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- Sentenza della Corte costituzionale - n. 28 del 19 dicembre 1995; -

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 9 del 22 febbraio 2001

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999, n. 493 - DD.MM. 15 settembre 2000

Quadro normativo

- Sentenza della Corte costituzionale - n. 28 del 19 dicembre 1995;

- Legge 3 dicembre 1999, n. 493, "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici";

- D.M. 15 settembre 2000 in tema di "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo";

- D.M. 15 settembre 2000 in tema di "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico"

Premessa

La legge n. 493/1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999) è la prima legge in Europa che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Al fine dell'emanazione della suddetta norma ha assunto significativa rilevanza la sentenza della Corte costituzionale - n. 28 del 1995 - che afferma l'equiparabilità del lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso il diritto alla tutela previsto dall'articolo 35 della Costituzione.

Nel considerare l'attività domestica come attività lavorativa - seppur rilevandone la peculiarità - e riconoscendo altresì il lavoro domestico come lavoro socialmente rilevante ed utile, la Corte costituzionale ha, infatti, compiuto l'attuazione dell'articolo 35 in modo innovativo, ponendosi in sintonia con i mutamenti intervenuti in questi decenni sia nel mondo del lavoro sia in quello delle donne e determinando l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa.

La legge 3 dicembre 1999 n. 493

La duplice finalità - di prevenzione e risarcitoria - perseguita dalla normativa in esame è riassunta nei titoli dei capi che compongono la legge:

il Capo I che stabilisce i "Criteri generali per la tutela della salute attraverso la prevenzione delle cause d'infortunio negli ambienti di civile abitazione mediante l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico svolto in ambito domestico" (artt. 1-2);

il Capo II che concerne la "Prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione" (artt. 3 - 5);

il Capo III che tratta, in particolare, della "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" (artt. 6 - 11);

il Capo IV che riguarda, infine, le "Disposizioni finanziarie" (art.12).

In particolare, le disposizioni del Capo II si rivolgono alla generalità dei cittadini e assumono a riferimento qualunque ambiente di civile abitazione; il Capo III, invece, istituisce un'assicurazione rivolta a una determinata fascia di popolazione e che presuppone una definizione più ristretta del concetto di abitazione: l'ambito domestico.

Sul fronte della prevenzione viene demandato al Servizio sanitario nazionale il compito di promuovere, a livello territoriale, attraverso i Dipartimenti per la prevenzione di ogni Azienda sanitaria locale, la sicurezza e salute nelle abitazioni mediante:

l'assistenza per la prevenzione;

l'individuazione e la prevenzione dei rischi;

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la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria;

il coordinamento territoriale dei programmi.

Inoltre, viene istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, un sistema informativo per la raccolta dei dati riguardanti gli infortuni domestici rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali. Questa sorta di osservatorio dovrà, in base all'elaborazione dei dati, valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria attuate; redigere piani mirati alla prevenzione e alla rimozione delle cause di nocività; redigere una relazione annuale. Allo stesso sistema informativo l'INAIL è tenuto a trasmettere i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione infortuni.

Il Ministro della Sanità dovrà, quindi, definire la predisposizione di campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni domestici. I programmi saranno rivolti prevalentemente ai giovani e alle categorie maggiormente a rischio e riguarderanno le tecniche di sicurezza e le soluzioni preventive, assicurando al tempo stesso la partecipazione dei cittadini e delle loro Associazioni (consumatori, ambientaliste, femminili, ecc.).

L'introduzione della copertura assicurativa per il rischio infortunistico.

La previsione di una forma assicurativa, rivolta a chi svolge in via esclusiva l'attività di lavoro domestico, é contenuta nel Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 11.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 prevede che le modalità di attuazione dell'assicurazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

In tal senso, sono stati emanati i due decreti ministeriali 15 settembre 2000, concernenti rispettivamente

"L'Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo" e le "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" (ambedue pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 22/9/2000, n. 222).

Si procederà di seguito ad esaminare nel dettaglio i contenuti dei due decreti.

