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Dichiarazione IVA e quadro VR

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Academic year: 2022

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Dichiarazione IVA e quadro VR

A cura di Antonio Gigliotti

Presentazione del modello VR

Com'è noto, il D.L. 78/2009 ha apportato alcune modifiche all'art. 38-bis del DPR 633/72, sostituendo l'ottavo e il nono periodo del primo comma e prevedendo, in tale contesto, che l'Agenzia delle entrate definisca, con proprio provvedimento, ulteriori modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi.

Nella relazione illustrativa del decreto, a questo proposito, è stato spiegato che:

 la richiesta di rimborso del credito Iva annuale deve essere effettuata direttamente in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale;

con il comma 3 sono stati soppressi l'ottavo e il nono periodo del primo comma del citato articolo 38-bis che prevedono, invece, che il predetto rimborso sia richiesto mediante un'apposita dichiarazione (modello VR) da presentare al competente agente della riscossione.

Questo passaggio, coordinato con la modifica che il medesimo art. 10 ha apportato all'art. 3 del dpr n. 322/98, diretta a consentire ai creditori Iva di presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (e dunque dal 1° febbraio 2010), lasciava presagire, la soppressione del modello VR.

Nella Dichiarazione Iva 2011 (periodo d’imposta 2010) spunta il nuovo quadro VR che deve essere compilato dai soggetti che chiedono il rimborso del credito Iva 2010.

Esce di scena quindi l’apposito modello (modello VR) che doveva essere distintamente presentato per la richiesta del credito Iva.

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Mancata soppressione VR 2010 credito 2009

Tale soppressione però non è avvenuta nel 2010 (credito Iva 2009) in quanto la richiesta di rimborso Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2009 doveva essere presentata utilizzando ancora il modello VR come per gli anni precedenti.

Soppressione VR 2011 credito 2010

La soppressione del modello VR è, invece, avvenuta a partire dal 2011 (credito Iva 2010), con la conseguente modifica della Dichiarazione Iva 2011 (periodo d’imposta 2010) dove è stato introdotto un nuovo quadro (quadro VR) dove indicare il credito Iva da richiedere a rimborso.

La disciplina dei rimborsi Iva

L’art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 riconosce ai contribuenti la possibilità di chiedere a rimborso l’eccedenza IVA detraibile, se di importo superiore a €2.582,28, all’atto di presentazione della dichiarazione annuale, alle seguenti condizioni:

a) esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni comprese le operazioni aventi ad oggetto oro da investimento ed in generale quelle per le quali si applica il meccanismo del reverse charge (prestazioni rese da subappaltatori nel settore cessioni di fabbricati strumentali per le quali il cedente ha optato per l’imponibilità, senza addebito dell’IVA, ecc.);

b) effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Sia rispettivamente, delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate a cessioni all’esportazione che dei servizi internazionali o ad essi connessi;

c) riferimento dell’IVA chiesta a rimborso ad acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) effettuazione prevalente di operazioni fuori del campo di applicazione dell’imposta;

e) operazioni effettuate da soggetti non residenti che operano in Italia, in quanto identificati direttamente o a mezzo di rappresentante fiscale.

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Il rimborso IVA è ammesso senza limite minimo di importo nelle specifiche ipotesi di:

cessazione dell’attività;

eccedenza a credito negli ultimi 3 anni. Il rimborso compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2008-2009-2010) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Presentazione della garanzia

Per il periodo tra l’esecuzione del rimborso dell’eccedenza Iva, fino alla scadenza del termine dell’accertamento, per un massimo, comunque di 3 anni, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per la somma rimborsata. La garanzia può essere costituita, alternativamente, da:

cauzione in titoli di stato;

fideiussione rilasciata da:

 aziende o istituti di credito;

 imprese commerciali che, a giudizio dell’Amministrazione, diano adeguate garanzie di solvibilità;

polizza fideiussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione.

Dall’obbligo di presentazione della garanzia sono esclusi i seguenti soggetti:

 coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che tale limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre 2000);

 coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta (art. 21 del Decreto 28 dicembre 1993, n. 567);

 le imprese cosiddette “virtuose” , ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell’art.

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sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell’art. 38 bis (cfr. Circ. n.

54 del 4 marzo 1999);

 i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta (cfr. R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002). Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all’erogazione dei rimborsi richiesti dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare;

 i soggetti indicati nell’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n.351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Esecuzione del rimborso I suddetti rimborsi sono eseguiti:

con procedura semplificata, dal Concessionario della riscossione, entro sessanta giorni dalla richiesta, per importi fino a euro 516.456,90;

con procedura ordinaria, dall’ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi che eccedono il limite di cui sopra, ovvero nel caso di procedure concorsuali.

