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Schema di Lettera d Ordine Consorzio Sicta. Spett.le

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Il Fornitore 1 di 19

Schema di Lettera d’Ordine – Consorzio Sicta (Allegato C.2)

Spett.le

Roma :

Protocollo : __________________

Oggetto : Servizio per la Certificazione dei Sistemi di Gestione del Consorzio Sicta per il triennio 2015-2017.

Schema di Lettera d’Ordine CIG n.

O.D.A. n.

(Il presente schema è riferito al contratto che verrà stipulato con il “ Consorzio Sicta”)

La scrivente Consorzio Sicta (in seguito denominata “SICTA“), Consorzio con sede legale in Napoli, Viale Fulco Ruffo di Calabria c/o Aeroporto di Capodichino, Fondo consortile di € 1.032.913,76 i.v., Registro Imprese di Napoli, C.F. e C.C.I.A.A. 02790511212, REA NA-516936, in persona di ___________________________, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza:

 intendendo procedere all’appalto per l’affidamento delle prestazioni in oggetto ha indetto apposita procedura aperta mediante pubblicazione del bando di gara sulla GURI;

 dalla procedura è risultata aggiudicataria la Società ………….. (di seguito denominata per brevità “Fornitore”), avente Sede legale in ……. iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

di _________ al n° ……….. REA ………. identificata con Codice Fiscale e Partita I.V.A ……….., in persona del ……… domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza;

 che l’aggiudicatario, a seguito di richiesta del Committente con nota prot. n. ______del ________, ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché la cauzione definitiva mediante______________rilasciata il____________da____________di importo pari ad €__________

con la presente affida formalmente al Fornitore le prestazioni di cui all’oggetto alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

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Il Fornitore 2 di 19

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Formano oggetto dell’appalto i servizi professionali per il mantenimento e la ricertificazione dei Sistemi di Gestione di SICTA per il triennio 2015-2017.

2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno effettuate in base a quanto previsto nella documentazione seguente:

1. Specifiche Tecniche

2. Offerta Tecnica comprensiva del Piano delle Attività.

3. Offerta Economica.

4. Accordo di Riservatezza.

qui interamente richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

In particolare le attività sono così articolate:

Prestazioni fisse:

Servizi di certificazione nei seguenti ambiti:

 Rinnovo e mantenimento della certificazione di conformità dei Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) di SICTA

Fase Anno Attività richiesta Norma di riferimento

ISO 9001 1 2015 Verifica di Rinnovo

Triennale

Aziende destinatarie

 SICTA 2 2016 Prima Verifica Periodica di

Mantenimento

3 2017 Seconda Verifica Periodica di Mantenimento

Tutte le attività oggetto del presente contratto saranno svolte prevalentemente presso la Sede Centrale.

3. DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di accettazione da parte del Fornitore della presente lettera d’ordine.

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Il Fornitore 3 di 19

Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la tempistica riportata nel Piano delle Attività e, comunque, le attività di “Verifica di Rinnovo Triennale” (Fase 1) dovranno essere concluse in tempo utile per consentire la riemissione del nuovo certificato di conformità entro la scadenza del certificato vigente.

4. IMPORTO DEL CONTRATTO

Per le attività contrattuali - prestazioni fisse - SICTA corrisponderà a codesto Fornitore la somma complessiva ed omnicomprensiva delle spese accessorie (albergo, pasti, viaggi etc…), di € ________________ (_____________/00) al netto dell’IVA, così suddivisa:

4.1 Prestazioni Fisse

In Allegato 3 “Offerta economica” viene riportato il dettaglio di ogni singola prestazione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che SICTA si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio.

Per le attività di cui alla presente lettera d’ordine, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in fase di valutazione preventiva dei rischi non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero e gli eventuali costi ed oneri connessi al DUVRI dinamico, qualora intervenissero rischi da interferenza in corso di esecuzione, saranno a carico di SICTA.

SICTA si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l’applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 633/72.

5. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO L’esecuzione del contratto è regolata:

A) dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra SICTA e il Fornitore, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso

Fase Anno Attività richiesta ISO 9001 - Sicta

1 2015 Verifica di Rinnovo Triennale € __________________

2 2016 Prima Verifica Periodica di

Mantenimento € __________________

3 2017 Seconda Verifica Periodica di

Mantenimento € __________________

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Il Fornitore 4 di 19

contratto e integrato dai seguenti documenti, tutti indicati di seguito più brevemente anche come

“contratto”:

 Specifiche Tecniche (All.1).

 Offerta Tecnica, comprensiva del Piano delle Attività (All.2).

 Offerta Economica (All.3).

 Accordo di Riservatezza (All.4).

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SICTA prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da SICTA;

B) dal Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i per quanto applicabile ai settori speciali, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A) dal codice etico in vigore presso SICTA, nonché dalle norme di sicurezza dei siti SICTA, nella parte di specifico interesse.

In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l’ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all’interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l’ordine di prevalenza fra di esse.

6. ADEMPIMENTI A CARICO DI SICTA

SICTA provvederà in coordinamento con ENAV,con le modalità prescritte nei successivi punti a:

- nominare il Responsabile Contrattuale SICTA (di seguito denominato RC) preposto al controllo della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore;

- approvare eventuali variazioni richieste dal Fornitore al fine di adempiere al meglio alle obbligazioni contrattuali;

- autorizzare l’accesso del personale del Fornitore nei locali SICTA;

- approvare eventuali variazioni dell’orario di servizio giornaliero;

- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto nelle prescrizioni contrattuali.

7. RESPONSABILE CONTRATTUALE SICTA

Il controllo della regolare esecuzione del Contratto è affidata al Responsabile Contrattuale (RC), coadiuvato da eventuali assistenti.

Il Fornitore ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali secondo le indicazioni fornite dal Responsabile Contrattuale/assistenti.

SICTA si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di sostituire in qualsiasi momento il RC e/o gli eventuali assistenti; in tal caso provvederà a comunicare tempestivamente i nuovi nominativi al Fornitore.

Al Responsabile Contrattuale o suo assistente competeranno, in via esemplificativa, le seguenti attività:

 vigilare sull’osservanza delle leggi e delle norme regolamentari nonché delle norme sulla

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Il Fornitore 5 di 19

sicurezza e sulla tutela dei lavoratori;

 mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;

 comunicare all’Appaltatore tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di SICTA memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell’Appaltatore, oppure di proprietà SICTA e da esso utilizzati;

 comunicare all’Appaltatore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di SICTA nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;

 comunicare all’Appaltatore tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli eventi relativi alla security;

 proteggere e mantenere strettamente confidenziali le informazioni di proprietà dell’Appaltatore, classificate dallo stesso come Riservato Aziendale. Inoltre, per tali informazioni, SICTA si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni classificate “Riservato Aziendale”;

 comunicare al Fornitore, in coordinamento con il Responsabile della Sicurezza locale, i rischi esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

 rilevare eventuali inadempimenti del Fornitore e computare conseguentemente le eventuali penalità;

 approvare la pianificazione delle prestazioni contrattuali;

 verificare l’idoneità professionale del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

 rilasciare l’accertamento della Regolarità della Prestazione “ARP”, a valle della regolare esecuzione delle prestazioni ed autorizzare il Fornitore alla relativa fatturazione;

 proporre le modifiche che comportino variazioni economiche del Contratto da presentare all’Organo competente per il successivo iter procedurale;

 verbalizzare le operazioni e gli adempimenti inerenti la sospensione e la ripresa delle prestazioni;

 la facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore, anche mediante l’assunzione della documentazione relativa all’effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti;

 verificare la correttezza e la completezza della documentazione, ivi comprese eventuali fideiussioni o polizze assicurative dovute dal Fornitore durante la durata contrattuale;

 emettere prescrizioni particolari nell'esecuzione delle prestazioni a salvaguardia e tutela degli ambienti operativi interessati;

 verificare l’ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

 qualora applicabile, acquisita da parte del Fornitore la documentazione necessaria in materia di sicurezza del lavoro di cui al successivo articolo “Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, provvedere a consegnare la copia conforme al Delegato di funzioni del datore di lavoro competente per il luogo oggetto del contratto, la copia originale al Responsabile SICTA d’impianto per il luogo oggetto del contratto e la copia in formato elettronico (pdf e dwg modificabile) al Responsabile della Funzione Normativa Medica e Sicurezza del Lavoro.

