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Lettera risoluzione contratto per inadempimento e risarcimento danni

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Lettera risoluzione contratto per inadempimento e risarcimento danni

Autore: Salvatore Cirilla | 09/11/2019

Come far cessare gli effetti di un accordo a seguito di una violazione contrattuale?

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Raggiungere un accordo contrattuale alle volte è molto complicato, per via delle trattative che, spesso, si protraggono nel tempo. Ancora più difficile è far rispettare il contratto stesso: capita, infatti, non di rado, che le parti non riescano (per sopravvenuti problemi), o non vogliano (perché in mala fede) rispettare gli obblighi assunti in contratto. Cosa fare in questo caso? Ovviamente, il tuo avvocato riuscirebbe a gestire la situazione in modo più efficace e, magari, a creare quell’effetto deterrente e persuadente nei confronti dell’inadempiente. Ma perché non fare un tentativo personalmente? In questo articolo, dopo aver analizzato la risoluzione contrattuale e la differenza con il recesso, vedrai come fare a comunicare tale volontà, trovando a fine articolo un fac simile di lettera risoluzione contratto per inadempimento e risarcimento danni.

Cosa significa risoluzione del contratto?

Col termine risoluzione, indichiamo la scelta di una o di entrambe le parti contrattuali di porre fine al vincolo stretto; questa scelta può avvenire fin quando il contratto non è stato portato ad esecuzione.

La risoluzione può avvenire in diversi modi:

può essere consensuale, quando proviene dalla libera e concorde scelta di entrambe le parti;

può derivare dall’eccessiva onerosità del contratto, sopravvenuta per un evento imprevedibile alle parti;

può derivare da un’impossibilità sopravvenuta dell’oggetto del contratto, sempre per un evento non previsto, né prevedibile;

può riguardare un grave inadempimento di una delle due parti.

Per fare in modo che la risoluzione produca gli effetti desiderati, occorre agire in giudizio e ottenere una sentenza del giudice che attesti le ragioni che hanno portato alla risoluzione contrattuale.

Tuttavia, in alcuni casi la risoluzione produce i suoi effetti automaticamente:

quando è frutto del consenso delle parti;

quando all’interno del contratto era previsto un termine essenziale, oltre il quale le parti avrebbero perso l’interesse a portare ad esecuzione l’accordo;

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quando a seguito di una diffida ad adempiere il contratto, questa è rimasta priva di riscontro.

Qual è la differenza con il recesso?

Molte volte si fa confusione tra questi due istituti, essendo utilizzati – nella lingua parlata – come sinonimi per indicare lo stesso concetto. Tuttavia, sebbene entrambi abbiano come fine quello di eliminare gli effetti del contratto prima della sua esecuzione, le modalità di utilizzo si differenziano profondamente.

Al contrario della risoluzione, il recesso è un atto unilaterale che permette alla parte all’interno di un contratto di durata e prestazioni periodiche di porre fine al vincolo, senza dover giustificare le ragioni sottese a quella scelta. Questo istituto è molto importante nei contratti del consumatore, dove – per tutelare quest’ultimo – è previsto un diritto di ripensamento (appunto, il recesso) da effettuare entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, senza che questi debba fornire alcuna giustificazione sulla scelta compiuta.

Il recesso può essere previsto anche nei contratti a prestazioni corrispettive, ma deve essere incluso dalle parti come clausola all’interno dell’accordo scritto, non essendo tale diritto espressamente previsto dalla legge, se non nei rapporti tra consumatore e professionista.

Puoi obbligare una parte ad adempiere il contratto?

Hai visto come sia possibile risolvere il contratto per inadempimento della controparte. Tuttavia, il legislatore [1] ti riconosce anche il diritto, alternativo, di pretendere l’adempimento del contratto.

Grazie a questo mezzo, non sarai costretto a dire addio al bene oggetto del contratto, o alle somme promesse in pagamento, ben potendo ottenere una sentenza del giudice che obblighi l’altra parte ad eseguire quanto stabilito dalle parti con l’accordo inadempiuto.

Quest’obbligo potrà riguardare la sola consegna di una cosa determinata, mobile o immobile, mentre non potrà riguardare un obbligo di fare, quale, ad esempio, la

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realizzazione di un’opera, per cui non potrai obbligare l’altra parte; in questo caso, sarai costretto a risolvere il contratto e potrai rifarti con il risarcimento dei danni subìti.

Spetta sempre il risarcimento del danno?

A prescindere dal fatto che tu abbia scelto di risolvere il contratto, o di farlo adempiere all’altra parte, la legge [1] ti riconosce anche il diritto di ottenere un risarcimento del danno patito per l’inadempimento subìto.

La richiesta di risarcimento comprenderà sia la perdita subìta (ad esempio, la mancata ricezione del pagamento, o la mancata fruizione del bene promesso), sia il mancato guadagno derivante dalla non esecuzione del contratto (ad esempio, l’impossibilità di poter realizzare una determinata attività, di cui il contratto era elemento propedeutico).

Questo risarcimento, però, non è riconosciuto di diritto, ma deve essere provato dalla parte adempiente. In particolare, dovrai dimostrare l’effettiva lesione del tuo patrimonio, per non aver potuto usufruire di quanto promesso in quel contratto, ovvero per aver perso l’occasione di svolgere una successiva operazione economica che, in assenza di quell’inadempimento, avresti sicuramente compiuto o, ancora, per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.

Per riconoscere il danno, il giudice dovrà valutare gli elementi probatori allegati dalla parte, magari avvalendosi anche di presunzioni derivanti da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Come comunicare la risoluzione contrattuale?

Vediamo ora come comunicare la volontà di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale. Prima di recarti da un avvocato, è giusto procedere in prima persona, così da evitare le odiose spese legali. Basterà scrivere una lettera, prendendo spunto dal modello riportato nell’apposito box sottostante, e inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (se munito) alla parte inadempiente.

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Dal momento della ricezione, se il destinatario non dovesse farsi più sentire, potrai considerare la risoluzione efficace. Se, tuttavia, la parte inadempiente non dovesse riscontrare la tua richiesta di risarcimento dei danni, allora sarai costretto, comunque, ad affidarti ad un avvocato, al fine di poter ottenere una sentenza che condanni l’altra parte al pagamento della somma richiesta per l’inadempimento subìto.

Per avere il modello con la lettera risoluzione contratto per inadempimento e risarcimento danni leggi il box sottostante a questo articolo.

Note

[1] Art. 1453 cod. civ.

Riferimenti

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