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(1)INTRODUZIONE Oggetto dell’indagine è lo studio degli strumenti finanziari di tipo assicurativo

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Academic year: 2021

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INTRODUZIONE

Oggetto dell’indagine è lo studio degli strumenti finanziari di tipo assicurativo. Il tema in questione è di particolare rilievo posto che, in concomitanza con l’evoluzione e la continua innovazione dei mercati, le compagnie di assicurazione hanno, sempre di più, assunto connotazioni che sono tipiche dell’intermediazione finanziaria. Negli ultimi anni, infatti, le classiche tipologie assicurative legate alle due variabili del caso morte e del caso vita, sono state affiancate da indicatori tipicamente finanziari, come la somma investita, il rendimento atteso o il rischio legato all’andamento dei mercati finanziari.

Questa nuova generazione di polizze vita comprende, innanzitutto, le polizze rivalutabili, le Unit linked e le Index linked, capaci di soddisfare le mutate esigenze dei risparmiatori, più interessati, rispetto al passato, ai rendimenti finanziari dei propri risparmi oltre che alla sicurezza personale e familiare. Le polizze con prestazioni rivalutabili sono caratterizzate dal fatto che l’accrescimento delle prestazioni è determinato periodicamente sulla base di tassi di rendimento, dipendenti dai risultati di gestione di fondi separati dal portafoglio d’impresa; gli accrescimenti sono perciò variabili di

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periodo in periodo ed effettuati in base a risultati già conseguiti ed assegnati in modo definitivo. Le polizze rivalutabili, attraverso il meccanismo della rivalutazione delle prestazioni, hanno offerto così, in qualche misura, una difesa contro gli effetti negativi generati dall’inflazione che, a partire dall’inizio degli anni ’80 del secolo scorso, periodo in cui sono state lanciate sul mercato le prime polizze indicizzate e rivalutabili, è sempre stata elevata. Attualmente i rischi di variazione improvvisa dell’inflazione sembrano maggiormente sotto controllo, ma all’epoca della creazione dei prodotti assicurativi in questione l’esigenza di agganciare i propri risparmi almeno alla variazione del costo della vita, se non addirittura riuscire ad avere qualche ulteriore guadagno, era molto sentita.

L’evoluzione delle polizze rivalutabili è rappresentata dalle polizze Unit linked e Index linked, nate proprio per far fronte al nuovo bisogno di riuscire a trarre un maggior rendimento dagli investimenti nei prodotti assicurativi sulla vita, fatta salva ovviamente la copertura assicurativa vera e propria. Le polizze linked non sono altro che polizze tradizionali legate al valore di strumenti finanziari (quote di fondi di investimento per le Unit, uno o più indici per le Index), promettenti la possibilità di conseguire nel tempo un profitto maggiore delle polizze tradizionali. È proprio in ragione della loro duplice funzionalità che esse hanno acquisito nel tempo sempre maggiore successo, poiché garantiscono la copertura assicurativa e, nel contempo, offrono rendimenti finanziari. Le polizze Unit linked sono

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strumenti che incorporano una funzione di partecipazione dell’individuo ai rischi legati al ciclo di vita e una funzione di intermediazione del risparmio nel tempo. Si tratta, quindi, di una modalità indiretta al fine di comprare fondi comuni di investimento, dato che i premi raccolti, invece di essere utilizzati per investire in titoli di Stato o in obbligazioni, vengono investiti in fondi scelti dall’assicurato all’atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Il rendimento è, pertanto, legato all’andamento del fondo prescelto.

Solitamente tali tipologie di polizze non offrono alcun rendimento minimo garantito. La componente di rischio è variabile e dipende dal tipo di fondo a cui si decide di ancorare il rendimento della polizza: maggiore è la componente azionaria del fondo e maggiore sarà il rischio.

Le polizze Index linked, invece, sono polizze vita i cui rendimenti sono ancorati a indici di borsa, ad azioni o a panieri di azioni. A seconda dell’andamento del mercato si muove il rendimento della polizza: se le borse salgono aumentano i rendimenti, viceversa, se le borse scendono diminuiscono i rendimenti. Si può affermare, quindi, che le polizze Index linked sono un prodotto intermedio tra l’investimento in borsa e la tradizionale polizza vita. Questa deduzione deriva dalla natura del prodotto, dalla sua durata e dall’importo oggi richiesto dalle compagnie di assicurazione. Le emissioni sino ad oggi effettuate prevedono una durata che varia dai 5 ai 10 anni. A questo va aggiunto che i premi minimi sono mediamente elevati e pertanto non tipici di un prodotto prevalentemente

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assicurativo. Le polizze linked sono distribuite dalle compagnie di assicurazione e dalle banche attraverso le loro reti distributive; ma nella maggior parte dei casi la costruzione del prodotto, soprattutto per le polizze Index linked, non è compiuta all’interno della compagnia di assicurazione, come accade per le altre polizze vita. Spesso, infatti, le polizze Index nascono grazie ad un prodotto finanziario costruito ad hoc da un importante investitore istituzionale1, che deve avere requisiti stabiliti dall’Isvap ed è spesso di matrice internazionale. In alcuni casi è l’impresa che ricerca sul mercato un investitore istituzionale in grado di offrirle un prodotto che presenta caratteristiche tali da essere facilmente commercializzabile.

L’investitore istituzionale grazie alle proprie strutture è in grado di costruire un prodotto per così dire su misura, ovviamente compatibile con le condizioni di mercato. In altri casi è lo stesso investitore istituzionale che, avendo la possibilità di avere determinate opzioni o un titolo obbligazionario, contatta alcune imprese per verificare la fattibilità o meno di investire il prodotto con una Index linked. In questo caso sarà la compagnia di assicurazione a costruire la Index attraverso l’investitore istituzionale, che può diventare o può già essere il partner finanziario. Un aspetto, questo, che riesce a spiegare la diffusione di fenomeni di

1 L’investitore istituzionale è un operatore economico (società o ente) che compie considerevoli investimenti in maniera sistematica e cumulativa, disponendo di ingenti possibilità finanziarie proprie o affidategli. Della categoria degli investitori istituzionali fanno parte, in linea di massima, istituti di credito, holding finanziarie, quando dispongono di una reale sostanza, una struttura e un’attività proprie, distinte da quelle degli altri azionisti e le società assicurative.

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integrazione tra banche e assicurazioni legati alla diffusione di prodotti assicurativi finanziari.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare e valutare, partendo dalle polizze assicurative tradizionali, le polizze vita finanziarie, ed in particolare le linked, mettendo in evidenza pregi e difetti di tali prodotti. In questo modo sarà possibile esaminare un particolare profilo evolutivo del settore assicurativo che, soprattutto negli ultimi anni ha dovuto rinnovare la propria offerta di prodotti. Tale evoluzione, peraltro, non è stata - né poteva esserlo - indolore ed ha sollevato una serie di problematiche conseguenti all’ingresso, da parte delle compagnie di assicurative, all’interno di un mercato tradizionalmente gestito dal comporta bancario. La distribuzione di prodotti finanziari da parte di operatori assicurativi può infatti essere fonte di attrito con il settore bancario e può contemporaneamente causare rischi per il consumatore che, in caso di un mancato rapido aggiornamento del quadro normativo esistente, potrà essere tratto in errore di fronte alla nuova tipologia di prodotti assicurativo-finanziari.

