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STATUTO. Capo I. Generalità - Costituzione - Sede Scopi-durata

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STATUTO

Capo I

Generalità - Costituzione - Sede – Scopi-durata

Art.1- E’ costituita l’Associazione denominata “ALTER-MERIDIA”. L’Associazione è regolata dal presente Statuto, ha sede in Roma, e potrà costituire sezioni anche altrove.

art. 2 L’Associazione ha durata illimitata, lo scioglimento può essere richiesto dalla Assemblea dei soci, organo sovrano nella vita dell’ Associazione, qualora le finalità non fossero più conformi a quanto dettato dal presente statuto, ovvero quando non esistano più da aiutare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

art. 3 La sede provvisoria e’ presso il domicilio di Lozzi Claudio in Via Dameta n. 40, Roma. Il Consiglio Direttivo puo’ deliberare il trasferimento della sede legale.

art. 4 L’Associazione non persegue attività di lucro, si attiene a quanto previsto dalle norme in materia e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, l’Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di

“Associazione di volontariato”, e le consente di essere considerata ONLUS ( Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), prefiggendosi i seguenti scopi:

a. L’ assistenza sociale e socio sanitaria, in conformità a quanto dettato dalla legge 460/97 articolo 10 comma 1 lettera a punto 1.

b. la beneficenza

c. Tali benefici sono da intendersi anche alle componenti collettività estere , limitatamente agli aiuti umanitari,, in conformità a quanto dettato dal disposto

combinato di cui agli art. 10 comma 1 lettera a punto 3, e comma 2 lettera a e b del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

d. Tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089, ivi comprese biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

e. Tutela e valorizzazione della natura e dell’ ambiente, con esclusione dell’ attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’ art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

f. È fatto espressamente divieto di svolgere attività diverse da quanto dettato dall’ articolo 10 comma 1 lettera a della legge 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, in armonia con quanto dettato dalla lettera c della suindicata norma.

g. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni affini;

h. L’ associazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale, con la cessione di beni e prestazione di servizi relativi alle attività statutarie nei settori dell’ assistenza sanitaria, dell’ istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’ arte e della tutela dei diritti civili nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Sono compresi i componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Le finalità di

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solidarietà sociale di Altermeridia si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie di questa Associazione vi siano i propri soci, associati, o partecipanti, o gli altri soggetti indicati alla lettera a del comma 6 del Dlgs 460/97, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a del comma 2 Dlgs 460/97.

i. È fatto divieto ad arrecare benefici a soggetti diversi da quelli indicati dall’ art 10 comma 2 lettera a e b della legge 460/97.

j. L’Associazione potrà aderire ad iniziative di associazioni ed enti che abbiano finalità non lucrative e di utilità sociale.

Capo II

Fonti di finanziamento e patrimonio

Art.5 – Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell’Associazione sono costituite

da eventuali erogazioni liberali, nel rispetto di quanto dettato dalla legge n. 460/97 articolo 10.

Art.6 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno;

a. è fatto espressamente divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura come impone la lettera d, dell’ art. 10 comma 1 della legge 4 dicembre 1997 n. 460.

b. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come impone la lettera e, dell’ art. 10 comma 1 della legge 4 dicembre 1997 n. 460.

Capo III

Soci-ammissione-recesso-esclusioni

Art.7 –Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che non abbiano età inferiore agli anni 18. I soci possono essere:

“FONDATORI”

“ADERENTI”

“ONORARI”

“BENEMERITI”

Sono soci fondatori i soci che hanno fondato l’Associazione. Sono aderenti tutti gli altri soci ,che non siano ne onorari ne benemeriti.

Sono soci onorari coloro che per speciale competenza e meriti ovvero per la qualifica che rivestono vengono chiamati dal consiglio a far parte dell’Associazione.

Sono soci benemeriti quei soci che hanno acquisito oggettivamente particolari meriti. . Possono essere ammessi nell’ Associazione, per acquisire la qualità di soci aderenti, tutte

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quelle persone che perseguono leciti intenti facendo inoltre propri gli obblighi e i dinieghi previsti dal presente statuto e dalla legge in materia di ONLUS.

