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Le Sezioni Unite chiariscono i confini del regolamento di competenza d'ufficio - Judicium

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MONICA LOLLI

Le Sezioni Unite chiariscono i confini del regolamento di competenza d'ufficio Cass. Sez. un., 18.01.2018, n. 1202

E' inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale occorrenza l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente – ex art. 49, comma 2, c.p.c., - anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 c.p.c. non accorda per insidacabile scelta di merito legislativo.

A seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 14252/2017, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza: se sia ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito in riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza vada regolata solo ratione valoris.

La sesta sezione, investita della decisione sul regolamento, ha ritenuto di non condividere l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, (Cass. n. 728/96, Cass. n. 21582/11, Cass. n. 728/15 e da ultimo Cass. n.

15138/16) che aveva tradizionalmente escluso la possibilità di esperire il rimedio previsto dall'art. 45 c.p.c. in tale ipotesi.

Si affermava infatti che il regolamento di competenza d'ufficio fosse ammissibile solo qualora, emessa dal primo giudice l'ordinanza declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile e riassunta la causa dinnanzi al giudice indicato come competente, il giudice ad quem ritenesse a sua volta di essere incompetente per gli stessi profili, vale a dire affermi che la competenza per materia o per territorio inderogabile appartenga ad altro giudice.

La sezione rimettente sostiene che tale orientamento sia da rivedere, in particolare poiché l'espressione in base al quale al giudice ad quem sarebbe precluso 'spartire la competenza in base al valore, perché con la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ogni questione sulla competenza per valore è ormai preclusa', soffrirebbe di un errore di prospettiva.

E ciò poiché non sarebbe il giudice ad quem a rilevare implicitamente la propria incompetenza per valore, ma il primo giudice ad aver ritenuto sussistente la propria competenza ratione valoris – essendosi spogliato della sola competenza per materia – ovvero a non aver rilevato una propria incompetenza sotto tale profilo – perché non esaminata o assorbita da quella per materia – e per ciò solo, ad aver reso incontestabile la propria competenza per valore.

Pertanto, ove l'istanza di regolamento di competenza venisse accolta e conseguentemente declinata la competenza per materia del primo giudice, si radicherebbe la competenza per valore di quest'ultimo; il giudice ad quem non potrebbe pertanto elevare conflitto negativo ratione valoris, essendo la questione ormai preclusa già presso il primo giudice.

Tale critica è condivisa dalle Sezioni Unite: si sotiene infatti che appare singolare l'effetto che si produrrebbe aderendo in questi termini all'orientamento maggioritario: la competenza per valore non negata dal primo giudice si tradurrebbe nel suo esatto contrario, ossia in una sostanziale attribuzione della stessa competenza ratione valoris al secondo giudice, in virtù di una preclusione maturata non presso quest'ultimo, ma dinnanzi al giudice a quo.

Inoltre, è stato giustamente osservato che la competenza per materia e quella per valore non sono fra loro in rapporto di specialità: pertanto, se il primo giudice nega – com'è avvenuto nel caso di specie – la propria

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competenza per materia, ciò non vuol dire che implicitamente stia dichiarando che la competenza vada regolata ratione valoris.

Ciononostante le Sezioni Unite affermano che l'orientamento maggioritario vada mantenuto, sia pure in base ad altra motivazione, che fa leva su una interpretazione minimalista dell'art. 45 c.p.c.

Tale disposizione non consente infatti il conflitto di competenza quando si controverta della competenza per valore o territorio derogabile, e ciò sulla base di una scelta di mera opportunità.

Ebbene, qualora la Cassazione ritenesse ammissibile – e fondata – l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta dal giudice ad quem, ai sensi dell'art. 49, 2° comma c.p.c., non potrebbe che individuare per valore il giudice competente, con la conseguenza che l'effetto sarebbe quello di 'aggirare' la limitazione imposta dall'art. 45 c.p.c.

Sarebbe questo infatti un modo surrettizio per recuperare la praticabilità di un tipo di conflitto che la predetta disposizione nega.

Le Sezioni Unite hanno pertanto chiarito che l'inammissibilità del regolamento di competenza in tale ipotesi non deriva dalla preclusione maturata sulla questione dinnanzi al secondo giudice, ma piuttosto dal fatto che l'ammissibilità dello stesso produrrebbe un effetto sostanzialmente analogo ad un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, precluso dall'art. 45 c.p.c.

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