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Non si può spendere ciò che non si ha! Negli ultimi anni le diverse tabelle hanno fatto triplicare i valori a punto - non c'è alcun equilibrio con le tariffe

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Academic year: 2022

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Non si può spendere ciò che non si ha!

Negli ultimi anni le diverse tabelle hanno fatto triplicare i valori a punto - non c'è alcun equilibrio con le tariffe

L'assicurazione RC Auto obbligatoria dal 1971 riguarda circa 35 milioni di veicoli assicurati e quindi con una certa approssimazione tutta la popolazione dei cittadini attivi.

I premi raccolti nel 1995 sono stati di £. 18'068 milioni. Il costo dei sinistri del solo esercizio 1995 ammonta a £ 13'045 milioni, composto da pagamenti per £. 3970 milioni e riserve per sinistri ancora da definire per £ 9075 milioni.

I pagamenti effettuati nel corso del 1995 per sinistri denunciati negli anni precedenti già a riserva sono ammontati a £. 11'668 milioni.

In questo ambito i costi relativi alle liquidazioni dei danni fisici ammontano a circa £. 9500 milioni, di cui 425 relativi ai sinistri del 1995 stesso e 9075 relativi ad esercizi precedenti.

Il business annuale della liquidazione dei danni fisici è circa pari a £. 10'000 miliardi annuo.

Non credo sia il caso di riprodurre l'iter logico e giuridico che ha portato il nostro sistema di risarcimento ad una valutazione sostanziale.

Un nuovo tipo di danno: il danno alla salute

Dal sistema degli anni 50 basato sulla determinazione del pregiudizio e della misura del risarcimento quale elemento riparatore del danno patrimoniale e del danno morale inteso quale turbamento ingiusto dello stato d'animo, dello squilibrio o riduzione delle capacità intellettive, delle sofferenze fisiche e morali si è passati per il combinato disposto dell'art. 32 della costituzione (la salute quale diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività), e dell'art. 2043 del codice civile che ne indica la sanzione (sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1986 n. 184) alla introduzione di un nuovo tipo di danno: il danno alla salute.

La prima enunciazione di tale tipo di danno è del 1973 (Cassazione Sezione Unite 21/3/1973 n.

796); di qui la sentenza del Tribunale di Genova (25/5/1974), che riproponeva lo stesso danno alla salute chiamandolo danno biologico stabilendo che il risarcimento doveva variare per la medesima lesione solamente in funzione dell'età del danneggiato ed indipendentemente dal reddito.

Fermi i criteri relativi alla tradizionale valutazione del danno patrimoniale e del danno morale che vanno applicati tutte le volte in cui tali tipi di danno siano presenti, era necessario individuare un criterio per la quantificazione del danno alla salute. In tale danno è assolutamente estraneo come già detto il reddito di lavoro poiché alla sua base vi è un concetto che deve valere in senso sia individuale che collettivo e cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini sancita dalla norma costituzionale.

Quale concreto riferimento operativo permette un equo risarcimento?

In ogni caso doveva individuarsi in concreto elemento a valere come riparazione e per ciò di valore monetario atto a tradurre in pratica la risarcibilità di tale danno.

Si provò a trovare questa base comune di concreto riferimento operativo in un calcolo basato sul triplo della pensione sociale, criterio poi abbandonato per il suo evidente riferimento patrimoniale (cass. civ. 13/5/95 n. 5271). Si provò in dottrina utilizzando il concetto del reddito medio nazionale pro capite.

Si è provato infine con il sistema che ormai da diversi anni viene utilizzato che è quello tabellare.

Tagete n. 1-1997 Ed. Acomep

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Il sistema tabellare come riferimento e standardizzazione operativa

Occorre peraltro tenere conto che questi criteri di riferimento e di standardizzazione operativa dovevano e devono trovare una piena armonizzazione con il criterio di base del nostro ordinamento giuridico che è la valutazione equitativa intesa come potere-dovere riconosciuto dal giudice nel giudizio del singolo caso.

Se consideriamo gli elementi costitutivi del danno biologico questi riguardano la personalità del leso (capacità di essere, di sopportare, di reagire) in funzione sia dell'età che della situazione sociofamiliare. Spetta al medico legale verificare in ottica fisiopsichica e non di capacità lavorativa, quale sia l'impatto del danno sul singolo indicando, quale sintesi, un periodo di tempo di inabilità o una percentuale di invalidità permanente.