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Il Fornitore 6 di 19

8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore sarà responsabile delle attività e della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza di tutte le disposizioni di legge, di regolamento, nonché di quelle contenute nel presente contratto e nei relativi allegati.

Per tali effetti il Fornitore non potrà invocare, a sollievo delle sue responsabilità, la vigilanza da parte di SICTA o inadempienze da parte di subfornitori e/o di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

Il Fornitore è unico responsabile del rapporto posto in essere con i proprio dipendenti, esonerando SICTA da qualsivoglia pretesa sollevata dai dipendenti interessati.

9. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a nominare, per iscritto ed entro 10 (dieci) giorni dalla data di accettazione della presente lettera d’ordine, un proprio dipendente che rappresenterà il Fornitore medesimo per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del Contratto.

Il Responsabile contrattuale del Fornitore potrà essere sostituito previa comunicazione del Fornitore indirizzata a SICTA, a mezzo di raccomandata A/R, che dovrà pervenire a SICTA almeno 15 giorni prima dell’effettiva sostituzione.

Il Rappresentante del Fornitore potrà delegare per iscritto e per singoli atti altro personale a rappresentarlo.

Il Responsabile contrattuale del Fornitore od il suo delegato dovranno essere reperibili in ogni momento e per tutta la durata del servizio di modo che nessuna operazione possa essere ritardata a causa della loro eventuale assenza.

Il Fornitore rimane, comunque, responsabile dell’operato del proprio Rappresentante o delegato.

10. OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che, gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di SICTA.

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Il Fornitore 7 di 19

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne SICTA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da SICTA, nonché di dare immediata comunicazione a SICTA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore i seguenti obblighi essenziali intendendosi a carico dello stesso gli oneri economici conseguenti:

 l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, che dovranno essere eseguite puntualmente ed a perfetta regola d’arte;

 ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa;

 ottemperare a tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

 ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro assumendo a suo carico i relativi oneri;

 garantire che il personale dedicato all’espletamento delle attività sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività;

 fornire la documentazione a corredo delle prestazioni ad oggetto del contratto.

 apportare variazioni e/o modifiche, che SICTA potrà richiedere rispetto al Piano delle Attività, entro un nuovo termine rispetto a quello previsto in corso di attuazione del programma, senza alcun compenso o rimborso, salvo che le variazioni e/o le modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori prestazioni.

SICTA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, SICTA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

In materia di Sicurezza delle Informazioni sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi:

 Utilizzare i soli dati appartenenti a SICTA che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi del servizio, fatto salvo l’esplicito consenso scritto di SICTA.

 Rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nella Politica per la Sicurezza delle Informazioni di SICTA. Ad ogni buon conto la sottoscrizione del presente contratto implica l’accettazione delle regole e dei principi descritti nell’ambito della documentazione di cui sopra. Per tanto l’Appaltatore dichiara che le procedure adottate nel contesto del proprio sistema informativo ai sensi del presente accordo contrattuale non sono in contrasto con quelle emanate da SICTA

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Il Fornitore 8 di 19

 Adottare le regole di utilizzo e conservazione delle informazioni definite da SICTA e comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di SICTA memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell’Appaltatore oppure di proprietà SICTA e da esso utilizzati.

 Attenersi a quanto specificato all’interno dell’Accordo di Riservatezza (Non Disclosure Agreement – NDA) firmato e parte integrante del presente atto.

 Comunicare tempestivamente a SICTA nella figura del Responsabile Contrattuale, i nominativi delle figure professionali che verranno impiegate nello svolgimento delle prestazioni.

