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proposta di legge n. 54

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proposta di legge n. 54

a iniziativa del Consigliere Favia

presentata in data 10 novembre 2005

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MODIFICAZIONI ALLA L.R. 22 LUGLIO 1997, N. 44

“NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RIORDINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DELLA REGIONE”

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Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intendono apportare alcune specifiche modifiche alla l.r. 22 luglio 1997, n. 44 recante “Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della regione”.

Infatti, tutti noi siamo coscienti come le condi- zioni economiche e sociali della popolazione aventi i requisiti per richiedere l’assegnazione di un alloggio ERP siano profondamente mutate rispetto al periodo in cui fu approvata dal Consiglio regionale le legge 44/1997; tanto è vero che anche tutti gli operatori nel settore ERP la ritengono ampiamente superata nelle sue linee essenziali ed evidenziano l’urgenza di modificarne soprattut- to la parte relativa ai requisiti per la richiesta di un alloggio ERP, ai punteggi per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione, alla determinazio- ne del reddito per l’accesso, non più attuale, dei canoni locativi ed alle norme per la decadenza dell’assegnazione.

Con questa proposta di legge faccio mie que- ste esigenze perché sono profondamente convin- to che esse possano creare condizioni indispen- sabili per offrire a tutti, italiani ed extracomunitari, la possibilità concreta di ottenere l’assegnazione di un alloggio ERP.

La presente proposta si compone di 8 articoli.

L’articolo 1 modifica l’articolo 9 della l.r. 44/

1997 introducendo un espediente per velocizzare gli accertamenti istruttori di tutte quelle domande di assegnazione di alloggi ERP provenienti da soggetti il cui reddito documentato a fini fiscali appaia palesemente inattendibile. In questi casi, infatti, non verrà assegnato alcun punteggio per il reddito di cui al punto 1), del comma 1, dell’artico- lo 19 qualora gli uffici finanziari competenti all’ac- certamento fiscale non rispondano, entro tre mesi, all’accertamento richiesto dall’organismo preposto alla formazione della graduatoria.

L’articolo 2, modificando la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 44/1997, elimina tra i requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio ERP quello dell’attività lavorativa esclusi- va principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e mantiene in piedi il solo requisito della residenza anagrafica. Ciò per porre fine ad una disparità di trattamento venutasi a creare nel tempo. E’ infatti evidente che chi risiede in un comune ma svolge la propria attività lavorati- va in altro comune ha una duplice possibilità di richiedere l’assegnazione di un alloggio ERP.

Le modificazioni introdotte dall’articolo 3 del- l’articolo 19 della l.r. 44/1997 sono tutte inerenti i

punteggi attribuiti dalla Commissione di cui all’ar- ticolo 17 della legge medesima per la formazione della graduatoria provvisoria delle domande di as- segnazione di alloggi ERP.

Tra i punteggi aggiunti l’articolo 3 prevede n. 5 punti per i residenti in uno dei comuni della regio- ne Marche da almeno 10 anni, dando pertanto grande rilievo alla residenza anagrafica che fino ad oggi non ha trovato riscontro.

Viene poi abrogata la disposizione normativa del punto 1) delle condizioni oggettive dello stesso articolo 19 che attribuisce punti 3 a coloro che abitano in un alloggio procurato a titolo precario ovvero che percepiscono un contributo provvisorio per il pagamento del canone di un alloggio privato.

Tale abrogazione è stata prevista per eliminare un chiaro vantaggio nell’attribuzione dei punteggi a favore di coloro che percependo un reddito non superiore all’importo di due pensioni sociali usufruiscono della cumulazione di più punteggi fino ad un massimo di 6, attribuiti sia sulla base del reddito (punti 3), sia perché sulla base di quel reddito o abitano in un alloggio procurato a titolo precario (punti 3) o percepiscono un contributo provvisorio per il pagamento del canone in un alloggio privato (punti 3).

Inoltre, con lo stesso articolo 3 si è introdotto l’obbligo di documentare la coabitazione di uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari documentabile anche con autocertificazione so- stitutiva dell’atto di notorietà.

L’articolo 4 modifica l’articolo 34 individuando una diversa modalità di calcolo del canone ogget- tivo degli alloggi ERP.

Tale modifica risponde all’esigenza di adegua- re il reddito di accesso per l’assegnazione di un alloggio ERP, attualmente fissato ad un livello molto basso, all’aumento delle retribuzioni verifi- catesi nel corso degli anni.

E’ infatti accaduto che molti nuclei familiari sono rimasti esclusi dalla possibilità di ottenere un alloggio ERP perché, vivendo in una condizione economica modesta, non possiedono il requisito reddituale per l’assegnazione ERP ma nello stes- so tempo non hanno le possibilità per acquistare o locare un alloggio a libero mercato.

Nello specifico la modifica dovrà essere stabili- ta con delibera di Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, tenendo conto di alcuni parametri e modalità indicati dal- l’articolo stesso.

