ATTI ASSEMBLEARI — XI LEGISLATURA — COMMISSIONI
1
REGIONE MARCHE Assemblea legislativa
Proposta della III Commissione permanente
GOVERNO DEL TERRI TOR IO, AMBI ENTE E PAESAGGIO (Seduta dell’11 febbraio 2021)
Relatore di maggioranza:
L
UCAS
ERFILIPPIRelatore di minoranza:
M
ARTAR
UGGERI __________sulla proposta di legge n. 15
a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini, Santarelli, Antonini, Assenti, Borroni, Serfilippi, Casini, Rossi,Vitri
presentata in data 20 gennaio 2021
______
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2018, N. 33
“DISPOSIZIONI REGIONALI PER FAVORIRE LA RIDUZIONE IN MARE
E SULLE SPIAGGE DEI RIFIUTI PLASTICI”
________
ATTI ASSEMBLEARI — XI LEGISLATURA — COMMISSIONI
2 Testo proposto
Art. 1
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2018)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 delle legge regio- nale 6 agosto 2018, n. 33 (Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici) dopo la parola “acquacoltura,” sono inserite le seguenti: ”nonché l'intercettazione dei ri- fiuti trasportati dai principali bacini idrografici regio- nali,”.
Art. 2
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2018)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
“e bis) attivare progetti funzionali ad intercettare i rifiuti presenti lungo i principali corpi idrici su- perficiali.".
Art. 3
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018)
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
“f bis) un rappresentante del Tavolo tecnico regio- nale permanente di Coordinamento di Con- tratto di Fiume.”.
Art. 4
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
“e bis) realizza progetti a livello di bacino idrogra- fico che adottano le migliori tecniche di intercet- tazione dei rifiuti presenti nella acque fluviali prima che giungano a mare.".
Testo modificato dalla Commissione
Art. 1
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2018)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 delle legge regio- nale 6 agosto 2018, n. 33 (Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici) dopo la parola “acquacoltura,” sono inserite le seguenti:” nonché l'intercettazione ov- vero il recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali bacini idrografici corsi d’acqua regio- nali”.
Art. 2
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2018)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
“e bis) attivare progetti funzionali ad intercettare ovvero recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i principali corpi idrici superficiali corsi d’acqua regionali, anche avvalendosi dei soggetti titolari di concessioni idrauliche e di aree demaniali di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Di- sciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel settore della tutela ambientale.”.
Art. 3
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018)
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
“f bis) un rappresentante del Tavolo tecnico regio- nale permanente di Coordinamento di Con- tratto dei Contratti di Fiume.”.
Art. 4
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2018 è aggiunta la seguente:
“e bis) promuove la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei corsi d’acqua re- gionali nonché ad intercettare tali rifiuti
ATTI ASSEMBLEARI — XI LEGISLATURA — COMMISSIONI
3 Art. 5
(Modifica all'articolo 5 della l.r. n. 33/2018) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2018 dopo la parola “mare” sono inse- rite le seguenti: “e lungo i principali bacini idrogra- fici regionali”.
Art. 6
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.
lungo le aste fluviali. A tal fine favorisce la realizzazione di accordi tra la Regione e i soggetti titolari delle concessioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 2, an- che apportando modifiche ai relativi disci- plinari di concessione.”.
Art. 5
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 33/2018) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2018 dopo la parola “mare” sono inse- rite le seguenti: “e lungo i principali bacini idrogra- fici corsi d’acqua regionali”.
1 bis. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’ar- ticolo 5 della l.r. 33/2018 è aggiunta la se- guente:
“f bis) ogni altra attività posta in essere per il raggiungimento delle finalità di questa legge.”.
Art. 6
(Invarianza finanziaria) Identico