 Adottare le procedure e le relative modalità inerenti l’accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale, con particolare riferimento a:

a) processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all’accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;

b) identificazione del personale dell’Appaltatore per l’accesso alle infrastrutture aziendali SICTA

 Segnalare immediatamente a SICTA nella figura del Responsabile Contrattuale, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa dar origine ad un incidente di sicurezza di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente contratto. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati.

 Prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo SICTA per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a SICTA il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente accordo contrattuale.

11. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Piano delle Attività, contenuto nell’Offerta Tecnica, potrà essere oggetto di revisione iniziale, in tal caso dovrà essere formalizzato entro 7 giorni solari dalla data di inizio delle attività. Il R.C. si riserva 20 giorni dalla consegna del Piano oggetto di revisione per la sua approvazione, che verrà, in ogni caso, effettuata tramite comunicazione formale.

SICTA si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento lo “Stato di avanzamento dei lavori” che dovrà essere consegnato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di SICTA.

12. RISORSE IMPIEGATE

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Fornitore dovrà impiegare le seguenti figure professionali, rispondenti alle caratteristiche descritte nell’Offerta Tecnica e precisamente:

 Team Leader;

 Lead Auditor e Auditor;

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Il Fornitore 9 di 19

Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno essere conformi ai curricula presentati in sede di gara, ovvero, a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto espresso negli allegati contrattuali. SICTA si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate, rispetto a quelle indicate ed approvate da SICTA.

Ove SICTA ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. SICTA si riserva di effettuare un colloquio con la nuova figura professionale proposta. L’esercizio da parte di SICTA di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Il Fornitore si obbliga a rendere disponibile la nuova figura professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso da parte di SICTA.

Il Fornitore si impegna a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per SICTA.

Il Fornitore nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa per cause di forza maggiore, coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a SICTA; l’accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai commi precedenti.

Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione ed autorizzazione di SICTA, quest’ultima si riserva di applicare le penali di cui al successivo articolo “Penali”.

Il Fornitore prende atto che SICTA, al fine di ottenere la massima qualità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

Le comunicazioni scritte di cui al presente articolo tra SICTA e il Fornitore potranno avvenire anche via e-mail.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, SICTA fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

13. CONSEGNA DEI DELIVERABLE

I deliverable di progetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli standards e secondo le modalità previste nella Proposta Tecnica, o altrimenti concordati con SICTA, e consegnati secondo la tempistica prevista nelle Specifiche Tecniche o quella diversa indicata nel Piano delle Attività, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 27.

I deliverable dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte di SICTA, secondo le modalità ed i termini previsti nella Proposta Tecnica e nel Piano delle attività approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione. La data di approvazione dei deliverable verrà considerata quale “Data di accettazione” dei deliverable.

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Il Fornitore 10 di 19

In caso di mancata accettazione dei deliverable previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Fornitore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per SICTA e nei termini stabiliti tra le parti, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 27.

Il Fornitore prende atto e accetta che in caso di consegna di deliverable difformi rispetto a quanto stabilito con SICTA, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi fissati per la riconsegna dei deliverable difformi e successivamente corretti, ciò comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 27.

Si precisa, altresì, che in caso di reiterata consegna di deliverable difformi o affetti da errori, di cui al precedente comma 4, SICTA si riserva di effettuare una ritenuta sulla cauzione, di cui al successivo art. 26, d’importo pari al 3% (trepercento) ovvero la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Si precisa che SICTA acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto.

14. ACCERTAMENTO REGOLARITA’ DELLA PRESTAZIONE

La regolarità e qualità delle prestazioni verrà certificata mediante “Accertamento di Regolare Prestazione” da parte del RC/assistenti, per le attività correttamente rese, rapportate al periodo di riferimento.

Gli eventuali oneri relativi alle spese per l’effettuazione dell’accertamento, con l’eccezione di quelle relative al personale di SICTA, sono a totale carico del Fornitore.

Nel caso in cui tale accertamento dia esito negativo, SICTA avrà facoltà di applicare le corrispondenti penali nonché di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal contratto stesso.

15. SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE PRESTAZIONI

Qualora ricorrano particolari esigenze, SICTA tramite il Responsabile Contrattuale sospenderà o riprenderà in ogni momento le prestazioni integralmente o parzialmente. Tanto l’ordine di sospensione che di ripresa saranno comunicati per iscritto dal Responsabile Contrattuale.

Il Fornitore nulla potrà pretendere da SICTA in dipendenza dell’ordinata interruzione delle prestazioni ancorché da tale sospensione derivi una diminuzione dell’importo contrattuale.

Tanto la sospensione delle prestazione che la loro ripresa dovrà essere verbalizzata dal Responsabile Contrattuale.

16. SUBAPPALTO Non ammesso.

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17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.

163/06 e s.m.i..

In tale ultimo caso, il Fornitore deve inviare una richiesta scritta a SICTA , per il tramite del Responsabile Contrattuale, per la successiva autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

18. FATTURAZIONE

Il Fornitore potrà emettere le fatture per l’importo delle prestazioni effettivamente eseguite, a seguito della ricezione dell’“Accertamento della Regolarità della Prestazione” emessa dal RC a fronte della verifica dell’esatto adempimento.

Il RC provvederà a trasmettere l’Accertamento della regolarità della prestazione (ARP), completo di allegati, anche alla Funzione Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.136/2010 art. 3 comma 5, le fatture, dovranno riportare in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente appalto.

Tutte le fatture, dovranno riportare i seguenti dati:

 L'indicazione del numero di protocollo, del numero ODA;

 Il numero CIG;

Le fatture dovranno, inoltre, essere intestate ed inviate a: Consorzio SICTA – Amministrazione e Finanza-Viale Fulco Ruffo di Calabria s.n.c. c/o Aeroporto di Capodichino – 80144 Napoli.

In alternativa, le fatture potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo : amministrazione.fatture@pec.Sicta.it .

Le fatture mancanti delle indicazioni prescritte sarà soggetta a ritardo giustificato nei pagamenti da parte di SICTA ed il termine di pagamento di 30 giorni si intenderà decorrente dalla data in cui sarà disponibile ogni elemento mancante per rendere esigibili la fattura stessa.

E’ vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da SICTA.

A tal scopo, il Fornitore deve inviare una richiesta scritta a Consorzio SICTA - Amministrazione e Finanza, per la preventiva autorizzazione alla cessione di fatture emesse nei confronti di SICTA con l’indicazione del dettaglio delle fatture che si intende cedere, con numero e data di emissione delle fatture, del contratto di riferimento, il numero di OdA e il CIG.

19. PAGAMENTI

Il pagamento sarà eseguito a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, previa emissione del Raggiungimento Milestone di Pagamento “RMP” da parte del RC.

Ai fini dell’effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L.136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, il Fornitore dovrà comunicare alla Funzione Amministrazione di SICTA gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso.

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Ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla stessa Funzione Amministrazione.

La Funzione Amministrazione procederà ad effettuare il pagamento previa verifica della documentazione attestante l’avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto, eseguite dal Fornitore e/o eventuali subappaltatori.

I pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.

40 del 18.01.2008.

Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

Con riferimento al valore complessivo di ogni singola Fase, per ciascuna prestazione fissa, sono previste le seguenti modalità di fatturazione:

Fasi: 1, 2 e 3:

- 100% dell’importo, di ogni singola fase e consegna della documentazione richiesta, previa approvazione e accertamento di esatto adempimento da parte del Responsabile Contrattuale.

20. LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i..

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei subcontratti, sempreché ammessi, a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

21. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, SICTA si riserva il diritto di introdurre variazioni quantitative in aumento o in diminuzione alle prestazioni specificatamente previste e quotate nel contratto con l’obbligo del Fornitore ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto stesso, sino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale.

Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni previste nella variante agli stessi prezzi e condizioni previste nel presente contratto.

Oltre il limite di cui sopra, o per prestazioni non previste in contratto per le quali si renda necessario che il Fornitore presenti una nuova offerta, variazioni ed aggiunte saranno disciplinate da appositi atti negoziali.