La logica della tabella è quella di precostituire uno schema in punti che consente al giudice ed all'operatore di adottare il valore scalare riferibile sia all'età che al grado di invalidità accertato.

Tale valore consente di riconoscere a ciascun danneggiato l'importo corrispondente a quel determinato danno alla salute.

Il sistema tabellare, teoricamente appare sicuramente il migliore.

Sussistono sicuramente perplessità sulla metodologia o sulla scientificità con la quale sono state costruite dai Tribunali le tabelle oggi utilizzate.

Quali premesse giuridiche, sociali e scientifiche sono state adottate per determinare il valore di punto base?

La costruzione del valore di punto base e quindi della tabella dovrebbe essere fondata su:

1. Un'identificazione di un valore di natura assolutamente equitativo che corrisponda alla coscienza giuridica-sociale ed alla congruità della valutazione economica rispetto all'economia del sistema;

2. Un metodo scientifico attuariale e statistico che possa individuare l'impatto del posizionalmente del valore di base del valore in funzione del costo sociale;

3. La necessità che tale metodologia sia alla base di ogni qualsiasi ulteriore evoluzione del sistema tabellare.

In realtà ogni attività diretta a dare un valore economico alla tabella si riverbera sugli assicurati attraverso il gioco del fabbisogno tariffario per un rischio assicurativo che ricordiamo è obbligatorio. L'errore possibile è quello di creare un sistema che, pur meritorio in quanto diretto alla riparazione del danneggiato, si collochi su costi sociali non sopportabili perché inadeguati non soltanto alla capacità del sistema di produrre ricchezza ma anche alla scelta delle priorità sociali.

Il premio puro che paga l'assicurato RC Auto

Occorre non dimenticare che il premio che paga l'assicurato RC Auto è formato dalla somma del premio puro (prodotto numero/sinistri per ammontare dei risarcimenti) e dei caricamenti che sono tutti i costi sostenuti dalle Imprese per remunerare la distribuzione (provvigioni) per liquidare i sinistri e per coprire le spese generali.

Ebbene 5 anni orsono i caricamenti del mercato erano pari al 30-32% del premio commerciale;

oggi sono scesi al 26-28%.

Circa 4 punti in meno che su di una raccolta di £. 18'068 milioni rappresentano £. 723 milioni pari allo sforzo che le Imprese hanno fatto ed ancora di più faranno per ridurre i premi commerciali.

Ma sul premio puro le Imprese non possono fare nulla.

I premi puri sono determinati dal costo dei danni materiali e dal costo dei danni alla persona.

Ora per quanto concerne i danni materiali basta avere in evidenza questi dati.

Tagete n. 1-1997 Ed. Acomep

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Fatto 100 l'anno 1991 i prezzi delle autovetture nel 1995 sono aumentati fino al 138,8; i prezzi dei ricambi fino al 134,1; la mano d'opera fino al 122,4; l'inflazione fino al 120,3; le tariffe fino al 138,4.

Un certo equilibrio appare evidente.

Per quanto concerne i danni fisici, basta ricordare che per la fascia di invalidità permanente da 1 a 5 punti (fascia che mediamente copre oltre il 50% dei sinistri) nel 1990 la quantificazione media oscillava da £. 500.000 a £. 600.000 il punto. Oggi tali valori, a seguito della introduzione delle diverse tabelle e dei diversi criteri che hanno ispirato i vari Tribunali quanto al valore del punto base ed ai successivi aumenti applicati da alcuni Tribunali alle loro tabelle, sono almeno triplicati:

fatto 100 il 1990; 1995 = 300. Nessun equilibrio quindi con le tariffe. Basta allo scopo citare i dati relativi all'ultima versione della tabella del Tribunale di Milano (versione precedente febbraio 1995 - versione attuale maggio 1996). E tutto questo in un solo anno.

Invalidità permanente del 5%

Età Valore 1995 Valore 1996 Differenza

20 anni 6.750 9.050 +34,07%

40 anni 5.625 8.050 +43,11%

60 anni 4.125 7050 +70,91%

Cosa possiamo quindi rilevare da questo stato dei fatti?

1. Ogni tribunale ha le sue tabelle e le modifica a piacimento così che non vi è alcuna uniformità di trattamento dei danneggiati e nessuna garanzia che gli sviluppi futuri possano avere criteri di evoluzione omologhi e controllati.

2. Non vi è alcuna certezza per gli operatori e soprattutto per le Imprese. L'improvviso aumento di una tabella provoca l'immediata adozione da parte degli operatori stragiudiziali dei nuovi valori e tali valori si applicheranno sia ai nuovi sinistri che a quelli in corso ed a riserva.

