• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 45

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 45"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 45

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

presentata in data 20 aprile 2021

______

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986, N. 9

“COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA”

_______

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/1986)

1. L’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari op- portunità tra uomo e donna) è sostituito dal se- guente:

“Art. 1

1. In armonia con la normativa dell'Unione eu- ropea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Co- stituzione, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione, è istituita ed ha sede presso l'As- semblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative ri- guardanti il contrasto ad ogni forma di discrimina- zione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità, con particolare riguardo alle condi- zioni di fatto e di diritto delle donne, anche mi- granti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei prin- cipi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle se- guenti finalità:

a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pre- giudizievole, nonché di ogni discriminazione di- retta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fonda- mentali dell'Unione europea (Nizza, 7 Dicem- bre 2000);

b) valorizzazione della differenza di genere e so- stegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uo- mini;

c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportu- nità e discriminazioni di genere, le rappresen- tanze femminili delle realtà economiche, im- prenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione.”.

Art. 2

(Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 9/1986)

1. Il secondo comma dell’articolo 3 della l.r.

9/1986 è sostituito dal seguente:

“2. E’ composta da 21 commissarie o commis- sari che siano rappresentative/i dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile e delle associazioni che si occupano della partecipazione

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

3

paritaria di donne e uomini alla vita economica, so- ciale e culturale del territorio regionale e che ab- biano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.”.

2. Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“2 bis. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.”.

Art. 3

(Modifiche dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986) 1. Al primo comma dell’articolo 5 bis della l.r.

9/1986 le parole: “Alla presidente e a ciascuna vi- cepresidente” sono sostituite dalle seguenti: “Al presidente ed a ciascun vicepresidente”.

2. Al secondo comma dell’articolo 5 bis della l.r.

9/1986 le parole: “Alle restanti componenti” sono sostituite dalle seguenti: “Ai restanti componenti”.

3. Al terzo comma dell’articolo 5 bis della l.r.

9/1986 le parole: “A tutte le componenti” sono so- stituite dalle seguenti: “A tutti i componenti”.

4. Al comma 3bis dell’articolo 5 bis della l.r.

9/1986 le parole: “Alle lavoratrici dipendenti pub- bliche e private elette” sono sostituite dalle se- guenti: “Ai dipendenti pubblici e privati eletti”.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. Questa legge regionale entra in vigore a par- tire dalla XII legislatura.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

Art. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione

al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9

Nella dimensione delle cure palliative, infatti, così come si può inferire dai diversi articoli della Legge 219, principi e diritti- quali quelli dell’autodeterminazione

La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali

Esso inoltre (al comma 2) recepisce le osservazioni avanzate dal Dipartimento Affari regionali durante l'esame governativo della legge regionale 5 agosto 2020, n. 45, reso ai

la parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori essenziali allo stesso concetto di democrazia; essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti

Art. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e

ART.. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità