Allegato alla clelibe r'.i;:i0nr:
del
C.CIMPOSTA COMUNALE UNICA (IUCI
L. 147 del27ll2l2013 - art. 1 comm a 639
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
PER I SERVIZT INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI PINASCA
(ai sensi della legge n.147 del2711212013 e s.m.i, ùrt. I commi
dal 639 a1704)
3ART.1
- OGGETTODELREGOLAMENTO
...3ART.
2 - PRESUPPOSTIrMPOSITIVI...
...3ART.3 -ESCLUSIONL...
...3ART.
4 - SOGGETTIPASSrVI...
...3ART.
5 - BASEIMPONIBILE...
...34ART. 6 - DETERMINAZTONE
DELLE ALIQUOTE...
...44ART. 7 -
DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI...
...4ART.
8 -INDICAZIONE ANALITICA SERVZI INDTVISIBILI COMUNALI...5
5ART.9-DICHIARAZIONI...
...5ART.
10 - STRUMENTIDI VERSAMENTO...
...5ART.
11 - SCADENZE ETERMINI DI VERSAMENTO
...56ART.
12 -MODALITA DI VERSAMENTO
...6ART.
13 - TMPORTIMrNrMI...
...77ART.
14 -RIMBORSI...
...7ART.
15 - FUNZIONARTORESPONSABILE...
...7ART.
16- ENTRATA IN VIGORE
...7 77777777778Art.l
- Oggetto del Regolamento1. Il
presente Regolamento, adottatonell'ambito della
potestà regolamentare previstadall'art. 52 del
decretolegislativo
1511211997,n.
446,disciplina la
componente"TASI" diretta alla
coperturadei costi relativi ai servizi indivisibili
comunali, dell'Imposta Unica Comunale "ILJC" previstadall'art. I commi dal639 al
705 dellaLegge n. 147 del
2711212013(legge di stabilità 2014) e s.m.i., in
particolare stabilendo condizioni, modalità eobblighi
strumentali per la sua applicazione.2. Per
quantonon previsto dal
presente Regolamentosi
applicanole disposizioni
di legge vigenti.Art.
2- Presuppostoimpositivo
1. Il
presuppostoimpositivo
dellaTASI
èil
possesso odi
fabbricati,ivi
compresa I'abitazione principale e di sensi delf imposta municipale propria(IMU).
Art.
3 -Esclusioni
la detenzione, a qualsiasi
titolo,
aree
edificabili,
comedefiniti
ai1.
Sono esclusi dallaTASI,
in ogni caso,i
terreni agricoli.Lrt.
4-
Soggetti passivil. La TASI
è dovuta da chiunque possiedao
detenga a qualsiasititolo i
fabbricati,ivi
compresa l'abitazione principale e le aree
edificabili di
cui all'art. 2 comma 1. In casodi pluralità di
possessorio di
detentori, essi sonotenuti in solido
all'adempimento dell' unica obbligazione tributaria.2. In
casodi
detenzione temporaneadi
durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,la TASI
è dovuta soltanto dal possessore deilocali
edelle
aree atitolo
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.3. Nel
casodi locali in multiproprietà
edi
centri commerciali integratiil
soggetto che gestiscei
servizi comuni è responsabile del versamento dellaTASI
dovuta peri
locali ele
aree scopertedi
uso comune e peri locali
ele
aree scopertein
uso esclusivo aisingoli
possessorio
detentori,fermi
restandonei confronti di
questiultimi, gli altri obblighi
odiritti
derivanti dal rapportotributario
riguardantei locali
ele
areein
uso esclusivo.4. Nel
casoin cui l'unità immobiliare
sia occupata daun
soggetto diverso dal titolaredel diritto
realesull'unità immobiliare, quest'ultimo e
l'occupante sonotitolari
diun'autonoma
obbligazionetributaria.
L'occupante versala TASI nella misura
dal l0oÀal30%
dell'ammontare complessivo dellaTASI,
calcolato applicandol'aliquota
determinata come da successivo art. 6. La restante parte è corrisposta dal titolare deldiritto
realesull'unità
immobiliare.5. Il
Comunedefinisce, nella
deliberazione annualedi
approvazionedelle
aliquoteTASI,
la percentualedi
cui al precedente comma 4.Art.5-Baseimponibile
l. La
baseimponibile è quella
previstapropria "IMLJ" di cui all'articolo
13modificazioni,
dalla Legge22
dicembreper l'applicazione delf imposta
municipaledel D.L. n. 201 del 2011, convertito,
con2011,n.214
e s.m.i..,
Art.
6 -Determinazione
dellealiquote
1.
L'aliquota di
base dellaTASI
e pariall'1
permille. Il
Comune, con deliberazione delConsiglio
comunale, adottataai
sensidell'articolo
52del D.
Lgs.n.
