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FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di

ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa

Sede legale: Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ)

Telefono: 0972 83626 – 0972 86404

Fax: Fax: 0972 83416

Email: callcenter@lavello.bcc.it

Registro delle Imprese: CCIAA di Potenza n. PZ62975

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero: 4919 Iscritta all’Albo delle società cooperative numero: A166295

Codice ABI 08554

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Fondo Istituzionale di Garanzia

Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato, a valere sull’apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del Cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il Cliente utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;

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- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

AZIONI SULLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI

TASSO VARIABILE Tasso di interesse debitore annuo massimo

indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso

- parametro di indicizzazione

- valore attuale del parametro

- spread

TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE EUROPEA -Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca Centrale Europea (BCE).

E' l'indice di riferimento bancario europeo. Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'Europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.

0,0500000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014.

Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di decorrenza dello stesso.

+ 7,40% SOCI + 7,80% NON SOCI

1 Si veda il foglio informativo del relativo contratto.

2 Si veda il foglio informativo del relativo contratto.

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- Floor -Tasso debitore nominale minimo per utilizzi nei limiti del fido concesso

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate1

Tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate2

8,20% SOCI 8,90% NON SOCI

8,20% SOCI 8,90% NON SOCI

8,36% SOCI 9,09% NON SOCI

Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido concesso - parametro di riferimento

- valore attuale del parametro

- spread

- Floor -Tasso debitore nominale minimo per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE EUROPEA -Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca Centrale Europea (BCE).

E' l'indice di riferimento bancario europeo. Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'Europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse

0,0500000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014.

Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di decorrenza dello stesso.

+ 10,40% SOCI + 10,80% NON SOCI

11,20% SOCI 11,90% NON SOCI

11,20% SOCI 11,90% NON SOCI

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Tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate

11,51% SOCI 12,25% NON SOCI Tasso annuo massimo indicizzato per interessi di

mora

(per utilizzi a debito del conto corrente eccezionalmente consentiti, in assenza di fido o oltre lo scoperto concesso)

3 punti percentuali in più rispetto al tasso minimo in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido

Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al semestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto.

Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale la banca applica la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell’intervallo di tempo considerato, per cui se il rapporto prevede la periodicità semestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di giugno e dicembre di ciascun anno.

Modalità di calcolo degli interessi Il calcolo degli interessi è definito tramite:

totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell’anno civile).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

- invio comunicazioni periodiche – posta ordinaria - invio comunicazioni periodiche – on-line - invio altre comunicazioni

- invio altre comunicazioni mediante raccomandata - istruttoria

- recupero spese per visure, accesso a base dati, ecc

€ 0,00 € 0,00

€ 3,00

€ 5,00 Non previste

Costo sostenuto con Max € 50,00

Rimborso spese per copia documentazione e ricerche d’archivio

Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad eventuali spese postali):

- Contabile operazione

Fino al 2° anno precedente € 5,00 Dal 3° al 10° anno precedente € 10,00

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Spese per copia documentazione € 10,00 per ciascun documento - Rilascio copia di estratti conto - importo pari ai

costi sostenuti -

€ 5,00 per estratto

Spese collegate all’erogazione del credito Non previste

Spese per attività di gestione e controllo dello sconfinamento

Non previste

Spese per distinta cartaceo e Ri.Ba € 0,00

COMMISSIONI

Commissione sul Fido Accordato (CFA)

Commissione sul Fido Accordato, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi, viene applicata sull’intero importo del fido accordato, a prescindere dall’effettivo utilizzo.

Viene addebitata trimestralmente e calcolata moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l’aliquota di seguito indicata:

Ove la somma sia messa a disposizione del cliente per una durata inferiore al trimestre, l’importo della commissione viene proporzionalmente ridotto; il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

La pattuizione relativa alla commissione sull’accordato ha durata pari a quella dell’affidamento sopra specificato, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variare unilateralmente le presenti condizioni in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 385/1993, ove tale previsione sia ritenuta conforme alla legge

max 0,20% trimestrale per i soci della Bcc max 0,30% trimestrale per i non soci

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

La commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non

Variabile a seconda dell’importo complessivo dello sconfinamento (se questo è superiore a euro 5.000,00) e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente

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vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.

La commissione viene applicata con modalità ‘una tantum’ ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto.

La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.

verificatosi nel trimestre:

- fino ad €. 5.000,00: € 25,00

- da €. 5.000,01 fino ad € 20.000,00: € 40,00 - oltre €. 20.000,00: € 70,00.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce Dovuta su tutte le operazioni che prevedono richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto, sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati eccettuate le esenzioni in appresso declinate.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce:

• pagamento titoli e effetti;

• esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;

• pagamento deleghe fiscali;

• acquisto di strumenti finanziari;

• giroconto fra c/ordinari e c/anticipi;

• prelevamento contanti allo sportello;

• ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare.

Tali casi risultano così dettagliati:

• addebito di insoluti;

• addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ;

• addebiti conseguenti a pagamenti POS;

• addebiti per utilizzo Carte di

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Credito con rischio a carico banca.

Esenzioni La CIV non è comunque dovuta se lo

sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca ossia nei seguenti casi:

• addebito delle competenze rivenienti da liquidazioni periodiche;

• pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca.