Quadro VR in Dichiarazione Iva

Come spiegano le istruzioni della Dichiarazione Iva i contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR, (oppure, per la società capogruppo il prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2011).

Nel nuovo quadro VR andranno indicati i seguenti dati:

VR1

Casella 1: importo chiesto a rimborso

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L’importo di cui si chiede il rimborso deve coincidere con l’importo risultante dal rigo VX4 ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righi del quadro RX del modello UNICO/2011

Casella 2: importo da liquidare mediante procedura semplificata

Nella casella due va indicata la quota del rimborso per cui ci si vuole avvalere della liquidazione diretta da parte dell’Agente della riscossione (si veda paragrafo

“Esecuzione del rimborso”).

VR2 Causali del rimborso

E’ prevista la possibilità di richiesta di rimborso (si veda paragrafo “La disciplina dei rimborsi Iva”) in presenza di:

1. cessata attività (articolo 30, comma 2);

2. aliquota media (articolo 30, comma 3, lettera a);

3. operazioni non imponibili (articolo 30, comma 3, lettera b);

4. acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca (articolo 30, comma 3, lettera c);

5. operazioni non soggette ad imposta (articolo 30, comma 3, lettera d);

6. operazioni effettuate da soggetti non residenti che operano in Italia, in quanto identificati direttamente o a mezzo di rappresentante fiscale (art. 17 c. 3);

7. esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli (art. 34 c. 9).

VR3 e VR4: le eccedenze detraibili per i due periodi d’imposta precedenti al fine di accedere al presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio

In particolare nel rigo:

VR3 va indicata l’eccedenza detraibile relativa all’anno 2008 computata in detrazione nell’anno successivo, al netto di quanto compensato nel Mod. F24 e di quanto chiesto a rimborso;

VR4 deve essere riportata l’eccedenza detraibile relativa all’anno 2009 computata in detrazione nell’anno successivo, sempre al netto di quanto compensato nel Mod. F24.

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VR5 le eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva, per le controllate che entrano a far parte per il primo anno nella liquidazione Iva di gruppo.

Il quadro VR inserito dentro la Dichiarazione Iva presenta inoltre delle novità rispetto al modello VR che fino al 2010 si presentava distintamente.

Le novità consistono in:

rigo VR6 (novità di tipo formale) destinato ai contribuenti aventi diritto al rimborso prioritario, che devono indicare in tale rigo il codice, rilevabile dalle istruzioni, corrispondente alla situazione in base alla quale vantano tale diritto (nel modello precedente tale comunicazione era presente nella sezione dati del contribuente);

rigo VR7 per i contribuenti subappaltatori che nell'anno precedente hanno realizzato almeno l'80% del fatturato in regime di inversione contabile per i quali il rimborso sarà erogato direttamente dall'agente della riscossione entro il limite massimo annuo di 1.000.000 €;

Esercizio 2008: credito Iva € 1.650, computato in detrazione nell’anno successivo (2009)

Esercizio 2009: credito risultante dalla dichiarazione € 1.960, detto credito viene compensato con il Mod. F24 nel 2010 per € 160.

Esercizio 2010: credito risultante dalla dichiarazione € 1.500, il contribuente può chiedere il rimborso dell’intero credito Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2008 1.650

2009 (1960 – 160)= 1.800

2010 1.500

RIMBORSO Può essere chiesto a rimborso l’intero importo del creito Iva 2010

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rigo VR9, nel quale i contribuenti cosiddetti “virtuosi” devono evidenziare tale condizione e specificare l'importo del rimborso erogabile senza prestazione di garanzia (si veda paragrafo “Soggetti esonerati”).

Modello Iva Base

Da ultimo si fa presente che il quadro VR trova spazio anche nel modello Iva Base.

Al riguardo occorre precisare che nel modello base non sono presenti tutti i presupposti di cui all’articolo 30 del DPR 633/1972. E’ prevista la possibilità di richiesta di rimborso in presenza di:

1. cessata attività - articolo 30, comma 2;

2. aliquota media - articolo 30, comma 3, lettera a);

3. operazioni non imponibili – articolo 30, comma 3, lettera b);

4. acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca – articolo 30, comma 3, lettera c).

Inoltre non è presente il rigo VR5 dove si indicano le eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva, per le controllate che entrano a far parte per il primo anno nella liquidazione Iva di gruppo.

25 FEBBRAIO 2011 Antonio Gigliotti

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