Nel Capitolo primo della tesi, dopo una breve analisi dell’evoluzione del mercato assicurativo, esamineremo gli strumenti utilizzati dall’assicuratore per valutare e misurare i rischi attinenti alla vita umana. L’assicuratore assume tali rischi in cambio di un premio che deve eventualmente coprire il verificarsi dell’evento rischioso. Successivamente analizzeremo le varie tipologie contrattuali dei prodotti vita tradizionali soffermandoci sulle

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caratteristiche tecniche, quali la scelta del premio da corrispondere alla compagnia di assicurazione e la scelta del tipo di garanzia offerta. A completamento del Capitolo ci soffermeremo sui prodotti vita a contenuto finanziario più semplici, emessi nei primi anni ’80 del secolo scorso per effetto dell’aumento dell’inflazione. Si farà cenno alle ragioni che hanno condotto alla recente crisi finanziaria ed alle conseguenze che la stessa ha generato sul settore assicurativo.

Nel Capitolo secondo passeremo ad analizzare nel dettaglio il fenomeno dei prodotti assicurativi finanziari più moderni del ramo vita impiegati dalle compagnie di assicurazione a partire dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso. Per far questo, sarà necessario considerare preliminarmente cosa si intenda per prodotto finanziario e per prodotto assicurativo. Una volta analizzati l’art. 1, comma 1, lett. u) del Testo Unico della Finanza per i prodotti finanziari e l’art. 1, comma 1, lettera ss) del Codice delle assicurazioni private per i prodotti assicurativi, passeremo ad esaminare la nozione di “prodotto finanziario assicurativo” introdotta dal decreto legislativo n. 303/2006. Successivamente, si analizzeranno, da un punto di vista statico, le varie forme di polizza vita di tipo linked: è così che prenderemo in considerazione le polizze Unit linked e le polizze Index linked. Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle operazioni di capitalizzazione, cioè a quei prodotti assicurativi in cui, generalmente, è del tutto assente il rischio demografico e alle polizze Universal life. Dopo aver

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individuato le caratteristiche delle diverse tipologie di prodotti assicurativi finanziari, all’interno del Capitolo terzo dovrà essere esaminata l’evoluzione normativa che questi ultimi hanno subito prendendo le mosse dalla pertinente normativa comunitaria elaborata in materia (in particolare le direttive sulla vita nn. 79/267, 90/619 e 92/96) che ha inciso profondamente sulla normativa nazionale, oggi essenzialmente contenuta nel d.lgs. del 7 settembre 2005 n. 209, che ha introdotto il Codice delle assicurazioni private, nella legge n. 262/2005, che ha sottoposto i prodotti assicurativi finanziari alla normativa del Testo Unico della Finanza, nel d.lgs. del 29 dicembre 2006 n. 303, emesso dal legislatore al fine di coordinare la legge n. 262/2005 ai Testi Unici bancario e finanziario, ed, infine, nel d.lgs. del 28 marzo 2007 n. 51, che ha sostituito la definizione di sollecitazione all’investimento con quella di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Accanto all’analisi della normativa elaborata a livello comunitario e nazionale si dovrà, al contempo, tener conto anche di alcune circolari adottate dall’Isvap al fine di riuscire a tutelare l’assicurato nei suoi investimenti. Faremo riferimento, per ognuna delle due tipologie di polizze linked, allo schema di documento informativo da consegnare al cliente, contenente tutte le informazioni necessarie per mettere a conoscenza e rendere consapevole il contraente-investitore dell’investimento prescelto.

Faremo infine riferimento alla delicata questione dei rapporti tra le Autorità

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di vigilanza preposte al settore assicurativo, l’Isvap, e finanziario, la Consob.

A completamento dell’indagine, nel Capitolo quarto, prenderemo in considerazione l’impatto che le nuove tipologie di prodotti analizzati stanno producendo sui rapporti tra il comparto bancario e quello assicurativo. Fino all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso l’attività di integrazione finanziaria era prerogativa quasi esclusiva del sistema bancario ma, a seguito del fenomeno della finanziarizzazione dei prodotti assicurativi sulla vita, le assicurazioni e le banche diventano soggetti capaci di offrire, contemporaneamente, sia prodotti finanziari che assicurativi. Negli anni

’80, pertanto, si assiste alla nascita delle bancassicurazioni. Dopo un inquadramento dei fenomeni della bancassicurazione e della assicurazione- banca, passeremo a valutare, dal punto di vista dei consumatori, gli eventuali vantaggi o risvolti negativi connessi all’integrazione tra i suddetti comparti del mercato finanziario.

Al fine di comprendere i concreti risvolti pratici prodotti dai nuovi prodotti assicurativi finanziari potrà inoltre essere utile esaminare casi tratti dalla prassi applicativa prendendo spunto da alcune disfunzioni del mercato che sono emerse proprio nella recente crisi economica. Così facendo, cercheremo di verificare se le polizze Unit linked e Index linked siano realmente investimenti trasparenti per il cliente, convenienti da un punto di vista dei costi-benefici e poco rischiosi sul lato dell’investimento o se

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invece vi siano margini per un eventuale miglioramento della normativa in materia di prodotti assicurativi finanziari. Proprio in tale ottica potranno risultare essenziali le indicazioni che potranno emergere dall’analisi dei recenti interventi delle Autorità di vigilanza, quali l’Isvap e la Consob, che, tra le proprie finalità, hanno proprio quella di garantire la trasparenza e la tutela del cliente.

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CAPITOLO PRIMO

LA PROGRESSIVA INTRODUZIONE DELL’ELEMENTO FINANZIARIO NEI PRODOTTI ASSICURATIVI SULLA VITA

1. L’evoluzione normativa del contratto di assicurazione sulla vita.

Le prime forme di assicurazione - intesa come contratto che comporta il trasferimento di un rischio contro un corrispettivo - si registrano in Italia nel secolo XIV. In particolare, venivano concluse assicurazioni per i rischi marittimi sotto forma di prestito a cambio marittimo e successivamente mediante contratto di compravendita sottoposto a condizione risolutiva, con il quale l’assicuratore comprava la nave o le merci assicurate sotto la condizione risolutiva del “salvo arrivo” ovvero si obbligava a pagare il corrispettivo della compravendita all’alienante-assicurato solo qualora la nave non fosse giunta a destinazione. Le origine del fenomeno spiegano il motivo per cui a lungo tempo l’assicurazione è regolata dagli statuti e dagli usi mercantili2.

Successivamente, verso la metà del XVII secolo, al fine di assicurare il rischio sono state create associazioni di fratellanza a struttura mutualistica.

2 DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 8.

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Degna di menzione è l’associazione “Tondina”, dal nome del suo ideatore, il banchiere napoletano Lorenzo Tondi. Le tondine, i cui primi esempi risalgono al 1650 circa, hanno particolare importanza nell’evoluzione dell’assicurazione sulla vita, in quanto hanno consentito al matematico francese Deparcieux di costruire la prima tavola di mortalità basandosi sui registri degli anni 1689, 1696, 1734, sui quali erano annotate tutte le età d’ingresso e di morte delle persone partecipanti alle tondine3. Ogni sottoscrittore acquistava il diritto a una rendita annua vitalizia e alla sua morte l’ammontare complessivo delle rendite, cioè gli interessi del capitale versato inizialmente, veniva ripartito fra i sopravviventi. L’ultimo sopravvissuto riceveva una rendita molto alta e alla sua morte lo Stato era liberato dal debito4.

