• Non ci sono risultati.

73 del 10 novembre 1984 Oggetto: Frazionamento del premio a norma del 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico approvato con D.P.R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "73 del 10 novembre 1984 Oggetto: Frazionamento del premio a norma del 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico approvato con D.P.R"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 73 del 10 novembre 1984

Oggetto: Frazionamento del premio a norma del 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni nella legge n.

638/1983.

La legge n. 638/1983, in sede di conversione del decreto legge n. 463/1983, ha fissato al 31 dicembre 1983 il termine di validità delle misure del soprappremio previsto dal 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico.

Si è reso, pertanto, indispensabile definire i criteri da adottare per i periodi assicurativi successivi al suddetto termine del 31 dicembre 1983.

Il problema, già prima dell'emanazione della predetta disposizione di legge, ha formato oggetto di esame da parte del Ministero del tesoro e del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha espresso, in data 9 giugno 1982, il seguente parere condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- la misura del soprappremio in parola deve essere pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione del pagamento del premio stabilito dall'articolo 23 della legge n. 843/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

- tale interesse non va, comunque, aggiunto al soprappremio previsto dal 2° comma del citato articolo 28 del Testo Unico.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta dell'11 giugno 1984, ha adottato in proposito la deliberazione di cui all'unito testo (all.1).

Alla luce di detta deliberazione, si forniscono le seguenti precisazioni.

Da una armonizzazione della norma contenuta nel 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico con quella sopravvenuta, di cui all'articolo 23 della legge n. 843/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina sul piano generale la materia concernente le rateazioni o dilazioni del pagamento dei premi, discende che il tasso di interesse ordinario non deve essere applicato sull' "intero premio presunto annuo", poichè finirebbe per gravare di interessi anche i premi relativi al primo trimestre o semestre, il pagamento dei quali non forma oggetto della rateazione o del differimento e svolge, in concreto, la funzione dell'acconto previsto dalla vigente disciplina.

Considerato che per i casi di frazionamento in corso manca l'istanza relativa a ciascun esercizio (si è in presenza, infatti, di una originaria istanza - in alcuni casi risalente a diversi anni - di frazionamento in trimestri o semestri dell'intero periodo assicurativo), il tasso di interesse da applicare deve essere quello in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, momento in cui per il pagamento del premio anticipato trova concreta attuazione il frazionamento stesso.

Per l'anno 1984 l'interesse da applicare e del 23,75% per le posizioni assicurative a carattere trimestrale o semestrale in corso alla data del 1° gennaio 1984.

Al fine, peraltro, di evitare intralci di natura amministrativa e contabile alle richieste di premio già notificate ed eventualmente in tutto o in parte soddisfatte, per le posizioni assicurative già in corso per le quali siano presentate durante l'esercizio istanze intese ad ottenere il beneficio in parola, le stesse, avranno, di norma, effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per le posizioni assicurative da emettere nel corso dell'esercizio e per le quali l'agevolazione viene concessa in fase di emissione, il tasso di interesse da applicare sarà quello in vigore alla data dell'autorizzazione.

Come è noto, per le ordinarie rateazioni o dilazioni del pagamento dei debiti contributivi, qualora il datore di lavoro non rispetti i piani di ammortamento autorizzati, lo stesso decade dal beneficio, con conseguente obbligo del pagamento in unica soluzione del residuo, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge.

In analogia a quanto sopra, nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal frazionamento in parola, ai

(2)

datori di lavoro inadempienti sarà immediatamente revocata la particolare forma di versamento dei premi prevista dal ripetuto 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico, con conseguente assoggettamento alla forma ordinaria di pagamento in unica rata annuale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e con la comminazione delle sanzioni di legge in relazione all'inadempienza.

Atteso che questa Direzione generale Servizio meccanizzazione procede alla elaborazione della rata premio anticipato da valere per l'anno successivo prima della elaborazione della contabilità del mese di ottobre, nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento della quarta rata trimestrale, scadente l'11 ottobre, sarà cura delle Sedi operare la decadenza dalla particolare forma di pagamento con il ripristino della forma ordinaria in unica rata annuale, adottando per la comunicazione il testo di cui all'allegato 2.

Analogamente dovrà operarsi nei casi in cui non pervengano in tempo utile istanze volte ad ottenere il ripristino della forma ordinaria di pagamento della rata annuale.

Qualora, alla data delle elaborazioni meccanografiche, risulti che i datori di lavoro non abbiano ancora effettuato, in tutto o in parte, il versamento dell'importo dovuto, si configurerà la violazione prevista dall'articolo 35, 2° comma, della legge n. 689/1981.

Pertanto le Sedi, ricevute da questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione le lettere di decadenza e/o di notificazione della violazione, segnaleranno con le vigenti procedure all' "archivio magnetico centrale" le variazioni intervenute.

