• Non ci sono risultati.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2012: “Assegno di incollocabilità

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2012: “Assegno di incollocabilità"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 45 del 21 settembre 2012

Oggetto: Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2012.

Quadro Normativo

Determina n. 140 del 27 aprile 2012 del Commissario straordinario Inail: ”Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2012”.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2012: “Assegno di incollocabilità.

Rivalutazione annuale dal 1° luglio 2012”.

A decorrere dal 1° luglio 2012, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di euro 245,62.

L’importo è stato determinato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, intervenuta tra il 2010 e il 2011, pari al 2,70 %.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale servizi informativi e telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di novembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1

Riferimenti

Documenti correlati

7 «Gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale» (U.P.B. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi euro 42.908.611,00, gravanti sul capitolo di spesa

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2010 "Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità, con decorrenza 1°

questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e

d) ai lavoratori di cui all'art. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione (5) L'indennità sostitutiva di mensa

(6) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione (7) L'indennità sostitutiva di mensa