Solo dal XIV secolo, tuttavia, il contratto di assicurazione ha assunto le forme attuali dando vita ad un progressivo ampliamento dei rischi garantiti e delle finalità perseguite fino a giungere a partire dalla metà del secolo scorso, alla partizione tra ramo vita e ramo danni. La prima impresa italiana di assicurazione sulla vita, infatti, è stata costituita a Milano nel 1825 e ad essa altre seguirono5. Il miglioramento delle condizioni economiche di ceti sempre più vasti e una certa stabilizzazione della mortalità consentirono la

3 Le tondine erano sostanzialmente società a mutua eredità rivolte a facilitare la sottoscrizione dei pubblici prestiti.

4 Cfr. SORAVIA, L’assicurazione sulla vita, Milano, 1972, p. 3; MIANI, L’assicurazione vita:

inquadramento logico e classificazione, in ID (a cura di), I prodotti assicurativi, Torino, 2006, p.

12 e ss.

5 Va detto che la prima vera e propria assicurazione sulla vita, fondata su basi scientifiche, fu la

“Equitable Society for the Assurance of Life and Survivorschips”, sorta in Inghilterra nel 1772.

L’Inghilterra, infatti, può considerarsi di fatto la patria della scienza attuariale, cioè della scienza matematica che studia le assicurazioni sulla vita.

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fioritura della assicurazioni sulla vita. Una disciplina compiuta dei singoli aspetti dell’impresa di assicurazione è stata inserita all’interno del codice di commercio che dedicava autonomo rilievo all’assicurazione marittima6 ed a quella terrestre7.

Bisogna attendere, invece, gli inizi del XX secolo per trovare le prime disposizioni legislative in materia di esercizio delle assicurazioni sulla vita.

Risale al 1912, infatti, la creazione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.), ente pubblico economico al quale viene attribuito il monopolio delle assicurazioni sulla vita8. Tale monopolio doveva essere realizzato graduatamente nell’arco di dieci anni per mezzo della cessione all’I.N.A., da parte delle imprese di assicurazione private, di una quota dei rischi assunti9. Il monopolio, di fatto, non è mai stato realizzato ed è stato anzi abolito con il r.d.l. n. 966 del 29 aprile 1923, convertito nella legge n.

473 del 14 aprile 192510, che ha rappresentato la prima disciplina organica dell’esercizio dell’attività assicurativa.

Il r.d.l. n. 966/1923, in particolare, ha introdotto un sistema di vigilanza esteso non solo alle imprese di assicurazione contro i danni, ma anche alle imprese di assicurazione sulla vita caratterizzate dalla raccolta del risparmio

6 V. Codice di commercio del 1865.

7 V. Codice di commercio del 1882.

8 L’I.N.A. viene istituito, in particolare, con la legge n. 305 del 4 aprile 1912 in G.U.R.I. del 22 aprile 1912 n. 96; in particolare, tale norma vietò le operazioni tondiniane. Le norme successive hanno poi confermato il divieto, v. art. 3, secondo comma, del T.U. del 1959.

9 V. VOLPE PUTUZOLU, L’evoluzione della legislazione in materia assicurativa, in AMOROSINO-DESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, Milano, 2006, pag. 9.

10 Pubblicata sulla G.U.R.I. del 5 maggio 1925 n. 104; VOLPE PUTZOLU, Evoluzione della legislazione sulle assicurazioni in Italia dall’Ottocento ad oggi, in AA.VV., I settantacinque anni dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, 1987, Roma, p. 77.

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e cioè dalla destinazione dei capitali raccolti ad operazioni di investimento a lungo termine, compiute a rischio dei risparmiatori11. Ragione fondamentale dell’intervento del legislatore del 1923 è, dunque, quella di raccogliere ingenti capitali tramite la riscossione dei premi e gestire i medesimi nell’interesse della massa degli assicurati. La gestione che risulta da questa disciplina è una gestione statica, sottoposta al continuo intervento dell’autorità di vigilanza e a sanzioni particolarmente severe. Si è passati, in altre parole, da un regime troppo liberale ad un regime di controllo rigoroso, caratterizzato da tendenze dirigistiche. La disciplina del r.d.l. del 1923 è stata poi modificata ed ampliata da successivi provvedimenti legislativi che hanno, in parte, mirato a riordinare l’intera materia in un testo unico.

Una svolta significativa nella disciplina del contratto di assicurazione è stata compiuta con la codificazione del 1942. Nel nuovo codice civile viene attribuito rilievo giuridico alla relazione tra il corrispettivo della prestazione dell’assicurato e il rischio valutato secondo il procedimento assicurativo;

conseguentemente, assume rilievo normativo l’operazione tecnico- finanziaria che è alla base dell’attività assicurativa. La nozione di assicurazione che ne è derivata è aderente alla natura economica dell’operazione sottostante tanto che il contratto di assicurazione può essere considerato ormai come il contratto d’impresa per eccellenza.

Nell’assicurazione sulla vita, la notevole flessibilità della disciplina ha

11 V. artt. 2 e 54 del r.d.l. del 1923.

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conferito alla componente finanziaria, tipica di questa categoria di operazioni, quella potenzialità espansiva che consentirà alle operazioni del ramo vita, non solo di sopravvenire agli effetti devastanti dell’inflazione, ma anche di competere con i prodotti finanziari presenti sul mercato. Fra le innovazioni degli anni successivi è opportuno ricordare l’istituzione dell’ISVAP12, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che dal 1982 svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

L’ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Con il d.p.r. del 13 febbraio 1959 n. 449 veniva, invece, emanato il Testo Unico sull’esercizio delle assicurazioni private che ha costituito fino agli inizi del XXI secolo - unitamente alla disciplina codicistica - l’ossatura portante per l’intera disciplina dell’attività assicurativa13.

Successivamente, con la legge del 29 luglio 2003 n. 22914 (così detta legge di semplificazione per il 2001) veniva data delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private15. La delega veniva attuata con il d.lgs. del 7 settembre 2005 n. 209, denominato Codice

12 L’ISVAP, Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo, viene istituito con la legge n. 576 del 12 agosto 1982 in G.U.R.I. del 20 agosto 1982 n. 229. E’ utile ricordare che la disciplina dell’Isvap è stata successivamente riformata dal d.lgs. 13 ottobre 1998 n. 373.

13 VOLPE PUTZOLU, L’evoluzione della legislazione in materia assicurativa, cit., p. 11.

14 V. legge n. 229 del 29 luglio 2003, in G.U.R.I. del 25 agosto 2003 n. 196.

15 V. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, in Giurisprudenza commerciale, 2004, I, p. 1035 e ss.

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delle assicurazioni private16. Il provvedimento non doveva essere un semplice testo unico, in quanto il riordino della materia doveva essere attuato nel quadro dei principi di semplificazione e di delegificazione. Il decreto, quindi, non ha solo modificato sotto molteplici aspetti la normativa precedente, ma ha soprattutto ampliato il potere regolamentare dell’autorità di vigilanza, trasferendo all’ISVAP la funzione di disciplinare profili fondamentali della normativa di settore, prima regolati con provvedimenti legislativi.