Fermo restando il sostanziale assoggettamento dei casi di cui trattasi alla disciplina in vigore per le ordinarie rateazioni e dilazioni, si dispone che per l'accoglimento delle nuove istanze intese ad ottenere i benefici in parola, in deroga alle disposizioni in materia, competente ad accogliere le istanze stesse sono sempre le Sedi.

Dette istanze, per essere accolte, dovranno risultare debitamente motivate dal datore di lavoro. Ciò vale anche per le istanze volte ad ottenere una ulteriore dilazione rispetto alla scadenza dell'11 luglio di ciascun esercizio prevista per le posizioni assicurative a carattere semestrale, di cui si dirà appresso.

Per quanto, invece, concerne le posizioni assicurative che già usufruiscono delle forme di pagamento trimestrale o semestrale a norma del 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico, tale forma si intende confermata.

Per quanto, in particolare, attiene ad eventuali richieste di rateazione o dilazione di titoli per i quali sia stato autorizzato il pagamento in forma trimestrale o semestrale, si procederà nel modo seguente:

a) l'importo da versare entro l'11 gennaio di ciascun anno, svolgendo, come innanzi detto, la funzione di acconto sia per le posizioni assicurative a carattere trimestrale sia per quelle a carattere semestrale, non può formare oggetto di rateazione o di dilazione;

b) posizioni assicurative a carattere trimestrale: poichè si è in presenza di una rateazione con scadenze trimestrali dei singoli ratei, che comprende tutto l'esercizio assicurativo (anno), in ossequio ai criteri in vigore per le ordinarie rateazioni che vietano un ulteriore frazionamento o uno spostamento della data fissata per ciascun rateo, le eventuali istanze saranno respinte;

c) posizioni assicurative a carattere semestrale: poichè si è in presenza di una dilazione a sei mesi, le eventuali istanze presentate entro il termine utile per il pagamento -11 luglio- non potranno avere come oggetto la rateazione dell'importo dovuto bensì solamente una ulteriore dilazione, allo stesso tasso di interesse già applicato e con conseguente spostamento del sopraccitato termine.

L'accoglimento di dette istanze è riservato all'Organo competente in base alle vigenti disposizioni in materia.

Tenuto presente il criterio osservato in tema di debiti correnti, secondo il quale la dilazione non può comunque essere protratta oltre l'esercizio in corso, nonchè l'esigenza di evitare accumuli con pagamenti di premio relativi a periodi assicurativi successivi, la dilazione non potrà andare oltre il 30 novembre dell'esercizio in corso.

Dovranno, in ogni caso, essere effettuate le necessarie segnalazioni all'"archivio magnetico centrale", osservando la seguente procedura:

(3)

- annullare la richiesta "automatica" adottando il programma 50 -S.M.

- reinserire l'importo con mod. 8 - S.M. nel quale il periodo assicurativo restera 1° luglio - 31 dicembre, mentre le date di richiesta e scadenza saranno pari a quella della rata del primo semestre. Sarà adottato il codice di funzione I;

- segnalare con mod. 9 - S.M. la dilazione concessa, indicando la nuova data di scadenza, la data di richiesta e di autorizzazione, ancorchè provvisoria, pari a quella di richiesta indicata nel mod. 8 - S.M..

Per i provvedimenti di accoglimento o di reiezione delle istanze di dilazione nonche per le evidenze necessarie alla rilevazione degli eventuali mancati pagamenti nei termini, le Sedi dovranno osservare la procedura prevista alle pagg. 18, 19 e 20 (punti 1.1., 1.2. e 2.1.1.) della circolare n. 56/56 T.U./1984 adattando il testo dei provvedimenti ivi citati alla materia di cui trattasi, secondo le diverse fattispecie.

Per quanto riguarda in particolare la decadenza dall'autorizzazione al pagamento rateale del premio ed il ripristino della forma annuale di pagamento del premio stesso, si ritiene utile precisare preliminarmente che, come si rileva dalla deliberazione allegata, mentre la decadenza per effetto del tardato o mancato pagamento opera immediatamente, il ripristino della forma ordinaria di contribuzione avra effetto dal 1°

gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'inadempienza è stata commessa.

Ciò stante, per quanto concerne la sistemazione contributiva relativa all'esercizio durante il quale l'inadempienza è stata commessa, questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione provvederà a calcolare le sanzioni di legge in conformità a quanto disposto a pag. 5, lettera a), della circolare n.

71/1983.

