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BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA RELAZIONI CASSAZIONE 1982

MSR 142389

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SOFO BORGHESE

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'ANNO 1981

Roma. 7 Gennaio 1982

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Signor Primo Presidente

Signor Presidente della Repubblica, Eminenza Car­

dinale Vicario, autorità civili e militari, cari colleghi, signore e signori.

È la prima volta che parlo da questo posto. Ed è anche l'ultima, perché fra un anno sarò colpito dai limiti di età. Ciò mi consente la' libertà di allontanarmi, in parte, dagli schemi tradizionali di questa relazione: dirò alcune cose che di solito non si dicono in occasioni del genere, non dirò, invece, altre cose che di solito si dicono.

Porgo, anzitutto, il mio deferente saluto al Presiden­

te Pertini che in tempi tristi rappresenta con spirito giovanile l'unità del popolo italiano che lotta per mantenere e riconquistare giorno per giorno i beni sommi della libertà e della pace, per i quali si è sempre battuto nel corso dei secoli.

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Ringrazio, poi, il Sindaco di Roma e l'amministra­

zione comunale per aver messo a disposizione questa magnifica sala, essendo ancora in parte inagibile il Palazzo di giustizia di piazza Cavour.

Quest'anno vi sono tre novità; la prima l'ho già detta.

La seconda è la presenza, fra noi, del Procuratore Generale militare che, a norma dell'art. 5 della legge 7 maggio 1981 n. 180, è titolare di un ufficio autonomo (ma non distaccato) del pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

La terza è che non farò un «discorso»: quello che un tempo si chiamava «discorso inaugurale», ovvero «di­ scorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario», con espressione enfatica richiamante tradizioni auliche se­

colari, cui fanno da cornice le toghe scarlatte e le pelli di ermellino, per le riunioni solenni previste dall'art.

161 del regolamento approvato con r.d. 14 dicembre 1865 n. 26< l.

In quella norma vi è una descrizione minuziosa della «divisa dei magistrati» per le udienze solenni: chi porta la toga rossa di velluto e chi quella di panno, a chi spetta il bà talo e lo strascico, per chi la toga e il bàtalo sono «soppannati di ermellino», ecc. ecc.

Si dice che la forma esteriore ha la sua importanza, e in nome di essa si continua, da oltre un secolo, a riunire l'assemblea generale solenne con questi pa luda­

menti anacronistici.

Così la solennità variopinta, che in passato aveva un suo significato, rischia di trasformarsi in cerimonia patetica, ricordo di modi di pensare ormai travolti dalle vicende storiche. Peggio: può sembrare, e così è stata anche pubblicamente interpretata, ciò che non è: mani­

festazione esterna di spirito retrivo, conservatore e reazionario: le cosiddette - da chi non le ha mai viste ­

<doghe di ermellino» . Sotto questo aspetto la solennità della forma è controproducente e bugiarda: meglio

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sarebbe l'uso, più semplice e aderente alla realtà d~

oggi, della toga nera sen~a f:o.nzoli: con la quale ogn~

giorno amministriamo gll~st.lzla: sl~bolo - questo SI veritiero - della nostra quotIdIana fatIca.

Nessun discorso, dicevo. Non sono gli attuali, scuri e calamitosi, tempi che consentono, e neppure tollerano, discorsi più o meno lunghi, più o meno retorici. Il r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudizi.ario. ha soltanto quaranta anni, undici mesi e otto glOrm, e parla di "relazione»; art. 88: "II consiglio superiore della magistratura può disporre che il procuratore generale presso la corte suprema di cassazione riferisca nell'assemblea generale, per la cerimonia di inaugura­

zione dell'anno giudiziario»; art. 89: «L'assemblea gene­

rale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascolta­

re la relazione del procuratore generale nel caso indica­

to nell'articolo precedente».

Non discorso, dunque, ma relazione. La quale, nella sua forma più sintetica, dovrebbe essere esposizione, più o meno ragionata, di dati statistici relativi all 'anno testè decorso. Anche questo io non farò. Le statistiche sono strumento prezioso per lo studio di fenomeni ­ nella specie, di fenomeni sociali, come la delinquenza e la litigiosità - nelle loro cause, sviluppi, rimedi, a condizione però che i dati siano accuratamente e intelligentemente elaborati, esaminati, meditati, il che richiede, oltre la preparazione specifica, studio assiduo possibile soltanto in tempi lunghi. Risale a più di un secolo fa un episodio ancora ricordato in alcuni testi scolastici.

Dalle prime statistiche demografiche compiute do­

po la unificazione del regno d'Italia, riguardanti il numero dei nati nelle varie regioni, risultò che in alcune zone, soprattutto del centro-sud, le nascite subivano una improvvisa flessione nella seconda metà di dicembre e un corrispondente incremento nella prima metà del mese di gennaio successivo - nei grafici, una punta in

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basso e, subito dopo, una punta verso l'alto - mentre l'andamento era pressoché costante per tutto il resto dell'anno. Dello strano fenomeno vennero escogitate varie spiegazioni, non esclusa l'influenza del clima nel periodo marzo-aprile (corrispondente al. ,ter;:po d~1 con~

cepimento), finché qualcuno non affaccIO I IpotesI - pOi confermata attraverso indagini non certo brevi , partite dalla considerazione che il fenomeno riguardava preva­

lentemente i nati di sesso maschile - che le madri italiane, prevedendo di non potere ottenere ai loro figli l'esonero dal servizio militare obbligatorio, tentavano almeno di rinviarlo nel tempo con i mezzi a loro disposizione: nella specie, con false dichiarazioni all'uf­

ficiale di stato civile operate su vasta scala, e non facilmente rilevabili. Ma la correzione del risultato statistico richiese tempi lunghi, e approfondita indagine sociologica sul mammismo del popolo italiano.

