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Nella "Guida&#34

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 71 del 30 ottobre 1996

Oggetto: Guida normativo-operativa per la revisione delle rendite.

Le numerose problematiche emerse in questi ultimi tempi in materia di revisione delle rendite, e la constatazione che sul tema non esiste uniformità di comportamenti sul territorio nazionale, hanno indotto a sistematizzare in una apposita "Guida" le direttive e i criteri che regolamentano questa delicata attività istituzionale.

Nella "Guida" vengono affrontati tutti gli aspetti della suddetta materia, amministrativi, giuridici e medicolegali, e per ciascuno di essi vengono riassunte le istruzioni già in vigore, approfondite o integrate laddove se ne è rilevata la necessità.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle Unità operative, in particolare:

- sulle precisazioni circa il termine di decadenza previsto dall'ultimo comma dell'articolo 137 del Testo Unico (pagina 6, punto A.2.2);

- sulla disposizione che prevede l'inoltro all'assicurato, nel rispetto delle regole della trasparenza dell'azione amministrativa, del mod. 23-S.S. ("relazione medica") in aggiunta al mod. SM-prest. 1 (pagina 9, punto A.2.6);

- sui criteri attuativi della disciplina di carattere generale in materia di radiazioni ionizzanti contenuta nel decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 (pagina 22, paragrafo D).

Le Unità operative dovranno puntualmente attenersi alle direttive contenute nella Guida, allo scopo di assicurare la correttezza e l'uniformità di attuazione del procedimento revisionale.

Un cenno particolare merita il capitolo dedicato alla "rettifica di provvedimenti errati" ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, circa la quale si sono registrate alcune difformità interpretative in sede locale e sono stati segnalati comportamenti non conformi alle istruzioni più volte impartite dalla Direzione Generale.

Ribadito che la questione, proprio per la sua complessità e delicatezza, è stata oggetto anche di ripetuti confronti con le rappresentanze nazionali dei Patronati per definire congiuntamente un quadro di riferimento certo e tale da limitare il contenzioso, le Unità operative dovranno:

- osservare scrupolosamente la procedura di "trasparenza" definita d'intesa con gli Enti di Patrocinio nel luglio del 1995 e resa operante con lettera del 2 agosto dello stesso anno;

- riesaminare, dietro motivata istanza degli assicurati o dei loro Enti di Patrocinio, ai fini e con le modalità precisati al punto E.3, casi pregressi per i quali sia stato adottato un provvedimento di rettifica per errore senza applicare la suddetta procedura di "trasparenza";

- effettuare appositi incontri con i Patronati locali, dedicati allo specifico argomento e mirati ad approfondire e risolvere eventuali problemi operativi.

Le Direzioni Regionali, nell'ambito delle loro funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, sono chiamate a garantire la puntuale aderenza da parte delle dipendenti Unità operative alla presenti direttive, nonché ad effettuare un continuo monitoraggio dell'andamento del fenomeno relativo alle "rettifiche per errore", nelle sue dimensioni, caratteristiche ed esiti, con particolare riguardo al contenzioso.

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