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Tasso di interesse agevolato da applicare alle rateazioni o dilazioni per debiti contributivi concesse ad aziende in crisi

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 64 del 12 novembre 1986

Oggetto: Secondo comma, articolo 13, D.L. n. 402/1981 convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge n. 537/1981. Tasso di interesse agevolato da applicare alle rateazioni o dilazioni per debiti contributivi concesse ad aziende in crisi.

In relazione a quesiti posti da alcune unità operative, a seguito delle istruzioni impartite con la circolare n.

36/1985, sono state manifestate ai Ministeri vigilanti perplessità riguardanti l'efficacia temporale delle deliberazioni dei C.I.P.I. e le modalità di calcolo degli interessi di rateazione o dilazione.

E' stato recentemente chiarito dai suddetti Dicasteri che, per definire l'efficacia temporale delle deliberazioni del CIPI si deve aver riguardo alle domande di regolarizzazione rateale avanzate dai datori di lavoro entro il periodo precedente la data delle deliberazioni stesse e autorizzate dall'Istituto.

Dette rateazioni possono riguardare situazioni debitorie riferite non soltanto a periodi di vigenza della crisi aziendale, ma anche debiti contributivi pregressi.

Per quanto concerne la percentuale di riduzione del tasso di interesse disposta dal C.I.P.I. ai sensi della norma citata in oggetto, il richiamato Dicastero ha precisato che la stessa va applicata sul tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari, cioè al "prime rate"; si esclude, perciò, dal calcolo di riduzione la maggiorazione di cui al 1° comma dell'articolo 13 del D.L. numero 402/1981 convertito, con modificazioni e integrazioni nella legge n. 537/1981.

Qualora, ad esempio, il tasso di interesse sia pari al 27% di cui il 22% riferito al "prime rate" ed il 5% alla citata maggiorazione, nell'ipotesi più favorevole di riduzione fissata dal C.I.P.I. (50%), il tasso da applicare alle aziende in crisi pari al 16% (22 - 11 + 5).

Il citato Ministero del tesoro ha, infine, ribadito che alle rateazioni concesse per usufruire dei "condoni"

previdenziali deve essere applicato l'ordinario tasso di interesse previsto per le rateazioni di debiti contributivi, non essendo cumulabile il beneficio del "condono" con quello della riduzione degli interessi autorizzata dal C.I.P.I. in relazione alla medesima posizione debitoria.

Ove ricorrano le condizioni illustrate nella presente circolare le Sedi, ai fini dell'aggiornamento dell'archivio magnetico delle posizioni assicurative, devono determinare direttamente l'ammontare degli interessi di rateazione dovuti in luogo di quelli elaborati meccanograficamente. Alternativamente le unità periferiche potranno disporre:

- l'annullamento parziale della richiesta di interessi emessa meccanograficamente, registrazione che, come noto, può essere proposta solo dopo l'avvenuta acquisizione del minor importo versato;

- l'annullamento totale della richiesta di interessi emessa meccanograficamente ed inserimento, con modulo 8 - S.M., del reale importo dovuto a tale titolo.

Riferimenti

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