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a.s Esami di stato del secondo ciclo linee guida

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(1)

a.s. 2014 – 2015

Esami di stato del secondo ciclo linee guida

a cura di Agostino Miele

Nucleo di assistenza e vigilanza per gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria di 2° grado.

(2)

Indice

La normativa

Le Commissioni d’esame

I Candidati interni (la procedura di ammissione) I Candidati esterni (la procedura di ammissione) Il Documento del Consiglio di Classe

Il credito scolastico e i crediti formativi Il calendario delle prove

La riunione plenaria e la riunione preliminare Il contenuto dell’esame – Le prove scritte

Correzione e valutazione delle prove scritte Il colloquio

I candidati con disabilità I candidati con BES/DSA

Le assenze dei candidati – Le prove suppletive La verbalizzazione

Il voto finale e la certificazione Gli adempimenti conclusivi La pubblicazione dei risultati Le operazioni finali

(3)

La normativa

(4)

I.

La legge e il regolamento

Normativa

(5)

5

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1° [ ], che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Legge 10 dicembre 1997 [ ], n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 [ ], recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;

Normativa

(6)

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 [ ] – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta [ ];

Legge 10 marzo 2000, n. 62 [ ] “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 [ ] “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”;

Normativa

(7)

7

D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286 [ ], “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n.

296 (legge finanziaria 2007);

Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta,

“Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige” [ ];

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.15, comma 6 [ ] (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53);

Normativa

(8)

Legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 [ ] che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 [ ], e l’articolo 3, comma 3, lettera a) [ ] che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448;

D.M. 22 agosto 2007, n. 139 [ ], regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

Art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 [ ] che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 [ ], come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 – norma in materia di ordinamenti scolastici;

Normativa

(9)

9

D.I. 29 novembre 2007 [ ], concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006,n. 296;

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 [ ] – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 [ ], recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” – Valutazione del comportamento degli studenti;

Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009 [ ];

Normativa

(10)

Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 [ ] – concernente il

“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” [ ];

Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 - disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo [ ];

D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 [ ], concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

Nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010 – Esami preliminari per i privatisti [ ]

Normativa

(11)

11

DPR 15 marzo 2010, n. 87 [ ] - Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

DPR 15 marzo 2010, n. 88 [ ] - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DPR 15 marzo 2010, n. 89 [ ] - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Normativa

(12)

D.M. 18 gennaio 2011, n. 4 - organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale [ ];

C.M . 4 marzo 2011, n. 20 [ ], relativa alla validità dell’anno scolastico;

Nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012 [ ], concernente la validità dell’anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;

D.M. 8 febbraio 2013, n.95 [ ], recante norme per lo svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.

Nota prot. n. 7316 del 25 novembre 2014 [ ] - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

O.M. n. 43 prot. n. 608 del 6 agosto 2014 [ ] - Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2014/2015

Normativa

(13)

13

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 [ ] - Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 39 [ ] - Individuazione delle

materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di

secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2014/2015.

(DM 214 [ ], DM 215 [ ], DM 216 [ ], DM 217 [ ], DM 218 [ ] del

14/04/2015) - Decreti per lo svolgimento per l'anno scolastico 2014/2015 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo

Normativa

(14)

ORDINANZA MINISTERIALE n. 11 - Prot. n. 320 del 29 maggio 2015 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015

Normativa

(15)

15 III.

Le Commissioni

Normativa

(16)

D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 [ ] - “ Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

C. M. n. 5 del 26 febbraio 2015 [ ] - Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014/15

C.M. n. 1 del 29 gennaio 2015 [ ] - Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2014/2015

Normativa

(17)

17 IV.

I candidati con Disabilità e con

DSA o con BES

Normativa

(18)

Legge n. 104 del 5/2/1992 [ ], "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 [ ], recante Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005 [ ], relativa agli alunni affetti da dislessia DM n.5669 12 luglio 2011[ ] di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n.

170[ ] recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – e Linee Guida[ ] allegate al citato DM n. 5669/2011

Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione [ ]

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 [ ] e successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 [ ], e del 22 novembre 2013 [ ],

Normativa

(19)

19 V.

Le prove scritte

Normativa

(20)

D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000 [ ], concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;

Decreto Ministeriale 23 aprile 2003, n. 139 [ ], - Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Nota prot.1749 del 12 aprile 2012 [ ] concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Normativa

(21)

21 VI.

I crediti

Normativa

(22)

D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 [ ], concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;

D.M. 3 ottobre 2007, n. 80 [ ], recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 – recante norme per la valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado [ ];

D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 - Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico [ ]

Normativa

(23)

23 VII.

Le aree disciplinari

Normativa

(24)

D.M. n. 358 del 18 settembre 1998 [ ], relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e

all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015 [ ], - Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Normativa

(25)

25

VIII.