Non vorrei espormi al pericolo di errori del genere.

Perciò i dati statistici saranno pubblicati, più completi e attendibili, in appendice al testo stampato, e saranno a disposizione di tutti: mi limiterò qui a rapidissimi cenni per quanto riguarda l'andamento della giustizia e l'attività della corte di cassazione.

Non parlerò, invece, di argomenti, anche importan­

ti , ma già noti perché affrontati. esaminati e studiati in tutti i loro aspetti in dottrina, nei convegni, nei dibattiti, e ampiamente dalla stampa e per mezzo della radio e della televisione, così che sarebbe assurda, oltre che presuntuosa, la pretesa di dire, in questa sede, qualcosa che non sia già stata detta, e non sia già a conoscenza degli utenti di questi mezzi di comunicazio­

ne di massa cioè, in sostanza, dell'intero popolo italia­

no. Mi riferisco, per esempio, alla riforma del procedi­

mento civile e di quello penale, al problema del superaffollamento delle carceri e ai rimedi recentemen­

te approvati in sede legislativa per temporaneamente attenuarlo (esempio: provvedimenti di clemenza); allo

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stato di disagio e difficoltà in cui si trovano ad operare le forze di polizia e gli stessi magistrati per i!1suf~i~i~nz~

e inadeguatezza di mezzi, di strutture, dI edIfIcI, dI riscaldamento, di personale ausiliario; alla istituzione del tribunale della libertà e al giudice monocratico.

Neppure parlerò della recentissima legge 24 novem­

bre 1981 n. 689 dal titolo «modifiche al sistema penale», che non soltanto contiene norme sulla depenalizzazione di alcuni reati e sulle misure sostitutive delle sanzioni penali, ma attua una radicale innovazione del nostro sistema penale e processuale. Anche di questi argomenti si è parlato molto de iure condendo, e osservazioni de iure condito non potranno aversi che dopo un congruo periodo di applicazione pratica.

Circa l'andamento della giustizia, le relazioni dei Procuratori generali nei distretti di corte d'appello si riferiscono al periodo dal IO luglio 1980 al 30 giugno 1981.

In tema di organizzazione giudiziaria, si continuano a lamentare carenze di organici a tutti i livelli, mancata copertura di posti vacanti, e si fa presente la necessità di una migliore distribuzione delle sedi: argomento questo annoso, sul quale ritornerò più avanti.

In materia di giurisdizione civile, si segnala un costante aumento della litigiosità favorito, sembra, anche dalla svalutazione monetaria in moto uniforme­

mente accelerato come la forza di gravità, che rende, ovviamente, vantaggiosa la resistenza in aiudizio dei

debitori . b

Qualche punto specifico di particolare interesse. In materia di diritto di famiglia, la più ampia possibilità

?i prova, con l'ammissibilità di indagini ematologiche e Immunologiche riconosciuta dalla più recente giuri­ sprudenza della Corte suprema, sembra aver favorito un aumen.t~ dei giudizi per dichiarazione giudiziale di paternlta; a questo riguardo, sarebbe forse il caso di considerare la opportunità dell'abrogazione dell'intero

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art. 274 cod. civ. (giudizio preliminare per l'ammis~i?i­ lità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternIta o maternità) che nella sua applicazione pratica appare un relitto di tempi sorpassati.

Sull'adozione, molti Procuratori generali segnalano la opportunità di elevare a diciotto anni il limi~e ?i ~tà per l'adozione speciale, di unificare le due dlsclplme dell'adozione speciale e di quella ordinaria, di snelli re le procedure per la definizione delle controversie sulla dichiarazione dello stato di adottabilità. Sentito è anche il problema delle adozioni internazionali, che si sottrag­

gono ad ogni controllo di merito in quanto spesso soggette, in relazione alla na tura del titolo straniero, alla sola delibazione di cui all'art. 801 cod. proc. civ, controllo puramente formale ed estrinseco, inadeguato alle esigenze di tutela dei minori che vengono immessi non solo in una nuova fa miglia, ma in un ambiente culturalmente assai diverso da quello di provenienza (che nella maggior parte dei casi è l'Asia o il Sudameri­

ca).

In materia di lavoro, sono sempre in aumento le cause per pensioni di invalidità e quelle previdenziali. Sarebbe però errato assumere tale fa tto come indizio di un generale decadimento della capacità lavorativa; è ragionevole ritenere invece - con più approfondita interpretazione sociologica del dato statistico - che si tratti di fenomeno indotto da ristrettezze economiche e da lla tentazione di riversare ta li strettezze e i loro effetti sulla comunità nazionale.

Nel campo penale, a pa rte le considerazioni di o.rdine generale che sono le medesime esposte sopra, si nleva. un aum~nto della criminalità specia lmente per i dell.tt.1 ~ontro " patrimonio media nte violenza, per gli omlcl~1 volontari, consumati e tentati, per i reati di terron smo, come la strage di Bologna e l'uccisione di molti a ppartenenti alle forze dell'ordine, di cui sarebbe

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qui troppo lungo fare anche soltant~ un elenco.; per i reati connessi al fenomeno della mafta tuttora fIOrente in alcune regioni. Più o meno stazionario sembra - salvo esame più approfondito delle rilevazioni statistiche - il numero dei reati in materia di omicidi colposi, di violazione delle leggi edilizie, di inquinamento.

Sempre molto alto il numero di delitti , anche gravissimi, di cui restano ignoti gli autori.

