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Studio Legale Matrone Via S.T.E. Cirillo Boscoreale (NA) Tel. Fax pec:

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1 Studio Legale Matrone

Via S.T.E. Cirillo 3 80041 – Boscoreale (NA) Tel. Fax. 081-181.77.360 pec: [email protected]

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In adempimento dell’ordinanza del Tar Lazio – Roma, sezione I Quater n. 3599/21 pubblicata il 24.03.2021 nel giudizio r.g.n. 528/2012, con cui il predetto Tar disponeva la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi dell’ordinanza nonché dell’indicazione dei controinteressati.

Nell’interesse di: Bianculli Maurizio, nato a Napoli il 08/07/1969 (C.F.: BNC MRZ 69L08 F839C); Ambrosino Alessandro, nato a Torre del Greco il 16/02/1978 (C.F.: MBR LSN 78B16 L259Q); Amitrano Pierfrancesco, nato a Napoli il 04/10/1974 (C.F.: MTR PFR 74R04 F839U);

Bagnato Daniele, nato a Catanzaro il 07/09/1974 (C.F.: BGN DNL 74P07 C352Q);

Baldassarre Raffaele, nato a San Pietro V.co (BR) il 03/09/1975 (C.F.: BLD RFL 75P03 I119R);

Blasi Raffaele, nato a Bari il 29/07/1975 (C.F.: BLS RFL 75L29 A662J); Bonavita Rosario, nato a Napoli il 06/09/1972 (C.F.: BNV RSR 72P06 F839Y); Caramia Emilia Maria, nata a Taranto il 02/02/1968 (C.F.: CRM MMR 68B42 L049A); Caffè Gaetano, nato a Mottola (TA) il 01/01/1977 (C.F.: CFF GTN 77A01 F784Q); Carlone Pietro, nato a Piedimonte Matese (CE) il 31/05/1973 (C.F.: CRL PTR 73E31 G596BR); Cerminara Giuseppe, nato a Catanzaro il 16/03/1979 (C.F.: CRM GPP 79C16 C352A); Cilio Soccorso Jean Pierre, nato a Losanna (CHZ) il 24/09/1972 (C.F.: CLI SCR 72P24 Z133N); D’amore Giuseppe, nato a Marigliano (NA) il 30/09/1962 (C.F.: DMR GPP 62P30 E955O); Deceglie Tommaso, nato a Giovinazzo (BA) il 31/03/1969 (C.F.: DCG TMS 69C31 E047H); D’Elia Antonio, nato a Potenza il 17/10/1969 (C.F.: DLE NTN 69R17 G942X); Del Grosso Antonio, nato a Pescina (AQ) il 27/10/1972 (C.F.: DLG NTN 72R27 G492S); De Fusco Giuseppe, nato a Caserta il 20/03/1967 (C.F.: DFS GPP 67C20 B963J); Devangelio Salvatore, nato a Manduria (TA) il 01/06/1975 (C.F.: DVN SVT 75H01 E882O); Eliseo Vito, nato a Mazara del Vallo (TP) il 10/01/1974 (C.F.: LSE VTI 74A10 F061G); Empirio Luigi, nato a Brindisi il 22/02/1975 (C.F.:

MPR LGU 75B22 B180W); Filippi Andrea, nato a Copertino (LE) il 25/10/1977 (C.F.: FLP NDR 77R25 C978E); Fontanot Gian Paolo, nato a Trieste il 12/07/1969 (C.F.: FNT GPL 69L12 L424V); Gaeta Francesco, nato a Brindisi il 01/07/1974 (C.F.: GTA FNC 74L01 B180T);

Giugliano Carmine, nato a Napoli il 28/04/1971 (C.F.: GGL CMN 71D28 F839W); Grisorio Michele, nato a Canosa di Puglia (BT) il 20/04/1976 (C.F.: GRS MHL 76D20 B619Z);