La certificazione

e

i procedimenti amministrativi

Normativa

(26)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 [ ] e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

D.M. n. 26 del 3 marzo 2009 [ ], concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;

Articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 [ ], recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” [ ]

Normativa

(27)

Le commissioni d’esame

(28)

Presidente e commissari esterni comuni per ogni due Classi/Commissioni. Per ogni classe/commissione il presidente esterno e 6 commissari, 3 esterni e 3 interni. Per ogni classe non più di 35 studenti.

N.B. candidati esterni ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti in numero non superiore al 50% degli interni. Solo in casi eccezionali possono esserci commissioni:

o con un numero maggiore di candidati esterni,

o con soli candidati esterni (solo una commissione per istituzione scolastica e solo presso istituti statali)

o ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

L. 1/07 - O.M. 11/2015, art. 10

Commissioni

(29)

29

Licei musicali e coreutici:

Con riferimento all’articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10

[ ],

nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di personale esperto. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo della scuola e comunicate al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale.

L. 1/07, art. 4 - O.M. 11/2015, art. 4, c 20

Commissioni

(30)

Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dalla normativa già citata, i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

O.M. 11/2015, art. 10 , D.M. 4/2011

Commissioni

(31)

31

Il principio della parità

Operazioni collegiali

Sostituzione immediata dei commissari assenti per tutta la durata delle operazioni d’esame

Assenze temporanee (1 giorno): possono proseguire le correzioni di prima e seconda prova scritta; non possono proseguire le operazioni che richiedono la presenza dell’intera commissione, ivi compresi i colloqui

Assenza del presidente: è sostituito dal vice, per operazioni non collegiali; non possono proseguire le operazioni che richiedono la presenza dell’intera commissione, ivi compresi i colloqui

Vice presidente: Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

Commissioni

(32)

È il garante del corretto svolgimento dell’esame Il presidente

Essere presente nelle operazioni collegiali

Promuovere un clima di serenità e di collaborazione tra interni ed esterni

Garantire la correttezza delle procedure

Orientare verso scelte corrette sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione

Quanto altro possa occorrere è

stabilito dal presidente della

(33)

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - O.M. 11/2015, art. 2

I Candidati interni

La procedura di ammissione

(34)

sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto sul comportamento non inferiore a sei decimi.

Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.

la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico

D.P.R. 122/09 – O.M. 11/2015, art 2

Ammissione candidati interni

(35)

35

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell’ambio della

propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della delibera di ammissione.

Le deliberazioni di non ammissione devono essere puntualmente motivate.

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - D.M. 42/07 – O.M. 11/2015, art. 2

Ammissione candidati interni

(36)

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Si fa presente che, in base all’attuale normativa, il Consiglio di Classe delibera sulle valutazioni da attribuire agli alunni nelle singole discipline e nel comportamento, all’unanimità o a maggioranza.

L’ammissione o la non ammissione discendono di conseguenza dai voti attribuiti.

D.P.R. 122/09 -– O.M. 11/2015, art. 2

Ammissione candidati interni

(37)

37

Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati all’albo della scuola:

- per gli ammessi con l’indicazione del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “Ammesso”,

- per i non ammessi con la sola dicitura: “Non ammesso”.

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 -D.M. 42/07 – O.M. 11/2015, art. 2

Ammissione candidati interni

(38)

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - D.M. 42/07 – O.M. 11/2015, art. 2, c. 6

Anche per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.):

in caso di esito positivo, si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede di esame, dei voto e dei crediti, seguiti dalla dicitura “Ammesso”;

in caso di esito negativo non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura

“Non ammesso”.

Ammissione candidati interni

(39)

39 O.M. 11/2015, art. 2, comma 7

Anche per gli alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico personalizzato

in caso di esito positivo, si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede di esame, dei voto e dei crediti, seguiti dalla dicitura

“Ammesso”, senza alcuna aggiunta;

in caso di esito negativo non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura “Non ammesso”, senza alcuna aggiunta.

