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Diario quotidiano del 24 maggio 2016: conseguenze dell omesso versamento delle ritenute previdenziali

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Diario quotidiano del 24 maggio 2016: conseguenze dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali

Pubblicato il 24 maggio 2016

1) Procedura di negoziazione assistita: istituito il codice tributo per fruire del bonus con F24 2) Siiq: ecco il codice tributo per pagare con F24

3) Disabili: sportivi professionisti computabili

4) Conseguenze sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali

5) Requisiti di accesso sulle prestazioni previdenziali erogate in favore dei lavoratori dello spettacolo

6) Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico: sviluppo UniEmens 7) I commercialisti continuano a chiedere la proroga di Unico 2016

8) Aliquote IVA: recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016 e prospettive di riforma

9) I soci che risultano tali alla fine del periodo d’imposta dichiarano i redditi per tutti 10) Notifica della cartella di pagamento tramite PEC dal 1 giugno 2016

Indice:

1) Procedura di negoziazione assistita: istituito il codice tributo per fruire del bonus con F24

2) Siiq: ecco il codice tributo per pagare con F24 3) Disabili: sportivi professionisti computabili

4) Conseguenze sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali

5) Requisiti di accesso sulle prestazioni previdenziali erogate in favore dei lavoratori dello spettacolo

6) Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico: sviluppo UniEmens 7) I commercialisti continuano a chiedere la proroga di Unico 2016

8) Aliquote IVA: recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016 e prospettive di riforma

9) I soci che risultano tali alla fine del periodo d’imposta dichiarano i redditi per tutti 10) Notifica della cartella di pagamento tramite PEC dal 1 giugno 2016

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1) Procedura di negoziazione assistita: istituito il codice tributo per fruire del bonus col Modello F24

In tal modo, si permette di utilizzare in compensazione il credito d’imposta tramite F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia entratel e Fisconline.

Dunque, l’Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione 40/E del 20 maggio 2016, il codice tributo “6866” per il credito d’imposta riconosciuto sui compensi corrisposti agli avvocati e agli arbitri nei procedimenti di negoziazione assistita.

Introdotto dal Dl 83/2015 e reso strutturale dalla Stabilità 2016, il bonus può essere utilizzato dalle parti, per le spese di patrocinio, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell’arbitrato con lodo, fino a concorrenza di 250 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi Entrate e Fisconline, non deve eccedere l’importo previsto dal ministero della Giustizia, pena lo scarto dell’operazione. In alternativa, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante, in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione. In sede di compilazione del modello, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nel caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

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2) Siiq: ecco il codice tributo per pagare col Modello F24

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41/E del 20 maggio 2016, ha creato il codice tributo per pagare l’imposta sostitutiva.

Le società di investimento immobiliare quotate possono ora procedere con il versamento di una somma del 20% calcolata sul reddito d’impresa in luogo delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Il reddito d’impresa, derivante dall’attività di locazione immobiliare svolta da società quotate (Siiq), è assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale

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sulle attività produttive con aliquota del 20%, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Per consentire il pagamento della suddetta imposta sostitutiva, mediante modello F24, pari alle somme dovute, ai sensi del comma 141-bis della legge 296/2006 e successive modificazioni, con la risoluzione 41/E del 20 maggio 2016, è stato istituito l’apposito codice tributo:

“1136” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sul redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle Siiq – articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Nell’F24, il codice tributo dovrà essere esposto nella colonna “importi a debito versati”

all’interno della sezione “Erario”, con l’indicazione, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nel formato “aaaa”, nel campo “anno di riferimento”.

Ricordiamo che, il regime speciale per le società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e non quotate (Siinq), è disciplinato dalla legge 296/2006, commi da 119 a 141-bis.

In particolare, il comma 141-bis, inserito dall’articolo 12, comma 1, del Dl 135/2009, ha esteso la possibilità di aderire al regime speciale Siiq anche alle società residenti in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list, con riferimento alle stabili organizzazioni in Italia che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, eliminando la condizione – che prima era richiesta – di residenza in Italia.

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3) Disabili: sportivi professionisti computabili

Gli sportivi professionisti, la cui prestazione confluisce nel contratto di lavoro subordinato vanno ricompresi nella base di computo.

Il Ministero del Lavoro ha risposto, il 20 maggio 2016, ad un quesito della Lapam Confartigianato Imprese, con la quale fornisce i chiarimenti circa la computabilità, da parte delle società sportive, dei dipendenti assunti come sportivi professionisti.

Ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, occorre far riferimento all’art. 4, co 1, della Legge n. 68/1999, che dispone che di norma sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando espressamente i lavoratori non computabili e disponendo che “Restano salve le ulteriori esclusivi previste dalle discipline di settore”.

Pertanto, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della Legge n. 68/1999, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, i soci di cooperative di

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produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavorai socialmente utili assunti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 81/2000, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’art. 1, co 4bis, della Legge n. 383/2001.

Per effetto di specifiche disposizioni sono da escludere gli apprendisti.

Considerato che gli sportivi professionisti, la cui prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, non figurano né tra i lavoratori non computabili ai sensi dell’art. 4, co 1, Legge n. 68/1999, né tra le esclusioni previste da discipline di settore, gli stessi sono da ricomprendere nella base di computo.

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4) Conseguenze sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali

Chiarimenti per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sono arrivati dal Ministero del Lavoro nel mese di maggio 2016, con la lettera circolare n. 9099/2016 con la quale hanno fornito alcuni chiarimenti, condivisi con l’Inps, relativamente ai casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

In particolare, per stabilire la natura dell’illecito, si fa riferimento al loro ammontare complessivo annuale individuabile nel periodo dal 16 gennaio al 16 dicembre di ciascun anno.

Tenuto conto che i versamenti di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo e che occorre riferirsi a 12 versamenti, il periodo oggetto di verifica si concluderà con il versamento da effettuarsi entro 16 dicembre successivo.

In tal modo – afferma il Ministero – il parametro in questione, a differenza dell’anno solare tassativamente inteso, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.

Se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10mila euro, si concretizza un illecito penale, punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Se, invece, l’importo non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro.

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5) Requisiti di accesso sulle prestazioni previdenziali erogate in favore dei lavoratori dello spettacolo

Chiarimenti sui requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

La circolare dell’Inps n. 83 del 20 maggio 2016, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce un riepilogo organico in ordine ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) è stato soppresso ed è confluito nell’I.N.P.S. tra le forme previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà

L’Inps con il messaggio n. 2256 del 20 maggio 2016 si occupa di: Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015 e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.

Modalità di versamento della provvista anticipata mensile.

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6) Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico: sviluppo UniEmens

L’Inps con il messaggio n. 2259 del 20 maggio 2016, precisa che i flussi trasmessi dalle aziende classificate con i suddetti CSC 1.18.08, 7.07.09, 1.18.07, e 1.12.10, 1.12.11, 1.12.12 con CA 1A, dal mese di dicembre 2015, se privi del codice Tipo Lavoratore sport/spettacolo, fatta eccezione per i lavoratori con qualifica di dirigente, apprendista e giornalista (qualifica1 uguale a 3,9,5,P) vengono bloccati in accoglienza impedendo la trasmissione del flusso stesso.

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A seguito dell’integrazione nel sistema Uniemens delle dichiarazioni contributive afferenti ai soggetti iscritti al FPLS e al FPSP in sezione <PosContributiva> sono state emanate la circolare n. 154/2014, ed i messaggi n.5327/2015, e n.1593/2016.

Alcune aziende classificate con il CSC 1.18.08, 7.07.09, 1.18.07, e 1.12.10, 1.12.11, 1.12.12 con CA 1A, dal mese di gennaio a novembre 2015, hanno inviato i flussi Uniemens individuali, senza indicare il Codice Tipo Lavoratore identificativo dei lavoratori dello Spettacolo.

Tale comportamento, ha erroneamente generato posizioni assicurative nel FPLD.

Per sanare l’irregolarità, le aziende interessate, dovranno trasmettere per i periodi sopra indicati flussi di variazione, inserendo il pertinente codice Tipo Lavoratore.

Si fa presente, che non dovrà procedersi ad alcuna variazione, con riferimento a dipendenti che siano legittimamente iscritti al FPLD.

Nel caso in cui, in fase di calcolo, risultassero differenze contributive, prima della loro definizione, dovrà essere valutato l’inquadramento aziendale. Le sedi presteranno particolare attenzione all’eventuale elaborazione di note di rettifica passive.

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7) I commercialisti continuano a chiedere la proroga di Unico 2016

«Chiediamo che la scadenza del 16 giugno per i versamenti di Unico venga posticipata e che la proroga possa avvenire attraverso una comunicazione tempestiva e non a ridosso del termine ultimo. Esiste infatti una necessità di adeguarsi alle novità normative e ai tempi di rilascio dei software».

