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IVA 2017: LA DICHIARAZIONE IVA E I CHIARIMENTI SULLE TEMATICHE PIÙ RICORRENTI

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IVA 2017: LA DICHIARAZIONE IVA E I CHIARIMENTI SULLE TEMATICHE PIÙ RICORRENTI

A cura del Centro Studi CGN: Davide Giampietri

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Le novità della dichiarazione IVA 2017

Per l’anno d’imposta 2016, la dichiarazione IVA annuale va presentata, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dall’1.2 al 28.2.2017 esclusivamente in forma autonoma.

A seguito di tale modifica dal 2017 è stato soppresso l’invio della Comunicazione dati IVA.

Analizziamo ora le principali novità del Modello IVA 2017.

Frontespizio

L’articolo 5 del DL n. 193/2016 ha equiparato i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore” e “a sfavore”, di conseguenza nel Frontespizio è stata soppressa la specifica casella “Dichiarazione integrativa a favore”.

Quadro VE

Nel quadro VE sono state introdotte le seguenti novità:

• Introduzione degli specifici righi riservati alle nuove percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e del 10%, nonché della nuova aliquota IVA ridotta del 5%

• Ridenominazione del campo 7 di rigo VE35 da “Cessioni di microprocessori” a “Cessioni di prodotti elettronici” a seguito dell’estensione, a decorrere dal 2.5.2016, a nuove tipologie di prodotti della previsione contenuta nell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72 (console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione)

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Quadro VF

Le modifiche riscontrate nel quadro VE relativamente alle percentuali di compensazione e all’aliquota IVA ridotta sono state apportate anche nel quadro VF.

Quadro VJ

A seguito della modifica apportata al campo 7 di rigo VE35, è stato ridenominato anche il rigo VJ16 che ora è riferito agli “Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)”.

Quadro VF

Le modifiche riscontrate nel quadro VE relativamente alle percentuali di compensazione e all’aliquota IVA ridotta sono state apportate anche nel quadro VF.

Quadro VI

Nel quadro riservato ai fornitori degli esportatori abituali che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento per effettuare acquisti senza IVA, è stato soppresso il campo 3 utilizzabile, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per indicare il numero progressivo attribuito dall’esportatore abituale.

Quadro VN

Il nuovo quadro VN è collegato alle novità introdotte dal DL n. 193/2016 in materia di dichiarazione integrativa. In particolare il quadro VN interessa i contribuenti che hanno presentato nel 2016 una o più dichiarazione integrativa “a favore” oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria.

In particolare, l’importo indicato a campo 3 (minor debito / maggior credito) va riportato nel nuovo rigo VL11 ovvero nel nuovo rigo VW30 se riferito ad una dichiarazione IVA di gruppo.

Quadro VX

Nel rigo VX4 sono presenti le seguenti novità:

• nel campo 4, riservato ai soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso del credito IVA, è stato inserito il nuovo codice 8 utilizzabile dai soggetti che hanno effettuato operazioni soggette a reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter),

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DPR n. 633/72: prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici

• nel campo 7, riservato ai soggetti esonerati dalla garanzia, è stato inserito il nuovo codice 4 utilizzabile dai soggetti che hanno aderito al regime collaborativo previsto dal D.Lgs. n. 128/2015

• è stato inserito il nuovo campo 9 “Interpello” riservato alle società, che in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello al fine della disapplicazione della disciplina delle società di comodo

Quadro VO

Nel quadro sono presenti le seguenti novità:

• rigo VO11 è stata introdotta la nuova casella 28 utilizzabile per comunicare la revoca dal 2016 dell’opzione per l’applicazione dell’IVA in Croazia (codice Stato “HR”), Stato di destinazione dei beni, per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili

• rigo VO33 è stata introdotta la nuova casella 2 “Revoca” utilizzabile dal soggetto che ha aderito dal 2016 al regime forfetario per comunicare la revoca dal 2016 dell’opzione per il regime ordinario IVA esercitata nel 2015

• rigo VO34 sono ora presenti la nuova casella 1 “Opzione”, la nuova casella 2

“Revoca” e la nuova casella 3 “Revoca” utilizzabili rispettivamente nelle seguenti fattispecie:

o opzione per il regime ordinario IVA dal 2016 (in luogo dell’adozione del regime forfetario) da parte di un contribuente minimo fino al 2015 (casella 1) o revoca dal 2016 dell’opzione per il regime ordinario IVA esercitata da parte

di un soggetto che nel 2014 aveva i requisiti per adottare il regime dei minimi e che nel 2016 ha adottato il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 (casella 2)

o revoca dal 2016 dell’adozione dal 2015 del regime dei minimi esercitata da parte di un soggetto che dal 2016 ha adottato il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 (casella 3)

Quadro VG

Il nuovo quadro VG è collegato alle novità introdotte dall’art. 1, comma 27, Legge 232/2016 cd.