Guerriera Carmelo, nato a Messina il 08/02/1977 (C.F.: GRR CML 77B08 F158N); La Rosa Marcello, nato a Messina il 25/01/1975 (C.F.: LRS MCL 75A25 F158Y); Loprete Romualdo, nato a Catanzaro il 28/05/1970 (C.F.: LPR RLD 70E28 C352N); Landolfi Pierluigi, nato a Caserta il 11/09/1976 (C.F.: LND PLG 76P11 B963H); Maffezzoni Andrea, nato a Soresina (CR) il 13/04/1975 (C.F.: MFF NDR 75D13 I849G); Netti Giovanni, nato a Bari il 03/03/1968 (C.F.: NTT GNN 68C03 A662X); Pellegrino Giuseppe, nato a San Pietro Vernotico (BR) in data 03/10/1975 (C.F.: PLL GPP 75R03 I119F); Potenza Mario, nato a Grassano (MT) il 17/01/1970 (C.F.: PTN MRA 70A17 E147T); Russo Gennaro, nato a Napoli il 16/04/1969

Firmato digitalmente da

IPPOLITO MATRONE

CN = IPPOLITO MATRONE C = IT

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2 (C.F.: RSS GNR 69D16 F839U); Zanin Emanuele, nato a Rieti il 09/12/1974 (C.F.: ZNN MNL 74T09 H282Y); Olivieri Luca, nato a Napoli il 05/04/1967 (C.F.: LVR LCU 67D05 F839D), rapp.ti e difesi dall’avv. Ippolito Matrone (C.F.: MTR PLT 81R22 G813V), giusta procura in calce al ricorso introduttivo r.g. n. 528/2012 pendente innanzi al Tar Lazio – Roma, sez. I Quater, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge relative al presente procedimento all’indirizzo p.e.c. [email protected].

e/o al numero di fax 081-181.77.360.

SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI.

L’amministrazione intimata provvedeva a bandire il concorso interno a 116 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M.

23 luglio 2009, come modificato con D.M. 28 febbraio 2011 con ampliamento dei posti sino a 350, cui partecipavano tutti i concorrenti in epigrafe individuati.

In proposito va segnalato che, dopo lo svolgimento e la correzione degli elaborati di cui alla prova scritta nonché dopo la reiterazione delle stesse, l’amministrazione provvedeva ad integrare i criteri di valutazione dei titoli di servizio redatti in data 22 novembre 2010.

Non a caso il verbale della Commissione esaminatrice attestante la correzione delle prove scritte veniva redatto in data 09/12/2010, mentre in data 30/05/2011 la p.a.

provvedeva ad integrare quanto previsto nel novembre 2010 ai fini della valutazione dei prefati titoli.

Ad ogni modo la P.A., investita da numerose istanze in tal senso da parte dei candidati nonché da molteplici sigle sindacali, decretava la reiterazione delle prove scritte alla luce di svariati errori accertati dalla commissione esaminatrice giusta provvedimento del 15 marzo 2011.

Tuttavia, come si argomenterà puntualmente in diritto, l’amministrazione non accertava ulteriori errori evidenti con riguardo alle citate prove scritte, e provvedeva a correggere risposte in maniera palesemente errata.

Proprio in ragione delle sovra estese motivazioni, la segreteria provinciale SIAP di Napoli provvedeva a notificare un primo atto di invito a chiarimenti del 11 aprile 2011, in cui veniva segnalata l’insopportabile ed illegittima abitudine dell’amministrazione ministeriale circa la prefata reiterazione delle prove scritte, posto che le spese della medesima sono interamente a carico dello Stato, e non di coloro i quali determinano i cennati errori.

La Direzione Centrale del Ministero intimato provvedeva a interessare formalmente la commissione esaminatrice ai fini di un’attenta disamina delle eccezioni sollevate;

tuttavia la sigla sindacale richiamata notificava un ulteriore atto di diffida in data 30 maggio 2011 per l’individuazione delle manifeste responsabilità dei dirigenti all’uopo preposti, sino ad oggi senza esito alcuno.

In verità, in data 03 ottobre 2011 la suddetta sigla sindacale provvedeva, altresì, alla notifica di un atto in cui si richiedeva espressamente alla p.a. notizie circa eventuali

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3 corsi di intercettatore telefonico svolti dal Ministero dell’Interno, stante quanto previsto alla lettera sub D) dei criteri di valutazione dei titoli afferenti al concorso in questione.

Innanzi a tale richiesta il Ministero resistente provvedeva a negare l’organizzazione dei menzionati corsi con nota del 15/12/2011.

Successivamente l’amministrazione provvedeva ad approvare la graduatoria finale del concorso in questione in data 03 novembre 2011, con rettifica della medesima in data 14 novembre 2011 ed in data 28 novembre 2011.

Con il predetto ricorso sono stati proposti i seguenti motivi di diritto che qui si riportano.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Illogicità manifesta.

Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando di concorso

Come appena esposto nella parte in fatto, l’amministrazione ministeriale provvedeva alla reiterazione della prova scritta nel marzo del 2011 in virtù dell’emersione di evidenti errori relativi alla medesima, afferenti talvolta alle domande somministrate ai candidati, altre volte alle risposte proposte come esatte, ma effettivamente errate.

All’uopo veniva reiterata la prova scritta per tutti coloro i quali avevano partecipato a quelle determinate batterie contenenti i segnalati errori.

Ma la gravissima fallacia dell’amministrazione non consisteva nella reiterazione della prova, nonostante sia una pratica da utilizzarsi una tantum, e non divenire prassi ormai consolidata, bensì nel non avere rilevato altre domande e risposte palesemente errate, ovvero di avere emendato in maniera sbagliata domande e risposte asseritamente errate, in tal guisa falsando, di fatto e di diritto, l’intera graduatoria impugnata.

Chi scrive ritiene di circoscrivere le proprie argomentazioni dapprima a: A) quanto emerso in sede di verifica delle domande non oggetto di necessaria e doverosa reiterazione; successivamente di: B) analizzare quanto dedotto in sede di reiterazione.

A.1) Nello specifico, va analizzato il quesito n°57 presente nel questionario lettera N:“Il responsabile di un ufficio deve programmare i turni di fruizione delle ferie del personale avendo cura che il numero dei congedi non superi di massima l’aliquota di a) 1/3 della forza effettiva di ciascun ruolo; b) 1/4 della forza effettiva; c) 1/5 della forza effettiva di ciascun ruolo; d) 1/3 della forza effettiva”.

In proposito l’amministrazione indicava la lettera b) (1/4 della forza effettiva) quale risposta esatta: trattasi di un errore macroscopico inficiante il punteggio attribuito.

Si consideri preliminarmente che la norma in questione concernente il “Congedo Ordinario” è prevista dall’art. 59 del DPR 782/85, secondo cui:<<Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il

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4 numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo>>.

L’errore citato è ravvisabile non solo sotto un profilo prettamente semantico, mancando, in proposito, l’indicazione “…di ciascun ruolo”, espressione tra l’altro riportata anche nelle altre risposte errate, ma anche sotto un profilo sostanziale.

Per meglio comprendere il citato aspetto sostanziale, e premesso il brocardo per exempla iter breve est, si consideri all’uopo un ufficio con 4 direttivi, 20 ispettori, 12 sovrintendenti, 40 agenti-ass-ass.c.: tale ufficio avrebbe una forza totale di 76 dipendenti.

Orbene, la risposta errata indurrebbe a ritenere che il dirigente dovrebbe programmare i turni di fruizione delle ferie tenendo conto che, per ogni periodo, vada a congedo ordinario un numero non superiore a 15 dipendenti, a prescindere dal ruolo, il che potrebbe favorire gli uni (ad esempio, solo gli ispettori) a discapito degli altri.

La norma ha inteso tutelare, invece, l'equa distribuzione dei diritti e doveri tra le varie qualifiche per evitare disparità di trattamento, e dunque il numero massimo in congedo sarà: 1 direttivo, 5 ispettori, 3 sovrintendenti, 10 agenti-ass-ass.c.

Dunque la risposta elaborata dal Ministero è palesemente errata, e non risulta essere stata reiterata.

A.2) Il questionario “A” prevedeva la seguente domanda n°5:”Quale organo è competente in materia di rilascio della licenza per esportare armi? a) l’autorità locale di P.S.; b) il Questore; c) il Prefetto; d) il Ministro dell’Interno”, con indicazione della risposta esatta la b).

In tal caso la domanda, invece, prevede, per come formulata, una duplice risposta esatta, ovvero sia la b) sia la d) per le seguenti motivazioni.

Nello specifico va detto che la domanda fa riferimento alle armi, senza distinguere tra armi da guerra ed armi comuni da sparo: in tal caso rileva una differenza non solo per la diversa natura delle prefate armi, ma anche in ragione del regime giuridico all’uopo applicabile.

Se infatti l’esportazione delle armi comuni da sparo è soggetta ad autorizzazione del Questore, invece l’esportazione di armi da guerra è soggetta ad autorizzazione del Ministro dell’Interno alla luce degli artt. 38 e 41 del R.D. 635/40.