2. Le finalità di previdenza e risparmio che sono alla base dell’assicurazione sulla vita.

L’art. 1882 c.c. definisce l’assicurazione sulla vita come quel contratto col quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga ad eseguire versamenti di importi prefissati (capitale o rate assicurative) nel caso si verifichino determinati eventi connessi con la durata della vita del soggetto assicurato17. Come si comprende bene da questa prima semplice definizione siamo di fronte ad un contratto in cui due o più parti si

16 Il d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 istitutivo del Codice delle assicurazioni private è stato pubblicato nella G.U.R.I. del 13 ottobre 2005 n. 239, Supplemento ordinario n. 163. Per un commento al codice delle assicurazioni si rinvia a BIN (a cura di), Commentario al codice delle assicurazioni - D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Padova, 2006; CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle assicurazioni private - Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Padova, 2007;

CANDIAN, Codice delle assicurazioni, Torino, 2006; CANDIDI-DALIA-DE PASCALE- PETRELLA (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni - L’analisi degli esperti e la relazione governativa, Milano, 2005; VOLPE PUTZOLU, Il nuovo codice delle assicurazioni, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, XII, p. 1249.

17 L’art. 1182 c.c. dispone: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga (…) a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”; in merito, v., GOBBI, L’assicurazione in generale, Roma, 1974, p. 67; BUTTARO, Assicurazione sulla vita, in Enciclopedia del diritto, Milano, III, 1958, p.

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incontrano per soddisfare le loro esigenze. L’impresa di assicurazione per esercitare, attraverso i propri intermediari, la propria attività alla scopo di trarre un profitto e il contraente-assicurato, ovvero colui che si impegna a pagare i premi e sulla cui vita è stipulato il contratto, per compiere un atto di risparmio.

Le motivazioni che giustificano il ricorso a questo strumento sono riconducibili principalmente all’esigenza di tutelare i valori economici connessi con l’attività umana, in particolare il sostentamento dei congiunti (beneficiari) in caso di premorienza del soggetto in grado di garantire il reddito familiare (contraente) e il sostentamento del contraente-beneficiario in caso di sopravvivenza dello stesso oltre un certo momento temporale.

Nel primo caso si tratta di un intervento sostitutivo della capacità di reddito del capo famiglia, nel secondo caso si tratta, tendenzialmente, della copertura reddituale del periodo post-lavorativo. La prima ipotesi trova la sua giustificazione nella incapacità (completa o parziale) dei congiunti di soddisfare autonomamente i propri bisogni. In assenza di tale situazione, come poteva avvenire nelle famiglie patriarcali, l’assicurazione vita non ha senso. Nella società moderna si riscontrano due fenomeni opposti, il fatto che in quasi tutte le famiglie lavorino entrambi i coniugi sembrerebbe far venire meno l’esigenza in discorso, mentre l’eventuale presenza di figli, porta ad aumentare la domanda di sicurezza per il futuro. La seconda ipotesi parte dal presupposto che oltre una certa età venga meno la capacità di

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produrre (in tutto o in parte) reddito. In assenza di sistemi pensionistici obbligatori o complementari che offrano sufficienti garanzie, il sostentamento sarebbe, dunque, assicurato solo dal consumo dell’eventuale risparmio accumulato18. L’assicurazione sulla vita garantisce la tutela di entrambe le situazioni attraverso il consolidarsi delle prestazioni ed il rendimento minimo garantito. Possiamo dire, dunque, che l’assicurazione sulla vita rappresenta uno strumento che unisce un atto di previdenza in senso puro, rappresentato dalla solidarietà dell’assicurato verso i suoi cari, ed un atto di risparmio, rappresentato dall’accantonamento periodico di una somma di denaro, allo scopo di ottenere, successivamente, una somma disponibile per il beneficiario19. Da ciò si evince che la funzione economica-sociale espressa da tale strumento assicurativo non è di tipo indennitario-risarcitorio come nel ramo danni, non essendovi nessun danno da risarcire, ma è rapportabile ad un concetto di previdenza e di risparmio20.

3. Il rischio assicurato nelle polizze vita tradizionali.

L’art. 1882 c.c., nel definire le caratteristiche ed i requisiti specifici del contratto di assicurazione sulla vita, lascia intravedere che è proprio l’incertezza sull’an e/o sul quantum dell’avvenimento, ovvero del decesso dell’assicurato, che introduce nel meccanismo contrattuale il “rischio

18 V. MIANI, L’assicurazione vita: inquadramento logico e classificazione, cit., p. 8 e ss.

19 Così, DI CAGNO-AMATO, Amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione, Torino, 2000, p. 111.

20 V. BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, Milano, 1998, p. 27; MIOLA, Il risparmio assicurativo, Napoli, 1988, p. 20.

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demografico” assicurativo, tipico delle polizze vita c.d. tradizionali21. Peculiarità del contratto di assicurazione, dunque, è l’aleatorietà delle prestazioni da fornire. In particolare, tale caratteristica è da intendersi nel senso che non è dato sapere, al momento della stipula del contratto, se e/o quando tali prestazioni si manifesteranno a carico della compagnia di assicurazione e del contraente stesso.

La stima del rischio che dovrebbe assumere l’impresa di assicurazione viene fatta al momento della stipula del contratto di assicurazione in modo tale da consentire a quest’ultima di decidere se accettare la copertura assicurativa e a quali condizioni. Nelle assicurazioni sulla vita il decorso del tempo aumenta la possibilità che l’evento dedotto in contratto si verifichi, cosicché, se l’ammontare del premio dovesse costantemente seguire l’evoluzione del rischio, dovrebbe aumentare progressivamente nel corso degli anni. Per evitare che l’assicurato sia costretto a pagare un premio più elevato, quando con l’avanzare dell’età è presumibile che i suoi redditi si siano ridotti, il così detto “premio naturale” (corrispondente al rischio effettivamente corso al momento dall’assicuratore) è stato sostituito da un premio unico o da un premio periodico costante medio22, nel computo del quale si tiene conto sia della prestazione a cui si impegna l’assicuratore, sia della probabilità statistica, calcolata sulla base delle tavole di mortalità, che

21 V. ALPA, I prodotti assicurativi finanziari, in AMOROSINO-DESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, cit., p. 88; VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna, 1992, p. 169.

22 V. art. 3, comma 2, del Testo Unico n. 449/59.

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l’evento si verifichi. L’assicuratore acquisisce, infatti, una prima determinante conoscenza del rischio attraverso le così dette tavole di mortalità che indicano quali sono le probabilità di decesso dell’assicurato ad una determinata età nel corso degli anni. Grazie a questo dato l’impresa di assicurazione conosce uno degli elementi fondamentali per valutare il rischio e di conseguenza calcolare il premio23. Ma oltre a questo, l’assicuratore esegue anche la personalizzazione del rischio e la valutazione delle esigenze del potenziale sottoscrittore, al fine di identificare il contratto più adeguato da proporre al potenziale cliente. Ciò avviene attraverso una serie di informazioni rivolte al contraente.