Legge di Bilancio 2017, relative alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73, DPR n. 633/72. In particolare, in base al nuovo comma 3 del citato art. 73 a decorrere dal 2017:

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• l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo va comunicata dalla società controllante con la dichiarazione IVA presentata nell’anno di decorrenza della stessa

• si considera controllata la società le cui azioni / quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dall’1.7 dell’anno precedente quello di esercizio dell’opzione

Nel mod. IVA 2017 è stato inserito il quadro in esame, che sostituisce il precedente mod. IVA 26, al fine di comunicare la scelta per la liquidazione IVA di gruppo per il 2017. Esattamente come il soppresso mod. IVA 26 anche il nuovo quadro VG si compone di 2 Sezioni:

• la Sezione I utilizzabile per indicare i dati delle “Società partecipanti alla compensazione IVA”

• la Sezione II utilizzabile per indicare i dati delle “Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione IVA”

Spesometro trimestrale e invio telematico liquidazioni IVA

A decorrere dal 2017 sono previste alcune novità in materia di adempimenti IVA, introdotte dal Legislatore per il recupero del cd. Vat gap, ossia, la differenza tra il gettito IVA previsto e quello effettivamente incassato dallo Stato. Secondo i calcoli del Tesoro, lo Stato, potrebbe incassare già dal 2017, tra 1,8 e 2 miliardi di euro derivati dal recupero dell’IVA non versata dai contribuenti.

Attraverso il nuovo spesometro trimestrale analitico e l’invio delle liquidazioni IVA 2017, l’Agenzia delle Entrate, saprà, in sole 2 settimane, chi sono i contribuenti passivi d’IVA che in base alla comunicazione, non hanno versato quanto dovuto. E a questi contribuenti, l’Agenzia, provvederà ad inviare una lettera ufficiale nella quale inviterà il soggetto a chiarire la propria posizione fiscale e a saldare il proprio debito IVA.

Se poi, il soggetto passivo IVA, non provvederà a pagare quanto dovuto dopo il “primo avvertimento”, riceverà un accertamento fiscale vero e proprio.

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Lo Spesometro trimestrale

La presentazione va effettuata in modalità telematica in forma analitica e riguarda i seguenti elementi:

• dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni

• data e numero della fattura

• base imponibile / aliquota applicata / imposta

• tipologia dell’operazione

Con uno specifico Provvedimento l’Agenzia delle Entrate può prevedere l’invio di ulteriori dati.

L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In sede di conversione è stato previsto che:

• l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9

• l’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017

Di conseguenza per l’anno 2017 le scadenza saranno le seguenti:

SCADENZE 2017

Trimestre Scadenza

1 e 2° 25 LUGLIO 17

3° 30 NOVEMBRE 17

4° 28 FEBBRAIO 18

Mentre a regime, dall’anno 2018 in poi, saranno le seguenti:

SCADENZE A REGIME

Trimestre Scadenza

1° 31 MAGGIO

2° 16 SETTEMBRE

3° 30 NOVEMBRE

4° 28 FEBBRAIO ANNO SUCC.

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Come desumibile dalla citata Relazione, non è previsto alcun esonero dall’adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo, ma in sede di conversione è stato introdotto l’esonero dall’adempimento in esame a favore degli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 “situati nelle zone montane” ex art. 9, DPR n. 601/73.

Presumibilmente nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno esclusi anche i Minimi e Forfetari già esonerati dallo spesometro annuale, tenendo conto che l’adempimento farebbe venir meno l’agevolazione della non tenuta della contabilità.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio:

• In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre

• La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza

• Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97

L’invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA

Il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevede, l’invio trimestrale dei dati mensili / trimestrali delle liquidazione periodiche IVA, a decorrere dal 2017.

L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. A differenza dello spesometro, per l’anno 2017 non è stato esplicitamente previsto un particolare differimento del termine dell’invio dei dati del primo e secondo trimestre. Ma prima di esprimere un parere in merito, vediamo nel dettaglio il dettato normativo.

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 01.12.2016, n.

225 con decorrenza dal 03.12.2016:

1. L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della

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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate."

...

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.