Persone assicurate (art. 1 - Decreto sulle modalità di attuazione dell'assicurazione)

L'articolo 1 del decreto in esame ribadisce i requisiti già previsti dall'articolo 7 della legge n. 493/1999, individuando quale soggetto obbligato all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare (uomo o donna) che sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbia un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni;

2. svolga, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

3. non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per nucleo familiare deve intendersi un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Sono da ricomprendere nell'assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 1, si precisa che sono soggetti all'assicurazione tutti coloro che non hanno compiuto i 65 anni alla data di entrata in vigore dell'assicurazione (1° marzo 2001). Per coloro che raggiungono il 65° anno di età in corso di assicurazione (successivamente al 1° marzo 2001), la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 2, si sottolinea che l'attività in ambito domestico s'intende svolta in via non occasionale quando la stessa è svolta "abitualmente e sistematicamente, anche se non continuativamente" - come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ambito più generale dell'assicurazione infortunistica (vedi sentenza "rischio ambientale").

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In tal ambito, devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza.

Fermi restando i suddetti requisiti, altra condizione perché sussista la tutela assicurativa è che il soggetto non stia svolgendo altra attività lavorativa, a prescindere dal fatto che lo stesso sia eventuale titolare di un trattamento previdenziale.

In questo senso - sempre se sussistono tutti i suddetti requisiti sono da ricomprendere nell'assicurazione:

i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;

i lavoratori in mobilità;

i lavoratori in cassa integrazione guadagni ad ore zero;

i soggetti che svolgano una attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), i quali sono tenuti all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. Peraltro, poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso è versato per l'intero anno, anche se la copertura opera esclusivamente per i periodi in cui non si svolge attività lavorativa.

Non sono invece soggetti all'assicurazione

i religiosi e le religiose, in quanto non fanno parte di un nucleo familiare così come definito dal citato decreto 15 settembre 2000;

i lavoratori utilizzati in LSU, borse di Lavoro, PIP, corsi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, in quanto, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge e per i quali ricorre già l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Oggetto dell'assicurazione (art. 2 - Decreto sulle modalità di attuazione dell'assicurazione)

L'assicurazione comprende i casi di infortunio (con esclusione, pertanto, delle malattie professionali) avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.

Per ambito domestico s'intende l'immobile di civile abitazione, ove dimora detto nucleo familiare dell'assicurato, le relative pertinenze e le parti comuni condominiali.

Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni avvenuti nell'immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), purché questo si trovi sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il concetto di immobile di civile abitazione, si precisa che:

ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, è considerato bene immobile qualunque costruzione, da qualunque materiale formata, che sia incorporata e materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. Sono, inoltre, reputati immobili gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione;

è considerato di civile abitazione un bene immobile accatastabile come "immobile a destinazione ordinaria" - appartenente al Gruppo A, con esclusione della categoria A/10 (Uffici e studi privati);

sono da considerare assimilabili agli immobili di civile abitazione le strutture mobili assegnate (roulotte, prefabbricati) ai fini abitativi ed in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.).

Per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 2, sono esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;

b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;

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c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;

d) gli infortuni mortali.

Iscrizione all'assicurazione e versamento del premio assicurativo

Il premio assicurativo pro capite è fissato in lire 25.000, pari a 12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali.

L'obbligo del versamento del premio assicurativo è posto direttamente a carico del soggetto, salvo quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto ministeriale.

Le modalità di iscrizione all'assicurazione differiscono a seconda che il premio sia a carico del soggetto assicurato o dello Stato - così come descritto nei successivi punti a) e b).

a) Soggetti tenuti al versamento del premio: termini e modalità (artt. 3, 4, 5 e 6 - Decreto sulle modalità di attuazione dell'assicurazione)

I soggetti tenuti al versamento del premio si iscrivono all'assicurazione mediante versamento del premio assicurativo, da effettuarsi sia presso gli sportelli delle Agenzie postali utilizzando l'apposito bollettino intestato all'INAIL (disponibile presso gli Uffici postali, le Sedi dell'INAIL, delle Associazioni casalinghe - FEDERCASALINGHE e MOICA- dei Patronati) sia tramite Internet (sito www.poste.it). A quest'ultimo fine, l'ente Poste mette a disposizione sul proprio sito internet un link che permetterà ai clienti di disporre il versamento del premio e di ricevere via e-mail un'attestazione elettronica contenente gli stessi dati riportati sul bollettino cartaceo.

