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Conclusioni

Come è emerso a più riprese nel corso del presente lavoro, il legislatore della riforma ha inteso delineare un modello di società a responsabilità limitata profondamente rinnovato rispetto al passato e notevolmente differente dalla società azionaria. Nella prima è ora centrale la figura del socio, sia come singolo, sia come collettività, e l’istituto dei diritti particolari riguardanti l’amministrazione costituisce senz’altro una delle più rilevanti espressioni di tale tratto tipologico.

Mediante l’analisi condotta si è peraltro avuto modo di rilevare che il punto di rottura fra i due tipi societari si apprezza in misura rilevante nel diverso grado di flessibilità che caratterizza la struttura interna dei medesimi: fra le norme di apertura della disciplina della s.r.l., infatti, spicca la disposizione di cui all’art. 2463¹ n. 7 c.c., a norma del quale spetta all’atto costitutivo definire le norme di funzionamento della società, mentre nulla del genere è stabilito in riferimento all’atto costitutivo delle s.p.a. Ciò in quanto per la s.r.l. la riforma si è ispirata al principio di prevedere «un autonomo e organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio di rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci», nonché «un’ampia autonomia statutaria» e una «libertà di forme organizzative» (

386

), sì da offrire, in particolare alle piccole e medie imprese, un modello aperto, a partire dal quale ognuna di esse «avrebbe

(

386

) Cfr. legge delega 266/2001 art. 3¹ lett. a), b) e c).

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più facilmente potuto costruire la struttura concreta a se stessa più acconcia» (

387

).

In tale mutato quadro normativo, pertanto, la disciplina della singola società dovrebbe essere il frutto della combinazione fra statuto legale e statuto convenzionale (

388

), la volontà contrattuale dei soci diventando (dovendo diventare) il vero elemento propulsore dell’iniziativa economica.

Se queste sono state le intenzioni, può essere utile dedicare le riflessioni conclusive di questo lavoro a verificare se effettivamente in funzione delle stesse sia stato definito un sistema di regole adeguato e, ancor più in generale, se davvero in riferimento alle regole della s.r.l.

possa dirsi che esse costituiscono un sistema, da intendersi come insieme di elementi coordinati fra loro in maniera organica. In proposito, si può sin da ora anticipare che la risposta al quesito è tutt’altro che positiva.

Come più volte rilevato, l’idea che l’autonomia statutaria avrebbe dovuto avere un ruolo centrale ha portato a concepire una disciplina molto semplificata rispetto al passato, quando costante era il rinvio all’articolato normativo proprio delle s.p.a.: da un lato, infatti, per la s.r.l. il legislatore della riforma ha posto norme eminentemente dispositive;

dall’altro, o, come in alcuni casi, è proprio mancata una, ancorché derogabile, regolamentazione, e si pensi, per ricollegarsi a quanto

(

387

) Così V. D I C ATALDO , Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato e forse poco utile, in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze.

Studi in onore di G. Zanarone a cura di P. B ENAZZO , M. C ERA , S. P ATRIARCA , Torino, 2011, 303.

(

388

) Cfr. M. S TELLA R ICHTER JR , Di alcune implicazioni, cit., 16.

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illustrato nelle pagine precedenti, all’istituto della revoca stragiudiziale degli amministratori, oppure detta regolamentazione è stata appena accennata, come nell’ipotesi dei diritti particolari.

In riferimento al primo rilievo, si è messo in evidenza sin dall’inizio come la definizione di una struttura organizzativa davvero innovativa debba necessariamente passare per un incisivo ricorso all’autonomia statutaria: di fronte ad un modello legale caratterizzato ancora da una struttura interna corporativa (per quanto attenuata), la definizione di un modello che, sfruttando le possibilità messe a disposizione dall’ordinamento, meglio si attagli alle concrete esigenze dei soci dipende proprio dal fatto che gli stessi delineino apposite regole ricorrendo alla libertà loro riconosciuta. Tale constatazione, tuttavia, calata nella concreta realtà economica non è senza rilevanti conseguenze: essa, infatti, significa l’esigenza di elaborare statuti “atipici”, per i quali, quanto più gli stessi si discosteranno dal modello legale, tanto più saranno maggiori i costi di transazione (

389

), ossia innanzitutto il costo professionale della redazione dei medesimi (

390

). Se a questo si aggiunge il fatto che, proprio in quanto frutto delle specifiche e peculiari situazioni di fatto che hanno determinato le scelte originarie, per uno statuto “atipico” ben più frequentemente che per uno standard si rende necessario procedere ad adeguamenti (

391

), emerge con evidenza come un compiuto e costante ricorso all’autonomia statutaria appaia tutt’altro che probabile, e ciò soprattutto in quelle realtà

(

389

) Cfr. G. Z ANARONE , Quale modello, cit., 75.