Riassumendo:

• Le disposizioni dello spesometro analitico trimestrale sono disciplinate dal novellato articolo 21 del DL 78/2010 che ne stabilisce anche le relative scadenze

• Le disposizioni delle comunicazioni telematiche delle liquidazioni periodiche IVA sono disciplinate dal nuovo articolo 21-bis del DL 78/2010. Nel citato articolo è stabilito che le scadenze di tali comunicazioni sono le medesime di quelle del precedente articolo 21 (spesometro)

• Il comma 4 del DL 193/2016 introduce per il solo anno 2017, una deroga alle scadenze ordinarie delle disposizioni di cui all’articolo 21 del DL 78/2010 (spesometro) non citando anche le disposizioni di cui all’articolo 21-bis (liquidazioni periodiche IVA)

• In prima lettura si potrebbe quindi concludere che l’invio dello spesometro del primo e secondo trimestre 2017 abbia scadenza “particolare” del 25 luglio 2017, mentre l’invio delle liquidazioni periodiche del primo e secondo trimestre 2017 rimarrebbe ancorato alla ordinaria scadenza del 31 maggio e 16 settembre 2017

• A parere di chi scrive però, essendoci nell’articolo 21-bis del DL 78/2010, che disciplina le liquidazioni periodiche IVA, un rimando esplicito alle “medesime” scadenze degli invii degli

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nel DL 193/2016 il solo articolo 21 del DL 78/2010 per la scadenza 2017 ha di fatto indirettamente stabilito la medesima particolare scadenza anche per le liquidazioni periodiche IVA del primo semestre 2017

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall’adempimento in esame:

• i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale

• i soggetti non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

A decorrere dal 2017 sono soppressi:

• la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio

• i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute

• Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è soppressa la comunicazione “black list”

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio:

• l’omessa / errata comunicazione è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000

• la sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza

Credito d’imposta adeguamento tecnologico

Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede, l’attribuzione di un credito d’imposta, “una sola volta”, finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale.

Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000.

Il credito d’imposta:

• non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018

• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l’utilizzo

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Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a € 50.

La trasmissione telematica obbligatoria per i distributori automatici

L’art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 127/2015 introduce la procedura di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei contribuenti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. L’adempimento era previsto obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2017 ma il Decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 convertito nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016, ha previsto il differimento al 1°

aprile 2017 dell’obbligo. Tale termine potrà essere ulteriormente differito da parte dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Per le imprese della grande distribuzione che avevano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri entro il 31 dicembre 2016, il D.L. 193/2016 ha previsto che la relativa opzione resti valida fino al 31 dicembre 2017, nonostante l’art. 7 del D.Lgs. n. 127/2015 ne avesse previsto l’abrogazione a partire dal prossimo 1° gennaio.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento prot. 102807 il 30 giugno scorso. Attraverso quest’ultimo sono state definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici. In particolare, il provvedimento in oggetto:

1. dispone il censimento dei distributori automatici, dopo aver individuato i congegni rientranti in tale definizione (art. 1)

2. individua le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente (art. 2)

3. traccia le modalità e i termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni (art. 3) 4. delinea il funzionamento delle ricevute di conferma ricezione dati (art. 4)

5. stabilisce le modalità del trattamento dei dati pervenuti all’Anagrafe tributaria (art. 5) 6. fissa le regole in materia di sicurezza dei dati (art. 6)

Il provvedimento si preoccupa innanzitutto di definire e identificare gli apparecchi “distributori automatici” che devono essere oggetto di censimento:

1. i “distributori automatici” sono definiti “vending machine”; il motivo pare essenzialmente quello di “utilizzare una nomenclatura in linea con quella adottata dagli operatori di mercato”, come anche indicato nelle “Motivazioni” annesse al provvedimento stesso

2. per “vending machine” si intende un apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo

3. dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, la “vending machine” è costituita da una o

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periferiche di pagamento controllano l’erogazione di beni e servizi di una “vending machine”

mediante un “sistema master”, che registra ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento. È considerata periferica di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da “vending machine”.

Le periferiche di pagamento sono costituite da:

• gettoniere per le monete

• dai lettori di banconote

• dai lettori di transponder (“chiavette”)

• dagli accettatori di carte di debito/credito

Non si può non osservare come l’Agenzia delle Entrate estenda l’obbligo anche ai soggetti che, tramite distributori automatici, erogano “servizi”, al contrario di quello che prevede il D.Lgs. n.

127/2015, il quale considera solo i “soggetti passivi che effettuano cessioni di beni”.