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22. RECESSO

SICTA è in facoltà, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il recesso viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata A/R o con posta certificata; il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni a partire dalla data di efficacia del recesso che viene indicata nella comunicazione.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, SICTA è tenuta a pagare, ai prezzi contrattuali, le attività svolte a regola d’arte. E' escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

23. FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta del Fornitore, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscano il Fornitore impediscano il normale svolgimento delle attività.

A tale fine il Fornitore dovrà, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare a SICTA qualsiasi caso di forza maggiore, specificando i seguenti dati:

 numero del contratto;

 natura dell'evento;

 durata presumibile dell'evento stesso.

Il Fornitore dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda a SICTA.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà valutata e concessa di volta in volta con apposita determinazione di SICTA.

24. CONTROVERSIE, OSSERVAZIONI E RISERVE DEL FORNITORE

Le eventuali contestazioni del Fornitore avverso atti di SICTA dovranno essere notificate per iscritto al Responsabile Contrattuale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

Il Responsabile Contrattuale deciderà sulla contestazione entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora il Fornitore non accetti le decisioni del suddetto Responsabile Contrattuale potrà ricorrere a SICTA, per il suo tramite, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione del Responsabile Contrattuale stesso.

Le decisioni in via definitiva di SICTA sono comunicate con lettera raccomandata con A.R. al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

(14)

Il Fornitore 14 di 19

Tutti i termini sopra previsti a carico del Fornitore sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

25. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di SICTA, la quale si limiterà a fornire al responsabile del Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, SICTA potrà, comunque, richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei propri locali e/o dovessero no rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne SICTA da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, SICTA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui allo specifico articolo.

26. CAUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha presentato una fidejussione o polizza fidejussoria per un ammontare di € ___________ pari al 5% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio

(15)

Il Fornitore 15 di 19

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SICTA.

La garanzia prestata resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte di SICTA.

La suddetta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata alla scadenza del periodo di validità contrattuale, a seguito di richiesta del Fornitore, sempre che sia stato accertato, da parte di SICTA, l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con il contratto.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui SICTA si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di SICTA. In caso di inadempimento a tale obbligo SICTA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

27. PENALITÀ

In caso di inadempienze da parte del Fornitore degli obblighi contrattuali saranno applicate le seguenti penali:

1. Mancato approntamento delle prestazioni entro i termini contrattuali

Per ogni giorno solare di ritardo SICTA applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3% del valore della relativa Fase/ Specifica d’Ordine.

2. Mancata consegna della documentazione preliminare alla verifica di regolare esecuzione Per ogni giorno solare di ritardo SICTA applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3% del valore della relativa Fase/ Specifica d’Ordine.

3. Mancata consegna della documentazione riguardante lo stato avanzamento lavori

Per ogni giorno solare di ritardo SICTA applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,01% del valore della relativa Fase/ Specifica d’Ordine.

4. Sostituzione figure professionali senza preventiva autorizzazione di SICTA.

Per ogni figura professionale sostituita senza la necessaria preventiva autorizzazione di SICTA, sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 = (mille/00).

Le penalità previste ai precedenti punti si intendono cumulabili sino ad un massimo del 10%

dell’importo complessivo del contratto, ferma restando la facoltà di SICTA di risolvere in ogni momento il contratto ai sensi e per gli effetti dello specifico articolo ”Recesso”.

L’applicazione delle penalità e/o sanzioni di cui sopra non esclude la risarcibilità da parte del Fornitore dell’ulteriore eventuale danno subito da SICTA per inadempienze del Fornitore stesso e/o dei suoi dipendenti.

28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È in facoltà di SICTA risolvere il Contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

(16)

Il Fornitore 16 di 19

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali del Contratto compresi quelli di cui all’art.10.

Delle violazioni, di cui sopra, risponde sempre il Fornitore anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l’adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti, offrendo, qualora possibile, di eliminare gli inconvenienti verificatisi.

SICTA si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione o alla risoluzione, anche parziale, del Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto, SICTA è tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite dal Fornitore.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto di SICTA di applicare le penali previste dal Contratto, compreso l’incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti del Fornitore anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento per il maggior danno subito.