Gli elementi utili a tal fine sono generalmente l’età e il sesso dell’assicurato, il tipo di professione esercitata, l’esposizione a particolare rischi quali i viaggi con mezzi o località considerate pericolose, lo stato di salute dell’assicurato, le malattie avute in passato, le malattie ereditarie, l’uso di sostanze allucinogene, di alcool, le condizioni socio-economiche, politiche e climatiche in cui vive l’assicurato, le aspettative in relazione al contratto. In particolare, la richiesta di esprimere gli obiettivi che si intendono perseguire per effetto del contratto mira a cogliere nel dettaglio le specifiche esigenze che il cliente desideri soddisfare (ad esempio, risparmio, investimento, protezione rischi puri quali morte, invalidità, malattie gravi). Sulla scorta delle indicazioni ottenute, il soggetto che per conto dell’impresa di assicurazione (in genere, l’agente di zona, il

23 V. BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 33.

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promotore finanziario o il brokers) è entrato in contatto con il cliente, formula la proposta di contratto ritenuta maggiormente in linea con gli intendimenti colti nella fase di informativa24. L’assicurato che accetta le condizioni di contratto, quindi, paga nei primi anni un premio superiore al rischio effettivamente corso dall’assicuratore e l’aliquota del premio che eccede il rischio che in quel momento grava sull’impresa di assicurazione viene per legge da questa accantonata e va a costituire una speciale riserva tecnica (così detta anche riserva per premi in corso).

4. segue: varianti di rischio nelle diverse tipologie di polizza vita tradizionali.

I prodotti vita tradizionali sono tipicamente riconducibili ad eventi riconducibili alla “morte” del contraente, in senso ampio. Ciò che contraddistingue tali prodotti è la rigidità con cui sono strutturati. Tutti i prodotti vita tradizionali, infatti, sono strutturati mediante tariffe in cui l’ammontare dei premi che il contraente deve pagare e l’ammontare che l’impresa di assicurazione dovrà erogare sono entrambi predeterminati e pertanto conosciuti sin dal momento della conclusione del contratto. Grazie a questa formulazione il contraente, pertanto, sin dalla stipulazione del contratto è a conoscenza dell’entità del premio e delle prestazioni relativamente a tutto il corso della durata contrattuale. Due sono le modalità

24 Cfr. GERETTO, I prodotti vita tradizionali, in MIANI (a cura di), I prodotti assicurativi, cit., p.

53 e ss.

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di pagamento dei premi che il soggetto assicurato è tenuto a versare alla compagnia, premio unico, se pagato in un’unica soluzione al momento della stipulazione del contratto, e premi periodici vitalizi, se è prevista una rateizzazione del premio complessivo, da pagarsi a scadenze prestabilite.

All’interno di questo secondo schema si distinguono i premi periodici temporanei, pagabili in un numero limitato di rate, da quelli periodici vita intera, che proseguono per tutta la durata della vita del contraente.

Un’ulteriore suddivisione si può trovare tra i premi puri, ovvero calcolati in regime di equità matematica, e i premi di tariffa, dati dalla somma tra i premi puri ed una specifica maggiorazione, detta di caricamento, che permette alla società di assicurazione di coprire le spese e di percepire un compenso per l’assunzione del rischio.

A seconda del tipo di garanzia offerta, le polizze vita tradizionali possono poi essere classificate in polizza per il caso di morte, polizza per il caso di vita e infine, in polizza mista25. Nel caso delle assicurazioni per il caso morte l’evento su cui si estende la garanzia offerta dalla polizza è il decesso dell’assicurato qualora si manifesti nel corso del periodo di validità del contratto. In tale ipotesi verrà corrisposto al beneficiario un capitale assicurato o la prestazione di una rendita, da riconoscersi al momento della morte sino alla scadenza contrattuale. Attraverso la stipula di polizze di questo genere viene, dunque, trasferito all’impresa di assicurazione il così

25 Per tale distinzione, v., ad es., MAURA, Tipologie negoziali, diritti e copertura dell’assicurato, in CIMINO (a cura di), La tutela dell’assicurato nel nuovo codice delle assicurazioni private, Torino, 2006, p. 165.

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detto rischio di premorienza ovvero il danno economico derivante ai beneficiari dal decesso del soggetto assicurato, tipicamente consistente nella riduzione del reddito familiare conseguente alla scomparsa del principale o unico percettore. Si tratta, evidentemente, di un evento certo ma la cui manifestazione non può essere prevista anticipatamente26. Un aspetto di particolare interesse connesso alla polizza sulla vita per il caso morte è relativo alla definizione del così detto protection gap, vale a dire la differenza tra la stima delle risorse necessarie e le risorse certamente disponibili per mantenere inalterato il tenore di vita dei superstiti, beneficiari della prestazione assicurata. In generale, tale divario si riscontra con sistematicità per effetto del ricorrere del fenomeno della sottoscrizione, consistente in una determinazione della prestazione (e del correlato premio) non corrispondente all’obiettivo di preservare nel tempo il livello e le possibilità economiche dei superstiti, in genere identificabili nei componenti del nucleo familiare27.

A seconda dell’ampiezza temporale offerta dalla copertura assicurativa, le polizze tradizionali per il caso morte si distinguono in assicurazione a vita intera, in assicurazione a vita intera differita e in assicurazione temporanea28. Nel primo caso, l’assicuratore si impegna ad eseguire la prestazione al momento della morte dell’assicurato, in qualunque momento

26 V. BAGNOLI, Garantirsi il futuro con pensioni, fondi e polizze, Milano, 1997, p. 78.

27 V. GERETTO, I prodotti vita tradizionali, cit., p. 61.

28 V. CUCINOTTA-NIERI, Le assicurazioni, Bologna, 2005, p. 38 e ss; FRAZZONI, Le assicurazioni sulla vita, in PADULA-PELLINO (a cura di), Capire le assicurazioni, Milano, 2000, p. 213 e ss.

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questa si verifichi. La prestazione dell’assicuratore è pertanto certa in quanto legata all’evento morte; l’incertezza riguarda quindi soltanto il momento in cui dovrà essere erogata la prestazione, in forma di capitale, ai beneficiari delle somme. Grazie a questa forma contrattuale l’assicurato ha la certezza di trasferire agli eredi il capitale desiderato29. Specie in caso di situazioni familiari particolari (numero elevato di figli di minore età, figli disabili, ecc.), l’assicurazione viene condotta “su due teste” ovvero l’evento coperto è la morte di uno qualsiasi dei due contraenti. Per questo tipo di prodotti viene in genere garantito un capitale costante o rivalutato per ottenere il quale deve essere corrisposto un premio annuo (tipicamente modesto e fino a una concorrenza massima pari ad un arco temporale prefissato, ad esempio 40 anni, oppure sino a una particolare età, ad esempio 70 anni), oppure un premio unico (di importo generalmente elevato)30. Una formula intermedia è rappresentata dalla polizza con “premi temporanei”, nella quale viene fissato il numero minimo di premi annui da versare affinché l’assicurato goda comunque della copertura a vita intera.

Nelle polizze a vita intera differita la copertura assicurativa dispiega, invece, i propri effetti solo una volta decorso un periodo iniziale, detto periodo di differimento, durante il quale il contraente deve comunque pagare i premi annuali. Nel caso in cui si verifichi il decesso durante tale periodo, l’impresa non erogherà alcuna prestazione; per ovviare alla perdita

29 V. BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 224 e ss.

30 Sono ancora diffuse, sebbene in misura limitata, formule di premio vitalizio ovvero da corrispondere per l’intera durata della vita del soggetto assicurato.