Inoltre, come evidenziato in dottrina (si veda F. Scopacasa “Fisco tecnologico per i distributori automatici”, in Corriere tributario n. 31/2016) il provvedimento limita “gli adempimenti obbligatori ai soggetti che utilizzano sistemi complessi (periferica di pagamento più erogatore più sistema Master)” mentre la norma utilizza la nozione onnicomprensiva di “distributori automatici”, nella quale certamente rientrano anche gli apparecchi più semplici che tuttavia erogano automaticamente beni verso l’incasso di un determinato corrispettivo. Si pensi ai distributori automatici di prodotti sanitari, di caramelle, ecc.

La fase transitoria, oltre la quale le “vending machine” dovranno essere tutte adeguate, e quindi sostituite o integrate”, non potrà prolungarsi oltre il 31 dicembre 2022. Entro tale data, infatti, dovrà essere adottato un ulteriore provvedimento attraverso il quale sarà disciplinata una soluzione a regime.

Nel frattempo, si potranno conservare i dati da trasmettere ed ogni altro elemento informativo ad essi riconducibile su supporto cartaceo ovvero anche elettronico ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (a regime il distributore dovrà consentire la memorizzazione di tali dati) e si potrà inviare questi ultimi tramite un “dispositivo mobile” appositamente censito (anziché trasmetterli direttamente).

Come precisato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in oggetto, le “vending machine” sono strumenti tecnologici automatizzati costituiti, sostanzialmente, da un Sistema Master, collegato a una o più periferiche di pagamento, e da uno o più distributori (erogatori). I dati delle operazioni vengono canalizzati nel sistema master, componente capace di raccogliere i dati, memorizzarli e di trasmetterli/comunicarli ad altri apparati. L’acquisizione dei dati avviene mediante un dispositivo mobile collegato attraverso tecnologia wireless, cavo o transponder.

Per poter gestire la procedura bisogna procedere:

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• all’accreditamento dei gestori dei distributori automatici e dei produttori del software dei dispositivi mobili attraverso l’apposito iter, direttamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

• al censimento e la mappatura geografica (quest’ultima attraverso comunicazione della latitudine e longitudine di posizionamento) di tutti i distributori automatici, sempre mediante l’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle Entrate

Una volta completato il censimento, che può avvenire anche massivamente per tutti i distributori gestiti, viene prodotto per ciascun sistema master un QrCode.

Quest’ultimo va apposto come etichetta su ciascuna “vending machine” e consente l’indirizzamento alla pagina web dell’Agenzia delle Entrate per verificare dati identificativi di distributore e gestore. Attraverso tali passi avviene anche la fiscalizzazione del distributore.

L’operazione di censimento consente di costituire l’anagrafica dei Gestori e dei loro Sistemi master, mentre il censimento dei Dispostivi mobili utilizzati avverrà contestualmente alla fase di attivazione. Al momento del censimento, lo stato dei Sistemi master è “attivato” e diventa automaticamente “in servizio” in occasione della prima trasmissione dati.

Con modalità analoghe si deve procedere in relazione ai dispositivi mobili. Questi consentono al gestore di raccogliere le informazioni memorizzate nel sistema master per produrre il file xml autenticato e trasmetterlo al sistema dell’Agenzia delle Entrate. La “certificazione” di detti dispositivi avviene mediante l’installazione di un software che produce il file da trasmettere.

La trasmissione dei dati è effettuata tramite i dispositivi mobili, i quali sono dotati di autonoma connettività alla rete e geo-localizzazione. Il provvedimento del 30 giugno, al punto 3.3 stabilisce che la trasmissione telematica deve avvenire contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema master, in prossimità del medesimo sistema e utilizzando esclusivamente un (o uno dei) “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Pare assolutamente opportuno l’utilizzo del termine “in prossimità”, in quanto in determinate situazioni potrebbe risultare impossibile l’invio dallo stesso luogo in cui è posizionato il distributore (si pensi, ad esempio, ad un sotterraneo di un edificio).

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Le specifiche tecniche al provvedimento precisano che la trasmissione dei corrispettivi dovrà ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00. In caso di rilevazione nella fascia oraria 22.00 – 00.00, il dispositivo mobile predispone il file XML e lo firma per garantire l’integrità e l’autenticità, pianificando la trasmissione a partire dalle 00:01, quando il servizio si riattiva. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell’intervallo di 30 giorni. L’esito e i dati trasmessi sono consultabili dal Gestore mediante apposite funzionalità web rese disponibili attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto 4 del provvedimento si occupa delle ricevute di conferma della ricezione dati. La trasmissione delle informazioni, analogamente ad altre procedure, si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime. L’avvenuto invio è documentato mediante una ricevuta elettronica che è rilasciata, salvo cause di forza maggiore, e resa disponibile contestualmente alla trasmissione del

“file” contenente le informazioni.