E’ questa la richiesta fatta dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, che ha presentato il 20 maggio 2016 al viceministro dell’economia Enrico Zanetti un pacchetto di 12 proposte di semplificazione del sistema tributario.

A cominciare da dichiarazioni integrative a favore del contribuente senza limiti temporali (e non più entro la dichiarazione dell’anno successivo), come già avvenuto per il ravvedimento. Come pure lo stop alle sanzioni sul quadro RW per i contribuenti “collaborativi” che sbagliano in buona fede: con un’opzione simile a quella già a disposizione delle aziende sul transfer pricing, la

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protezione dovrebbe riguardare chi si dichiara disponibile a mettere a disposizione del fisco in breve tempo tutta la documentazione relativa agli investimenti detenuti all’estero. Ampliamento della mediazione tributaria, da rendere obbligatoria per gli accertamenti fino a 100 mila euro (oggi 20 mila) e facoltativa per quelli di importo superiore, con il fine di deflazionare il contenzioso.

Tra le proposte, quella di eliminare l’obbligo dell’utilizzo del modello F24 telematico nei casi previsti.

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8) Aliquote IVA: recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016 e prospettive di riforma

La revisione delle attuali regole in materia di aliquote è un tema attuale e centrale nel dibattito sulla riforma della disciplina comunitaria dell’IVA, proposta dalla Commissione europea.

La circolare n. 15 del 23 maggio 2016 di Assonime è incentrata sul tema delle aliquote IVA: recenti modifiche e prospettive di riforma.

In questa prospettiva vanno inquadrate ed esaminate le modificazioni riguardanti le aliquote IVA ridotte disposte dalla legge di stabilità per il 2016, illustrate in questa circolare.

E’ stata, in primo luogo, istituita una nuova aliquota, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati.

Inoltre, l’ambito di applicazione dell’aliquota del 4% prevista per il settore editoriale – che la legge di stabilità per il 2015 aveva già esteso ai libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale – è stato ulteriormente allargato ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, oppure forniti in formato digitale.

Infine, è stata resa permanente l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni rese ai turisti nelle strutture portuali definite “marina resort”.

Pubblicato il Provvedimento attuativo dell’interpello sui nuovi investimenti

Assonime, con la nota del 23 maggio 2016, evidenzia che con il Provvedimento del Direttore

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dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2016 (protocollo n. 77220/2016) sono stati individuati gli Uffici competenti in merito alla ricezione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti, alla relativa trattazione delle istanze ed alla gestione della conseguente attività istruttoria, nonché alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese, in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione).

Il Provvedimento segue di pochi giorni la pubblicazione dell’apposito decreto ministeriale, al fine di completare il quadro normativo di riferimento e rendere definitivamente operativo il nuovo istituto.

Dal 20 maggio 2016, quindi, i contribuenti possono presentare istanza di interpello sui nuovi investimenti agli uffici individuati dal citato Provvedimento.

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9) I soci che risultano tali alla fine del periodo d’imposta dichiarano i redditi per tutti Il reddito delle società di persone va imputato ai soci che sono tali al 31 dicembre.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9731 del 12 maggio 2016, è ritornata sul tema dell’imputabilità del reddito nel caso di variata compagine sociale.

Dunque, viene ribadito il principio consolidato secondo cui il reddito conseguito dalla società di persone deve essere attribuito pro quota ai soci risultanti alla chiusura dell’esercizio, a prescindere dalle eventuali variazioni infrannuali della compagine sociale e, quindi, non dovendo il reddito societario essere ripartito pro rata temporis tra i vari soggetti che si sono succeduti nella partecipazione sociale.

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10) Notifica della cartella di pagamento tramite PEC dal 1 giugno 2016

Sul tema Equitalia ha scritto al Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, il quale a sua volta ne ha dato notizia con l’informativa n. 64/2016. Dal 1° giugno la cartella di Equitalia al professionista arriva solo via PEC. Equitalia ricorda la data stabilita dal DLgs. 159/2015 per la notificazione via posta elettronica certificata

Dal 1° giugno 2016 i professionisti iscritti in albi o elenchi – così come le imprese individuali o costituite in forma societaria – riceveranno la notifica degli atti di riscossione di Equitalia attraverso la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli

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indirizzi INI-PEC, in attuazione dell’art. 14 del DLgs. 159/2015.

Equitalia, con la comunicazione del 20 maggio 2016, ha spiegato che in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, o nel caso in cui la casella mail risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, l’atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile on line in un’apposita sezione del suo sito internet.

Il contribuente verrà informato del deposito “telematico” dell’atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Vincenzo D’Andò

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