Alla luce dei principi di democraticità, ogni associato o partecipante maggiore di età, ha diritto al voto per l’ approvazione, e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’ associazione, inoltre in deroga all’ art. 4 lettera b dell’ atto costitutivo ogni associato o partecipante può candidarsi a cariche elettive di ogni sorta, tale deroga si intende applicata nel punto in cui vede i soci fondatori presenti a vita nel consiglio direttivo, i soci fondatori potranno candidarsi, ma poi sarà l’ assemblea dei soci ad esprimersi sovrana sull’

argomento.

Art.8 – I soci all’atto della iscrizione devono;

a. attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari e alla disciplina dell’Associazione.

Art.9 – Il socio perde tale sua qualità :

a. per dimissioni, presentate per iscritto

b. per impossibilità nel perseguire gli obblighi statutari, ovvero per evidente contrasto tra le proprie finalità e quelle della legge n. 460 del 4 dicembre dell’ 1997 art. 10;

c. per indegnità oggettivamente accertata, si farà riferimento alla legge in materia

d. Il socio receduto o escluso Dall’Associazione non Ha diritto al rimborso delle erogazioni liberali già poste in essere ne ad indennità alcuna.

e. Sono senz’altro esclusi dall’Associazione tutti coloro che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l’Associazione o fomentino dissidi e disordine fra gli associati, ovvero non pongano in essere gli strumenti previsti dalla legge e dal presente statuto per la organizzazione dell’ associazione.

f. Lo svolgimento di attività contrastanti con l’attività e gli scopi dell’Associazione.

Art.10 – I soci devono rispettare le decisioni prese dagli organi preposti, quando queste sono votate dalle maggioranza dell’ assemblea dei soci, ed in ogni caso l’ Assemblea dei soci è sovrana.

Capo IV Organi

Art.11 – Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo

c. il Presidente (nominato dall’ Consiglio Direttivo);

Le cariche non sono retribuite.

Art.12 – L’Assemblea è composta dai soci, tutti, ed è organo sovrano in seno all’ associazione al fine di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’ effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione

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alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori d’ età hanno diritto di voto per l’

approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’ associazione.

Art.13 – Il Consiglio Direttivo dura in carica 60 mesi, I suoi membri sono rieleggibili.

Esso attua le linee di azione decise dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo sentita l’ assemblea dei soci elegge il Presidente. Il Consiglio Direttivo deliberà con la maggioranza assoluta dei presenti. Inoltre;

a. attribuisce specifici compiti operativi ai propri membri;

b. predispone i programmi di massima delle attività sociali in armonia con i fini statutari e deliberazioni assembleari;

c. compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

d. predispone i bilanci o i rendiconto annuali da presentare all’Assemblea, di concerto con il tesoriere.

e. Adotta provvedimenti inerenti alla buona gestione dell’Associazione ed a una decorosa condotta dei soci.

Art.14 – Le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute e convocate dal Presidente, a richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo, o dall’ Assemblea dei soci.

Art.15 – Il Presidente , la cui carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile ,rappresenta l’Associazione in ogni circostanza e ne sottoscrive gli atti esecutivi.

Art.16 – Le assemblee dei soci sono convocate con annuncio scritto affisso presso la sede sociale cinque giorni prima della data di convocazione. L’assemblea ordinaria, convocata fra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, approva il bilancio, procede , se a scadenza , alla elezione del Consiglio Direttivo,il quale a sua volta decide gli stanziamenti per le iniziative adottate, le decisioni sono prese con maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto

L’Assemblea straordinaria è convocata:

a. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

b. allorché ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci; in tal caso, dovrà essere convocata entro venti giorni dalla data in cui è stata richiesta.

l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

Art. 17– Per deliberare su eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, per decidere sullo scioglimento o la liquidazione di Altermeridia è necessaria la maggioranza assoluta della Assemblea dei soci. In caso di scioglimento dell’ Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’ organizzazione deve obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18- Vista la missione statutaria dell’ associazione più volte richiamata. E alla luce delle modifiche ed integrazioni statutarie, la dicitura “Altermeridia”, si intende “Altermeridia ONLUS”

Art.19 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

f.to;

il Presidente

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Lozzi Claudio

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