La criminalità minorile è pressoché stazionaria circa il numero, in aumento allarmante circa la qualità:

delitti contro il patrimonio con violenza alle persone e alle cose, reati sessuali. Molto grave anche l'aumento dello spaccio e consumo di stupefacenti, e la sempre più estesa e preoccupante diffusione della droga tra i minorenni.

Sulla funzionalità della polizia giudiziaria si è rilevata in modo unanime la necessità di un effettivo potenziamento quantitativo e qualitativo delle forze dell 'ordine e, di un perfezionamento e aggiornamento deIIe indispensabili strutture tecniche. Nell'azione di repressione della criminalità sono derivati effetti positi­

vi dall'applicazione delle leggi: 18 aprile 1975 n. 110 sul controllo delle armi e degli esplosivi; 22 maggio 1975 n.

152 sull'ordine pubblico, e dei decreti-legge 21 marzo 1978 n. 59 (prevenzione e repressione di gravi delitti) e 15 dicembre 1979 n. 625 (tutela dell'ordine democrati­

co).

La Corte di cassazione ha svolto, anche nell'anno decorso (1981), attività intensa.

Ha deciso questioni controverse e di particolal-e importanza, e ha pubblicato, in materia civile, 6784 sentenze civili (record assoluto dal 1924) e 639 ordinan­

ze; in materia penale, 11.332 sentenze e 16.738 ordinan­

ze. Tra le moltissime, ricordo le seguenti, delle sezioni u.ni.te .civili: sentenza n. 1484 del 16 marzo sui diversi tIpI dI. rapporto di lavoro con l'uni versità (esercitatori , precan , non contrattisti, contrattisti), e quattro ordi­

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nanze nn.417, 418, 419, 420 del 21 settembre, che rimettono alla Corte di giustizia delle comunità euro­

pee, ai sensi dell'art. 177 del trattato, quesiti volti a risolvere il contrasto fra le due Corti in tema di rilevanza dell'accordo GATT nell'ambito del trattato CEE; delle sezioni unite penali, la sentenza n. 6 del lO ottobre la quale, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, riconobbe la oggettiva qualità pub­

blica dell'attività bancaria anche se compiuta da enti privati non a diretto servizio di finalità pubbliche, e respinse la opposta interpretazione che riconosceva la pubblicità del servizio solo se esso sia esercitato da istituti di credito di diritto pubblico.

I cenni che ho dato sul lavoro dei magistrati, in particolare di quelli della Corte di Cassazione, mi portano ad occuparmi di alcuni argomenti che ci toccano più da vicino, e sono presupposto del buono, o meno buono, funzionamento dell'apparato giudiziario e della giustizia in genere: sono problemi di procedura, di ordinamento giudiziario e - a monte - di deontologia professionale. Non ne parlo in modo sistematico, che richiederebbe altro impegno e altra sede, ma frammen­

tariamente, per sommi capi.

Anche prima che fosse scritto nella nostra Costitu­

zione (art. 104), l'indipendenza del magistrato era - ed è sempre stata - la maggiore garanzia di giustizia per il cittadino e di libertà per ogni popolo democratico. Ma l'indipendenza, prima che nella legge, deve essere nella coscienza di ogni giudice, come suo principale dovere professionale, profondamente sentito e vissuto; la legge facilita, rende più agevole l'esercizio della funzione, ma non potrà mai sostituirsi alla coscienza individuale.

Di qui la necessità di porre la più grande cura nella scelta e nella preparazione morale, culturale e giuridica del magistrato; il quale non va abbandonato a sè stesso come purtroppo avviene, per opposte ragioni, nelle sedi giudiziarie molto grandi e in quelle molto piccole; deve

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essere incoraggiato, con gli incentivi più opportuni, a non trascurare lo studio assiduo e l'aggiornamento della sua formazione, non soltanto giuridica.

Non si dimentichi, a questo proposito, la virtù non prescritta dalla legge nè dalla carta costituzionale, e neppure dal catechismo, ma fondamentale per l'attua­ zione della giustizia virtù cardinale: l'umiltà. L'eserci­

zio della magistratura è -deve essere - scuola di umiltà:

ci si convinca che da tutti, sempre, c'è qualche cosa da imparare; gli stessi uomini da noi giudicati ci danno a loro volta e senza rendersene conto, una esperienza nuova che, esaminata con spirito critico e sovrapposta alle precedenti, ci darà modo di operare sempre meglio.

Solo così l'esperienza professionale trova un fondamen­

to morale che, nel corso del tempo, migliora noi stes i e il nostro senso di giustizia.

I! problema si pone in modo più acuto quando, come oggi, si parla di ampliamento di poteri del giudice monocratico e si istituisce il giudice di pace. Ben venga il giudice unico per tutti i giudizi di primo grado, ci ili e penali; ma a condizione che la sua preparazione, remota e prossima, sia tale da consentirgli di "fare da sè», senza l'a iuto della camera di consiglio, e da 0 10 di assumere la responsabilità, soprattutto morale, delle proprie decisioni.

Non occorrono, a questo fine, grandi riforme. Ba t _ rebbe, anzitutto, una più attenta ura dedi ata al tirocinio degli uditori, da iniziare entro organi colle ia­

li, dove la camera di consiglio, se fatta ben ( qu to è con:Pito del pres.idente) è scuola insostituibil di pr pa­ raZIOne a lla funZIOne giurisdizional del iudi uni o .

. In secondo luogo, il ricupero d i magi trati distac­

catI presso uffici non giudizia.-i con incarichi ammini­ s~rativi o comunque non di istituto; in t no luogo, il rIcupero dei giudici assegnati ad uffici giudiziari _ pretu:e, tribunali, forse anche qualche corte di appello _

In CUI la modesta mole di lavoro non ne giu tifi a la

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permanenza, e la cui sopp~essio~e realizzere?be, per lo Stato economie non solo dI magIstratI, ma d.1 pers~nale di segreteria e di ordine, di edifici e canoni di locazione, di spese accessorie.