Si ritiene utile richiamare l'attenzione circa l'obbligo, da parte dei datori di lavoro interessati, della presentazione della "dichiarazione delle retribuzioni" entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo assicurativo (30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre), secondo quanto disposto dal 5° comma dell'articolo 28 del vigente Testo Unico, pena la comminazione della sanzione amministrativa di cui al 7°

comma dell'articolo 35, della citata legge n.689/1981 (cfr. pagine 10, 11 e 12 della ricordata circ. n. 56/56 T.U./1984).

Tale obbligo, che in definitiva conferma il frazionamento dell'intero esercizio in due o quattro periodi assicurativi, consente di ritenere confermata la possibilità di applicare la sanzione prevista dall'articolo 51 del vigente Testo Unico anche alle ipotesi di recidiva in inadempienze riscontrate in riferimento a ciascuno dei suddetti periodi assicurativi semestrali o trimestrali.

Questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione in relazione a quanto previsto dalla circolare n.

70/1982, provvederà ad includere i dati relativi alle posizioni assicurative in esame in quelli concernenti le ordinarie rateazioni e dilazioni di debiti correnti per la esposizione in bilancio.

Relativamente all'anno in corso, per quanto riguarda il conguaglio degli interessi di rateazione o di dilazione nella misura del 23,75% rispetto al soprappremio (2%, 3%) già corrisposto, considerato il limitato numero delle fattispecie interessate sia in assoluto sia nella sua distribuzione presso le Sedi, avuto altresì riguardo alle possibili difformi situazioni che in concreto possono presentarsi, appare indispensabile che ai relativi conguagli provveda ciascuna Unità competente.

Al fine di agevolare il compito delle Unità stesse, questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, dopo l'elaborazione della contabilità del mese di ottobre del corrente anno, fornirà uno stralcio del tabulato di consultazione relativo alla "rata 1984" concernente le posizioni assicurative interessate.

Gli importi che scaturiranno dai conguagli in parola saranno inseriti nell' "archivio magnetico centrale", osservando le vigenti procedure.

Al fine di informare i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative a carattere trimestrale e semestrale circa le nuove condizioni, le Sedi invieranno agli stessi la comunicazione di cui al fac-simile allegato n.3.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che il soprappremio in questione non va applicato ai premi speciali unitari relativi all'assicurazione dei facchini, barrocciai ed ippotrasportatori di cui ai prefissi 903, 904, 905 e 907 poiché detti premi sono stati determinati in misura trimestrale.

Quanto sopra vale anche per i premi speciali unitari mensili pro capite dei pescatori delle acque interne e della piccola pesca marittima, di cui ai prefissi 908 e 909.

(4)

All.: n.3

Allegato n.1 alla circolare n. 73/1981

Frazionamento del premio a norma del 2° comma dell'articolo 28 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Decreto legge n. 463/1983 convertito, nella legge numero 638/1983.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta dell'11 giugno 1984 visto l'art. 28, 2° comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

visto l'art. 23 della legge n. 846/1978; secondo il quale "l'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorati di un punto";

atteso che con il 31 dicembre 1983 e cessata l'efficacia dell'articolo 2, comma 20, del D.L. n. 463/1983 come modificato dall'articolo unico della legge n. 638/1983, il quale aveva stabilito, in deroga al suddetto articolo 23 della legge n. 843/1978, che i soprappremio di cui al citato articolo 28 T.U. n. 1124/1965 sarebbero rimasti invariati nelle misure ivi previste sino al 31 dicembre 1983;

vista la relazione della Direzione generale in data 29 marzo 1984, concernente i criteri da adottare per l'applicazione degli interessi di dilazione al frazionamento dei premi assicurativi successivamente alla predetta data del 31 dicembre 1983;

visto il parere del Ministro del Tesoro in data 24 febbraio 1982;

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 9 giugno 1982;

viste le lettere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 11 settembre 1982 e 28 dicembre 1983;

visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Industria nella seduta del 18 aprile 1984;

visto il parere espresso dalla 1^ Commissione consiliare Affari di natura istituzionale nella seduta del 23 maggio 1984;

sentito il Vicedirettore generale avv. Ermanno Alker, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, delibera

con effetto 1° gennaio 1984 i datori di lavoro che a tale data hanno in corso posizioni assicurative con pagamento del premio anticipato in forma trimestrale o semestrale in sostituzione del soprappremio di rateazione previsto dall'articolo 28, 2° comma, del vigente Testo Unico dovranno corrispondere gli interessi di rateazione o dilazione nella misura vigente al 1° gennaio di ciascun anno per le ordinarie rateazioni o dilazioni. Per le autorizzazioni concesse nel corso dell'anno, sarà applicato il tasso di interesse vigente al momento delle autorizzazioni stesse.

Tali interessi graveranno sugli importi oggetto di rateazione o dilazione.

I datori di lavoro dovranno comunque presentare la dichiarazione delle retribuzioni previste dall'art. 28, 5°

comma, del vigente Testo Unico, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre o semestre.