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dei premi corrisposti è prevista la possibilità per il contraente di stipulare la così detta controassicurazione31, che determina l’obbligo di restituzione dei premi pagati, al netto delle spese sostenute. Al termine del periodo di differimento la garanzia acquista efficacia e quindi la morte dell’assicurato definisce la corresponsione del capitale stabilito in polizza. Il ricorso a tali coperture si giustifica anche per finalità non strettamente connesse al puro trasferimento del rischio di premorienza; spesso in relazione alla previsione di particolari eventi, quali la prevista futura nascita di un figlio o la contrazione di prestiti per l’acquisto di immobili, induce a ricorrere all’assunzione di prodotti che non producono nell’immediato alcun beneficio. Generalmente i premi debbono essere versati sino a un’età massima o per un periodo predefinito, oltre la quale nulla è più dovuto, sebbene l’assicurato sia ancora in vita. Attraverso l’assicurazione temporanea per il caso morte, invece, l’assicuratore è obbligato ad erogare il capitale soltanto se il decesso dell’assicurato avviene entro un dato periodo di tempo, cioè entro la cosiddetta durata contrattuale. Decorso tale termine, in assenza di morte, nulla sarà dovuto dall’impresa di assicurazione. Il contraente, come contropartita dell’eventuale prestazione dell’assicuratore, dovrà corrispondere un premio annuo per un numero prefissato di anni oppure unico. Alla scadenza del contratto, l’assicurato non avrà diritto ad alcuna prestazione e i premi versati saranno acquisiti

31 La controassicurazione è una clausola contrattuale prevista nelle assicurazioni sulla vita che consente la restituzione dei premi nel caso di morte dell’assicurato durante il periodo di differimento ovvero dopo avere pagato almeno un premio.

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dall’impresa di assicurazione. Per tali motivi le polizze caso morte temporanee vengono definite polizze di puro rischio o a fondo perduto32. Nell’assicurazione per il caso vita, invece, il rischio assicurato è la sopravvivenza dell’assicurato alla data prevista nella polizza. La logica sottesa a tale prodotto è quella di trasferire, dal contraente all’impresa di assicurazione, il rischio di longevità, ovvero l’esigenza di precostituire un reddito o comunque una disponibilità di denaro da fruire, in genere, in coincidenza con la cessazione dell’attività lavorativa.

Tra le assicurazioni per il caso vita vanno ricordate l’assicurazione di rendita vitalizia (immediata a premio unico o differita a premio annuo o unico), l’assicurazione di rendita temporanea (immediata a premio unico o differita a premio annuo o unico), nonché l’assicurazione di capitale (differito a premio annuo o unico). Nel caso di rendita vitalizia la prestazione garantita consiste in una rendita la cui percezione potrà avvenire immediatamente dopo la stipulazione del contratto (rendita immediata) oppure solo una volta decorso il termine di differimento (rendita differita). L’aspetto che accomuna le due fattispecie è costituito dal periodo durante il quale verrà corrisposta la rendita, ovvero l’intera vita dell’assicurato33. L’assicurazione di rendita temporanea, invece, è caratterizzata dalla durata dell’erogazione della rendita che è prefissata e

32 V. DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit., p. 192;

BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 212; ANOLLI-LOCATELLI, Le operazioni finanziarie. Strumenti finanziari e contratti assicurativi, Bologna, 2001, p. 165 e ss.

33 V. BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 231 e ss; FERRETTI, Le assicurazioni sulla vita, in CAPPIELLO (a cura di), Lineamenti normativi ed economico-tecnici delle imprese assicurative, Milano, 2003, p. 279.

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pari a un numero limitato di anni. Il momento a partire dal quale si attiva la prestazione da parte della compagnia di assicurazione può essere sia contestuale alla stipulazione (rendita immediata), sia successivo, decorso un certo periodo di tempo stabilito contrattualmente (rendita differita). I motivi sottesi alla scelta di tale prodotto sono individuabili principalmente nella necessità di disporre di una serie di entrate per un periodo determinato di tempo, a integrazione dei flussi correnti. A differenza dei casi trattati in precedenza, nel caso di assicurazione per il caso vita di capitale è prevista esclusivamente una liquidazione di un capitale a scadenza. In tale modo l’assicurato rientra in possesso, in una unica soluzione, delle somme pagate e capitalizzate nel tempo34. A fronte di questo vantaggio residua il problema di dovere utilizzare quanto ottenuto in modo frazionato e temporalmente coerente con la prospettiva di vita futura. Per ovviare a questo genere di conseguenze, non pianificate al momento della sottoscrizione del contratto, è possibile inserire l’opzione di differimento del termine di scadenza, mediante il quale espressamente il contraente rinuncia alla percezione del capitale al decorrere dell’originario termine e rinvia la data di corresponsione dello stesso, per continuare a godere del rendimento offerto dall’impresa di assicurazione sullo specifico prodotto.

L’assicurazione mista, infine, è una combinazione fra un’assicurazione per il caso vita e un’assicurazione per il caso di morte. La particolare natura

34 V. BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 240; DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit., p. 194.

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spiega l’accentuata diffusione del prodotto, in quanto l’articolazione presentata consente al contraente di gestire contemporaneamente sia l’evento di morte prematura, sia i problemi connessi alla sopravvivenza a una certa data. Con riferimento ad esse è possibile affermare che l’elemento centrale e caratterizzante è rappresentato dalla certezza della prestazione a carico dell’impresa di assicurazione, in quanto dovrà essere liquidato, in ogni caso, un capitale a favore dell’assicurato o di un altro beneficiario, meno frequentemente è prevista la corresponsione di una rendita. La compagnia assicuratrice, infatti, non si impegna solo a pagare un capitale o una rendita alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell’assicurato, ma anche a versare un determinato importo qualora l’assicurato deceda durante la durata del contratto. Siamo, pertanto, di fronte ad un prodotto in cui sono previste due prestazioni, una in alternativa all’altra a seconda che l’assicurato giunga o no in vita alla scadenza del contratto35. Simmetricamente, per il sottoscrittore viene meno l’aleatorietà connessa al verificarsi delle condizioni che danno luogo alla prestazione e che sono significativamente presenti nelle polizze per il caso morte.

A seconda dell’evento in base al quale si determina l’obbligo della prestazione, i prodotti di questa categoria si distinguono in polizza mista ordinaria, polizza mista a termine fisso e polizza mista dotale. La struttura contrattuale della prima deriva dalla combinazione di una assicurazione per

35 V. CORVINO-GANDOLFI, I prodotti assicurativi vita, in FABRIZI-FORESTIRI-MOTTURA (a cura di), Gli strumenti e i servizi finanziari, Milano, 2000, p. 267; ANOLLI-LOCATELLI, Le operazioni finanziarie. Strumenti finanziari e contratti assicurativi, cit., p. 169.