È il noto e annoso problema della "revisione» delle circoscrizioni giudiziarie; la quale - si è detto anche di

recente molto autorevolmente - "non si farà mai».

Perché? Non è difficile capirlo. Nei centri abitati minori o medio-piccoli la presenza di una sede giudiziaria porta incremento all'economia locale per l'aumento degli affari, del commercio, del traffico alberghiero, del turismo, e per converso la soppressione di uffici giudi­

ziari costituisce un danno economico: vantaggio e danno che si ripercuotono a breve scadenza sull'esito delle elezioni amministrative, e talvolta a nche di quelle politiche, con aumento o diminuzione di voti a quei partiti o a quelle correnti che hanno ottenuto l'istituzio­

ne o la soppressione della sede giudiziaria. Ciò spiega anche il fatto, apparentemente contraddittorio, che di fronte alle proposte di soppressione provenienti da \'arie parti, compreso il Consiglio superiore della magistratu­

ra, si dia il caso che vengano invece inopinatamente istituiti nuovi tribunali o nuove preture.

Occorrerebbe poi disporre incentivi al perfeziona­

mento tecnico e culturale del magistrato, che lo incorag­

gino a migliorarsi e non a trascurare i propri doveri, che ne rivalutino la professionalità ormai completamente mortificata dall'appiattimento generale, che premia i meno diligenti e punisce i migliori. Semb"crebbe anche opportuna qualche forma di veri fica obiettiva sull'a tti­

vità del giudice, come sarebbe quella che facesse obbligo alla corte di cassazione di inviare copia delle proprie decisioni di annullamento per mancanza o contraddi~torietà di motivazione al Consiglio superiore della magIstratura, al giudice a quo e a ll'estensore della sentenza o decisione annullata.

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Ho fa tto esempi a caso, ispirati al fine essenziale di difendere l'indipendenza della magistratura. Ho cita to l'art. 104 della Costituzione, dove si legge che «la magistratura costituisce un ordine a utonomo e indipen­

dente da ogni altro potere». Non dice «dal potere politico», o «dal potere esecutivo», e neppure «da ogni altro potere dello Sta/o ». Si riferi sce perciò anche ad ogni gruppo, associazione, comunità di persone e simili, che sia in grado di influire o esercitare pre sioni, in modo diretto o indiretto, anche attraverso minacce o promesse di qualsiasi genere, sull'attività profe sionale del magistrato, il quale invece deve essere oggetto soltanto alla legge, come vuole l'art. 101 della Costitu­

zione.

Oltre quelli statali, che conoscia mo attraverso la nostra tradizione giuridica, vi sono altri «poteri »: quello economico, quello finanziario, quello della grande indu­

stria, quello dei grandi mezzi di comunicazione di massa (mass media): stampa, radio, televi ione in bianco e nero e a colori; associazioni pale i o egrete, lecite o illecite o per delinquere, cosche e «onorat società», ecc. ecc. Talvolta, l'opporsi ali pre ioni di questi poteri richiede virtù eroica.

Centri di potere si possono formare in qual iasi organizzazione umana compresa la stessa magi tratura;

è per questo che i vari organi di autogoverno ( onsiglio superiore della magistratura, consigli giudizial'i hann per legge durata limitata nel tempo, e d ' \' n 'ssere rinnovati senza possibilità di onf'rma immediata: è per questo ancora che si auspi 'a la rotozione delle cariche direttive, da disporsi con provvedim 'nto Icgisl:::t­

tivo che fissi criteri predct 'rminoti ta li cb garo~ntire

l'attuazione del principio di inamovil ilità e d; e"itare, nello stesso tcmpo, la troppo lunga permonell7.:::t dei magistrati nel mcdesimo incarico o nello stessa sede giudiziaria.

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Non mi soffermo qui, perché sembra fin troppo ovvio, sulla necessità che la stessa indipendenza sia garantita ai magistrati del pubblico ministero. L'eman­ cipazione di questi dal potere politico rappresenta una conquista irrinunciabile della de mocrazia e dello Stato di diritto, ed essa esclude la possibilità che, a decidere se l'autore di un reato debba o no essere rinviato davanti ai suoi giudici, sia l'interesse contingente o l'a rbitrio di chi detiene il potere. Se, come da qualche parte politica è stato ripetutamente richiesto, il pubbli­

co ministero divenisse organo del potere politico neII'i­ nizio dell'azione penale, verrebbe meno la garanzia di doverosità e di imparzialità che caratterizza il promovi­

mento dell'azione penale.

Ultimo argomento, sul quale non posso fare a meno di intrattenermi è il terrorismo, la cui estensione e gravità rischia di condizionare lo svolgimento di tutte le nostre attività, pubbliche e private le quali esigono, prima di ogni altra cosa, tranquillità e pace.

Terrorismo: attività distruttiva che, alla pari di altre attività (costruttive) deII'uomo, ha superato la fase artigianale, ed è entrata in quella della grande impresa organizzata industrialmente, con cospicui finanziamen­

ti ottenuti per mezzo di rapine e sequestri di persona.

Fa concorrenza al bilancio deIIo Stato, col vantaggio della esenzione dalle imposte e della sottrazione al

cont~ollo di legittimità della Corte dei conti.

E un fenomeno che deve considerarsi sotto due aspetti: obiettivamente, come esso si presenta, e immer­

so nel contesto storico in cui si sviluppa e agisce: il primo aspetto riguarda il presente, il secondo il passato - in quanto ne ricerca le cause -e l'avvenire, perché ne studia e ne propone i rimedi.

