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Studio Legale Matrone Via S.T.E. Cirillo Boscoreale (NA) Tel. Fax pec:

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1 Studio Legale Matrone

Via S.T.E. Cirillo 3 80041 – Boscoreale (NA) Tel. Fax. 081-181.77.360 pec: ippolito.matrone@forotorre.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In adempimento dell’ordinanza del Tar Lazio – Roma, sezione I Quater n. 3602/21 pubblicata il 24.03.2021 nel giudizio r.g.n. 533/2012, con cui il predetto Tar disponeva la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi dell’ordinanza nonché dell’indicazione dei controinteressati.

Nell’interesse del sig. Gugliandolo Francesco, nato a Messina il 26/05/1967 (C.F.: GGL GNC 67E26 F158Z) ed ivi residente alla via SS 114 km 3,500, rapp.to e difeso dall’avv.

Ippolito Matrone (C.F.: MTR PLT 81R22 G813V), giusta procura in calce al ricorso introduttivo r.g. n. 533/2012 pendente innanzi al Tar Lazio – Roma, sez. I Quater, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge relative al presente procedimento all’indirizzo p.e.c. ippolito.matrone@forotorre.it. e/o al numero di fax 081-181.77.360.

SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI.

Il ricorrente è assistente capo della Polizia di Stato presso la Questura di Messina ed in servizio alla squadra amministrativa della locale divisione di polizia amministrativa e sociale, e partecipava al concorso di cui all’oggetto, come modificato con D.M. 28 febbraio 2011 con ampliamento dei posti sino a 350, risultando nella graduatoria definitiva al posto n°602 con un punteggio pari a 87.05, dei quali 63,75 per la prova scritta e 23,03 per titoli di servizio.

In verità, l’ultimo classificato al predetto concorso, ovvero il vincitore al posto 350, riportava la votazione pari a 91.05: pertanto l’odierno ricorrente non è risultato vincitore del prefato concorso per un differenziale di punti pari a 4,00.

Tuttavia va sin d’ora evidenziato che la presente procedura concorsuale si svolgeva nei termini di cui appresso: dopo lo svolgimento e la correzione degli elaborati di cui alla prova scritta, l’amministrazione provvedeva a pubblicare i criteri di valutazione dei titoli di servizio.

Dunque la tabella afferente ai criteri di valutazione dei titoli di servizio veniva pubblicata antecedentemente sia al del decreto di ampliamento dei posti disponibili sia al decreto di reiterazione, entrambi pubblicati nel marzo 2011.

Ad ogni modo la P.A., investita da numerose istanze in tal senso da parte dei candidati nonché da molteplici sigle sindacali, decretava la reiterazione delle prove scritte alla luce di svariati errori accertati dalla commissione esaminatrice giusta provvedimento del 15 marzo 2011.

Firmato digitalmente da

IPPOLITO MATRONE

CN = IPPOLITO MATRONE C = IT

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2 Tuttavia, come si argomenterà puntualmente in diritto, l’amministrazione non accertava ulteriori errori evidenti con riguardo alle citate prove scritte, e provvedeva a correggere risposte in maniera palesemente errata.

Nello specifico, va sottolineato che la batteria del ricorrente era quella cui era stato somministrato il questionario “C”, come da documenti allegati.

Successivamente l’amministrazione provvedeva ad approvare la graduatoria finale del concorso in questione in data 03 novembre 2011, con rettifica della medesima in data 28 novembre 2011 a seguito di istanze di riesame da parte di taluni candidati.

Con il predetto ricorso sono stati proposti i seguenti motivi di diritto che qui si riportano.

1) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando di concorso

Come appena esposto nella parte in fatto, il ricorrente otteneva il punteggio di 87,05, da cui venivano detratti punti 1,25 a causa di palesi errori perpetrati da parte della p.a. resistente.

L’impugnato decreto di reiterazione provvedeva, alla pagina 3, a correggere (??) la risposta alla domanda n°51 del questionario C, sostenendo che la medesima non fosse quella inizialmente indicata come esatta, ovvero la b), bensì indicando la d) quale risposta corretta.

Trattasi di un errore molto grave, in quanto formulato a seguito di esercizio del potere emendativo della p.a.

Invero la domanda era la seguente:”Il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia a) deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o il reparto cui è destinato; b) deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o il reparto cui è destinato, salvo autorizzazione del capo dell’ufficio o reparto a risiedere altrove; c) può risiedere ove ritiene, salvo casi particolari determinati dall’ufficio in cui si presta servizio; d) può risiedere ove ritiene, ma domiciliare nel luogo ove presta servizio”.