Sul punto sovviene anche la giurisprudenza amministrativa, secondo cui:”Ai sensi dell'art. 28, t.u.p.s. 18 giugno 1931 n. 773 e degli art. 39 e 41 r.d 6 maggio 1940 n. 635 nonché dell'art. 10 l. 18 aprile 1975 n. 110, l'autorizzazione all'esportazione di armi di guerra rilasciata dal ministero dell'interno non compete a soggetto diverso dal fabbricante, tenuto conto particolarmente che la normativa del 1975 stabilisce il divieto assoluto per qualunque soggetto privato di intromettersi nella circolazione e nel commercio delle armi da guerra…” (Tar Lazio Roma, sez. I, 17 gennaio 1990, n°29).

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5 Dunque la domanda andava annullata in ragione dell’art. 5 del bando di concorso, il quale prescriveva quanto segue:”I questionari sono formulati come domande dirette cui deve corrispondere una ed una sola delle quattro risposte”.

A.3) Il questionario “E” della prova scritta prevedeva la seguente domanda n°75, non oggetto di reiterazione:”In Piemonte si trovano a) le Alpi Cozie; b) le Alpi Giulie; c) le Alpi Pennine; d) le Alpi Lepontine”.

E’ evidente a chiunque che la predetta domanda comporta ben due risposte esatte, ovvero sia la lettera a) sia la lettera c), sebbene il Ministero resistente abbia considerata corretta la sola a).

Anche in tal caso l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad emendare tale basilare errore: cosa che, in verità, non è avvenuta nel modo più assoluto, sempre in spregio dell’art. 5 del bando.

A.4) Il questionario “E” prevedeva la seguente domanda n°73:”La distanza stradale tra Genova e Roma è di circa a) 480; b) 530; c) 580; c) 630”, con indicazione della risposta esatta quale la b) = 530.

In verità, la risposta esatta, ed a ogni modo più corretta, è quella sub a = 480, in quanto se viene percorsa la A1, la distanza stradale tra le due città è di 512 km; se viene percorsa la SS1 e la A12, la prefata distanza è pari a 487 km; se viene percorsa la A21 e la A1, la citata distanza è di 667 km.

Anche in tal caso la risposta è errata, e non è stata oggetto di reiterazione.

A.5) Nel questionario “N” va analizzata la domanda n°1, secondo la quale:”Cosa è richiesto per le riunioni che si svolgono in un esercizio pubblico ? a) l’avviso all’autorità di P.S.; b) il nulla osta dell’autorità di P.S.; c) l’autorizzazione del Sindaco;

d) nessun obbligo”, con indicazione della risposta presuntivamente esatta la a).

L’amministrazione resistente, nonostante l’art. 18 del TULPS effettivamente stabilisca che:<<I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore>>, tuttavia dimentica la fondamentale sentenza n°27/58 della Consulta, la quale passò al vaglio di legittimità costituzionale la predetta norma rispetto all’art. 17 della Costituzione.

I Giudici delle Leggi, in particolare, sostennero che:”L'art. 17 della Costituzione, dopo aver affermato il principio che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi (primo comma), statuisce che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non é richiesto preavviso (secondo comma), mentre per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, ché possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica (terzo comma)…. L'obbligo del preavviso resta pertanto limitato alle sole riunioni in luogo pubblico; onde le norme dell'art. 18, nella parte relativa alle riunioni in luogo aperto al pubblico, si appalesano in contrasto con quelle dell'art. 17 della Costituzione”.

Nel caso di specie trattasi di esercizio pubblico, ovvero di un luogo aperto al pubblico, e pertanto l’avviso alla P.S. non è previsto, con conseguente risposta esatta sub d).

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6 Anche tale risposta è errata, e non è stata reiterata da parte della p.a.

A.6) In merito al questionario F va visionata la domanda n°5, recante quanto segue:”I cittadini dell’Unione Europea per soggiornare in Italia a) devono presentare richiesta del permesso di soggiorno all’ufficio di polizia di frontiera; b) devono presentare la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall’ingresso, al Questore della provincia in cui si trovano; c) devono chiedere il nulla osta del Giudice di pace; d) devono presentare un contratto di lavoro a tempo indeterminato all’ufficio provinciale del lavoro”, con indicazione della risposta esatta sub b).

In verità, la domanda de qua non trova alcuna risposta in virtù del ventaglio offerto dall’amministrazione, posto che i cittadini della UE non hanno obblighi in proposito.

