COMUNE DI CORROPOLI
(Provincia di Teramo)
Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/03/2014 N° 16
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
_______________________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 12,30 nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:
SINDACO:
ASSESSORI:
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto sopraindicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, ai sensi dell’art 97, comma 4 lett a), del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. Cristiano Quaglia.
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267:
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Angelantonio Cretone
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
////
PRESENTE ASSENTE
D’Annuntiis Umberto X
Vallese Dantino X
Ricci Attilio X
Di Monte Domenico X
Baiocchi Alessandro X
Marcucci Letizia X
Anedda Sergio X
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che:
• la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A. a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso ed in quanto l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione è particolarmente ampia e caratterizzata da aspetti tecnici di difficile interpretazione;
• le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 ed ora prevista dall'art.
109, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 7 settembre re 2005, n. 209;
• l'apporto del broker appare, pertanto, utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, che, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
• consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (ex multis, CdS, Sez. IV, sent. n. 1019 del 24.02.2000) hanno, altresì, evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai brokers assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
DATO ATTO che in data 31/01/2014 è, da ultimo, venuto a scadenza l'affidamento del servizio di brokeraggio a società di mediazione esterna individuata con determinazione dirigenziale n. 1017/fin reg. gen. del 30.12.2010;
RILEVATA, quindi, la necessità di provvedere al conferimento di un nuovo incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico e rispondenti alle esigenze dell'Ente;
RITENUTO necessario, non disponendo l'Ente delle professionalità necessarie allo svolgimento del servizio de quo continuare ad avvalersi di soggetti esterni provvedendo all'affidamento del servizio a società di mediazione esperta nel settore;
RICORDATO che:
• l'attività del broker consiste nella analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi all'interno dell'ente (risk management), ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato senza legami con determinate imprese (indagini di mercato), predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti), gestione dei contratti in corso (riscossione premi, gestione denunce, comunicazioni e sinistri);
• le lacune normative in materia hanno determinato la mancanza di un univoco orientamento sulla qualificazione giuridica dell'attività di brokeraggio e la conseguente impossibilità di ricondurlo ad una disciplina tipizzata;
• l'incarico in questione, infatti, riveste alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. 163/2006 e, come tale soggetto alla disciplina degli appalti di servizi ex art. 20, comma 2, in quanto si tratta di un'attività strumentale volta a
migliorare l'efficienza del soggetto pubblico stipulante, attraverso l'assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale (quello del broker);
• l'attività del broker deve adeguarsi alle specifiche esigenze dell'Ente e fornire le soluzioni più idonee;
RICHIAMATA la sentenza n. 397/2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, nella quale si sottolinea la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto come attività “non onerosa per l'amministrazione”;
VISTA la sentenza della Corte dei Conti - sezione I giurisdizionale centrale - n. 179/2008 ove si evidenzia la liceità dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio, trattandosi di un servizio non oneroso per l'Ente;
ACCERTATO che il pagamento della prestazione a favore del broker è a carico della compagnia assicurativa e corrisponde ad una percentuale sui premi assicurativi pagati dall'Ente (provvigione di incasso a pagamento differito al momento della stipula della polizza assicurativa);
PRECISATO, a tal proposito, che una parte della giurisprudenza riconosce al brokeraggio carattere oneroso in quanto la provvigione pagata dall'impresa assicuratrice al broker normalmente si trasferisce sul premio assicurativo pagato dalla Pubblica Amministrazione per cui il servizio di brokeraggio per la PA viene a configurarsi come un contratto non gratuito ma ad onerosità indiretta;
VERIFICATO, in ragione dell'indirizzo cui si è fatto cenno, che l'importo totale delle provvigioni attribuite nello scorso triennio al broker incaricato è di gran lunga inferiore ai limiti previsti dall'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO, quindi, che, anche laddove si aderisse alla tesi dell'inquadramento di tale incarico nell'alveo della prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici ed alla tesi del carattere oneroso del servizio medesimo, sarebbe, comunque, possibile procedere all'affidamento diretto dello stesso non superando l'importo totale delle provvigioni la soglia prevista dal comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
ACCERTATO che l'incarico di brokeraggio assicurativo può essere affidato facendo ricorso alle disposizioni fissate dal vigente Regolamento comunale delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esplicitate, assegnare a società esterna il servizio di brokeraggio per un periodo congruo che, per ragioni di efficienza, viene determinato in anni 5 (cinque), dando mandato al responsabile del servizio al fine dell'affidamento diretto dell'incarico a soggetto in possesso della necessaria professionalità e competenza;
VISTO il vigente regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevolmente unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI ESPRIMERE, per le motivazioni espresse in narrativa, formale atto di indirizzo al competente responsabile del servizio ai fini del conferimento, mediante affidamento diretto, dell'incarico di brokeraggio a soggetto esterno in possesso della necessaria professionalità e competenza, per un periodo pari ad anni 5 (cinque).
2) DI DEMANDARE al responsabile de quo ogni adempimento che si renda necessario in esecuzione della presente deliberazione.
Successivamente, a voti unanimi, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
f.to Cristiano Quaglia f.to Umberto D’Annuntiis
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, vista la proposta di deliberazione di che trattasi, si attesta che:
[ X]L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.
[ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Cap. ... con impegno N°. ...
IL RESP.LE AREA FINANZIARIA f.to Orlando Di Luca
________________________________________________________________________________
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Contemporaneamente viene inviata ai capigruppo consiliari. [sì] [no]
Corropoli, lì 14/03/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cristiano Quaglia
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione :
[ ] è divenuta esecutiva in data ... dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] è immediatamente eseguibile dalla data odierna, giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio, perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;
Corropoli, lì 14/03/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cristiano Quaglia