La mancata osservanza del piano di rateazione o della dilazione comporterà l'automatica decadenza della particolare forma di versamento dei premi e conseguentemente sarà ripristinato con effetto dal primo giorno dell'anno successivo il pagamento in forma annuale, unitamente all'applicazione delle sanzioni di

(5)

legge.

Allegato n. 2 alla circolare n. 73/1984 RACCOMANDATA A.R.

Sede di ...

P.a. n. ...

ALLA DITTA

...

...

OGGETTO: Soprappremio di rateazione di cui al 2° comma art. 28 T.U. n. 1124/1965 e 20° comma art.2 D.L./n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983.

Codesta ditta, a seguito del tardato pagamento del rateo di premio con scadenza ..., oltre ad incorrere nelle sanzioni di legge, è decaduta dalla particolare forma di pagamento prevista dalla normativa in oggetto.

Pertanto, a tutti gli effetti di legge, con il 1° gennaio dell'anno 19.... la posizione assicurativa citata a margine, viene ricondotta alla "forma ordinaria" che prevede il pagamento dell'intera rata premio anticipato entro l'11 gennaio ciascun esercizio e la presentazione della "dichiarazione delle retribuzioni"

entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui le retribuzioni si riferiscono.

Allegato n. 3 alla circolare n. 73/1984 Sede di ...

P.a.n. ...

ALLA DITTA

...

...

OGGETTO: Soprappremio di rateazione di cui al 2° comma art. 28 T.U. n. 1124/1965 e 20° comma dell'art. 2 D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983.

Sciogliendo le riserve formulate in ordine all'argomento in oggetto, si comunica che il Consiglio di amministrazione di questo Istituto, tenute presenti le citate norme ed alla luce dei pareri espressi dai Ministeri vigilanti e dal Consiglio di Stato dagli stessi interessato, ha deliberato che:

- con effetto 1° gennaio 1984 i datori di lavoro che a tale data hanno in corso posizioni assicurative con pagamento del premio anticipato in forma trimestrale o semestrale, in sostituzione del soprappremio di rateazione previsto dall'art. 28, 2° comma, del vigente Testo Unico, dovranno corrispondere gli interessi di rateazione o dilazione nella misura vigente al 1° gennaio di ciascun anno per le ordinarie rateazioni o dilazioni;

- tali interessi graveranno sugli importi oggetto di rateazione o dilazione e saranno determinati e richiesti successivamente ai pagamenti dei singoli importi oggetto del frazionamento trimestrale o della dilazione semestrale. Per l'anno 1984, il tasso di interesse sarà applicato nella misura del 23,75%, in vigore al 1°

gennaio 1984;

- resta fermo l'obbligo per i datori di lavoro di presentare la "dichiarazione delle retribuzioni" prevista dall'art. 28, 5° comma, del vigente Testo unico, entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre o semestre (30 gennaio; 30 aprile; 30 luglio; 30 ottobre);

(6)

- la mancata osservanza del piano di rateazione o della dilazione comporta l'automatica decadenza della particolare forma di versamento dei premi con il ripristino, con effetto dal 1° giorno dell'anno successivo, del pagamento della rata premio anticipato per l'intero anno, oltre l'applicazione delle sanzioni di legge.

Si comunica, inoltre, che eventuali rinunce alla particolare forma in atto di pagamento frazionato del premio dovranno, possibilmente, pervenire alle competenti Unità periferiche di questo Istituto entro il 30 settembre di ciascun anno, onde consentire a questo Istituto medesimo di predisporre le opportune rettifiche in ordine alle richieste della rata premio anticipato relativa all'anno successivo. Tali rinunce avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti

Documenti correlati

2062 del 9 aprile 1981 esaminando l'ipotesi in cui l'orfano di un infortunato sul lavoro, già titolare di rendita, sia colpito in epoca successiva dalla morte dell'altro genitore,

1124, nel caso di ritardo nella presentazione della denuncia di esercizio per le lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive il cui premio viene pagato

- in base agli articoli 77 e 85 del Testo Unico deve riconoscersi il diritto alle quote integrative della rendita ed alla rendita orfanile in ogni caso in cui i figli

196 che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati anche

- Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo dichiarare le condanne penali subite o gli eventuali procedimenti penali

il conferimento di ore di PPI ed Attività Distrettuale resisi vacanti. A tal’uopo il sottoscritto consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le sanzioni

_____ del ________ pubblicato nel sito dell’ASP Trapani, l’inserimento nella Graduatoria Aziendale Guardia Medica Turistica per l’anno 2012 per il conferimento di incarichi

consapevole che per poter essere ammesso alla definizione agevolata dovrà, a pena di improcedibilità di questa istanza, provvedere entro il 31 maggio 2018 al versamento di tutte