446del
1997, può ridurrel'aliquota
frno all'azzeramento.2. Il Comune, con
deliberazionedel Consiglio
comunale,prowede pertanto
alla determinazione delle aliquoteTASI
rispettando comunqueil vincolo in
base al qualela
somma delle aliquote dellaTASI
edell'IMU,
per ciascunatipologia di
immobile, non sia superioreall'aliquota
massima consentita dalla legge statale perI'IMU
al 31dicembre 2013, fissata
al
10,6 permille
e ad altreminori
aliquote,in
relazione alle diverse tipologie di immobile.3.
Perrl2}I4,l'aliquota
massima dellaTASI
non può eccederell
2,5 permille.
4.
Perlo
stesso anno 2014,nella
determinazionedelle
aliquoteTASI
possono esseresuperati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un
ammontare complessivamentenon superiore allo 0,8 per mille, purché siano
frnanziate, relativamente alle abitazioniprincipali
e alle unitàimmobiliari
ad esse equiparate dicui all'articolo 13,
comma2,
delD.L. 6
dicembre 2011,n. 201, convertito,
conmodificazioni, dalla
Legge22
dicembre 2071,n.
214, detrazionid'imposta o
altre misure,tali
da generareeffetti sul
caricodi
impostaTASI
equivalentio inferiori
aquelli
determinatisicon riferimento all'IMU
relativamentealla
stessatipologia
diimmobili.
5. L'aliquota
massimadella TASI per i fabbricati rurali ad uso
strumentaledi
cuiall'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla Legge22 dicembre2017,n.
214, non può comunque eccedereil
limite dell'1
permille.
6.
Qualora siano stabilitemodificazioni
normative ai commi 676-
677-
678 dell'art.1della
Leggen. 147 del
27.12.2013 (Leggedi Stabilità 2014) che
contengono ledisposizioni di cui ai
precedenticommi,
oppurealtre modificazioni
che vadanocomunque ad incidere sulla
determinazionedelle aliquote TASI, il
Consigliocomunale,
nella
deliberazionedi
determinazionedelle aliquote TASI, terrà
conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.Art.7
-Detrazioni, riduzioni,
esenzioni1. Con
la
deliberazionedi
Consiglio comunale che determinale
aliquote dellaTASI
di cui al precedente art.6,il
Comune puostabilirel'applicazione
di detrazioni d'impostao
altremisure,
relativamentealle
abitazioniprincipali e alle unità immobiliari
ad esse equiparatedi cui all'articolo
13, comma2,
delD.L. 6
dicembre2011,n.201,
convertito, conmodificazioni, dalla
Legge22
dicembre 2011,n.
274,ai
sensi del comma677 dell'art
1 della Leggen.
147 de|27.12.2013 (Leggedi Stabilità
2014), ricorrendo anche, se necessario,per
11 2014,al
superamentodei limiti
massimi di aliquota comestabiliti
dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 permille.
2.
Conla
dehberazionedi
Consiglio comunale che determinale
aliquote dellaTASI
dicui
al precedente art. 6,il
Comune può stabilire l'applicazionedi ulteriori riduzioni
ed esenzioni, ai sensi del comma 679art.l
dellaLeggen.747
de|27.12.2013 (leggedi
stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:a)
abitazioni con unico occupante;b) abitazioni tenute a
disposizioneper
uso discontinuo;stagionale
od altro uso limitato
eaJ.
4.
5.
6.
c) locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperteadibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo
abbianola
dimora, perpiù di
sei mesi all'anno, all'estero;e)
fabbricatirurali
ad uso abitativo;Il Consiglio
Comunale stabilisce annualmentel'importo
chepuò
essere portatoin
detrazione
dall'imposta, fino alla
concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispeciedi cui
al comma 1, oppure eventualiulteriori riduzioni
ed esenzionidi
cuial comma 2, restando nella facoltà del Consiglio comunale
stesso prevedere detrazioni soloper
alcune fattispecie oppurenon
prevedere detrazioni,riduzioni
o esenzioni.Sono esenti dal
tributo
peri
serviziindivisibili (TASD gli immobili
posseduti dallo Stato, nonchégli immobili
posseduti,nel proprio territorio, dalle Regioni,
dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi e dalleUnioni
fra dettienti, ove non
soppressi,dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.Si
applicano,inoltre, le
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettereb),
c), d), e),f),
edi)
del D. Lgs. 30 dicembre1992,n.
504;, aifini
dell'applicazione della letterai)
resta ferma I'applicazione delle disposizionidi cui all'articolo 91-bis delD.L.24
gennaio 2012,
n.