Il Ministero intimato ha infatti travisato il contenuto dell’art. 5 del D.Lgs. 30/07, ad avviso del quale:<<In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi>>.

La normativa de qua, nell’ottica del principio di libera circolazione dei cittadini della UE, presuppone una facoltà da parte del medesimo, e non un obbligo in tal senso.

Tuttavia la banale confusione partorita dal Ministero concerne il diverso art. 1 della legge 68/07 riguardante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari turismo e studio, ovvero relativa ai cittadini non appartenenti alla UE.

Anche tale risposta non è stata oggetto di reiterazione da parte della p.a.

B.1) L’impugnato decreto di reiterazione provvedeva, alla pagina 3, a correggere (??) la risposta alla domanda n°51 del questionario C, sostenendo che la medesima non fosse quella inizialmente indicata come esatta, ovvero la b), bensì indicando la d) quale risposta corretta.

Trattasi di un errore ancora più grave di quelli precedenti, in quanto formulato a seguito di esercizio del potere emendativo della p.a.

Invero la domanda era la seguente:”Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia a) deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o il reparto cui è destinato; b) deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o il reparto cui è destinato, salvo autorizzazione del capo dell’ufficio o reparto a risiedere altrove; c) può risiedere ove ritiene, salvo casi particolari determinati dall’ufficio in cui si presta servizio; d) può risiedere ove ritiene, ma domiciliare nel luogo ove presta servizio”.

Per comprendere la corretta risoluzione della domanda, bisogna fare riferimento all’art. 48 del DPR 335/82, rubricato <<Obbligo di residenza>>, secondo cui:<<Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o reparto cui è destinato. Il capo dell’ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia

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7 conciliabile con il pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere.

Dell’eventuale diniego è data comunicazione scritta all’interessato. Il provvedimento deve essere motivato>>.

Peraltro la giurisprudenza amministrativa ha in proposito chiarito che il dovere di residenza in argomento si concretizza nell’obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio; diversamente il dipendente ha diritto di chiedere ad essere autorizzato a risiedere altrove per rilevanti ragioni di ordine privato e/o familiare.

Orbene, nessuno può dunque dubitare della correttezza della risposta sub b) così come indicata inizialmente dalla p.a., e successivamente, nonché inspiegabilmente, modificata nella lettera d).

B.2) Il questionario “N” prevedeva la seguente domanda n°5:”E’ consentito agli operatori di polizia procedere all’acquisto di droga? a) si, solo agli ufficiali di P.G.; b) si, solo agli ufficiali di P.G. nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria; c) si, ma solo nell’ambito delle ipotesi del cosiddetto “acquisto simulato; d) si, sia agli ufficiali che agli agenti di P.G. nel corso di operazioni antidroga”.

Sebbene l’amministrazione intimata indicasse correttamente la risposta esatta sub c), il decreto di reiterazione annullava la predetta domanda in quanto non vi sarebbe alcuna risposta esatta.

Trattasi di un’affermazione falsa e grossolana, posto che l’art. 9 della legge 146/06 prevede che:<<1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali”.

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8 Nello specifico, trattasi di una puntuale causa di giustificazione prevista dalla legge proprio nel caso di acquisto simulato di droga: dunque la domanda corretta era la c), e la P.A. non doveva provvedere ad annullare una risposta corretta.

B.3) Il questionario “N” prevedeva la seguente domanda n°73:”Il Friuli Venezia Giulia a sud confina con a) il mare Adriatico; b) il Veneto; c) l’Istria; d) la Dalmazia”, con risposta esatta indicata la a).

Orbene, l’amministrazione ministeriale provvedeva all’annullamento della domanda e della risposta de quibus stante la presunta ricorrenza di più risposte esatte.

Tuttavia basta adoperare un manuale adatto per le scuole elementari per comprendere che il Friuli Venezia Giulia è “la regione più nord-orientale del territorio italiano: a nord il Friuli Venezia Giulia confina con l’Austria, a est con la Slovenia (ex-Iugoslavia), a sud con il Mare Adriatico e a ovest troviamo il Tagliamento e la Livenza che la dividono dal Veneto…”.

Anche in tal caso l’actio della p.a. è illegittima per lapalissiane ragioni.