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il caso morte temporanea e di una assicurazione per il caso vita a capitale differito. Ciò significa che alla scadenza il capitale viene liquidato all’assicurato, se in vita, oppure al beneficiario qualora, durante il periodo di differimento, si manifesti il decesso dello stesso. In questo secondo caso la prestazione garantita viene erogata al momento della morte, in via anticipata rispetto alla scadenza contrattuale. Una significativa variante delle polizze miste ordinarie è rappresentata dalla così detta assicurazione semimista. Lo schema contrattuale in questi casi viene a variare in quanto a fronte di un decesso dell’assicurato solo metà del capitale viene corrisposto contestualmente alla morte e l’altra metà al decorrere della scadenza pattuita. La polizza mista a termine fisso prevede, invece, il pagamento di un capitale a una determinata scadenza contrattuale sia nel caso in cui l’assicurato risulti in vita, sia in ipotesi di premorienza dello stesso. Tale aspetto pone in luce le diversità rispetto a una polizza per il caso vita a capitale differito che, come detto, suppone la liquidazione delle somme al solo assicurato se in vita alla scadenza. Questo tipo di polizza viene anche definito nella prassi come polizza “scuola” o “dello studente”; si tratta dell’ipotesi in cui il contraente/assicurato è un genitore o parente dello studente (beneficiario) e desidera garantire allo stesso una somma al raggiungimento di una certa età, indipendentemente dal fatto che sia in vita o meno fino alla scadenza per pagare quanto necessario. Proprio per questo genere di coperture viene usualmente prevista l’opzione di riscossione di

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una rendita temporanea, a favore del beneficiario, necessaria al completamento del corso degli studi. Questo tipo di polizza, inoltre, consente al contraente di pagare il premio in un’unica soluzione o con premi periodici. Mentre nella prima ipotesi il contratto assume una valenza finanziaria in quanto viene meno l’elemento di aleatorietà ovvero il rischio di decesso dell’assicurato nel corso del periodo di differimento, nella seconda ipotesi si configura per l’assicuratore il rischio di non incassare i premi residui pur permanendo l’impegno a erogare la prestazione alla decorrenza pattuita. La polizza mista dotale, infine, viene solitamente utilizzata dai genitori per precostituire una dote patrimoniale ai figli. La struttura dell’operazione prevede, infatti, che alla scadenza contrattuale venga liquidato un capitale a favore di un beneficiario, se in vita. In caso contrario, ovvero di decesso durante il differimento, i premi versati verranno restituiti al contraente. Qualora sia invece quest’ultimo a decedere prima della scadenza stabilita cessa l’obbligo di pagamento dei premi, ma rimane l’impegno da parte dell’impresa a liquidare il capitale assicurato. In sostanza, tale prodotto si differenzia rispetto alle polizze miste a termine fisso solo per il soggetto percettore del capitale che, nel caso di specie, è sempre un beneficiario terzo36.

36 Cfr. DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit., p. 194;

BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 242 e ss.

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5. La rigidità dell’impostazione finanziaria delle polizze vita tradizionali e la necessità di offrire nuovi prodotti assicurativi in grado di neutralizzare il rischio di svalutazione.

I prodotti appartenenti al così detto ramo vita, generalmente, sono sempre stati caratterizzati da una componente finanziaria. Questa componente naturale dell’assicurazione sulla vita è stata per lungo tempo sottovalutata.

Originariamente tale componente consisteva nel fatto che premio e somme assicurate venivano calcolati su un’ipotesi di capitalizzazione del premio ad un saggio di interesse predeterminato (così detto tasso tecnico). Era pertanto possibile per l’assicurato conoscere a priori l’ammontare dei premi che avrebbe dovuto pagare e l’ammontare della prestazione finale; era su questo modello che era palesemente ritagliata la definizione della seconda parte dell’art. 1882 del codice civile.

Le prestazioni contrattuali così determinate restavano pertanto invariate per tutta la durata del rapporto assicurativo. La rigidità di questa impostazione finanziaria costringeva le compagnie ad una politica estremamente prudenziale nella scelta degli investimenti e nella determinazione del tasso tecnico. L’impresa, infatti, non correva soltanto il rischio di uno scostamento tra ipotesi demografica posta a base del calcolo del premio e andamento demografico della popolazione assicurata, ma anche il rischio di risultati finanziari inferiori a quelli necessari per fare fronte agli impegni assunti, vuoi in termini di conservazione dei premi investiti, vuoi in termini

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di reddito derivante dagli investimenti37. Questo tipo di polizze presentava, inoltre, un duplice inconveniente per l’assicurato. In primo luogo, la perdita progressiva dell’originario potere di acquisto della somma assicurata in periodi di svalutazioni della moneta38 e, in secondo luogo, rendimenti delle somme corrisposte a titolo di premio inferiori a quelli conseguiti con altri prodotti finanziari39.

Le imprese di assicurazione, al fine di superare la progressiva disaffezione dei risparmiatori nei confronti delle assicurazioni sulla vita, determinata dalla svalutazione monetaria degli anni sessanta e dalla diffusione di prodotti di altro genere, che esaltavano la funzione di preservare il valore reale degli investimenti, hanno con il tempo modificato il modello originario offrendo per l’appunto al pubblico dei consumatori un prodotto assicurativo che fosse capace di neutralizzare il rischio di svalutazione. Si è passati così da un prodotto assicurativo rigido ad un prodotto di natura flessibile, capace di valorizzare nel tempo i risultati delle polizze offerte e

37 VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, cit., p. 169.

38 Con il termine svalutazione si descrivono quali aspetti delle crisi inflattive che provocano una perdita del potere d’acquisto della moneta e inducono alla ricerca di soluzioni giuridiche adeguate.

Considerata la natura del tipico contratto di assicurazione, si può indicare, in approssimazione, che l’inflazione provochi una situazione nella quale l’assicuratore (debitore) si libera consegnando all’assicurato (creditore) una somma di denaro corrispondente all’ammontare del debito pecuniario determinato in base all’unità monetaria legale e tale somma viene ad avere all’atto del pagamento un potere d’acquisto inferiore a quello che la medesima aveva al momento della stipula del contratto. La situazione delineata è l’immediata conseguenza del fatto che l’ordinamento italiano è ispirato, com’è noto, al così detto principio nominalistico (art. 1277 c.c.) in base al quale il debito pecuniario si estingue con la sua misura nominale determinata all’atto della nascita dell’obbligo e non secondo il valore di scambio al momento del pagamento. In base a questo sistema, il rischio derivante dalla perdita del potere d’acquisto della moneta è sopportato dall’assicurato nel contratto di assicurazione tradizionale. Al riguardo si rinvia a BESSONE, L’impresa assicurativa e i contratti di genere assicurativo-finanziario. Unit linked, index-linked, piani pensionistici individuali, in Magistra, Banca e Finanza, disponibile al sito internet http://www.magistra.it;

LONGO, Assicurazione vita ed inflazione, in Assicurazioni, 1974, I, p. 531; SCHMIDT, Inflazione ed assicurazione, in Assicurazioni, 1983, I, p. 280.

39 V. DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit., p. 202.

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di soddisfare le mutate esigenze dei risparmiatori, sempre più interessati ai rendimenti finanziari dei propri risparmi, oltre che alla sicurezza personale e familiare40.

Nelle polizze vita non tradizionali, infatti, non era possibile conoscere a priori l’evoluzione del premio e della prestazione; conseguentemente, potevano soltanto essere fatte delle previsioni ipotizzando il livello medio del parametro di riferimento. Le polizze adeguabili, indicizzate e rivalutabili, introdotte agli inizi degli anni ottanta, e successivamente le polizze linked, introdotte verso la metà degli anni novanta, sono caratterizzate per l’appunto dalla variabilità delle prestazioni contrattuali nel corso del rapporto. L’elemento essenziale, che preme sottolineare in questa sede, è che se nel passato le polizze vita svolgevano esclusivamente una funzione previdenziale di tutela dell’individuo dai rischi connessi al ciclo della vita, oggi assolvono anche ad una funzione di intermediazione del risparmio nel tempo e di mantenimento/accrescimento del suo valore reale41. Gli assicuratori hanno così, sempre più, assunto connotazioni che sono tipiche dell’intermediazione finanziaria.