Commissioni incasso effetti (cartacei e RI.BA):

- Ri.Ba. e cartaceo per cassa:

-Ri.Ba. e cartaceo Iccrea:

- Ri.Ba. e cartaceo presso corrispondenti:

- presso Ufficio Postale:

€ 3,60 per singolo effetto € 5,16 per singolo effetto

€ 10,33 per singolo effetto € 10,33 per singolo effetto Commissioni di ritorno effetti/documenti insoluti e/o

protestati (cartaceo e Ri.Ba): presso ns. Istituto € 7,75 per effetto

presso altri Istituti € 7,75 per effetto oltre a spese reclamate

Commissioni di ritiro e richiamo effetti/documenti presso ns. Istituto € 7,75 per effetto

presso altri Istituti € 7,75 per effetto oltre a spese reclamate

Commissioni per proroga effetti/documenti presso ns. Istituto € 10,00 per effetto

presso altri Istituti € 10,00 per effetto oltre a spese reclamate

Commissioni su altre disposizioni (richieste esito,

reclami, variazioni, ecc) € 2,78 per richiesta

Maggiorazione commissioni di brevità -Per effetti domiciliati presso ns. filiali

€ 3,10

- Per effetti domiciliati presso corrispondenti:

€ 3,10

ALTRI ONERI

Altre spese Nessuna

Imposte e tasse presenti e future Come per legge a carico del cliente DECORRENZA VALUTE

Giorni di valuta:

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- Per effetti a scadenza domiciliati presso ns. filiali 15 gg. lavorativi - Per effetti a scadenza domiciliati presso corrispondenti: 21 gg. lavorativi - Per effetti a scadenza domiciliati presso Uffici Postali 21 gg. lavorativi - Per effetti a vista domiciliati presso ns. filiali 20 gg. lavorativi - Per effetti a vista domiciliati presso corrispondenti 26 gg. lavorativi - Per effetti a vista domiciliati presso Uffici Postali 26 gg. Lavorativi Giorni di brevità:

- Per effetti domiciliati presso ns. filiali 0 gg. Lavorativi - Per effetti domiciliati presso Iccrea: 25 gg. lavorativi - Per effetti domiciliati presso corrispondenti: 25 gg. Lavorativi

COMMISSIONI

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato presso le Filiali e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it.

Il cliente può fare riferimento a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incassi e pagamenti per le informazioni circa la decorrenza delle valute, dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e al servizio di incassi e pagamenti.

QUANTO PUÒ COSTARE L’ ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

TASSO EFFETTIVO GLOBALE

(

TAEG

)

Nella tabella sottostante si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate da Banca d’Italia; pertanto i calcoli riferiti alla realtà del singolo cliente presso la Banca possono differire relativamente al comportamento individuale.

Resta inteso che in nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni e spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

:

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Nel primo esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Si presuppone che l’importo totale del fido accordato sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata del finanziamento non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi.

Il secondo esempio è stato formulato utilizzando come parametro di riferimento l’importo mediamente concesso ai consumatori in relazione tale tipologia di finanziamento pubblicizzata.

Accordato: 1.500 euro Tasso debitore nominale annuo soci: 8,20%

Interessi, su base trimestrale: 30,75 euro Durata: 3 mesi Commissione per la messa

a disposizione dei fondi soci: 0,30% trimestrali sul fido accordato, 1,20% su base annua

Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 4,50 euro

Spese collegate

all’ erogazione del credito:

NON PREVISTE

Zero Esempio 1

Ipotesi di calcolo:

Per un affidamento di € 1.500,00

Durata del finanziamento (mesi) : 3

Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata

Altre spese: 0,00 euro, su

base annua TAEG = 9,74%

Accordato: 10.000 euro Tasso debitore nominale annuo soci: 8,20%

Interessi, su base trimestrale: 205,00 euro Durata: 3 mesi Commissione per la messa

a disposizione dei fondi:

0,30% trimestrali sul fido accordato, 1,20 su base annua

Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 30,00 euro

Spese collegate

all’ erogazione del credito:

NON PREVISTE

Spese, su base annua:

0,00 euro Esempio 2:

Ipotesi di calcolo:

Per un affidamento di € 10.000,00

Durata del finanziamento (mesi) : 3

Utilizzato: 10.000 euro per tutta la durata

Altre spese: 0,00 euro, su base annua

TAEG = 9,74%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere consultato presso le filiali della Banca o sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

Il tasso applicato all’operazione non potrà in ogni caso superare la soglia del tasso usura così come determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia; se il TAEG dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione prevista dal contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua

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applicazione. In tal caso, in sede di chiusura, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 2 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma 81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: reclami@lavello.bcc.it La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)

• Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.

• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.

13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

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2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma.

• Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro.

• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

3. Conciliatore Bancario e Finanziario

Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario- Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Commissione sull’accordato compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al Cliente nel periodo considerato.

Giorni banca giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati

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o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.

Istruttoria analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento.

Numeri dare prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse debitore corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Tasso di interesse di mora ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.

Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di interesse effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Riferimenti

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