Obiettivamente, il terrorismo è esplosione di violen­

za che si ammanta, volta per volta, di di versa «etichet­

ta» pseudo politica, con l'intento, forse, di renderne più credibile il fine ponendolo sotto una bandiera ideale,

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rossa o nera: per lo più rossa, con !'illusione che quest~

abbia maggior presa sull'animo degli italiani. In realta

e..\

violenza senza colore, oppure di un solo colore, rivela­

trice di vocazioni reazionarie e totalitarie, eseguita spesso dalle stesse persone fisiche, mercenari della morte e della tortura, con metodi monotonamente uguali di ferocia nazista, che di «rosso» non hanno proprio nulla, se non l'apparenza della vernice e dei disegni, e il colore del sangue che costoro spargono sulle nostre strade.

Il secondo aspetto è più complesso, perché ne ricerca le cause, vicine e remote. Vicine: le grandi piaghe sociali che portano alla esasperazione: inflazio­

ne, disoccupazione, illegalità e abusi nel mercato del lavoro, sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Remote: la storia dell'umanità intera, condizionata nel corso dei secoli e dei millenni dalla natura umana così come essa è, nelle sue radici di egoismo e di malvagità.

Causa causae est causa causati. Perciò occorre partire, appunto, da queste cause remote e arrivare, man mano, a quelle più vicine; altrimenti si rischia di macinare a vuoto rimedi sintomatici contro manife ta­

zioni esterne di mali profondi, che occorrerebbe invece combattere direttamente: così come il medico he prescrivesse antipiretici per eliminare i sintomi (la febbre) senza curarsi della malattia che è au a d I sintomo.

Non nascondiamoci - anche se è verità ingrata -che la violenza è insita nella natura umana. La tradizione più antica si perde in racconti divenuti leggendari, ma non per questo meno validi come ri ardi torici tra­

smessi verbalmente nel corso dei millenni: sono, fin dall'inizio, racconti di violenza e di guerra. La prima società - la prima famiglia - fu quella di E a e di

~d~mo: ~ prim~ fratell.i .fu.rono Abele e Caino, la prima IngIUstIzIa fu Il fratncldlO, che soppresse iI m igl iOI'e

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facendo di tutti nOI I discendenti di Caino. Non c'è quindi da meravigliarsi se la storia dell 'umanità è ~tori.a di violenza: violenza individuale - il fratello uccide Il fratello, in senso letterale - violenza collettiva, che si chiama «guerra» in senso lato -i fratelli hanno ucciso i fratelli.

Si giunge alla spaventosa conclusione - non nuova nella storia del pensiero politico e filosofico - di considerare la guerra come una specie di catarsi, necessaria nel corso di ciascuna generazione per ottene­

re, periodicamente, una specie di pace temporanea sulle rovine della distruzione. Se così fosse, noi dovremmo ugualmente opporci, e resistere, ad una legge na turale così spietata.

Non è una digressione: le osservazioni che ho fatto vogliono portare alla conclusione che il primo impegno nella lotta contro la violenza è in noi stessi, in ognuno di noi, nella coscienza e volontà di ciascuno, di combattere il nostro istinto di aggressività, il nostro egoismo: nella famiglia, nei rapporti sociali, nelle attività di lavoro. È un problema morale, che diviene etico e politico quando si consideri che vi sono egoismi individuali con riflessi sociali, come lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo per arricchire gli uni e impoverire gli altri; egoismi di gruppo, di categoria, di classe, a cui risalgono, in gran parte, le ingiustizie sociali, da cui derivano poi le tensioni, la violenza, la guerra civile: fenomeni di tutti i tempi, diversi però per i mezzi e le tecniche aggressive:

uccidere è divenuto via via più facile, distruggere è particolarmente agevole; tutti sanno che con i mezzi di cui oggi l'uomo dispone basterebbero cinque minuti per cancellare dall'intero pianeta ogni traccia di vita.

La soluzione dei problemi socia li che sta nno a monte del terrorismo è compito dei politici, e va lasciata ai politici; in ogni caso, i rimedi richiedono tempi lunghi, perché si concreta no nella faticosa risalita di una situazione deteriorata notevol mente nel corso

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degli ultimi decenni. Per i tempi brevi, non vi sono che i rimedi che ho chiamato «sintomatici», per loro natura provvisori e transitori, sul presupposto che si ,provveda, intanto, a rimuovere le cause profonde - economiche, sociali, politiche - con l'impegno e la energia che non sembra, finora, siano stati sempre dedicati come il fine proposto meritava.

Tra i rimedi «sintomatici» e provvisori da proporre, alcuni riguardano da vicino la magistratura: la concen­

trazione in una sola sede - che però non dovrebbe essere la capitale - dei giudizi penali per reati commessi da bande armate operanti sull'intero territorio della Re­

pubblica, la semplificazione delle procedure, il migliore e più ampio uso del giudizio direttissimo proprio, dove è possibile (quello improprio ha efficacia molto scarsa).

Altro rimedio, della massima importanza, è il potenzia mento e coordinamento delle forze di polizia, dei servizi di sicurezza e dei servizi segreti. Tutte le forze di polizia meritano il più alto elogio per la preparazione morale e tecnica, per l'opera diuturna, faticosa e pericolosa che svolgono, per il tributo di sangue e di vittime - veri martiri della libertà senza retorica - che anche nel decorso anno 1981 hanno lasciato alla meditazione di tutti in ogni luogo dove hanno combattuto la ferocia terrorista. Ma questo non

basta. .

Le forze di polizia non devono essere lasciate sole.

