nenti condizioni di cui all’allegato I. È necessario che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposi­

zioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, secondo i principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(9) L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’al­

legato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante di­

sposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in com­

mercio dei prodotti fitosanitari (1) ha dimostrato che pos­

sono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esi­

stenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autoriz­

zazioni nuovi obblighi rispetto a quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la di­

rettiva 91/414/CEE.

(11) La decisione 2008/941/CE prevede la non iscrizione della 6-benziladenina e la revoca entro il 31 dicembre 2011 delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza. È necessario sopprimere la voce riguar­

dante la 6-benziladenina nell’allegato di tale decisione.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la de­

cisione 2008/941/CE.

(13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conforme­

mente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

È soppressa la voce relativa alla 6-benziladenina nell’allegato della decisione 2008/941/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comuni­

cano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposi­

zioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con­

tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati mem­

bri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva la 6-benziladenina.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda la 6-benziladenina, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione e verifi­

cano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della citata direttiva, secondo le condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la 6-benziladenina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conforme­

mente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescri­

zioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa alla 6-benziladenina nell’allegato I della stessa direttiva. In base a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE.

(1) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(22)

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati mem­

bri:

a) nel caso di un prodotto contenente la 6-benziladenina come unica sostanza attiva modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b) nel caso di un prodotto contenente la 6-benziladenina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, ove necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell’al­

legato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1ogiugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

(23)

ALLEGATO Voce da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE: N.Nome comune, numeri d’identificazioneDenominazione IUPAC Purezza (1) Entrata in vigore Scadenza dell’iscrizione Disposizioni specifiche «322 6-benziladenina Numero CAS: 1214-39-7 Numero CIPAC: 829

N6-benziladenina≥ 973 g/kg 1ogiugno 2011 31 maggio 2021 PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla 6-benziladenina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare partico­ lare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se necessario devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come le zone cuscinetto.» (1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

(24)

DIRETTIVA 2011/2/UE DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il miclobutanil come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ( 2 ) e (CE) n. 1490/2002 ( 3 ) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il miclobu­

tanil.

(2) In conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della diret­

tiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del pro­

getto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ( 4 ), che prevede la non iscrizione del miclobutanil.

(3) In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (in appresso «il richie­

programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I ( 5 ).

(4) La domanda è stata presentata al Belgio, designato Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n.

451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE.

La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n.

33/2008.

(5) Il Belgio ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richie­

dente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata inviata all’Autorità europea per la sicu­

rezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 22 ottobre 2009. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In confor­

mità dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sul mi­

clobutanil ( 6 ) l’11 luglio 2010. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ap­

provati il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul miclobutanil.

(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosa­

nitari contenenti miclobutanil possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli uti­

lizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della

(25)

(7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere sog­

getta a condizioni. È quindi opportuno richiedere che il richiedente presenti ulteriori informazioni sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi nonché informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui comprendono tutti gli elementi della definizione di residuo.

(8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescri­

zioni derivanti dall’iscrizione.

(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE a seguito dell’iscrizione di una sostanza at­

tiva nell’allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall’iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosani­

tari contenenti miclobutanil, in modo da garantire il ri­

spetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13, e delle pertinenti condizioni indicate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della di­

rettiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presenta­

zione e la valutazione del dossier completo previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai prin­

cipi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10) L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’al­

legato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante di­

sposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in com­

mercio dei prodotti fitosanitari (1), ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati mem­

bri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta diret­

tiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l’allegato I finora adottate.

(11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del miclobutanil e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti

fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il mi­

clobutanil nell’allegato di detta decisione.

(13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in confor­

mità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La riga riguardante il miclobutanil nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comuni­

cano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposi­

zioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con­

tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le moda­

lità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati mem­

bri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esi­

stenti per i prodotti fitosanitari contenenti miclobutanil come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il miclobutanil, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.

(1) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(26)

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente miclobutanil come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa al miclobutanil figurante nell’allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a) nel caso di un prodotto contenente miclobutanil come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’auto­

rizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b) nel caso di un prodotto contenente miclobutanil come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario,

l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettiva­

mente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1ogiugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

(27)

ALLEGATO La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE: Nu­ meroNome comune, numeri d’identificazioneDenominazione IUPAC Purezza (1) Entrata in vigore Scadenza dell’iscrizione Disposizioni specifiche «324 Miclobutanil

Numero CAS: 88671- 89-0 Numero CIPAC: 442

(RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H- 1,2,4-triazol

-1-ilmetil)esanoni­ trile

≥ 925 g/kg L’impurità 1-metilpirroli­ dine-2-one non può su­ perare 1 g/kg nel mate­ riale tecnico

1ogiugno 2011 31 maggio 2021 PARTE A Può essere autorizzato solo l’utilizzo come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul miclobutanil, in particolare delle relative appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano par­ ticolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garanti­ scono che le condizioni di utilizzo prescrivano il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati esigono che siano fornite infor­ mazioni di conferma sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi e informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui comprendono tutti gli elementi della definizione di residuo. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma en­ tro il 31 gennaio 2013.» (1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

(28)

DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2011

recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/128/CE della Commissione ( 2 ), stabili­

sce i requisiti di purezza specifici per le sostanze colo­

ranti per uso alimentare menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari ( 3 ).