1, convertito, conmodificazioni,
dalla Legge 24 marzo 2072, n. 27 e s.m.l..Qualora siano stabilite
modificazioni
normativeai commi
677 e679 dell'art.l
della Legge n.147 del27 .12.2013 (Leggedi
Stabilità 2014) che contengono le disposizionidi
cui ai precedenticommi
1-2, oppure altremodificazioni
che vadano comunque adincidere sulla
determinazionedelle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il
Consiglio comunale, nella deliberazione
di
determinazione delle detrazioni,riduzioni ed
esenzioniTASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative
di riferimento.Art.
8- Indicazione analitica
serviziindivisibili comunali
1. Con la
deliberazionedi Consiglio
comunale che determinale
aliquoteTASI
sarannodeterminati
annualmente,in modo analitico, i
costiindivisibili
comunali e le relative coperture cui laTASI
è diretta.Art.9
-Dichiarazioni
e detrazioni
dei
servizil. Ai fini
della dichiarazione relativa allaTASI
si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazionedell'IMU.
Art.
10- Strumenti di
versamento1. Il
versamento dellaTASI
è effettuato,in
deroga all'articolo52
delD.
Lgs.n.446
del 1997, secondo le disposizionidi cui all'articolo
17 delD.
Lgs.9luglio 1997,n.24I, owero
tramite appositobollettino di
conto corrente postaleal
qualesi
applicano le disposizionidi
cui al citatoarticolo 77,in
quanto compatibili.Art.
11-
Scadenze etermini di
versamento1. Il
versamento dellaTASI
è effettuato nei terminiindividuati
dall'articolo 9, comma 3, delD.
Lgs. 14 marzo 2011,n.23;
pertantoi
soggetti passivi effettuanoil
versamento delf imposta dovuta al Comune per I'annoin
corsoin
due rate, scadenti la primail
165
2.
3.
giugno e la seconda
il
16 dicembre.È consentito
il
pagamento dellaTASI
in unica soluzione entroil
16 giugnodi
ciascun anno.Il
versamento della prima rata dellaTASI
è eseguito sulla base dell'aliquota e delledetrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente;il
versamentodella rata a
saldo dell'imposta dor,'utaper I'intero
annoè
eseguito,a
conguaglio, sulla basedegli
attipubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i., alla data del 28 ottobredi
ciascun anno di imposta; atal fine il
Comuneè
tenuto ad effettuare finvio,
esclusivamentein via
telematica,delle deliberazioni di
approvazionedelle aliquote e delle detrazioti,
nonché dei regolamenti dellaTASI,
entroil 21
ottobredello
stesso anno mediante inserimento del testodegli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informaticodi
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;in
casodi
mancata pubblicazione entroil
termine del 28 ottobre, si applicanogli
atti adottati per I'anno precedente.Per
gli immobili diversi
dall'abitazione principale, peril primo
annodi
applicazione dellaTASI
(anno 2014),il
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquotadi
basedi cui al
comma676 art.l
della Legge 27 .12.2013 n.147 , qualorail
Comunenon
abbia deliberato una diversa aliquota entroil
31 maggio 2014,erl
versamento
della rata a saldo
dell'impostadovuta per I'intero anno è
eseguito aconguaglio sulla base delle deliberazioni
del Consiglio
comunale fermo restandoil
rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.
Per
gli immobili adibiti ad
abitazione principale, peril primo
annodi
applicazione dellaTASI
(anno 2014),il
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entroil
terminedel
16 dicembre 2014, salvoil
casoin
cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicatanel
sitoinformatico di cui al
citato decreto legislativon.
360del
1998 la deliberazionedi
approvazionedelle aliquote e delle detrazioni,
determinandoin
questo caso le relative modalità ed aliquote.Ai fini di
quanto previsto dai due periodi precedenti,il
Comune è tenuto ad effettuareI'invio,
esclusivamentein
via telematica, della predetta dellberazione, entro 1123 maggio 2074, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.Per
il
2014 1l versamentodella TASI relativo agli immobili adibiti ad
abitazione principale è comunque effettuatoin
un'unica rata, entroil
terminedel
16 dicembre 2014.L'imposta
è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrattoil
possesso e/o la detenzione.A
ciascunodegli
anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.Il
mese duranteil
quale
il
possessoelo la
detenzionesi
è protrattoper
almeno 15(quindici) giorni
ècomputato per intero.
Art.12 -
Modalità di
versamento1. Il
Comuneprowede, di
norma,all'invio
deimodelli di
pagamento preventivamente compilati per la componente TASI.2. Nella
impossibilità peril
Comunedi
adottarela
soluzionedi
semplificazionedi
cuial comma 1, dovuta alla non
completa conoscenzadei dati e delle
informazioni necessarie peril
preventivo calcolo dell'imposta,i
soggetti passivi deltributo
sono comunque tenuti al versamento,in
maniera spontanea, nel rispetto deitermini
e conle
modalitàstabiliti dal
presente regolamento, conl'applicazione delle
aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.4.
5.
6.
7.