L'attestazione di versamento costituisce prova dell'avvenuto pagamento, della data di esso e della dichiarazione della sussistenza dei requisiti al momento del pagamento.

A tal fine, il bollettino riporta la seguente causale: "Il versamento di cui al presente bollettino vale quale iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, in quanto ne ricorrono i presupposti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493".

Per quanto concerne i termini di versamento, si precisa che:

per il primo anno di applicazione della norma, tenuto conto che l'obbligo contributivo ed il diritto alle prestazioni decorrono dal 1° marzo 2001, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2001 ovvero entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti assicurativi previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda, infine, il caso in cui un soggetto maturi i requisiti assicurativi - per la prima volta - nel corso dell'anno solare, è previsto l'obbligo di effettuare (sia per il corrente anno sia per gli anni successivi) il versamento del premio alla data di maturazione dei requisiti stessi.

Si ricorda che - nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo - è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.

Le predette sanzioni non si applicano tuttavia per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

b) Soggetti esonerati dal versamento del premio: termini e modalità (art.7 - Decreto sulle modalità di attuazione dell'assicurazione)

La spesa dell'assicurazione (L.25.000) sarà sostenuta dallo Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a. titolarità di reddito proprio lordo ai fini IRPEF non superiore a L. 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro;

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b. appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a L.18 milioni annui, pari a 9296,22 euro.

A tal fine, è stato precisato all'articolo 2 del decreto ministeriale 15 settembre 2000 in tema di "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo" che per la determinazione dei redditi si fa riferimento al reddito lordo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente quello di riferimento e che per la formazione del reddito complessivo del nucleo familiare andranno sommati i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.

Sempre nella logica di utilizzare al massimo lo strumento dell'autocertificazione è stato previsto che - per i soggetti esonerati dal versamento - l'iscrizione venga effettuata mediante presentazione all'INAIL di una domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi.

Trattandosi - in sostanza - di un'autocertificazione, detta domanda dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la sussistenza sia dei requisiti assicurativi sia dei previsti requisiti reddituali, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa l'interessato è personalmente responsabile sia penalmente sia amministrativamente ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

A tal fine è stato predisposto un apposito modulo di domanda contente l'autocertificazione sui requisiti assicurativi e reddituali che potrà essere presentata ad una Sede dell'INAIL, o dell'Associazione Federcasalinghe, o del MOICA, o di un Patronato, che provvederanno anche a fornire informazioni o ausilio nella compilazione del modulo stesso.

Tale domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2001. Non è tuttavia necessario ripresentare la domanda per gli anni successivi alla prima iscrizione, in quanto è stato previsto un meccanismo di rinnovo automatico dell'assicurazione, con l'obbligo di denunciare all'INAIL soltanto il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi trenta giorni.

Per quanto riguarda, invece, coloro che maturano i requisiti assicurativi - per la prima volta - nel corso dell'anno solare (sia nel corso del 2001 sia negli anni successivi), si precisa che debbono effettuare l'iscrizione alla data di maturazione dei requisiti stessi.

Le modalità di acquisizione dei dati contenuti nel predetto modulo saranno oggetto di una specifica nota tecnica da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.

Prestazioni (artt. 10, 11, 12 - Decreto sulle modalità di attuazione dell'assicurazione) a) Requisiti soggettivi per il diritto alle prestazioni

Stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, al momento del verificarsi dell'evento, l'interessato deve:

- essere assicurato;

- essere in regola con il pagamento del premio, ovvero, se esonerato da detto pagamento, in regola con il solo obbligo della iscrizione.

Detti requisiti assicurativi e reddituali devono sussistere all'atto del verificarsi dell'evento, tanto che l'articolo 8 del D. M. 15/9/2000 (modalità di attuazione della speciale assicurazione) chiarisce che i soggetti non in regola con il pagamento del premio hanno diritto alle prestazioni "..per gli infortuni accaduti il giorno successivo alla data di regolarizzazione...", intendendosi per tale, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso Decreto:

— per i pagamenti a mezzo agenzia postale, la data del pagamento del premio coincide con la data del versamento;

— per i pagamenti effettuati a mezzo postagiro o giroconto bancario, il giorno di valuta riconosciuto all'INAIL.