Ammissione candidati interni

(40)

O.M. 11/2015, art. 2, comma 13 e 14 I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato, prevista dal DPR 21/11/2007, n. 235 [ ]

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11 DPR 21/11/2007, n. 235 [ ])

Ammissione candidati interni

(41)

41

Nella regione Lombardia sono ammessi agli esami come candidati interni gli studenti in possesso del diploma di

“Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 [ ] e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia [ ].

D.Lgs. 226/05 – O.M. 11/2015, art. 2 comma 1, lettera c

Ammissione candidati interni Regione Lombardia

(42)

42

Il Direttore Scolastico Regionale dispone l’assegnazione dei candidati a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista

dell’ammissione all’Esame di Stato.

L’ammissione all’Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto

professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in

qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

Gli aspiranti ammessi all’Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come

D.Lgs. 226/05 – O.M. 11/2015 , art. 2 comma 1,

lettera c

Ammissione candidati interni Regione Lombardia

(43)

43

Sono ammessi all’esame con abbreviazione di un anno gli studenti che

- hanno seguito un regolare corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado,senza essere incorsi in ripetenze e che:

abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento nello scrutinio finale del quarto anno,

o

abbiano riportato una media non inferiore a 7/10 e non meno di 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei 2 anni precedenti, e non siano incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

L. 1/07 D.P.R. 122/09- D.M. 99/09- O.M. 11/2015, art. 2, comma 10

Ammissione / con abbreviazione

(44)

L. 1/07 L. 167/09 O.M. 11/2015, artt. 3, 4, 5 e 7

I Candidati esterni

La procedura di ammissione

(45)

45

Sono tenuti a presentare domanda di ammissione all’esame e a quelli preliminari, all’U.S.R.

Gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza. Se nel comune di residenza non è presente alcun istituto con l’indirizzo prescelto, i riferimenti successivi sono, nell’ordine, la provincia o la regione.

L’ammissione agli esami dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare. L’esame preliminare viene sostenuto nell’Istituto in cui il candidato esterno sosterrà l’esame di Stato, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione a cui il candidato è stato

assegnato. L’esame preliminare verte sulle materie dell’ultimo anno

nonché su quelle dell’anno o degli anni precedenti per i quali il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva.

Vanno considerati eventuali crediti formativi. Il superamento dell’esame preliminare, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe per lo stesso indirizzo di studi.

I candidati sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento

L. 1/07 L. 167/09 O.M. 11/2015, artt. 3, 4, 5 e 7

Ammissione / candidati esterni

(46)

Unicamente per l’anno scolastico 2014/2015, i candidati che abbiano riportato esito negativo all’esame di Stato per l’indirizzo di studio del previgente ordinamento “Istituto tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità” nell’anno scolastico 2013/2014 e i candidati in possesso di promozione o idoneità alla quinta classe o a classi intermedie dell’indirizzo di studio medesimo possono essere ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere gli esami di Stato, in qualità di

candidati esterni, per il predetto indirizzo di studio e secondo le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 21.

8. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei

suddetti corsi di studio del previgente ordinamento di “Istituto Tecnico per le Attività Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunità” i quali, per motivi di

impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi.

Ammissione / candidati esterni

(47)

47

I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli che compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame.

In base al nuovo ordinamento, in particolare all’art. 8, comma 3, del D.P.R.

15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento sul riordino degli Istituti professionali”

[ ], che sostituisce l’area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).

Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

O.M. 11/2015, art. 3, c. 3

Ammissione / candidati esterni

(48)

o Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

o La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

o Il contributo è restituito, ad istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

O.M. 11/2015 , art. 22

Ammissione / candidati esterni

(49)

49

I candidati esterni, provenienti da Paesi UE (e, per analogia, gli studenti appartenenti a paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico

Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’art. 12 della legge 25 gennaio 206, n. 29), sono ammessi a sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame preliminare.

I candidati, provenienti da Paesi non UE, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano

comunque conseguito il titolo di accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dalla normativa, in qualità di candidati esterni, previo

superamento dell’esame preliminare.

I cittadini elvetici sono ammessi a sostenere, in qualità di candidati esterni,esami finali di Stato in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italiani (Nota MPI 5/03/08).