Anche se oggi è quasi scomparso l'atteggiamento negativistico di atavica ostilità contro l'autorità dello Stato, come se questo fosse il tradizionale nemico del cittadino, è necessario che tutti, e ciascuno, diano positivamente alle forze dell'ordine il loro appoggio concreto e, diciamo pure, coraggioso -di quel coraggio di cui le stesse forze dell'ordine sono costante ed alto esempio - non solo resistendo alle tentazioni di omertà, ma anche denunziando fatti e persone, senza lasciarsi intimidire. Questa, sia ben chiaro, non è «delazione» nel

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senso spregiativo che la parola assume talv.olta ne~ nostro lessico: è sacrosanto impegno per la difesa del valori di libertà, cui tutti i cittadini devono tenere nell'interesse comune. A nessuno si chiede, da nessuno si può pretendere, l'eroismo; ~a ogn.i ?missione,. ogni negligenza, ogni timore eccess.lvo: qUi , e un contrlbu~o che si porta al terrorismo, e qUindi alle forze reazIOnarie e tiranniche e, di conseguenza, alla distruzione della democrazia, di cui il popolo italiano è giustamente geloso.

Mi limito qui a porre il problema come oggetto di meditazione; non sono cosÌ presuntuoso da pensare di potermi rivolgere a tutti gli italiani. Con ben altra efficacia l'argomento potrebbe essere ripreso da chi , rappresentando,l'intera nazione, ha l'autorità per rivol­

gersi al popolo con la sua parola che possiede, nella eloquenza incisiva e nella profonda umanità, un fascino forse unico nella storia del nostro secolo.

Ho finito: a molti questa mia relazione non piacerà. Mi dispiace, ma non la cambio.

Ho detto, all'inizio, che viviamo in tempi che non consentono, e neppure tollerano, discorsi, più o meno lunghi, più o meno retorici; da trenta anni i sta otto la minaccia, più o meno vicina ma non mai lontana di una guerra atomica, che sarebbe veramente l'ultima 'p l' l'umanità distrutta.

Non è tempo, dunque, di di corsi e di par le: mai c?me oggi. "il silenzio è d'oro». È tempo inve e di nmboccarSI le maniche - le maniche della t.oga ono

~olto larghe, ma quelle del giudi e non dev n ~ssere ne troppo. larghe nè troppo stretll.: - e di agire, di

opera~e,. cl~s~uno. al proprio posto e s ondo i propri doveri, individuali e sociali, co"ì ome il buon oldato c~e non dorme e non sonnecchia, ma neppure è un dilettante di pe. . . rl·col· I o un I -an d ag. io avventune. . ro In

cerca?1 episodi brillanti; di agire, dicevo, perch' molte cose, finalmente, cambino: in meglio, si intende.

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21

È l'auspicio che rivolgo a me stesso e a tutti gli operatori del diritto, mentre le chiedo, signor Primo Presidente, di dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 1982.

CONSIDERAZIONI SUI DATI STATISTICI

Permane e si aggrava quella situazione di CrISI dell'organizzazione giudiziaria che costituisce purtrop­

po un fenomeno costante.

In particolare, nel settore della giustizia civile il dato fondamentale è costituito dall'aumento progressi­

vo e costante del numero dei procedimenti sopravvenuti in primo grado che, nell'anno trascorso, hanno toccato le settecentoventottomila unità: a ciò si è fatto fronte con un incremento di attività non del tutto adeguato sicché sono correlativamente aumentati i procedimenti pendenti (1 .274.000). Sono conseguentemente aumentati i tempi di definizione sia presso le Corti d'Appello sia presso i Tribunali, tempi che hanno raggiunto rispetti­

vamente gli 853 ed i 901 giorni: migliore, seppur non soddisfacente, la durata dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza, che peraltro supera I-ispettivamen­

te i 300 ed i 400 giorni.

In generale le situazioni più gravi riguardano i Tribunali, con aumenti del 9,5% per i procedimenti sopravvenuti , del 5,7% per quelli esauriti e del 9,1% per quelli pendenti.

Una situazione dello stesso tipo investe la Corte di Cassazione con un aumento di sopravvenuti e di pen­

denti rispettivamente del 5,9% e del 6,5%: in numero assoluto i pendenti ha nno raggiunto e superato le 25.000 unità.

>'''\' 'l

il l

~

I, \l.",.

(22)

Nel settore penale ad un gen.erale a.umento dei procedimenti sopravvenuti in ~as~ I~truto:lao e ad una diminuzione di quelli in fase di giudiZIO di l grad? ha corrisposto un aumento delle pendenze per la pnma, per la seconda un aumento ~elle . preture ed una flessione quasi generalizzata negli altn uffiCI.

Presso la Corte di Cassazione i procedimenti sono aumentati: del 16,5% i sopravvenuti (38.800) e del 7,2%

i pendenti (29.700).

È da prevedere che i recenti interventi legi lativi nel settore penale influiranno positivamente su questa situazione mentre il recente provvedimento di conces­

sione di amnistia e di indulto limiterà i suoi effetti a ll 'immediato futuro.

Per quanto concerne i dati inerenti alla criminalità è da segnalare una flessione del numero dei delitti denunciati (una volta da questi esclusi i Furti) mentre sono in aumento le denunce per i reati di maggior gravità: estorsione + 6,1%, rapine + 7,2%, sequestri di persona a scopo di rapina ed estorsione 9,7%.

Diminuiti invece gli omicidi volontari e gli infanticidi per causa d'onore (- l ,2%). ~

Sono inoltre aumentati i delitti commessi da autori rimasti ignoti , + 3,4%.