40 V. GAMBINO, Finalità e tendenze delle assicurazioni sulla vita, in Assicurazioni, 1985, I, p.

475; LONGO, Assicurazione vita in Italia: passato e futuro di un’attività nascente, in Assicurazioni, 1985, I, p. 3.

41 V. DEBILIO, Il valore segnaletico della redditività del capitale dell’impresa di assicurazione ai fini di una consapevole allocazione del risparmio, in Mondo bancario, 2002, II, p. 13; SALVATI, Imprese di assicurazione e prodotti vita a contenuto finanziario, in SACERDOTI (a cura di), Assicurazione e prodotti finanziari, Milano, 2000, p. 34 e ss.

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6. Il primo tentativo di correlare le prestazioni assicurative al potere di acquisto: le polizze adeguabili.

Le polizze adeguabili rappresentano storicamente il primo tentativo di correlare le prestazioni assicurative con la variazione di un parametro espressivo delle mutate condizioni del potere di acquisto e ciò a fronte della corresponsione di un premio costante. Più precisamente, la rivalutazione che veniva garantita era pari al rapporto tra numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell’anno in corso e quello rilevato nell’anno precedente42.

Sebbene interessante, in virtù della copertura che veniva offerta rispetto all’inflazione di periodo, questo prodotto ha dimostrato il suo principale limite nella fissazione del tetto massimo all’adeguamento consentito, posto pari al 3%. Ciò significava rendere appetibile la specifica forma di indicizzazione solo in periodi d’inflazione molto contenuta. Tuttavia, trovano ancora diffusione, seppure limitata, tre principali tipologie di polizze adeguabili: le polizze adeguabili per il caso morte-vita intera differita, le polizze adeguabili per il caso vita-rendita differita e le polizze adeguabili mista ordinaria43.

La polizza mista adeguabile per il caso morte-vita intera differita è una forma di assicurazione che prevede che il capitale da corrispondere ai

42 Crf. BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 254; ANOLLI-LOCATELLI, Le operazioni finanziarie. Strumenti finanziari e contratti di assicurativi, cit., p. 184 e ss; GERETTO, I prodotti vita a prestazione variabile, in I prodotti assicurativi, cit., p. 78.

43 Principalmente si tratta di contratti stipulati negli anni ’70-’80 non giunti ancora a scadenza.

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beneficiari al momento del decesso dell’assicurato, decorso comunque il periodo di differimento, sia adeguato alla variazione dell’indice ufficiale del costo della vita manifestatosi nel lasso temporale intercorrente tra la stipulazione del contratto e la data di morte. Tale adeguamento, in genere privo del limite superiore tipico di questa tipologia di polizze, viene usualmente mantenuto anche dopo il termine del pagamento dei premi.

Nella polizza adeguabile per il caso vita-rendita vitalizia differita, invece, l’adeguamento è duplice ovvero riguarda tanto la prestazione quanto il premio periodico. La rendita per l’assicurato, solo a partire dal momento dell’erogazione, verrà agganciata alle variazioni complessive dell’indice del costo della vita registrate nei diversi anni a venire. In tali prodotti si rileva una forte asimmetria tra prestazione a carico del contraente, che si impegna a pagare un premio periodico oggetto di rivalutazione e controprestazione da parte dell’impresa di assicurazione, che dispone l’adeguamento a partire dalla data di erogazione.

La polizza adeguabile mista, infine, garantisce la liquidazione di un capitale a favore del beneficiario in caso di decesso dell’assicurato durante il differimento, oppure a favore dell’assicurato se in vita alla scadenza del contratto. Il capitale da erogare è indicizzato alla variazione annuale dei prezzi al consumo registrata durante la vigenza del contratto44.

44 GERETTO, I prodotti vita a prestazione variabile, in I prodotti assicurativi, cit., p. 79.

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7. Le polizze collegate al mercato finanziario delle obbligazioni indicizzate.

Una forma di rivalutazione delle prestazioni più sofisticata e maggiormente in linea con le attese dei risparmiatori è rappresentata dalle polizze indicizzate. Si tratta di polizze legate ad un determinato parametro, ad esempio un indice Istat, di qui la denominazione di assicurazioni indicizzate. Si applica in altre parole al contratto di assicurazione la tecnica delle clausole monetarie, attraverso le quali, senza sconvolgere il principio nominalistico dettato per le obbligazioni pecuniarie dall’art. 1127 comma 1 del c.c., si tende a realizzare un adeguamento delle prestazioni al mutato potere di acquisto della moneta. Il premio e le somme assicurate vengono infatti rivalutate di anno in anno in base alla variazione annuale dell’indice ufficiale del costo della vita45.

La diffusione di polizze fornite di clausola di indicizzazione risale alla prima metà del secolo scorso, con l’utilizzazione nel mercato finanziario delle obbligazioni indicizzate, ovvero di titoli il cui rendimento era collegato alla variazione di un certo parametro monetario-finanziario46, ma il rinnovato interesse per questo modello può fissarsi introno agli settanta, in corrispondenza con la maggiore attenzione posta al fenomeno inflattivo ed ai danni da esso arrecati. Le prime assicurazioni indicizzate furono

45 V. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, cit., p. 170; MIANI, L’assicurazione vita: inquadramento logico e classificazione, cit., p. 18.

46 I primi contratti di questa natura ad essere introdotti nel mercato furono le polizze di rendita vitalizia differite miste indicizzate al 50% dell’indice ufficiale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, basate su obbligazioni Enel anch’esse indicizzate al 50%

del costo della vita, ma non oltre un limite superiore prefissato.

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offerte sotto due forme, le polizze a media indicizzazione e le polizze ad alta indicizzazione47. Nella media indicizzazione la rendita od il capitale assicurato, a seconda del tipo di contratto, si adeguavano ogni anno nella misura del 50% dell’aumento dell’indice, ma con un massimo di adeguamento stabilito contrattualmente. Il premio veniva adeguato anch’esso nella medesima misura con deduzione di tre punti e sempre nell’ambito di un aumento massimo prestabilito48. Nella alta indicizzazione, invece, la rendita od il capitale assicurato, a seconda del tipo di contratto, si adeguavano ogni anno nella misura del 50% dell’aumento dell’indice maggiorato però di tre punti e sempre nei limiti di un determinato valore massimo. Il medesimo meccanismo era previsto per la definizione del premio49.

In entrambe le forme di assicurazione, nel corso della durata del contrattuale era, comunque, permesso al contraente rifiutare l’adeguamento del premio. Se così accadeva, i premi successivi rimanevano fissi. In altre parole, era possibile bloccare l’indicizzazione, ma con la preclusione dei successivi adeguamenti. Il capitale assicurato o la rendita continuava ad adeguarsi, in caso di media indicizzazione fino ad un massimo del 3% e, in caso di alta indicizzazione, fino ad un massimo del 6%. Le caratteristiche che contraddistinguono questi prodotti erano evidentemente adeguate a

47 V. BAZZANO, L’assicurazione sulla vita, cit., p. 252; ANOLLI-LOCATELLI, Le operazioni finanziarie. Strumenti finanziari e contratti assicurativi, cit., p. 185.

48 Ad esempio, se l’aumento dell’indice era del 14% il capitale rivalutato era del 7%, mentre il premio lo era del 4%.

49 Ad esempio, se l’aumento dell’indice era del 14% sia il capitale sia il premio erano indicizzati del 10%.

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