Al contrario, se il file viene scartato dal sistema, la ricevuta di ricezione non viene prodotta ed è sostituita da una ricevuta di scarto, che ne attesta il motivo. In quest’ultimo caso, ovviamente, il file non si considera trasmesso. A questo punto è possibile effettuare la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Infine, per quanto attiene il profilo sanzionatorio, per i soggetti che effettuano cessioni di beni (e prestazioni servizi) tramite distributori automatici, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, pertanto, si applica la sanzione del cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Inoltre, qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

IL REGIME OPZIONALE PER LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI

L’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di optare per

• la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute

• la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri

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La trasmissione opzionale dei corrispettivi

I soggetti che potranno esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite i nuovi Registratori Telematici sono quelli che, ad oggi, non sono obbligati all’emissione della fattura (salvo espressa richiesta del cliente), e che effettuano le operazioni di cui all’ art. 22, c. 1. D.P.R. n.

633/72. Vi rientrano, pertanto, i soggetti che attualmente certificano i corrispettivi mediante scontrino fiscale emesso dai misuratori fiscali, quelli che utilizzano strumenti diversi dallo scontrino fiscale (ricevute fiscali, scontrini manuali o a tagli fissi, ecc.) e quelli rientranti nella c.d. GDO che attualmente emettono “scontrini non fiscali”, previa apposita opzione. Infine, non sono da dimenticare quei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2, c.

1, D.P.R. n. 696/1996) o che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi per effetto di specifici decreti ministeriali (art. 2, c. 2, D.P.R. n. 696/1996).

I “Registratori Telematici” devono essere dotati, al pari degli attuali misuratori fiscali, di due memorie “permanenti e inalterabili” atte a contenere i dati fiscali, ma devono anche elaborare il file elettronico “Xml” che deve essere “sigillato” elettronicamente e che sarà poi oggetto di trasmissione.

I fabbricanti di detti dispositivi si devono accreditare mediante un’apposita procedura on line che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nel proprio sito web e richiedere un certificato di firma (“certificato fabbricante”).

Il Registratore Telematico deve essere installato presso l’esercente da parte di tecnici di laboratori abilitati dall’Agenzia delle Entrate (l’elenco è pubblico e consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Anche per l’esercente è prevista, direttamente o tramite delegato, una procedura di accreditamento on line, prima di procedere all’attivazione del RT.

L’installazione del Registratore Telematico avviene attraverso l’attivazione e la messa in servizio.

Con l’attivazione viene censito l’apparecchio. L’esercente dovrà fornire al tecnico il proprio numero di Partita IVA e la data di messa in servizio del Registratore Telematico, se successiva a quella di attivazione. In questa fase viene inviata la richiesta del “certificato dispositivo” e, a fronte di risposta positiva da parte del server dell’Agenzia delle Entrate è possibile inviare la richiesta di attivazione, che sarà attestata da un apposito messaggio di “Esito positivo” da parte del sistema. A questo punto viene messo a disposizione dell’esercente attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate un “QRCODE” che deve essere apposto in un apposito alloggiamento del Registratore Telematico, in luogo visibile ai clienti, al fine di “mettere in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on line dei dati identificativi del Registratore stesso e del suo titolare”.

Come nel caso dei distributori automatici sono inoltre previste apposite procedure telematiche per

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dismissione (defiscalizzazione), furto, cessione e guasto, oltre a quelle relative agli interventi tecnici effettuati dai tecnici abilitati.

I Registratori Telematici devono essere sottoposti – sempre da parte del personale dei laboratori abilitati – ad apposita verificazione con periodicità biennale. La prima verificazione è effettuata all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.

Va a questo punto rilevato che i misuratori fiscali “in essere alla data del 1° gennaio 2017” possono essere adattati a Registratori Telematici.

I registratori Telematici dovranno comunque assicurare la possibilità di essere utilizzati come registratori di cassa, in caso il contribuente non intenda esercitare l’opzione.

Per i soggetti che sono già in attività l’opzione deve essere manifestata entro il 31 dicembre, con decorrenza dal successivo 1° gennaio e con validità per l’anno di inizio e i quattro anni successivi. Pertanto, in caso di opzione entro il 31 dicembre 2016, la validità scatterà dal 1°

gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021. Da notare che il testo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate reca una decorrenza dell’efficacia dell’opzione differente rispetto al dettato normativo.