Nel valutare questi dati occorre però considerare che la flessione del numero delle denunce non -titui­ sce indice certo di una diminuzione della riminalità sia perch~ il da~o non ricomprende le denunce per furt sia perche su di esso può incidere in modo non determina­

bile la diminuzione della propensionc a dcnun 'iarc il r~at~ da parte delle parti offese, quanto mc no per i rcat i di mlllor gravità.

(23)

TAVOLE STATISTICHE

(24)

PENDENTI \, SOPRAVVENUTI ESAU RITI

Al 1-7·78 1-7·79 1·7·80 1·' ·78 1.1.79 \.7·80

Al Al Vl1rin1.. Al Vanllz. lO·6-8 1 Varial. 30-6·79 .lO-6-80 Variu ., JQ-6-81 Variu. ., 30-6-79 30·6·80 Variu ., 30·6-8 1 Varino

. /A C C/Il DIC DIC

UFFICI GIUDIZIARI 30-6·7S 30·6·79 ., )0·6-80 ., ., C/B DiC C/B

..

D

Primo grado e cog"izione direrra

- 5.0 534.587 - 8.0 525.488 - 1.7 404.143 394.865 - 2.3 401.103 + 1.6 431 .234 436.783 + J,3 430.988 - J.3 Tribunali 448.292 530.231 +18.3 570.524 + 7,6 622 .281 + 9.1 205.730 237.655 +15.5 260.169 + 9,5 162.46 1 187.654 + 15,5 198.296 + 5,7 Corii di Appello 3.960 4.649 + 17,4 4.993 + 7,4 5.620 + 12.6 1.718 1.897 +10 ,4 2.128 +12,2 1.224 1.510 +23,4 1.600 " 6.0

PrelUre 6 12.253 58 1.354

[,

Crado di appello

"

Preture 690 742 + 7,5 1.316 +77,4 1.572 + 19.5 54 1 1.945 +259,5 2.362 + 21,4 331 1.379 +316.6 2.193 ---59 .0

Tribunali 37.719 43.594 + 15,6 45.055 + 3.3 44.7 14 - 0.8 36.265 38.012 + 4,8 36.2 19 - 4.7 32.628 36.482 + 11.8 35.309 - 3.2 Corti di Appello 42.454 43.408 + 2.2 43.022 - 0.9 43.925 + 2.1 20.806 19.291 - 7.3 20.904 + 8.4 20.094 19.565 - 2.6 I B.4B2 - 5.5

Ca ssaziol/e Corte Su prema di Cassazione:

TOlale 23 .801 25.083 + 5,4 25 .852 + 3. 1 27 .5 38 + 6.5 I 9.444 9.297 1.6 9,841 + 5.9 B.162 8.528 + 4.5 8.155 - 4.4

di cui:

Procedimeni i ordinari 22.202 23.320 + 5.0 23.766 + 1.9 25.442 + 7.1 8.290 8.199 - 1.1 8.805 + 7,4 7.172 7.753 + B.l 7.129 - 8.1

J

l' 261 -45.5 372 - 42.5

Regolamenti di compelenza 518 354 -31.7 459 +29.7 497 + 8.3 315 366 + 16.2 410 + 10.0 479

514 + 0.6 654 ... 27.2

Connitti di giurisdizione 1.081 1.409 +30.3 1.627 +15.5 1.599 - 1.7 839 732 - 12,7 626 -14.5 511

I l

l'

(25)

1/7/80-3016/81

TAV. 2 - PROCEDIMENTI CIVILI

PER IO DI

1/7/78-30/6179 1/7/79-30/6/80

UFFICI GIUDIZIARI

Pendenti Soprav- Carico Esaurili E Pendenti Soprav- Carico Esaurili E Pendenti Soprav- Carico Esaurili E

inizio -% inizio -% inizio -%

\'cnuti (C) (E) venuti (C) (E) venu ti (C) (E)

periodo C periodo C periodo C

Primo grado e cognizione diretta

Preture 608.445 404.143 1.012.588 431.234 42.6 576.505 394.865 971.370 436.783 45,0 555.373 401.103 956.476 430.988 45,1 Tribunali 486.962 205.730 692.692 162.461 23,5 520.523 237.655 758.178 187.654 24,8 560.408 260.169 820.577 198.296 24,2 Corti di Appello 4.155 1.718 5.873 1.224 20,8 4.606 1.897 6.503 1.510 23,2 5.092 2.128 7.220 1.600 22,2

Grado di Appello

Pre ture 532 541 1.073 31 1 30,8 750 1.945 2.695 1.379 5U 1.403 2.362 3.765 2.193 58,2 Tribunali 39.957 36.265 76.222 32.268 42,8 43.525 38.012 81.537 36.482 44,7 43.804 36.219 80.023 35.309 44,1 Corti di Appello 42.696 20.806 63.502 20.094 31 ,6 43.296 19.291 62.587 19.565 31,3 41.503 20.904 62.407 18.482 29,6

Corte Suprema di Cassazione Cassazi011e

In totale 23.801 9.444 33.245 8.162 24,6 25.083 9.297 34.380 8.528 24,8 25.852 9.841 35.693 8.155 22,8 di cui:

Proced. ord. 22.202 8.290 30.492 7.172 23,5 23.320 8.199 31.519 7.753 24,6 23.766 8.805 32.571 7.129 21,9

Reg. di compet. 518 315 833 479 57,5 354 366 720 261 36,3 459 410 869 372 42,8

Conflit. di giur. 1.081 839 1.920 511 26,6 1.409 732 2.141 514 24,0 1.627 626 2.253 654 29,0

(26)

1-7·78 1-7-79 1-7-80 Variaz.% Variaz. % PROVVEDI MENTI VARI 30-6-79 30·6·80 30-6-8 1

