DELIBERAZIONE N. 51 DEL 20 FEBBRAIO 2007
D.Lgs. 163/06 Articoli 122, 4 - Codici 122.1, 4.1 Gara informale
La normativa regionale sui lavori pubblici di recepimento della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo vigente nella Regione Siciliana (legge regionale 7/2002 e s.m.) all’art. 21, quinto comma, prevede che l’affidamento di appalti di cui al comma 1 (lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro) avviene mediante gara informale, alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Con riferimento al caso di specie, in cui l’amministrazione aggiudicatrice è un consorzio di bonifica, si ritiene che il numero minimo di imprese da invitare alla gara informale non possa essere assunto inferiore a dieci, tenuto conto delle peculiarità dell’ente, sia sotto l’aspetto funzionale che organizzativo.