Infatti, l’art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 127/15 stabilisce che “l’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio”.

Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha invece effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Se l’opzione non viene revocata, si intende rinnovata di quinquennio in quinquennio.

Sia l’opzione, sia la revoca (da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio, con effetto dall’anno successivo) devono essere comunicati in forma esclusivamente telematica.

L’opzione ha effetto sulla Partita IVA e, pertanto, è vincolante in relazione agli eventuali molteplici punti vendita. Nel punto 3 delle Specifiche tecniche allegate al provvedimento è comunque previsto che è consentito, agli “esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita” e che rispettano determinati requisiti, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa su un unico

“punto di raccolta”. Il “punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa. Tale Server “rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE”.

Per poter adottare questa “semplificazione” ci si deve dotare di un’apposita procedura interna di controllo che deve essere “certificata annualmente da una Società di Revisione”.

Sempre le specifiche tecniche precisano che la trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell’intervallo di cinque giorni. La trasmissione delle informazioni si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime ed è documentata da una ricevuta elettronica. In caso di scarto è inviata una ricevuta di scarto e gli esercenti possono

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effettuare la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

In caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico occorre attivare l’apposito registro c.d. di emergenza da tenere e conservare a norma dell’art. 39 del D.P.R. n.

633/1972. Resta ancora da capire come trattare i dati così annotati.

Incentivi per la trasmissione telematica dei dati

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 elenca gli incentivi per i soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Dal punto di vista degli adempimenti, l’esercizio dell’opzione fa innanzitutto venire meno i seguenti obblighi di comunicazione:

• spesometro o elenco clienti e fornitori

• comunicazioni black list

• comunicazioni relative ai contratti stipulati dalle società di leasing ovvero dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio

• acquisti effettuati da operatori di San Marino

• modelli Intrastat

Ulteriore incentivo riguarda i rimborsi IVA: sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dall'articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972.

Con il D.L. 193/2016 viene arricchito di ulteriori effetti premiali il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture e/o dei corrispettivi, in modo da invogliare il contribuente ad optare per la trasmissione dei dati delle fatture attive e passive al posto dell’adempimento similare obbligatorio di comunicazione trimestrale dei dati IVA.

In sostanza, per i soggetti IVA che opteranno per la trasmissione telematica di fatture e/o corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, il termine di decadenza per l’accertamento sarà ridotto di due anni.

Per tali contribuenti IVA il potere di accertamento degli Uffici verrà a decadere il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, anziché il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Tuttavia, affinché operi la riduzione dei termini di accertamento, il soggetto IVA oltre ad optare per la trasmissione telematica delle fatture (e/o dei corrispettivi), deve garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.

In particolare, tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro dovranno essere effettuati e ricevuti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

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Inoltre, il contribuente dovrà comunicare la sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento nella propria dichiarazione annuale dei redditi, secondo le modalità che dovranno essere stabilite all’atto dell’approvazione dei modelli dichiarativi e delle relative istruzioni.

I soggetti IVA che sceglieranno di optare per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e/o passive e dei corrispettivi giornalieri potranno usufruire:

• esonero dalla Comunicazione delle operazioni di noleggio, locazione e leasing, dei Modelli Intrastat degli acquisti di beni e servizi, della Comunicazione black-list e degli acquisti da San Marino

• esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla norma

• riduzione di 2 anni dei termini per l’accertamento qualora sia garantita con mezzi elettronici la tracciabilità di tutti i pagamenti e ne sia data comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi. Sono consentiti incassi e pagamenti in contanti solo se di ammontare non superiore a 30 euro

• esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (salvo l’obbligo di emettere fattura, se richiesta dal cliente) e di registrazione degli stessi (per i commercianti al minuto che optano per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

Cessazione degli effetti premiali

L’articolo 5 del D. Lgs. n. 127/2015 stabilisce la cessazione degli effetti premiali correlati alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, in caso di omissione ovvero di trasmissione con dati inesatti o incompleti. Vengono quindi meno la riduzione degli adempimenti, l’impossibilità di richiedere rimborsi IVA nei termini agevolati e la riduzione dei termini d’accertamento. E’ comunque possibile regolarizzare l’omissione o l’errore, evitando la decadenza dagli effetti premiali: il contribuente può infatti procedere con la trasmissione dei dati (corretti) entro un termine che verrà definito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

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Riferimenti

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