B.4) Il questionario “A” prevedeva la domanda n°79:”Quando sono state istituite le Regioni a statuto ordinario ? a) nel 1948; b) nel 1957; c) nel 1968; d) nel 1970”.

Sebbene il correttore indicasse la risposta sub d) quale esatta, inspiegabilmente il Ministero provvedeva ad annullare la medesima in sede di reiterazione per la presunta ricorrenza di più risposte esatte.

Ma è evidente a tutti che le Regioni a statuto speciale sono state istituite tra il 1946 ed il 1948 (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige). La Regione Friuli Venezia Giulia è stata istituita nel 1963, mentre le Regioni a statuto ordinario (15) sono state istituite solo nel 1970, molto osteggiate sia dal Governo sia dagli apparati burocratici dello Stato.

Pertanto anche tale domanda non andava annullata.

Premesso quanto suesposto, va sottolineato che l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione intimata si è rivelato illegittimo a monte, ovvero all’atto dell’elaborazione della prova scritta, stante gli evidenti errori segnalati al paragrafo sub A), nonché a valle, coincidente con gli ulteriori errori commessi all’atto del momento emendativo perpetrato da parte dell’amministrazione resistente.

Tutto questo ha chiaramente falsato l’intera graduatoria definitiva, pregiudicando la liceità dei punteggi all’uopo attribuiti: si consideri, infatti, che ad ogni risposta esatta corrispondeva l’attribuzione di un punteggio pari a 1,25.

Un semplice calcolo aritmetico degli errori su evidenziati può dare la misura della gravità del agere dell’amministrazione: gli errori concernono 10 domande e risposte, per un complessivo punteggio pari a 12,5.

Tale differenziale rappresenta il margine complessivo di errore della p.a. nella redazione della graduatoria definitiva, il quale inficia la complessiva procedura di concorso.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che:”Il potere di autotutela deve riconoscersi in capo all'amministrazione anche in presenza di una graduatoria

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9 divenuta definitiva a seguito del decorso dei termini previsti senza la presentazione di reclami avverso la graduatoria stessa, qualora dall'esame della documentazione possa rilevarsene la compilazione errata, sussistendo di certo tale potere correttivo di errore materiale o di fatto, anche se non previsto dal bando, senza che si renda necessario al riguardo valutare comparativamente interessi pubblici e privati, per essere l'interesse pubblico all'annullamento insito nel fatto che l'illegittima attribuzione del punteggio continua a esplicare i propri effetti - con attribuzioni di contratti a tempo determinato non legittime - nel tempo, trattandosi di elenco permanente avente efficacia pluriennale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2006, n°1360).

La graduatoria definitiva va annullata nei termini suindicati, in quanto la redazione della medesima è palesemente falsata alla luce delle superiori argomentazioni.

Ad ogni buon conto ci si riserva, altresì, la facoltà di evidenziare con motivi aggiunti eventuali ulteriori errori all’esito delle istanze di accesso presentate da parte dei concorrenti al Ministero competente.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 quater del DPR 335/82. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 53/01

A prescindere da quanto già esposto al capitolo sub 1), va sottolineato che l’art. 24 quater del DPR 335/82 prevede quanto segue:<<1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)>>.

Dalla semplice lettura del disposto normativo è evidente la previsione di una particolare forma di scorrimento nei limiti e con le modalità delineate dal comma 5 del citato articolo.

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10 Orbene, le vacanze di organico circa la qualifica bandita con il concorso di cui sopra da parte del Ministero dell’Interno si aggirano su circa 5.000 unità: trattasi di una scopertura tutt’ora vigente, che la procedura concorsuale de qua sicuramente non può ricoprire con i soli posti messi a concorso (350).

In proposito va altresì ricordato il disposto dell’art. 12 del D.Lgs. 53/01, secondo cui:<<I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno>>.

Analizzando con la dovuta attenzione entrambe le normative di riferimento, e premessa l’enorme vacanza di organico di cui sopra, si deduce chiaramente l’illegittimità del bando adottato da parte del Ministero intimato nella parte in cui quest’ultimo non ha motivato le ragioni in virtù delle quali non procedere allo scorrimento della graduatoria de qua.

In proposito non può negarsi, infatti, che l’art. 24 quater DPR 335/82 prevede il prefato scorrimento nei termini di cui sopra, mentre l’art. 12 del D.Lgs. 53/01 assume la necessità del concorso annuale per tutti i posti disponibili per ciascun anno.