L. 1/07 O.M. 11/2015, art. 3, c. 10 e 11

Ammissione / candidati esterni Paesi UE e non UE

(50)

ESAMI PRELIMINARI : Tutti

Idoneità alla classe quinta dello specifico indirizzo di studi

Esame preliminare su tutte le materie del quinto anno del nuovo ordinamento

Non in possesso di idoneità alla classe quinta

Esame preliminare sul quinto anno + gli anni eventualmente mancanti Altro diploma di un altro indirizzo

Esame preliminare “integrativo” sulle discipline mancanti

Ammessi all’esame di Stato in anni precedenti, che non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate

Esame preliminare su tutte le materie del quinto anno del nuovo ordinamento

O.M. 11/2015, art. 7

Candidati esterni

(51)

D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 11/2015, art 6

Il documento del

Consiglio di Classe

(52)

Esplicita l’azione educativa e didattica del quinto anno

Indica: contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso realizzato, criteri e strumenti di valutazione, risultati raggiunti; riferimento alle esperienze di alternanza scuola lavoro

Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Possono essere allegati eventuali atti relative alle prove effettuate e alle iniziative realizzate in preparazione dell’esame ( terze prove, simulazioni delle altre prove e del colloquio,ecc.)

E’ riferimento costante per l’attività della Commissione (che dunque deve conoscerlo)

Il presidente è garante della coerenza tra le scelte della Commissione d’esame e il percorso (ad es. attenersi ai programmi effettivamente svolti nella terza prova e nel colloquio)

Il documento del Consiglio di classe

(53)

53

Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 5, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

Il documento del Consiglio di classe

(54)

O.M. 11/2015, art 8 e art 9

Il credito scolastico e

I crediti formativi

(55)

55

Si applica la ripartizione del punteggio del credito scolastico prevista dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 [ ].

I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate a questo decreto, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. 42 del 22.05.2007.

(i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe).

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8

Ammissione / attribuzione credito

(56)

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Media TAB. A

Credito per candidati interni 3^ 4^ 5^

M = 6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

Ammissione / attribuzione credito

(57)

57

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Media TAB. B Credito per candidati esterni/ esami idoneità

M = 6 3

6 < M ≤ 7 4-5

7 < M ≤ 8 5-6

8 < M ≤ 9 6-7

9 < M ≤ 10 7-8

Ammissione / attribuzione credito

(58)

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Media TAB. C Credito per candidati esterni/ prove preliminari

M = 6 3

6 < M ≤ 7 4-5

7 < M ≤ 8 5-6

8 < M ≤ 9 6-7

9 < M ≤ 10 7-8

Ammissione / attribuzione credito

(59)

59

Candidati interni

Per l’attribuzione dei voti utilizzare l’intera scala decimale.

Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata, motivata e verbalizzata.

art. 8, comma 6 - Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei punteggi degli anni precedenti (fino a max 25), a norma dell’art.11 D.P.R. n. 323/1998

[ ]

(che prevede integrazione a carattere di eccezionalità per riconoscimento sussistenza di situazione di particolare gravità che abbiano condizionato il rendimento scolastico).

D.P.R. 323/98 - D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 11/2015,art. 8

Ammissione / attribuzione credito

(60)

Candidati interni

Considerazione nella banda d’oscillazione, definita in base alla media dei voti d’ammissione, dell’impegno e dell’interesse mostrato dallo studente in tutte le attività didattiche: Insegnamento della religione cattolica, attività alternative, attività di studio individuale (se vi è stato un arricchimento culturale o disciplinare specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima), attività o insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento dell’offerta formativa.

I docenti di Religione Cattolica e di attività alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico rispettivamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8, c. 12,14,15,16

Ammissione / attribuzione credito

(61)

61

La valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e

contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

O.M. 11/2015, art. 8, c. 5

Ammissione / attribuzione credito

(62)

Candidati interni, Regione Lombardia

Nella Regione Lombardia l’attribuzione del credito scolastico ai candidati ammessi agli esami di Stato, viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009 [ ], viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di

Diploma Professionale, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o

gruppo di discipline insegnate nel corso annuale.

D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8, c. 17

Ammissione / attribuzione credito

(63)

63

In pratica si applicano le seguenti modalità:

ove necessario, il voto di qualifica e di diploma è trasformato in decimi.

Il valore ottenuto è convertito in credito scolastico secondo le tabelle previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 [ ], relative ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;

i punti della banda di oscillazione del terzo anno dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;

i punti della banda di oscillazione del quarto anno dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;

i punti della banda di oscillazione del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato;

per l’attribuzione della lode si applica il decreto ministeriale n. 99/2009 [ ].