(2) L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

1333/2008 stabilisce che le specifiche degli additivi ali­

mentari di cui ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo (e che comprendono anche gli additivi autorizzati in virtù della direttiva 94/36/CE) siano adottate, a norma del regola­

mento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una pro­

cedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 4 ), all'atto dell'inclusione di tali additivi alimentari negli allegati, come disposto in detti paragrafi.

tivi così autorizzati siano conformi a condizioni d'uso sicure, deve essere modificata la direttiva 2008/128/CE.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito

«l'Autorità») ha, nel parere del 30 gennaio 2008 ( 5 ), va­

lutato la sicurezza dell'uso del licopene di qualsiasi ori­

gine come colorante alimentare. Sono state considerate le seguenti origini: a. E160 d, licopene ottenuto mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di pomodori rossi (Lycopersicon esculentum L.) con successiva elimina­

zione del solvente, b. licopene sintetico e c. licopene ottenuto da Blakeslea trispora.

(5) La legislazione vigente stabilisce specifiche unicamente per la licopina (ora licopene) dei pomodori rossi e deve essere modificata mediante l'inclusione delle altre due origini. Occorre altresì aggiornare le specifiche relative al licopene estratto dai pomodori rossi. Il diclorometano non va più incluso nell'elenco dei solventi di estrazione, in quanto — secondo le informazioni trasmesse dalle parti interessate — non è più utilizzato per l'estrazione del licopene dai pomodori rossi. Per motivi di sicurezza occorre abbassare il limite massimo per il piombo, men­

tre il riferimento ai metalli pesanti è troppo generico e non più pertinente. Inoltre il riferimento ai ceppi naturali va aggiornato conformemente al regolamento (CE) n.

1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

(6) Viene segnalato l'impiego del diclorometano (cloruro di metilene) nella fabbricazione di formulazioni di licopene pronte per la vendita e anche il parere dell'Autorità del ( 5 ) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi ali­

mentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a

(29)

4 dicembre 2008 sulla sicurezza dei «prodotti dispersibili in acqua fredda del licopene ottenuto da Blakeslea trispora»

cita questo impiego (1). Prodotti analoghi vengono otte­

nuti a partire dal licopene sintetico, come si legge nel parere dell'Autorità sulla sicurezza del licopene sintetico del 10 aprile 2008 (2). A seguito della valutazione da parte dell'Autorità di questo uso specifico, è necessario autorizzare tale uso prevedendo gli stessi livelli di residui considerati durante la valutazione.

(7) È necessario prendere in considerazione le specifiche e le tecniche analitiche relative agli additivi che figurano nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comi­

tato misto di esperti per gli additivi alimentari (JECFA).

Occorre, in particolare, adeguare i criteri di purezza spe­

cifici al fine di tener conto, se del caso, dei limiti appli­

cabili ai singoli metalli pesanti interessati.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/128/CE.

(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi è stata opposizione né del Parlamento europeo né del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2008/128/CE è modificato conforme­

mente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legi­

slative, regolamentari e amministrative necessarie per confor­

marsi alla presente direttiva entro il 1o settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella ma­

teria disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes­

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2011.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

(1) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti diete­

tici, l'alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Com­

missione europea di un'ulteriore valutazione dei prodotti dispersibili in acqua fredda del licopene ottenuto da Blakeslea trispora come ingrediente alimentare, nel quadro del regolamento (CE) n. 258/97.

The EFSA Journal (2008) 893, pagg. 1-15.

(2) Parere scientifico del gruppo di esperti sui prodotti dietetici, l'alimen­

tazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione euro­

pea in merito alla sicurezza del licopene sintetico. The EFSA Journal (2008) 676, pagg. 1-25.

(30)

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 2008/128/CE, la voce relativa all'E 160 d è sostituita dalla seguente:

«E 160 D LICOPENE i) licopene sintetico

Sinonimi Licopene ottenuto per sintesi chimica

Definizione Il licopene sintetico è una miscela di isomeri geometrici dei licopeni ed è prodotto mediante la condensazione di Wittig di intermedi sintetici

comunemente utilizzati nella produzione di altri carotenoidi impiegati nei prodotti alimentari. Il licopene sintetico è costituito in prevalenza da licopene tutto trans e 5-cis-licopene e da piccole quantità di altri isomeri. I preparati commerciali di licopene destinati a essere utilizzati in alimenti sono formulati come sospensioni in oli commestibili o come polveri idrodispersibili o idrosolubili.

Colour Index n. 75125 EINECS 207-949-1

Denominazione chimica Ψ,Ψ-carotene, licopene tutto trans, (tutto-E)-licopene, (tutto-E)-2,6,10, 14,19,23,27,31-octametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotria­

contatridecaene Formula chimica C40H56

Peso molecolare 536,85

Tenore Contenuto di licopeni totali non inferiore al 96 % (licopene tutto trans non inferiore al 70 %)

E1 cm 1 %3 450 in esano (per il licopene tutto trans puro al 100 %) a 465-475 nm

Descrizione Polvere cristallina di colore rosso

Identificazione

Spettrofotometria Una soluzione in esano mostra un massimo di assorbimento a 470 nm circa

Test per i carotenoidi La colorazione della soluzione del campione in acetone scompare con aggiunte successive di una soluzione al 5 % di nitrito di sodio e di acido solforico 1N.

Solubilità Insolubile in acqua, liberamente solubile in cloroformio Proprietà della soluzione all'1 % in clo­

roformio Limpida, di colore rosso-arancione Purezza

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