Sotto tale profilo, pertanto, l’amministrazione intimata è incorsa nella violazione dell’art. 3 della legge 241/90 nella parte in cui, stante la pubblicazione di un nuovo bando, non ha indicato quelle ragioni in base alle quali non applicare lo scorrimento della graduatoria precedente al medesimo.

Tale ragionamento si impone non solo alla luce delle menzionate norme di legge, ma anche dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, secondo il quale:”L'amministrazione pubblica che intenda procedere a nuove assunzioni è tenuta ad utilizzare una graduatoria ancora efficace, eccetto nel caso in cui ricorrano specifiche ragioni giustificative, da esplicitare nella motivazione del bando”

(Consiglio di Stato, sez. V, 04 marzo 2011, n°1397).

L’onere motivazionale obliterato da parte dell’amministrazione era proprio quello di rendere percepibile le ragioni in base alle quali non solo non si è proceduto allo scorrimento della precedente graduatoria, ma anche attinenti alla finanza pubblica:

nessuno può negare, infatti, che l’indizione di un nuovo concorso non comporti spese enormi per lo Stato rispetto al mero scorrimento della graduatoria.

Ad ogni modo, l’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo prescrive l’inderogabile obbligo dell’indicazione dei <<…presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria>>.

In particolare, per presupposti di fatto devono intendersi i supporti fattuali del provvedimento, ossia gli elementi ed i dati di fatto oggetto di valutazione ai fini dell’adozione dell’atto amministrativo; per ragioni giuridiche, invece, quelle argomentazioni ed i ragionamenti giuridici a supporto dello stesso.

Va inoltre precisato che la motivazione è un “elemento essenziale” del provvedimento amministrativo (in proposito, ex multis, si veda TAR Toscana, 17 luglio 2000, n°1695): ciò in quanto la pubblica amministrazione, nell’esercizio di

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11 qualsivoglia attività autoritativa, deve motivare le proprie statuizioni al fine di evitare che si possa scadere nel mero arbitrio, e compatibilmente con il rispetto dei principi di razionalità e logicità dell’actio amministrativa.

Nel caso di specie l’amministrazione ha apoditticamente provveduto a bandire un nuovo concorso interno, con spese enormi e meglio dettagliate nelle missive della richiamata sigla sindacale, senza motivare, nemmeno succintamente, le ragioni di un siffatto operato, peraltro contrastanti con gli elementari principi della contabilità di Stato.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del DPR 487/94. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/90

Nella parte in fatto è già stato anticipato che l’amministrazione resistente provvedeva a pubblicare i criteri di valutazione dei titoli detenuti dai candidati in data 22/11/2010, mentre in data 09/12/2010 veniva espletata la correzione della prova scritta.

Ma nel marzo del 2011 la p.a. intimata provvedeva a reiterare la prova scritta in virtù dei citati errori, la quale veniva espletata e corretta nell’aprile del 2011.

Con verbale del 30/05/2011 la commissione provvedeva a “…integrare il proprio verbale n°14 del 22 novembre 2010 con le seguenti specificazioni…”, prevedendo una serie di attribuzioni e/o assegnazioni al ricorrere di questo o quell’altro requisito.

Dunque l’amministrazione integrava la prefata valutazione dei titoli in un momento successivo rispetto sia alla correzione della originaria prova scritta, sia alla reiterazione della medesima.

Tale operato evidenzia, senza alcun dubbio, un ulteriore vizio della contestata procedura concorsuale.

In proposito basti considerare che l’amministrazione intimata avrebbe dovuto assicurare l'obiettiva ed imparziale valutazione dei titoli presentati dai candidati in un concorso: tale principio può ritenersi rispettato solo nel caso in cui i criteri di valutazione siano determinati prima della correzione della prova comportante la relativa valutazione.

Sebbene la commissione, nel caso di specie, abbia parlato di integrazione rispetto al verbale del 22/11/2010, va sottolineato che, nel verbale del maggio 2011, si specificano elementi fondamentali ai fini della valutazione dei prefati titoli, in tal guisa pregiudicando la normativa a presidio dei sovra estesi principi.

Tale tesi è pienamente confermata dall’art. 8 del DPR 487/94, ad avviso del quale:<<1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati>>.

Nel caso di specie, invece, il Ministero ha dapprima provveduto a correggere le prove scritte sostenute dai candidati, e successivamente ha integrato i criteri di valutazione

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12 dei titoli, in verità stabilendo nuovi elementi e requisiti, e pertanto violando la normativa de qua.

