• Non ci sono risultati.

I CONFINI DELLA PROVA NUOVA INDISPENSABILE IN APPELLO SECONDO LE SEZIONI UNITE. - Judicium

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "I CONFINI DELLA PROVA NUOVA INDISPENSABILE IN APPELLO SECONDO LE SEZIONI UNITE. - Judicium"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

PAOLA LICCI

I confini della prova nuova indispensabile in appello secondo le Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite delineano i contorni della indispensabilità della prova nuova in appello con riferimento al vecchio testo dell’art. 345, comma 3 c.p.c., in relazione ad un fatto già ritualmente allegato in primo grado.

Secondo la Corte la questione riveste particolare importanza, nonostante l’intervenuta modifica normativa dell’art.

345 c.p.c. ad opera della l. 134/2012, poiché il concetto di indispensabilità della prova nuova ammissibile anche in secondo grado è ancora richiamato nell’appello lavoristico, ex art. 437, comma 2 c.p.c. e nell’appello del rito sommario di cognizione, ex art. 702 quater c.p.c. (sul concetto di indispensabilità si è a lungo dibattuto, visto il suo confine fumoso, senza tuttavia trovare una soluzione appagante e un criterio unitario da seguire poiché si è ritenuto che esso costituisse l’elemento qualificante una relazione tra due termini sicchè «vano è discettare del mezzo se non si conosce il fine». Così B. SASSANI, Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove), in C. Consolo, F.P. Luiso, B.

Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 320).

Partendo dall’idea che solo la prova rilevante (e ammissibile) può essere acquisita al processo, sicché la mera rilevanza non può costituire misura della indispensabilità, la Corte definisce come indispensabili solo quelle prove nuove idonee ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti, risultando perciò decisive per il giudizio.

In altri termini, accede all’interpretazione sposata dalle sentenze 20 aprile 2005, nn. 8202 e 8203 delle Sezioni Unite (in Foro it., 2005, I, 1690, con note di D. DALFINO, Limiti all’ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario), C.M. BARONE Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?, A. PROTO PISANI, Nuove prove in appello e funzione del processo; in Foro it., 2005, I, 2719, con nota di C.M. CEA, Principio di preclusione e nuove prove in appello; in Corriere giur., 2005, 929, con note di G. RUFFINI, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in appello: gli art. 345, 3º comma, e 437, 2º comma, c.p.c. al vaglio delle sezioni unite e C. CAVALLINI, Le nuove sezioni unite restringono i limiti delle nuove produzioni documentali nell'appello civile, ma non le vietano; in Giur. it., 2005, 1457, con nota di A.M. SOCCI, Le sezioni unite sulla produzione dei documenti (in appello e in primo grado) e sui poteri istruttori d'ufficio del giudice nel rito ordinario e del lavoro, tra stop and go; in Riv. dir.

proc., 2005, 1051, con nota di C. CAVALLONE, Anche i documenti sono «mezzi di prova» agli effetti degli art.

345 e 437 c.p.c.), in base alla quale si consente l’ingresso nel processo di secondo grado di quelle prove atte a fugare ogni dubbio circa l’esito del giudizio, indipendentemente dal fatto che esse si sarebbero potute richiedere e produrre già nel precedente grado.

(2)

La Corte accoglie dunque una interpretazione più elastica dell’art. 345, co. 3 c.p.c. rispetto a quella della c.d.

indispensabilità ristretta che invece vorrebbe, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, che non fossero ammesse quelle prove che, benché indispensabili (nell’accezione già indicata) si sarebbero già potute produrre in primo grado ovvero di cui la decisione impugnata avrebbe potuto tenere conto se la parte fosse stata diligente nel chiederne l’assunzione tempestivamente. Sarebbero così indispensabili solo le prove la cui utilità si sia manifestata in seguito alle valutazioni risultanti dalla sentenza di primo grado (sulle diverse gradazioni dell'indispensabilità ristretta v. E. MERLIN, Eccezioni rilevabili d'ufficio e sistema delle preclusioni in appello, in Riv. dir. proc., 2015, 324 ss.)

Tale ultima interpretazione, secondo la pronuncia in commento, sacrificherebbe in maniera eccessiva la ricerca della verità materiale a vantaggio della durata del processo, ben potendo invece il regime delle preclusioni ammettere eccezioni in funzione della piena tutela giudiziaria.

D’altra parte, le prove mai proposte o prodotte in primo grado possono comunque trovare accesso in grado d’appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. co. 3, se la parte dimostri che la mancata richiesta o produzione sia dipesa da causa ad essa non imputabile; e ciò indipendentemente dalla loro indispensabilità. Ne deriva che il concetto di prova indispensabile deve essere sganciato da quello delle decadenze istruttorie. D'altronde, se l'utilità della prova è apprezzabile solo dopo la sentenza di primo grado, quella prova potrà considerarsi ammissibile (non tanto perché indispensabile quanto piuttosto) perché la parte non avrebbe potuto dedurla prima per causa ad essa non imputabile.

Le Sezioni Unite concludono perciò col ritenere che affinché la prova sia indispensabile è sufficiente che essa sia idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti indicati nella pronuncia impugnata, prescindendo dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, in relazione a quella prova, nelle preclusioni istruttorie in primo grado.

Riferimenti

Documenti correlati

228 del 2012, con applicazione anche alle concessioni già in corso, del sovracanone per gli impianti di potenza non modesta (superiore a 220 kW) con opere di presa

Peraltro, pro- prio l’operata individuazione, evidentemente alla luce delle esperienze di altri ordinamenti, delle possibili prospettive evolutive dell’istituto, pur

Con l’ordinanza in esame la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso la causa al Primo Presidente, perché valuti l’opportunità di un intervento delle Sezioni

14252/2017, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza: se sia ammissibile il regolamento di

La questione di massima di particolare importanza posta nella citata ordinanza interlocutoria resa dalla Sesta Sezione - 3 è la seguente: "Se sia ammissibile il regolamento

374, 2° comma, c.p.c., valuti l’opportunità di investire le Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se la domanda di garanzia o di regresso

L’ordinanza interlocutoria ha infatti ricordato come tali norme siano state oggetto di pronunce contrastanti: in base ad un orientamento minoritario l’onere di specificità dei

le formalità relative alla pubblicazione, si scoprisse che una sentenza era stata in realtà depositata molto tempo prima; ma è anche e soprattutto quello di assicurare la certezza