- - - ­

B C

B A B

I) Sepa razione personale de i coniugi

a) do ma nde p resenta te 38. 160 39.525 40.614 + 3,6 + 2,8

b ) conc ilia te 380 521 367 + 37,1 -29,6

c) a bba ndonate 10.933 11.204 Il.531 + 2,5 + 2,9

d) rigetta te 110 236 223 + 114,5 - 5,5

e) accolte e omologate 23.667 27.667 28.264 + 16,9 + 2,2

2) Procedimenti di scioglimento e cessa z ione degli effetti civili del matrimonio

-sopravvenuti :

in fase pres idenziale 11.71 8 12 .756 14 .630 + 8,9 + 14,7 -esauriti:

con sentenza di scioglimento 1.Q40 1.129 1.100 + 8,6 - 2,6 con sentenza di cessazione

deg li effetti c ivili 9.238 9 .743 9.779 + 5,5 + 0,4

3) Fallime nti dic hi a ra ti 5.41 9 5.558 5.220 + 2,6 - 6, 1

4) Fa ll ime nti ch iusi 4 .320 4.441 3.968 + 2,8 -10,7

5) Ve ndite mobiliari 14 .511 14.323 12 .959 1,3 + 9 ,5

6) Vendite immobiliari 937 1.089 1.140 + 16,2 + 4.7

7) Decreti ingiuntivi 255 .342 232.985 279.436 - 8,8 + 19 ,9

8) Sequestri giudiziari 2.767 2.588 2.638 - 6,5 + 1.9

9) Sequestri conservativi 5.88 1 6.040 6.590 + 2,7 + 9,1

IO) Pignoramenti 192.739 178 .219 176.395 - 7,5 - l ,O

(27)

TAV. 4 - MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE Primo grado: Preture, Tribunali, Corti d'Appello

Anni 1971-80

di cui con Pendenti a

Anni Sopravvenuti Esauriti se nt enza fine anno

Dati assoluri

1971 468 .766 413.178 176 .992 861.698

1972 507.043 434.629 183 .799 926.027

1973 530.188 432 .174 178 .130 967.287

1974 594.591 606.976 270.527 986.887

1975 637.509 555 .527 262 .858 1.090.387

1976 638.462 580.711 277 .387 1.1 25 .203

1977 643. 171 614.453 298.663 1.165.20 I

1978 694.139 657.445 331.704 1.25 1.9 18

1979* 660.060 653 .853 366.143 I.r5.312

1980* 728 .105 703.440 353.840 1.274.193

Dati per 100.000 ahitalNi

197 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980*

865 ,2 927,9 960.8 1.073 ,0 1.14 1.9 1.136,7 1.139.1 1.221 ,5 1.1 59.7 1.275 .8

762 ,6 795.4 783 .2 1.095 .3 995.0 1.033 .9 1.088.3 1.1 56.9 1.148.8 1.232,6

326.7 336.4 322.8 488.2 470 .8 493 ,8 529.0 583.7 643 .3 620.0

1.590.5 1.694 .7 1.753 .0 1.78 1.0 1.963.8 2.003 ,3 2.063 .7 2.203 ,0 2.205,6 2.232 ,7

• Dali provvisori.

(28)

Anni 1971-1980

di cui con Pendenti

Anni Sopravvenuti Esauriti

sente nza fine anno

Tribunali e corti di appello

197 1 40.277 35.315 29.530 78.448

1972 43 .207 36.627 30.073 83 .453

1973 45. 151 37.243 30.708 89.668

1974 50.23 1 52.720 44.089 85.339

1975 55 .275 54.297 44.749 86.25 1

1976 54.242 56.573 48.323 84.863

1977 59.843 60.008 51.314 84 .305

1978 61.932 57.506 47.489 88.845

1979 61.142 57.894 47.442 90.607

1980 * 58.295 57.209 49.425 90.972

Corte di Cassazione (1)

197 1 4.896 4.370 3.893 13 .31 1

1972 4.962 4.216 3.828 14.057

1973 5.233 3.936 3.537 15.354

1974 5.362 4.944 4.344 15.772

1975 6.860 5.072 4.270 17.560

1976 7.483 5.375 4.725 19.668

1977 7.737 6.240 5.756 21.165

1978 8.5 14 6.834 6.171 22.845

1979 8. 125 7.081 6.6 12 23.889

1980 * 8.5 16 7.272 6.578 25 .133

Totale

1971 45 .173 39 .685 33.423 91.759

1972 48 .169 40.843 33.90 1 97.5 10

1973 50.384 41. 179 34.245 105 .022

1974 55.593 57.664 48.433 101.111

1975 62 .135 59 .369 49.0 19 103.8 11

1976 6 1.725 6 1.948 53.048 104.53 1

1977 67 .580 66.248 57 .070 105.470

1978 70.446 64.340 53 .660 111.690

1979 69.267 64.975 54 .054 114.496

1980 * 66 .8 11 64.481 56.003 11 6.105

(I) Esclusi i provvedimenti in camera di consiglio.

(*) Dali provvisori.

(29)

TAV. 6 - DURATA MEDIA IN GIORNI DELLE CONTROVERSIE CIVILI IN COMPLESSO

Anni 1976-1980

Anni PrClure Tribunali Corti di Appello

\976 53 \ 9 \\ 765

\977 562 887 745

\978 548 868 745

\979 537 843 798

\ 980 434 90 \ 853

(30)

Anni 1976-1980

LAVORO PREVIDENZA E ASS ISTENZA ANNI

Prelure Tribunali Prcture Tribunali

1976 264 208 410 173

1977 268 235 460 209

1978 262 321 453 265

1979 299 341 454 296

1980 3 16 353 441 324

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