D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 11/2015

Ammissione / attribuzione credito

(64)

Candidati esterni

- attribuzione credito da parte del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari,

sulla base della

documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali

documentabili possono essere valutate come crediti formativi.

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

- il punteggio andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni

D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 11/2015, art. 8

Ammissione / attribuzione credito

(65)

Il credito formativo è uno degli elementi del credito scolastico e concorre a determinarlo: non è, pertanto, un punteggio che si somma al credito scolastico né consente di uscire dalla banda in cui si inserisce il candidato sulla base della media aritmetica dei voti finali conseguiti.

Le esperienze che danno luogo al credito formativo devono essere coerenti con il tipo di corso, devono essere svolte al di fuori della scuola e devono essere dichiarate e documentate a cura dei candidati stessi.

Il Collegio dei docenti individua le attività riconoscibili come credito formativo; i consigli di classe, per gli alunni interni e per gli esterni che sostengono esami valutano queste esperienze sulla base della loro rilevanza qualitativa e della loro ricaduta sulla formazione umana dell’alunno e della coerenza con il tipo di corso a cui si riferisce l’esame..

Poiché i crediti formativi possono essere valutati anche al fine della determinazione delle prove d’esame preliminare, i candidati esterni che vogliono riconosciuti dei crediti per tale motivo devono produrre la documentazione richiesta ovviamente prima dello svolgimento delle prove

D.M. 24/02/2000, n. 49

Crediti formativi

(66)

O.M. 11/2015, art 14

Il calendario delle prove

(67)

Il calendario delle prove per l'a. s. 2014/2015

prima prova scritta: mercoledì 17 giugno 2015, ore 8.30 (durata massima: sei ore);

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 18 giugno 2015, ore 8.30. La seconda prova si svolge in un’unica

giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all’indicazione della prova.

Nei licei artistici la durata massima della prova è tre giorni, per sei ore al giorno, con esclusione del sabato.

Nei licei musicali e coreutici la prima parte della prova ha la durata di un giorno per massimo sei ore. La seconda parte nei licei musicali si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento, della durata massima di venti minuti. Nei licei coreutici la seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale della durata massima di dieci minuti per candidato.

terza prova scritta: lunedì 22 giugno 2015, ore 8.30

Il calendario delle prove

(68)

Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 19 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe.

Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati.

Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.

Il calendario delle prove

(69)

Il 22 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;

proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova.

La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa.

Per i Licei Artistici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta.

Il calendario delle prove

(70)

Quarta prova scritta: martedì 23 giugno 2015, ore 8.30. Tale prova si effettua:

nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. 8 febbraio 2013, n.95 [ ],

nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese.

Il calendario delle prove

(71)

O.M. 11/2015, artt. 12 e 15

La riunione plenaria e

la riunione preliminare

(72)

O.M. 11/2015, art. 12

Riunione plenaria: (15/6/2015 ore 8.30 c/o Istituto di assegnazione):

verifica presenza commissari, da parte del presidente o del componente più anziano di età

nomina del sostituto dei segretari (in ciascuna classe/commissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali)

Tempi e modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni

ordine di successione per inizio terza prova,

operazioni disgiunte valutazione elaborati,

operazioni disgiunte valutazione finale,

calendario delle operazioni delle 2 commissioni.

Riunione plenaria

(73)

73

……..o in una successiva riunione appositamente convocata, secondo il calendario stabilito:

data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base al sorteggio:

a) ordine precedenza tra le due classi/commissioni

b) ordine precedenza colloqui tra esterni e interni

c) ordine convocazione candidati secondo lettera alfabetica

(non si procede a sorteggio nel caso ci siano commissari interni in più commissioni)

data pubblicazione risultati di ciascuna prova scritta per ogni classe (un giorno prima della data fissata per l’inizio dei colloqui) data unica pubblicazione risultati finali delle 2 classi/commissioni.

O.M. 11/2015, artt. 12

Riunione plenaria

(74)

O.M. 11/2015, art. 15

Altri adempimenti:

nomina del sostituto del presidente (unico per le due classi/commissioni, tranne casi di necessità debitamente motivate)

esame degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni, nonché della documentazione presentata dai candidati esterni.

L’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati deve essere completato prima dell’inizio dei colloqui.