Resta, altresì impregiudicato il diritto di SICTA in caso di risoluzione del Contratto, di procedere, per la parte di Contratto non ancora eseguita, all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del Contratto comporti, nel caso di rinnovo contrattuale, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiore per SICTA.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il Contratto si risolverà di diritto quando:

 non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di apposita clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel Contratto e nei suoi allegati;

 la violazione di obblighi attinenti al Contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;

 il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;

 sia scaduto il termine per l’esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale SICTA ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;

 il Fornitore sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

 sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative;

 sia stato riscontrato un inadempimento degli obblighi inerenti alla legge 136/2010.

Nel caso in cui il Contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti di SICTA con le implicazioni sopra evidenziate.

Per tutti gli altri casi di risoluzione del Contratto si applicano le relative norme del Codice Civile.

29. COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, SICTA provvederà in corso

(17)

Il Fornitore 17 di 19

d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria del Fornitore.

Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte del Fornitore nei confronti di SICTA, nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione; il Fornitore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente a SICTA per sé e per gli eventuali subappaltatori o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti la variazione.

30. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Al Fornitore compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Il Fornitore è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

Il Fornitore, a semplice richiesta di SICTA, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Gli eventuali costi connessi al DUVRI dinamico saranno a carico di SICTA.

31. REVISIONE PREZZI

Non è ammessa nessuna forma di revisione del prezzo contrattuale che pertanto si intende fisso ed invariabile.

32. D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti dichiarano di trattare i dati personali propri e dei soggetti a cui si fa riferimento nel presente contratto, esclusivamente per finalità strettamente connesse a quest’ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni azione di interesse degli organi preposti alla vigilanza in materia di privacy.

La documentazione presentata per la procedura negoziale che ha dato luogo alla stipula del presente contratto, sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.

(18)

Il Fornitore 18 di 19

33. D. LGS. 8.6.2001, n. 231

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il contraente dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico di SICTA, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito www.Sicta.it.

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di SICTA, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Contraente si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e comunque tale da non esporre SICTA al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di SICTA a violare i principi del Codice Etico o a tenere una condotta non conforme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso di mancata osservanza di tali principi, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di SICTA al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

34. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Roma.

La presente lettera d’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 11, comma 13 del D.lgs n.

163/2006, come innovato dalla L. n. 221/2012 , viene sottoscritta da SICTA e dal Fornitore con firma digitale, rilasciata da ente certificatore autorizzato.

per il Consorzio SICTA

___________________________

Per accettazione Roma, lì

_________________________

Firma rappresentante legale Società o suo Procuratore Speciale

(19)

Il Fornitore 19 di 19

Con la sottoscrizione della presente Lettera D’Ordine, il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed accetta integralmente le condizioni ivi contenute approvando specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di seguito indicate:

Art. 2 Descrizione delle prestazioni.

Art. 3 Durata del Contratto.

Art. 4 Importo del contratto.

Art. 5 Norme regolatrici del contratto.

Art. 8 Responsabilità del Fornitore.

Art. 9 Rappresentante del Fornitore.

Art.10 Obblighi a carico del Fornitore.

Art.11 Pianificazione delle attività.

Art.12 Risorse impiegate.

Art.13 Consegna dei Deliverable.

Art.14 Accertamento Regolarità delle prestazioni.

Art.15 Sospensione e ripresa delle prestazioni.

Art.16 Subappalto.

Art.18 Fatturazione.

Art.19 Pagamenti.

Art.20 Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art.21 Variazioni contrattuali.

Art.22 Recesso.

Art.23 Forza Maggiore.

Art.24 Controversie Osservazioni e Riserve del Fornitore.

Art.25 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Art.26 Cauzione.

Art.27 Penalità.

Art.28 Risoluzione del contratto.

Art.30 Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art.31 Revisione prezzi.

Art.32 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art.33 D. Lgs. 8.6.2001, n. 231.

Art.34 Foro competente.

Per accettazione Roma, lì

_________________________

Firma rappresentante legale Società o suo Procuratore Speciale

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