(

390

) Cfr. V. D I C ATALDO , Società a responsabilità limitata, cit., 307.

(

391

) Cfr. ancora V. D I C ATALDO , Società a responsabilità limitata, cit., 308.

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che dovrebbero costituire il terreno d’elezione per un rilancio della s.r.l., ossia quello delle piccole e medie imprese: infatti, come acutamente osservato, «è perfettamente razionale che i promotori di operazioni economiche di minori dimensioni […] ritengano non giustificato il maggior costo che deriverebbe dalla scelta di uno statuto “atipico”» (

392

).

Per quanto concerne le ipotesi in cui una regolamentazione compiuta proprio manchi, o comunque sia particolarmente laconica, si tratta di un altro aspetto tipico del mutato quadro normativo della s.r.l. non privo di conseguenze negative.

Infatti, posto che, per quanto appena visto, è assai dubbio che effettivamente si avrà un pieno e costante sfruttamento degli spazi di libertà concessi dal legislatore, sia per gli interpreti, che per gli operatori si rende necessario confrontarsi con un insieme di regole, che, in sé considerato, mostra forti elementi di incertezza. Basta scorrere le pagine precedenti per rendersi conto quali e quante siano le questioni sulle quali tuttora manca un’opinione concorde e, per quanto si sia cercato di delineare soluzioni dotate di una propria coerenza, le stesse inevitabilmente soffrono il limite di non avere, spesso, alcun decisivo elemento normativo che valga del tutto a fugare i dubbi.

L’impressione è che valore determinante sia stato attribuito a quello che, invero, appare propriamente un equivoco, ossia l’idea che condizione propizia per una piena esplicazione dell’autonomia statutaria non avrebbe potuto che essere la sostanziale assenza di limiti. Così, tuttavia, non è,

(

392

) Sempre V. D I C ATALDO , Società a responsabilità limitata, cit., 309.

(5)

soprattutto se dei suddetti limiti si evita di cogliere unicamente l’indubitabile funzione di freno alla libertà dell’iniziativa economica dei privati, per valorizzarne l’altra, sicuramente positiva, funzione, cioè quella di offrire linee direttrici atte ad orientare le scelte dei medesimi e ridurre

«l’oggettiva incertezza che copre le direzioni verso le quali potrebbe estrinsecarsi l’autonomia statutaria» (

393

) e che, questa sì, costituisce per la stessa il freno maggiore.

Rebus sic stantibus, non si può non convenire con l’opinione di chi ritiene che la nuova s.r.l. si caratterizza per «una disciplina che, all’altare dell’autonomia negoziale e del suo progettato ampliamento, […] per molti aspetti sacrifica il sommo valore della certezza del diritto» (

394

), il che rende assai incerto l’esito di quell’operazione di rilancio del tipo che la riforma avrebbe voluto favorire (

395

).

(

393

) Sono ancore le parole di V. D I C ATALDO , Società a responsabilità limitata, cit., 305.

(

394

) Sono le parole di G.C. M. R IVOLTA , Introduzione, cit., 315.

(

395

) I dubbi espressi assumono peraltro rilievo anche in riferimento ad un altro

potenziale terreno di sviluppo delle s.r.l., ossia quello delle società a partecipazione

pubblica (cfr., ex multis, P. B ENAZZO , La governance nelle società a partecipazione pubblica tra

diritto comune e diritto speciale, in RDS, 2011, n. 1, 24 e 29, ove ulteriori riferimenti

dottrinari). Poiché la questione esula dai limiti del presente lavoro, non si può in questa

sede che limitarsi a rilevare il fatto che se è vero che il mutato quadro normativo parrebbe

rendere detto tipo societario idoneo a rispondere alle complesse esigenze di tali

particolari società, tuttavia impregiudicato rimane a monte il problema di quanto in

concreto sia utilizzabile quella autonomia statutaria che della nuova s.r.l. dovrebbe

costituire elemento fondamentale.

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