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Quale rigo del 730 per esenzione ticket?

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Quale rigo del 730 per esenzione ticket?

Autore: Carlos Arija Garcia | 17/08/2021

Chi ha diritto a non partecipare alla spesa sanitaria per patologia, invalidità, età o reddito e come deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che ha sostenuto delle spese sanitarie per una patologia per la

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quale viene riconosciuta l’esenzione dal ticket deve riportare gli importi pagati nella dichiarazione dei redditi, in modo da recuperare quanto gli spetta. Ma quale rigo del 730 per l’esenzione dal ticket?

L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni alla compilazione del modello 730 pubblicate sul suo sito, spiega dove e come devono essere indicate queste spese.

È opportuno, però, ricordare chi ha diritto all’esenzione da quella che tecnicamente viene chiamata «compartecipazione alla spesa sanitaria» e che, comunemente, tutti conoscono come «ticket sanitario».

Ci sono quattro motivi principali per cui si può avere l’esenzione, ovvero per patologia; invalidità; età; reddito.

L’esenzione dal ticket per patologia

Nel primo caso, chi ha l’esenzione dal ticket sanitario per patologia può usufruire gratuitamente delle prestazioni mediche e sanitarie per il controllo della malattia. È lo Stato a farsi carico di queste prestazioni. Ma non per tutte le patologie.

Sono individuate, infatti, due tipologie che danno diritto all’esenzione, ovvero:

le malattie rare: si tratta di circa 8.000 patologie indicate in una banca dati del ministero della Salute [1];

le malattie croniche, ovvero quelle che peggiorano nel tempo e dalle quali non è possibile guarire (dal diabete mellito a buona parte delle patologie tumorali, ecc.). Sono contenute in un Dpcm del 2017 [2].

L‘esenzione comprende in questi casi tutte le prestazioni per la prevenzione, la diagnosi ed il monitoraggio della malattia.

Puoi approfondire l’argomento nell’articolo Esenzione ticket per patologia.

L’esenzione dal ticket per invalidità

La seconda ipotesi è quella dell’esenzione dal ticket sanitario per invalidità.

Ci sono alcune categorie di invalidi che hanno diritto all’esenzione solo per le prestazioni legate alla loro patologia invalidante, ai quali viene riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 66%. Altri, invece, hanno

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l’esenzione totale. Si tratta di:

invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (codice di esenzione G01);

invalidi per lavoro, cioè i grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (codice di esenzione L01);

invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (codice di esenzione L02);

grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (codice di esenzione S01);

invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (codice di esenzione S02);

invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (codice di esenzione C01);

invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (codice di esenzione C02);

invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (codice di esenzione C03);

invalidi minori di 18 anni con indennità di frequenza (codice di esenzione C04);

ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione invalidi ciechi civili (codice di esenzione C05);

sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (codice di esenzione C06);

invalidi vittime di atti terrorismo e stragi e familiari e vittime del dovere e familiari superstiti (codice di esenzione V01) [6].

Per maggiori approfondimenti, leggi l’articolo Esenzione ticket per invalidità.

L’esenzione dal ticket per età e reddito

Il terzo ed il quarto tipo di esenzione dal ticket sanitario vanno presentati insieme, perché il reddito vincola l’età in cui si può ottenere il beneficio.

In particolare, tenendo conto di questi due fattori, hanno diritto all’esenzione:

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i cittadini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro;

i cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro;

i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

disoccupati (iscritti al Centro per l’Impiego) e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Esenzione dal ticket: dove indicarla nel 730?

Come illustra l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione del 730, per quanto riguarda l’esenzione dal ticket sanitario occorre andare al quadro E.

Il rigo E1 è quello dedicato alle spese sanitarie. La colonna 1, cioè il primo spazio bianco che si trova a sinistra, è quella in cui vanno riportate le «spese per patologie esenti». Nella colonna 2, cioè quella più a destra dello stesso rigo, vanno inserite invece tutte le spese sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, che godono della detrazione fiscale del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.

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Nel rigo E2, invece, vanno riportate le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.

Si ricorda che il reddito da prendere in considerazione per l’esenzione è quello complessivo lordo del nucleo familiare che, nel 730, è indicato nella parte 3, rigo 11.

Note

[1] DM n. 279 del 18.05.2001. [2] DPCM del 12.01.2017, allegato n.8.

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