Gli eventi verificatisi entro il periodo utile per il pagamento del premio, ovvero per l'iscrizione all'assicurazione, sono da considerarsi coperti ai fini della tutela (articoli 4 e 7 del D. M.).

b) Requisiti oggettivi per il diritto alle prestazioni

La Legge specifica che la tutela è rivolta a coprire il solo rischio infortunistico, con esclusione, quindi, delle malattie professionali.

La stessa Legge ed il successivo Decreto di attuazione (all'articolo 2), nel definire l'oggetto dell'assicurazione,

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evidenziano che è infortunio tutelato quello:

— occorso:

- nell'ambito domestico ove dimora il nucleo familiare;

- sul territorio nazionale;

- per causa violenta o virulenta;

- in occasione e a causa di lavoro;

- per fatto non imputabile a calamità naturale, guerra, insurrezione o tumulti popolari,

Data la specificità della materia assoggettata a tutela, il legislatore delimita "l'ambito domestico", specificando che l'evento deve verificarsi all'interno dell'immobile di civile abitazione, delle relative pertinenze (cantine, soffitte ecc.) e delle parti comuni condominiali (androne, scale, terrazzi, ecc.). Si ritiene di assimilare agli "immobili di civile abitazione" le strutture mobili assegnate, a fini abitativi ed in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (v. pag. 5).

— da cui sia derivata

- un'invalidità pari o superiore al 33%, con esclusione espressa degli infortuni da cui sia derivata la morte, accertata ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico n. 1124/1965, senza che nella specie possa applicarsi il nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 38 del 2000 ("danno biologico")

c) Le prestazioni dell'assicurazione

In presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prima richiamati, spetta la sola rendita per invalidità permanente, con esclusione: delle quote integrative, dell'indennità per inabilità temporanea e delle cure sanitarie e riabilitative.

La rendita, esente da oneri fiscali:

- decorre dal giorno successivo a quello di guarigione clinica;

- è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale;

- non è revisionabile per espressa disposizione normativa;

- è soggetta alla sola rivalutazione disposta dall'art. 116 del citato T.U. n. 1124/65; pertanto il minimale da prendere in considerazione è attualmente di £. 21.382.000 e non quello rivalutato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Ferma restando l'esclusione di prestazioni diverse dalla rendita, all'assicurato saranno rimborsate le spese eventualmente sostenute per esami specialistici richiesti dall'Istituto e le eventuali spese di viaggio.

d) Ripetizione di indebito e rivalsa (artt. 9 e 13 - Decreto sulle modalità di attuazione dell'assicurazione) Il comma 4 dell'articolo 9 della Legge e l'articolo 13 del Decreto di attuazione dispongono che l'INAIL non eserciti il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, ferma restando l'azione di surroga nei confronti di terzi responsabili estranei al nucleo familiare.

L'articolo 9 di detto Decreto prevede la ripetizione di indebito in presenza di rendita erogata dall'Istituto "... a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti incidenti sul diritto che non siano già riconosciuti dall'Istituto assicuratore ...".

e) Modalità procedurali La presentazione della domanda

Stante il disposto dell'articolo 11 del Decreto d'attuazione, l'assicurato che ritiene di essere incorso in un infortunio domestico tutelato dal quale sia derivata presumibilmente un'invalidità permanente tale da ridurre la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 33% rivolge all'INAIL specifica richiesta d'erogazione della rendita, sull'allegato modulo, riportando i propri dati anagrafici e specificando:

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- di essere regolarmente assicurato e che al momento del verificarsi dell'infortunio permanevano i requisiti soggettivi per la tutela assicurativa. I soggetti esonerati dal pagamento del premio indicheranno la data d'iscrizione all'assicurazione ed attesteranno il permanere dei requisiti reddituali con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare;

- la data, il luogo, le cause e le circostanze dell'infortunio;

- la data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, importante ai fini della decorrenza della rendita;

- gli esiti della lesione, l'indicazione delle eventuali preesistenze, la previsione dei postumi ipotizzabili pari o superiore al 33%. L'indicazione del presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.

Si evidenzia che il "certificato medico" che ipotizza la sussistenza di una invalidità presumibilmente non inferiore al 33% è il presupposto inderogabile per l'avvio della procedura.

Di conseguenza devono essere respinte tutte le richieste con indicazione di percentuale invalidante inferiore al 33%, mentre in caso di carenza del certificato o della documentazione probatoria occorre richiedere - come per la generalità dei casi di documentazione insufficiente - le necessarie integrazioni, con conseguente sospensione del termine di 120 giorni di seguito richiamato.

L'istruttoria della pratica e la valutazione del danno

La Sede che riceve l'istanza istruisce la pratica, verifica la regolarità assicurativa, tenendo presente che si opera in regime di non automaticità delle prestazioni, e predispone l'accertamento medico legale per la determinazione dei postumi invalidanti.

Quanto dichiarato nella domanda dall'assicurato, ad eccezione delle cause e circostanze dell'evento, avrà valore d'autocertificazione cosicché le dichiarazioni saranno rese ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.

403.

Qualora emergano elementi d'incertezza e di ragionevole dubbio sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo, sulle cause e circostanze dell'infortunio, sui requisiti reddituali per il pagamento del premio a carico dello Stato o su altri elementi di valutazione si darà corso ad indagini mirate.

All'atto della valutazione dei postumi vanno prese in esame le sole "inabilità preesistenti concorrenti "

derivanti da fatti lavorativi od extra-lavorativi - da valutare con la "formula Gabrielli"'.

Pertanto, nel sistema delineato dalla Legge e dal Decreto di attuazione:

- se l'infortunio domestico ha originato postumi invalidanti di grado inferiore al 33%, non si dà luogo ad una rendita ed i postumi stessi sono considerati - unitamente a invalidità extra-lavorative - se concorrenti, in caso di nuovo infortunio con il meccanismo della "formula Gabrielli";

Nella valutazione dei postumi non si tiene conto, invece, " d'invalidità preesistenti se coesistenti ".

- se l'infortunio domestico ha originato postumi invalidanti di grado pari o superiori al 33%, con conseguente erogazione di una rendita, in caso di nuovo infortunio si procede all'unificazione dei postumi ed alla costituzione di una nuova rendita, qualunque sia il grado di invalidità derivante dal secondo evento, sempre che l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita.

Le decisioni dell'Istituto devono essere comunicate all'interessato a termine di legge, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il termine temporale dei 120 giorni si ritiene applicabile anche ai fini della eventuale corresponsione degli interessi di mora.

Ricorsi ed azione giudiziaria

Avverso il provvedimento dell'Istituto l'assicurato può ricorrere, secondo il disposto dell'articolo 19 del Decreto di attuazione, con opposizione al Comitato Amministratore del Fondo autonomo speciale entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato tramite la Sede che ha emanato il provvedimento che provvederà ad inoltrarlo, corredato dalla relativa pratica, alla Direzione Centrale Prestazione per la successiva istruttoria.

Trascorsi i 120 giorni, se il Comitato non si pronuncia gli interessati possono rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento adottato dall'Istituto.

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L'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione si prescrive entro tre anni "...

dall'infortunio con postumi permanenti indennizzabili ...". Il termine prescrizionale è sospeso per i 330 giorni del procedimento amministrativo (art. 19 del Decreto d'attuazione).

Istruzioni contabili

Si impartiscono qui di seguito le istruzioni contabili per la gestione finanziaria dell'assicurazione di cui alla legge del 3 dicembre 1999, n. 493:

1) Gli incassi riguardanti i premi vanno contabilizzati al cap. 014 "Premi per l'assicurazione dell'attività domestica", gestione 980.

2) Le spese afferenti la gestione degli infortuni trovano collocazione contabile, a seconda della loro tipologia, nei seguenti capitoli: 370, 376, 377, 378 e 379 con gestione 980.

All. n. 4

All. 1 alla circ. n. 9/2001 All. 2 alla circ. n. 9/2001 All. 2a alla circ. n. 9/2001

All. 3 alla circ. n. 9/2001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 2000.

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 della legge citata, il quale dispone che, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, i servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta

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Art. 1

1. Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le persone che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera a) e c), aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 2

1. Per la determinazione dei redditi ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.

Art. 3

1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalità di attuazione dell'art. 11 della medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.

2. A tale scopo, con apposte convenzioni tra l'INAIL, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze potranno essere definite modalità tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

DECRETO 15 settembre 2000.

Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;

Visto , in particolare, l'art. 11, comma 1, della legge citata il quale stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni intervenute alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 107, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Decreta:

Art. 1

(10)

Persone assicurate

1. È soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiti; per le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio;

b) svolga in ambito domestico attività in via esclusiva e cioè non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale;

c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persona che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

d) svolga le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.

2. Ai fini del presente decreto ministeriale, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Art. 2

Oggetto dell'assicurazione

1. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.

2. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

a) conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

b) verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

3. Sono esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;

b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;

c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari; d) gli infortuni mortali.

Art. 3 Premi assicurativi

1. Il premio assicurativo pro capite è fissato in L. 25.000, pari a 12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali.

Art. 4 Iscrizione

1. I soggetti di cui all'art. 1, salvo quanto stabilito all'art. 7, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall'istituto assicuratore.

2. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione ed il relativo versamento devono essere effettuati entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

3. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente al primo anno di applicazione della norma sono tenuti all'iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei requisiti stessi.

(11)

4. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui all'art. 1.

Art. 5

Modalità di versamento

1. Il pagamento dei premi e degli eventuali accessori deve essere effettuato presso gli sportelli delle agenzie postali, le banche indicate dall'INAIL e gli altri soggetti individuati dallo stesso istituto. Costituisce prova dell'avvenuto pagamento e della data di esso l'attestazione di versamento. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'INAIL dall'ente esattore.

Art. 6 Regime sanzionatorio

1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo di cui all'art. 3 alle scadenze di cui all'art. 4, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, non si applica la disposizione di cui al comma 1.

Art. 7

Soggetti esonerati dal versamento del premio

1. Il premio di cui all'art. 3 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a lire 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai lini IRPEF non sia superiore a lire 18 milioni annui, pari a 9296,22 euro.

2. Ai fini di cui al comma 1, concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base di appositi elenchi trasmessi dall'INAIL, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'istituto medesimo e convalidato dall'organo di controllo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce le corrispondenti somme all'istituto.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi di cui all'art. 1. Detta domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali di cui ai precedenti commi 1 e 2, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa l'interessato è personalmente responsabile sia penalmente sia amministrativamente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

5. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione deve avvenire entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge n. 493 / 1999.

6. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata.

7. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti sono tenuti a denunciare all'INAIL il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 1 o del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro i successivi trenta giorni.

Art. 8

Non automaticità delle prestazioni

(12)

1. I soggetti non in regola con gli obblighi del versamento del premio hanno diritto alla rendita, di cui all'art. 10, soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

2. I soggetti di cui all'art. 7, non in regola con l'obbligo di iscrizione, hanno diritto alla rendita di cui all'art. 10, soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data dell'iscrizione.

Art. 9 Ripetizione di indebito

1. Qualora la rendita di cui all'art. 10 risulti non dovuta a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti, incidenti sul diritto, che non siano già conosciuti dall'istituto assicuratore, si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 10 Prestazioni

1. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33 per cento, è corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa sulla base della retribuzione di cui al successivo comma 3 e delle aliquote di cui alla tabella allegato n. 7 al testo unico, nel testo allegato al presente regolamento.

2. L'inabilità permanente è valutata con le modalità e i criteri di cui all'art. 78 e alla tabella allegato 1 del testo unico, nel testo allegato al presente regolamento, ed è accertata ai sensi dell'art. 102 del testo unico stesso. Nella valutazione non si tiene conto di inabilità preesistenti se coesistenti. In caso di inabilità preesistenti concorrenti, derivanti da fatti lavorativi o extra lavorativi, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata dall'infortunio deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

3. Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del testo unico.

4. La rendita è corrisposta a decorrere dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

5. La rendita è esente da oneri fiscali ed è pagata a rate mensili. In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso. Si applicano gli articoli 108, 109, 110 e 114 del testo unico.

