Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 36 del 20 giugno 1985
Oggetto: Secondo comma, articolo 13 D.L. n. 402/1981 convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge n. 537/1981. Tasso di interesse agevolato da applicare alle rateazioni o dilazioni per debiti contributivi, concesse ad aziende in crisi.
In attuazione delle norme in oggetto, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) ha assunto, per singole fattispecie, deliberazioni che, mentre nella motivazione fanno riferimento a situazioni debitorie riguardanti l'INPS, nel dispositivo fissano la misura del tasso di interesse agevolato che gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie devono applicare.
Al fine di superare le perplessità che derivano da tali provvedimenti, segnatamente per quanto concerne la loro applicabilità all'Istituto e l'efficacia temporale degli stessi, è stato interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al quale compete, in via esclusiva, l'esame preliminare delle istanze presentate dai datori di lavoro per la conseguente relazione al predetto Comitato.
Tale Dicastero, con nota dell'11 marzo 1985, ha reso noti i seguenti criteri in proposito formulati dal C.I.P.I.:
- le deliberazioni in parola producono effetti nei confronti di tutti gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. La circostanza che la deliberazione assuma a presupposto il solo debito nei confronti dell'INPS non inficia la parte dispositiva della deliberazione stessa che fa esplicito riferimento a tutti gli Enti gestori;
- per quanto concerne l'efficacia temporale dei provvedimenti, si deve aver riguardo alla durata della crisi aziendale accertata ai sensi dell'articolo 2, 50 comma, lettera C) della legge n. 675/1977, essendo detta crisi il presupposto principale del provvedimento agevolativo;
- nel caso che le imprese abbiano usufruito dei "condoni previdenzali", non sembrando cumulabili due diverse agevolazioni nei confronti della medesima posizione debitoria, le imprese stesse restano escluse dall'ulteriore beneficio derivante dalle norme in oggetto.
Per l'attuazione dei suddetti criteri, si rende indispensabile che le unità operative in presenza di deliberazioni in argomento pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, provvedano ad acquisire dall'impresa interessata la documentazione comprovante lo stato di crisi e la durata della stessa riconosciuta da specifico decreto.
Poiché i criteri sopra esposti riconoscono alle deliberazioni del C.I.P.I. validità oggettiva che trova principale riscontro in un concreto stato di crisi aziendale ufficialmente riconosciuto, stante la necessità di dare piena attuazione alle deliberazioni stesse, le unità operative, verificata l'esistenza dei presupposti di cui sopra, applicheranno alle singole fattispecie il tasso di interesse fissato dal C.I.P.I., indipendentemente dalla presentazione di specifica istanza rivolta all'Istituto per le rateazioni o dilazioni di debito contributivo corrente o pregresso autorizzate in data pari o successiva a quella della deliberazione salvo che la stessa preveda una diversa decorrenza.
L'applicazione del tasso di interesse agevolato subordinata a specifica deliberazione del C.I.P.I., che non necessariamente sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ma che, in alternativa, potrà essere resa nota alla scrivente Direzione generale.
In tali casi sarà data tempestiva notizia alle Sedi competenti, che dovranno comunque acquisire dall'Impresa interessata la cennata documentazione comprovante lo stato di crisi e la durata della stessa riconosciuta da specifico decreto.
Le Sedi provvederanno a quantificare direttamente l'importo dovuto a titolo di interesse ed a predisporre le dovute segnalazioni rettificative per l'aggiornamento dell'archivio magnetico.
In carenza delle cennate forme di pubblicità, le unità suddette applicheranno il tasso di interesse in vigore per la generalità dei datori di lavoro (cfr.,in proposito, il 1° capoverso della circolare n. 60/1981).