In particolare, il canone dovrà essere commi- surato al valore oggettivo dell’immobile e al reddito dell’assegnatario in base ai criteri indicati dal d.lgs. 109/1998, dovrà essere individuata una fa- scia di protezione sociale per le famiglie meno abbienti in relazioni alle loro condizioni economi-

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che e patrimoniali nonché alle condizioni socio sanitarie del nucleo medesimo. Dovrà poi essere individuata una ulteriore fascia al di fuori di quella socialmente protetta che include tutti i possessori di reddito che concorrono a fissare i canoni locativi ai sensi della legge 431/1998 i quali potranno usufruire di alloggi ERP ma ad un canone maggio- rato rispetto a quello convenzionale.

Con la sostituzione dell’articolo 4 consegue anche l’abrogazione dell’articolo 35 (applicazione del canone di locazione) della l.r. 44/1997, il quale non ha più ragione di sussistere, nonché la modi- fica del comma 5 dell’articolo 50 e la modifica del comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 44/1997, che si

rifanno entrambi all’articolo 35 rispettivamente per la determinazione dell’indennità risarcitoria per l’occupazione senza titolo e per rideterminazione del canone in caso di perdita della qualifica di assegnatario per superamento del reddito (articoli 7, 8 e 9).

Infine, l’articolo 6 modifica il comma 3 dell’arti- colo 36 della l.r. 44/1997 per meglio individuare la dotazione finanziaria del fondo sociale istituito presso la Regione Marche e da utilizzarsi per la corresponsione di contributi ai soggetti collocati nella graduatoria di cui all’articolo 23. In attesa di assegnazione di alloggio ERP, la quale deve es- sere rapportata al numero dei soggetti richiedenti.

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Art. 1

(Modifica all’articolo 9 della l.r. 44/1997) 1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pub- blica e riordino del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della regione) dopo le parole “tale documentazione.”

sono inserite le seguenti: “Qualora gli uffici finan- ziari competenti, entro tre mesi, non diano rispo- sta a quanto ad essi richiesto dall’organismo pre- posto alla formazione della graduatoria e agli enti competenti all’assegnazione o alla gestione degli alloggi, non viene assegnato il punteggio per il reddito di cui al punto 1), del comma 1, dell’artico- lo 19.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 44/1997) 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 44/1997 è sostituita dalla seguente:

“b) residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 44/1997) 1. Dopo il punto 8 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 44/1997 è inserito il se- guente:

“9) residenti in uno dei comuni della regione Mar- che da almeno dieci anni: punti 5;”.

2. Al punto 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 44/1997 sono soppresse le seguenti parole: “procurato a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica o con con- tributo provvisorio per il pagamento del canone in un alloggio privato: punti 3;”.

3. Al punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 44/1997 dopo le parole “o affinità” sono aggiunte le parole: “, da documenta- re anche con autocertificazione sostitutiva dell’at- to di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 34 della l.r. 44/1997) 1. L’articolo 34 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:

“Articolo 34 (Determinazione canone oggettivo di locazione)

1. Il canone oggettivo degli alloggi di cui all’arti- colo 2 è determinato sulla base dei criteri stabiliti

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con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, tenendo conto dei seguenti parametri e modalità:

a) il canone è commisurato al valore oggettivo dell’immobile e al reddito dell’assegnatario va- lutato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unifi- cati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevo- late, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

b) è individuata una fascia di protezione sociale per i nuclei familiari meno abbienti in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali e alle condizioni socio-sanitarie del nucleo me- desimo ai quali viene applicato un canone mi- nimo da calcolarsi in una percentuale del ca- none oggettivo di cui alla lettera a);

c) al di fuori della fascia di protezione sociale di cui al punto sub b), è individuata una seconda fascia la quale include i possessori di reddito che concorrono a fissare i canoni locativi ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ai quali viene applicato un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla lettera a) e rapportato ad una percentuale dei canoni richiesti nel libero mer- cato;

d) per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio volontario dell’im- mobile è dovuto al pagamento di un corrispettivo di concessione d’uso pari a quello di cui alla lettera a) maggiorato in relazione sia alle caratteristiche costruttive dell’immobile sia al reddito convenzionale annuo.”.

Art. 5 (Abrogazione)

1. L’articolo 35 della l.r. 44/1997 è abrogato.

Art. 6

(Modifica all’articolo 36 della l.r. 44/1997) 1. Al comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 44/1997 dopo le parole “leggi di bilancio” sono inserite le seguenti: “secondo il numero dei soggetti richie- denti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge.”.

Art. 7

(Modifica all’articolo 50 della l.r. 44/1997) 1. Il comma 5 dell’articolo 50 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:

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“5. Dalla data di comunicazione della decaden- za sino alla riconsegna dell’alloggio è dovuta al- l’Ente gestore un’indennità risarcitoria per occu- pazione senza titolo pari al corrispettivo determi- nato a norma dell’articolo 34, comma 1, lettera d).”.

Art. 8

(Modifica all’articolo 51 della l.r. 44/1997) 1. Il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:

“2. L’Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all’interessato la perdi- ta della qualifica di assegnatario e l’automatico assoggettamento del rapporto al corrispettivo de- terminato a norma dell’articolo 34, comma 1, let- tera d). Per il periodo precedente la comunicazio- ne di cui al presente comma, il canone di locazio- ne dell’assegnatario il cui nucleo familiare superi il limite di reddito per la decadenza, è pari a quello dovuto ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera d).”.

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