Dichiarazioni di non aver impartito lezioni private ai candidati e di non avere con essi rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado

Riunione preliminare

(75)

75 O.M. 11/2015, art. 15

Irregolarità:

il Presidente rileva irregolarità insanabili: ne dà comunicazione al Ministero.

il Presidente rileva irregolarità sanabili dall’istituto sede di esame: invita il Dirigente scolastico a provvedere tempestivamente, eventualmente tramite convocazione del consiglio di classe.

il Presidente rileva irregolarità sanabili dal candidato: invita il candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine per tale adempimento.

Riunione preliminare

(76)

Altri adempimenti:

prima dell’inizio dei colloqui:

esame lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio

criteri terza prova e colloquio

criteri integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino a un massimo di 5 punti

criteri correzione 1^ e 2^ prova scritta (la Commissione può operare per aree disciplinari, purché siano presenti almeno due docenti per area)

criteri correzione 3^ prova

criteri valutazione colloquio

valutazione finale e relativi atti

N.B. Tutte le deliberazione vanno opportunamente motivate e verbalizzate

Riunione preliminare

(77)

D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 11/2015, artt. 17, 18, 19

Il contenuto dell’esame –

Le prove scritte

(78)

Prove scritte:

le prime due spettano al Ministero, la terza alla Commissione (cfr. L.n.1/07 e O.M. 11/2015)

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prima prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139 [ ].

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della seconda prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 [ ]. Le tipologie di tale prova scritta per i diversi indirizzi di studio sono descritte dall’articolo 2 all’articolo 11 del suddetto decreto ministeriale.

D.M. 91/10 - O.M. 11/2015

Contenuto esame / le prove in sintesi

(79)

79

Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali, sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative. La Commissione adotterà le misure di vigilanza necessarie in rapporto all’eventuale utilizzo del CAD.

N.B. Assicurarsi che sia stato inibito l’accesso a INTERNET nei laboratori ove si svolge la prova.

O.M. 11/2015, art. 15, c. 2

Contenuto esame / uso del CAD nella prova scritta

(80)

Prove scritte:

Per quanto concerne le modalità di attuazione della terza prova scritta trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429 [ ], concernente le caratteristiche generali

.

Nella terza prova devono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429 [ ], tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.

La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle

competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente D.M. 91/10 - O.M. 11/2015

Contenuto esame / le prove in sintesi

(81)

81

Prove scritte:

Nei licei linguistici e nei corsi del settore economico dell’istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più

lingue straniere diverse da quella oggetto della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel

computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 [ ], e 3 [ ], del decreto ministeriale n. 429 del 2000.

Negli altri indirizzi è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue

straniere studiate dai singoli alunni nell’ultimo anno di corso. In tale

caso si applicano gli articoli 2 [ ] e 3 [ ] del decreto ministeriale n. 429 del 2000.

I candidati provenienti dall’estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).

D.M. 91/10 - O.M. 11/2015

Contenuto esame / le prove in sintesi

(82)

-

Adottare le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d’esame e per impedire ai candidati di comunicare con l’esterno durante l’effettuazione delle prove scritte.

-

Invitare i candidati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.

O.M. 11/2015, art. 12, c. 5

Contenuto esame / precauzioni

(83)

83

- Avvertire i candidati che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.

- Vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d’esame.

O.M. 11/2015, art. 12, c. 5

Contenuto esame / precauzioni

(84)

D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 11/2015, art. 20

Correzione e valutazione

delle prove scritte

(85)

85

La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

Criteri di valutazione: vanno stabiliti prima della correzione e collegialmente

Correzione: per aree disciplinari la prima e seconda prova,

collegiale la terza

Valutazione: sempre collegiale

Giudizio analitico riferito ai criteri che si conclude con un voto

in quindicesimi; il tutto va riportato sulla scheda d’esame del candidato

Fare attenzione, nei limiti del possibile, ai punteggi “pesanti”

(minore possibilità di compensazione all’orale).

Problema dei tempi di correzione: deve essere adeguato a consentire una valutazione meditata.

Valutazione prove scritte

(86)

Si consiglia vivamente l’utilizzo di griglie di valutazione.

Le griglie di valutazione sono uno strumento docimologico utilizzato al fine di rendere la valutazione la più oggettiva possibile, basandola su indicatori predefiniti.

La somma dei punteggi assegnati ai singoli indicatori determina il voto finale della prova.

Si garantisce: trasparenza valutativa, minore soggettività, collegialità, motivazione del punteggio.