Art. 11

Richiesta di erogazione della rendita

1. Per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'art. 10, l'assicurato deve presentare specifica richiesta redatta su modulo predisposto dall'istituto dichiarando:

a) l'iscrizione all'assicurazione per l'anno di accadimento dell'infortunio e la permanenza al momento dell'infortunio stesso dei requisiti assicurativi indicati all'art. 1, e per i soggetti di cui all'art. 7, anche dei requisiti reddituali di cui allo tesso articolo;

b) la data ed il luogo in cui è avvenuto l'infortunio nonché le cause e circostanze dell'infortunio stesso;

c) la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;

d) gli esiti della lesione, l'esistenza di eventuali preesistenze, la previsione di postumi di invalidità pari o superiori al 33 per cento ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.

Gli elementi giustificativi della domanda di cui ai punti c) e d) devono essere attestati da certificazione medica e relativa documentazione.

2. La richiesta della rendita e tutte le altre comunicazioni debbono essere presentate o inviate a una qualsiasi sede INAIL.

3. L'INAIL, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comunica all'assicurato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione. Qualora

(13)

l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione, deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.

4. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

Art. 12

Unificazione dei postumi

1. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dell'art. 10, comma 1, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del testo unico ed in base alla retribuzione convenzionale di cui all'art. 10, comma 3, vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale è stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.

Art. 13 Diritto di rivalsa

1. L'INAIL non esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

Art. 14 Contabilità separata

1. I risultati della gestione del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono evidenziati con contabilità separata nei bilanci annuali dell'istituto.

2. Gli oneri e i proventi del Fondo sono rilevati utilizzando il sistema di contabilità integrata adottato dall'Istituto.

3. Per ogni esercizio vengono predisposti un conto economico ed uno stato patrimoniale del Fondo, redatti secondo schemi conformi a quelli previsti per il bilancio generale dell'Istituto.

Art. 15 Finanziamento

1. Il Fondo è alimentato da:

a) i premi assicurativi di cui all'art. 3;

b) le somme aggiuntive, di cui all'art. 6, comma 1;

c) i proventi degli investimenti;

d) eventuali altre entrate.

2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, può modificare l'entità del premio assicurativo di cui al punto a) del comma 1, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti all'art. 7, comma 1.

Art. 16

Spese generali di amministrazione

1. Le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto nel loro complesso sono attribuite alla gestione del Fondo in base ai seguenti criteri comuni alle altre gestioni dell'Istituto:

a) in proporzione alle spese direttamente sostenute;

(14)

b) in relazione all'incidenza del costo del personale addetto alla predetta gestione.

Art. 17 Riserve tecniche

1. Nella sezione del passivo dello stato patrimoniale del Fondo è iscritta apposita riserva tecnica relativa all'accantonamento dei capitali per la copertura degli oneri verso gli assicurati.

2. La riserva tecnica di cui al comma precedente deve essere coperta con gli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale. Nella scelta degli investimenti si dovrà tenere conto dell'esigenza che sia garantita la sicurezza e la redditività, provvedendo ad una adeguata diversificazione degli stessi.

Art. 18

Comitato amministratore

1. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

2. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'art. 10;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 19 Contenzioso

1. L'assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell'istituto assicuratore riguardanti l'obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al comitato amministratore, per il tramite della sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione.

2. Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'assicurato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.

3. L'azione giudiziaria per conseguire la rendita di inabilità si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la liquidazione amministrativa della rendita. La prescrizione di cui sopra rimane sospesa duranti la liquidazione in via amministrativa della rendita. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di trecentotrenta giorni.

ALLEGATO

ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO DELLE RENDITE E DELLA RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE

(15)