Conseguenza: una riserva correttamente appostata ad esempio nel 1994, non sarà più congrua nel 1996 con conseguenze esiziali per i bilanci delle Imprese. La possibilità che resta alle Imprese è di aumentare le tariffe o ridurre il servizio con danno ulteriore per l'assicurato- cittadino; ma al di là della difficoltà di aumentare i prezzi se la spirale non si arresta non si avrà alcuna possibilità di equilibrare i bilanci.

Allo scopo ricordo le perdite di bilancio RC auto dell'intero mercato limitandomi agli anni 1993:

£. 1454 milioni (-9,2% sulla raccolta premi); 1994: £. 1719 milioni (-10,2%); 1995: £. 1618 milioni (-9%).

Le imprese assicuratrici come è noto non possono battere carta moneta.

3. Non si è operata una scelta corretta per la determinazione del punto valore base. Esso non deve essere il primo punto. Stabilito quale sia il limite della micropermanente; il punto base deve essere quello immediatamente successivo e vanno diminuiti in misura sostanziale tutti i valori inferiori in quanto di micropermanente.

La micropermanente, come ben sanno i medici legali è più una astratta costruzione di metodica professionale e di ansia transattiva che un vero danno in grado di incidere sulla salute.

Del resto a chi si nega un punto, due punti, tre punti? Si calcola che oltre il 30% delle permanenti liquidate sono per effetto di colpi di frusta con collarino incorporato e quindi con risarcimenti troppo spesso ingiusti che penalizzano il sistema e soprattutto le vere invalidità

Tagete n. 1-1997 Ed. Acomep

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permanenti. Altissime le micropermanenti liquidate oggi per le ginocchia nuovo filone del business.

4. Il costo sociale non pare sia stato o sia alla base della costruzione di un sistema che consenta di adeguare i comportamenti alla sensibilità giuridica e quindi alla norma della legg.

Occorre tenere conto - e questo mi sembra che sia un tema molto attuale - che non si può spendere ciò che non si ha e che se la coperta è corta essa deve privilegiare la copertura dei punti più deboli e meritevoli di tutela.

Occorre un sistema economicamente mirato sia alla tutela della persona lesa che al rispetto del costo sociale

Ciò che occorre è perseguire invece il raggiungimento di un equilibrio che consenta a ciascun attore giudice, medico legale, uomini di dottrina, operatore assicurativo, avvocato di poter operare nel proprio settore, in armonia con le regole certe, trasparenti, sensibili alla evoluzione sociale e giuridica ma anche economicamente mirate sia alla tutela dell'interesse dell'individuo leso sia al rispetto del costo sociale poiché in ogni caso è il cittadino che finisce per pagare il conto.

Allora, che cosa ci sarà da fare?

1. Impedire la proliferazione di tabelle che sembrano in concorrenza fra loro e di congelare transitoriamente le tabelle esistenti. Questo se non si vuole il collasso del sistema di liquidazione dei danni alla persona.

2. Identificare una soluzione per il futuro spostando a livello legislativo la fissazione di una tabella del danno alla salute. Ma una tale soluzione appare improbabile sia per la difficoltà che incontrano i politici ad affrontare problemi così squisitamente tecnici sia perché ciò dovrebbe portare alla esclusione di un principio base del nostro ordinamento giuridico: la valutazione equitativa del singolo caso.

3. Sarebbe invece preferibile che tutti i protagonisti delle professioni, della dottrina e del mercato fossero raccolti intorno ai giudici cui incombe il diritto-dovere di ricercare e ritrovare la più utile equa e valida soluzione operativa. Si potrebbe in tale caso approfondire con l'intervento anche di economisti, attuari, statistici, tutti gli aspetti scientifici, metodologici e di influenza sociale per giungere alla creazione di un sistema tabellare generalizzato, controllato e rispondente alla evoluzione della coscienza giuridica sociale e dell'economia del paese.

In questo contesto vedo un ruolo importante per gli assicuratori finora esclusi totalmente da questi processi, ma ciò di certo non tanto per le loro qualità di mente e di dottrina ma in quanto ricchi di un "requisito" essenziale: l'esperienza del business, la pratica della storia e l'operatività del quotidiano.

Dr. Mario Pascucci Vicepresidente della Sezione tecnica Auto dell'ANIA e Amministratore Delegato AXA Assicurazioni

Tagete n. 1-1997 Ed. Acomep

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