E’ disponibile sul SIDI e nell’applicativo “Commissione web” una griglia di valutazione della seconda prova scritta di matematica nei licei scientifici che la commissione può adottare nella propria autonomia nella fase di correzione di tale prova scritta.

N.B. Apporre la firma di tutti i membri della Commissione su ogni griglia di valutazione

Valutazione prove scritte

(87)

87

Punteggio da pubblicare all’albo: punteggio delle singole prove

Un giorno prima dell’inizio dei colloqui di ciascuna classe (Si intende per “giorno prima” il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Risultati prove scritte

(88)

D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 11/2015, art. 21

Il colloquio

(89)

89

Deve essere svolto davanti all’intera Commissione in unica soluzione temporale

Deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso

Deve interessare tutte le discipline per le quali i commissari interni ed esterni e il Presidente abbiano titolo secondo la normativa vigente

O.M. 11/2015 , art. 21

Il colloquio

(90)

Per la conduzione del colloquio, tre fasi:

- argomento, o presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, a scelta dal candidato,

- argomenti di interesse multidisciplinari proposti al candidato, con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso (preponderante rilievo deve essere riservato a questa parte del colloquio),

- discussione prove scritte.

N.B. Non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo le tre fasi indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

O.M. 11/2015, art. 21

Il colloquio

(91)

91

Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acqui- site, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno..

La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attri- buito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare e con l'osservanza della procedura prevista per la correzione delle prove scritte di cui all'articolo 20.

O.M. 11/2015, art.21

Il colloquio

(92)

o

Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in orario pomeridiano.

o

Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio, fissando preventivamente il tempo medio da dedicare ad ogni fase.

o

Evitare difformità di comportamento nei confronti dei vari candidati; la durata del colloquio rispetti quanto prefissato, evitando di trattenere più a lungo i candidati più problematici.

Alcune attenzioni

(93)

93

o

Nei confronti del candidato: chiedere chiarimenti, facilitare in caso di difficoltà, intervenire senza interrompere.

o

Raccogliere appunti, compilare la griglia di valutazione e verbalizzare: “la verbalizzazione che descriva la procedura cui si accompagna la griglia NON richiede alcune motivazioni di giudizi, poiché questi sono implicitamente contenuti nella griglia medesima”

(accompagnare la griglia con legenda).

Alcune attenzioni

(94)

O.M. 11/2015, art 17

I candidati con disabilità

(95)

95

“La finalità dell’Esame di Stato è quella di analizzare e verificare la preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo.”

Anche per l’allievo diversamente abile l’esame rappresenta una occasione per l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite, che viene effettuato sul P.E.I. Solo che bisogna distinguere tale analisi in due parti:

Se il P.E.I. è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il rilascio di un regolare diploma. Al candidato vengono somministrate “prove equipollenti”, che equivalgono integralmente a quelle ordinarie e sono riconducibili ai programmi ministeriali.

Se il P.E.I. è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi, ma viene rilasciato solo un certificato delle competenze (DPR. 323/98 art. 13 [ ]). Al candidato vengono somministrate prove differenziate, che sono conformi solo al piano educativo individualizzato

L.104/92; art. 16, c. 3 D.P.R. 323/98, art. 13

O.M. 11/2015, art. 17, c. 1, 2, 3

Attenzioni: disabilità

(96)

L.104/92; art. 16, c. 3 D.P.R. 323/98, art. 13

Attenzioni: disabilità

P.E.I. curriculare o su obiettivi minimi

Per i candidati con PEI curricolare sono previsti, se necessario:

tempi maggiori per le prove scritte;

strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l’anno) ; Assistente ̀(può essere l’insegnante di sostegno o altra figura professionale,

secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);

prove equipollenti, che

possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti;

devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;

possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;

vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l’aiuto di esperti.

(97)

97

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazio- ne di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.

L.104/92; art. 16, c. 3 D.P.R. 323/98, art. 13

O.M. 11/2015, art. 17, c. 1, 2, 3

Attenzioni: disabilità

(98)

I candidati con PEI differenziato sostengono prove predisposte appositamente per loro. La Commissione predispone prove differenziate sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.

E’ possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.

Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l’anno.

Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l’insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d’esame, ma che può dare il suo contributo ad

esempio per la preparazione delle prove.

Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

Il riferimento alle prove differenziate non va indicato nei tabelloni, ma solo nella attestazione.

L.104/92; art. 16, c. 3 D.P.R. 323/98, art. 13

Attenzioni: disabilità

P.E.I. differenziato

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