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE Grado

di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

Grado di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

Grado di inabilità

Aliquota percentuale

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

11 50 - 55 41 61 - 250 71 100 - 710 -

12 50,20 60 42 62 - 260 72 100 - 720 -

13 50,40 66 43 63 - 271 73 100 - 730 -

14 50,60 71 44 64 - 282 74 100 - 740 -

15 50,80 76 45 65 - 292 75 100 - 750 -

16 51 - 82 46 66 - 304 76 100 - 760 -

17 51,20 87 47 67 - 315 77 100 - 770 -

18 51,40 90 48 68 - 328 78 100 - 780 -

19 51,60 98 49 69 - 338 79 100 - 790 -

20 51,80 104 50 70 - 350 80 100 - 800 -

21 52 - 109 51 72 - 367 81 100 - 810 -

22 52,20 115 52 74 - 385 82 100 - 820 -

23 52,40 121 53 76 - 403 83 100 - 830 -

24 52,60 126 54 78 - 421 84 100 - 840 -

25 52,80 132 55 80 - 440 85 100 - 850 -

26 53 - 138 56 82 - 459 86 100 - 860 -

27 53,20 144 57 84 - 479 87 100 - 870 -

28 53,40 150 58 86 - 499 88 100 - 880 -

29 53,60 155 59 88 - 519 89 100 - 890 -

30 54 - 162 60 90 - 540 90 100 - 900 -

31 54,50 169 61 92 - 581 91 100 - 910 -

32 55 - 176 62 94 - 583 92 100 - 920 -

33 55,50 183 63 96 - 605 93 100 - 930 -

34 56 - 190 64 98 - 627 94 100 - 940 -

35 56,50 198 65 100 - 650 95 100 - 950 -

36 57 - 205 66 100 - 660 96 100 - 960 -

37 57,50 213 67 100 - 670 97 100 - 970 -

38 58 - 220 68 100 - 680 98 100 - 980 -

39 59 - 230 69 100 - 690 99 100 - 990 -

40 60 - 240 70 100 - 700 100 100 - 1.000 -

DESCRIZIONE PERCENTUALE

D. - S.

Sordità completa di un orecchio 15

Sordità completa bilaterale 60

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare

senza possibilità di applicazione di protesi 40

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi

relativa tabella)

Stenosi nasale assoluta unilaterale 8

Stenosi nasale assoluta bilaterale 18

(16)

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace

11

30

Perdita di un rene con integrità del rene

superstite 25

Perdita della milza senza alterazioni della crasi

ematica 15

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde

indennità

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata,

senza limitazione dei movimenti del braccio 5

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola

50 40

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo- omerale con arto posizione favorevole con normale mobilità della scapola

30

Perdita del braccio:

a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore

85 75

80 70

Perdita del braccio al terzo medio o totale

dell'avambraccio 75 65

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita

della mano 70 60

Perdita di tutte le dita della mano 65 55

Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30

Perdita totale del pollice 28 23

Perdita totale dell'indice 15 13

Perdita totale del medio 12

Perdita totale dell'anulare 8

Perdita totale del mignolo 12

Perdita della falange ungueale del pollice 15 12

Perdita della falange ungueale dell'indice 7 6

Perdita della falange ungueale del medio 5

DESCRIZIONE PERCENTUALE

D. - S.

Perdita della falange ungueale dell'anulare 3

Perdita della falange ungueale del mignolo 5

Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11 9

Perdita delle due ultime falangi del medio 8

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6

Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8

(17)

N.B. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronusuplinazione

40 35

45 40

55 50

35 30

Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

22

18

25 22

35 30

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in

estensione e in posizione favorevole 45

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi

80

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

65

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

55

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un

piede 50

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16

Perdita totale del solo alluce 7

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato

3

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri

11

(18)

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

NOTE:

(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio

(2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata, in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione

(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo

(5) In caso di afachia monolaterale:

(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

All. 4 alla circ. n. 9/2001

LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493.

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA Visus perduto Visus residuo

Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva

minore (occhio peggiore)

Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva

maggiore (occhio migliore)

1/10 9/10 1% 2%

2/10 8/10 3% 6%

3/10 7/10 6% 12%

4/10 6/10 10% 19%

5/10 5/10 14% 26%

6/10 4/10 18% 34%

7/10 3/10 23% 42%

8/10 2/10 27% 50%

9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65%

con visus coretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%

con visus coretto di 7/10 18%

con visus coretto di 6/10 21%

con visus coretto di 5/10 24%

con visus coretto di 4/10 28%

con visus coretto di 3/10 32%

con visus coretto inferiore a 3/10 35%

(19)

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1

Finalità

1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

Art. 2

Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente tutte le disposizioni abrogate.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinchè le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

CAPO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE Art. 3

Funzioni del Servizio sanitario nazionale

1. E' compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unita' sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

(20)

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

Art. 4 Sistema informativo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;

b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;

c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;

d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

Art. 5

Attività di informazione e di educazione

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

CAPO III

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO Art. 6

Finalità e definizioni

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro

Riferimenti

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