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:”Nei concorsi ai ruoli della polizia di Stato, la valutazione dei titoli….secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, …..previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati" ; ciò in considerazione della "ratio" del migliore contemperamento delle esigenze di imparzialità e di anonimato dei candidati, assicurato dalle valutazioni dei titoli in una fase nella quale il risultato delle prove non è ancora noto, con l'esigenza primaria di speditezza della procedura, consentita dal fatto che non si procede alla valutazione dei titoli dei candidati assenti dalle prove scritte" (Consiglio St. Atti norm., 14/01/2004, n. 5637).

Come appena visto, le menzionate disposizioni legislative vanno necessariamente collegate alla violazione dell’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, come modificato dalla legge 15/05, il quale ha codificato il principio di trasparenza della pubblica amministrazione cui va sempre improntato l’agere amministrativo.

Tale tipo di codificazione trova la sua fondamentale essenza nell’art. 97 della Costituzione, relativamente ai principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

In virtù di tanto il provvedimento impugnato è votato a sicuro annullamento.

4) Ancora sull’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta.

Travisamento del fatto e del diritto. Ancora sulla violazione dell’art. 97 della Costituzione

Nella parte in premessa è stato già indicato che la sigla sindacale di cui sopra provvedeva a richiedere al Ministero dell’Interno ragguagli circa il corso di intercettatore telefonico eventualmente espletato, posto che i criteri di valutazione all’uopo pubblicati prevedevano la lettera sub D) rubricata “Titoli attinenti alla formazione professionale con particolare riguardo ai corsi professionali di specializzazione frequentati e superati”.

In verità, alcuni candidati risultano essere destinatari del prefato punteggio in virtù del “Corso di intercettatore telefonico”: il problema è che, per stessa ammissione del Ministero intimato, “…non risulta che siano mai stati organizzati corsi di intercettatore telefonico”, giusta nota n°557/RS/01/159/2380 del 13 dicembre 2011.

Tale operato quanto meno illegittimo, ad onor del vero, si ripete da diversi concorsi espletati da parte della p.a.: all’uopo si depositano altresì due schede di valutazione di altrettanti concorrenti, per i quali si nota l’attribuzione di punti 0,3 per il “corso di intercettatore telefonico”.

Orbene, quanto esposto rileva ancora di più la necessità dell’annullamento, da parte del G.A., di siffatta procedura concorsuale, la quale da anni non solo viene svolta con la violazione delle più elementari regole a base del diritto, ma anche con un dispendio di denaro pubblico inaccettabile, del quale debbono rispondere i singoli responsabili all’uopo preposti, e non l’amministrazione resistente.

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13 Per tutte le ragioni sin qui esposte, lo scrivente chiede espressamente che il G.A.

trasmetta gli atti alla competente Procura della Corte dei Conti ai fini delle valutazioni del caso.

Non a caso “La trasmissione degli atti alla Corte dei conti rientra tra gli ordinari poteri del giudice amministrativo, finalizzata ad agevolare l'attività di controllo contabile su determinazioni amministrative illegittime che possono avere comportato l'ingiustificato esborso di denaro pubblico, con le connesse eventuali responsabilità contabili degli organi che abbiano adottato le relative statuizioni”

(Consiglio Stato, sez. V, 23/01/2007, n. 188).

Con ordinanza collegiale n. 3599/21 pubblicata il 24.03.2021, il TAR del Lazio, sez.

I Quater, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso nonché degli estremi del suddetto provvedimento, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della detta ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento.

Il Tar fissava la pubblica udienza del 09.11.2021 per la trattazione del merito del ricorso.

Tanto premesso, si invia all’Amministrazione resistente, ai fini della pubblicazione sul sito web l’istanza di notifica per pubblici proclami, il presente avviso di notifica per pubblici proclami, l’ordinanza n. 3599/21 sopra richiamata, nonché la graduatoria di merito dei vincitori del concorso interno.

SI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione dell’ordinanza n. 3599/21 del Tar Lazio, Sezione I Quater, pubblicata in data 24.03.2021 ai vincitori del concorso, come da elenco nominativo che si allega.

Boscoreale, Roma, lì 21.04.2021 S.I.

avv. Ippolito Matrone

Riferimenti

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