Per comprendere la corretta risoluzione della domanda, bisogna fare riferimento all’art. 48 del DPR 335/82, rubricato <<Obbligo di residenza>>, secondo cui:<<Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio o reparto cui è destinato. Il capo dell’ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere.

Dell’eventuale diniego è data comunicazione scritta all’interessato. Il provvedimento deve essere motivato>>.

Peraltro la giurisprudenza amministrativa ha in proposito chiarito che il dovere di residenza in argomento si concretizza nell’obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio; diversamente il dipendente ha diritto di chiedere ad essere autorizzato a risiedere altrove per rilevanti ragioni di ordine privato e/o familiare.

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3 Orbene, nessuno può dunque dubitare della correttezza della risposta sub b) così come indicata inizialmente dalla p.a., e successivamente, nonché inspiegabilmente, modificata nella lettera d).

Peraltro il ricorrente rispondeva correttamente b): dunque al sig. Gugliandolo veniva sottratto un punteggio pari a 1,25.

Ricapitolando quanto appena argomentato, si può tranquillamente sostenere che, laddove l’amministrazione ministeriale avesse correttamente operato, al ricorrente sarebbe stato attribuito l’ulteriore punteggio pari a 1,25 alla luce delle illustrate ragioni, con conseguente punteggio pari a 87,05 + 1,25 = 88,3.

Come si esporrà in seguito, tale argomentazione, unitamente alle ragioni di cui appresso, determina il raggiungimento, da parte del Gugliandolo, del necessario punteggio per risultare vincitore del concorso de quo.

2) Difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 punto B) del bando di concorso. Violazione dei criteri di valutazione dei titoli determinati dalla commissione esaminatrice alla lettera B)

Premesso quanto esposto al punto sub 1), le censure del ricorrente sono altresì rivolte all’illegittima valutazione dei titoli detenuti dal ricorrente con particolare riferimento

al punto B) della

tabella allegata.

In proposito va sottolineato che il sig. Guagliandolo è stato valutato dalla p.a.

intimata, in merito alle seguenti sottovoci: I) per l’anno 2007 “addetto ufficio” pari a 2,0 punti; II) per l’anno 2008 “addetto ufficio” pari a 2,0 punti; III) per l’anno 2009

“addetto squadra amministrativa” pari a 4,0 punti. Dalla media di siffatti punteggi (8) il ricorrente otteneva complessivamente punti 2,7.

Tuttavia la presente valutazione è errata per tabulas, posto che il ricorrente ha svolto la funzione di addetto squadra amministrativa anche negli anni 2007 e 2008, giusta attestazione del dirigente della Questura di Messina allegata, e giammai quelle di addetto ufficio, come erroneamente riportato dalla p.a.

Per tali ragioni al sig. Gugliandolo andavano attribuiti i punteggi di 4,00 ad entrambe le sottovoci I) e II) di cui sopra.

Inoltre la sottovoce III) è altresì illegittima per un’ulteriore considerazione: va infatti sottolineato che la lettera B della tabella titoli indicava, alla lett. f), una mansione comportante “…il preponderante svolgimento delle funzioni di ufficiale di p.g.”:

trattasi di previsione assolutamente ricoperta dal ricorrente giusta nota della Questura di Messina allegata.

Non a caso tale attestazione afferma che:”L’attribuzione dei predetti incarichi, coinciso con un periodo temporale di particolare aggravio dei carichi di lavoro per il personale di questa Squadra amministrativa che tra l’altro è rimasto per diversi mesi privo di operatori appartenenti alla qualifica di Ufficiale di P.G., ha determinato per il dipendente Gugliandolo Francesco una molteplicità di oneri e funzioni direttamente collegati alla necessità di dovere svolgere anche un’attività non

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4 ricompresa nel novero delle attribuzioni tipiche degli operatori addetti alla Squadra amministrativa”.

Tale sottovoce va pertanto calibrata sulla scorta del punteggio previsto alla tabella B sub f), ovvero pari a 6,0: in virtù di tanto la media complessiva calcolata su un totale di punti 14 è pari a 4,6.

Dunque l’amministrazione intimata non ha correttamente valutato i titoli detenuti dal ricorrente per un differenziale complessivo pari a punti 1,96 (4,6 – 2,7), con contestuale diritto ad avere un punteggio pari a 90,2, risultante dalla somma di quanto esposto sopra (1,25) ed il punteggio attribuito (87,05).

3) Ancora sull’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 punti sub F) del bando di concorso

Con riferimento ai punti dell’art. 6 del bando sub F) concernente gli speciali riconoscimenti, come previsto dalla lettera F) della tabella titoli, va preliminarmente sostenuto che la p.a. intimata provvedeva a riconoscere al ricorrente esclusivamente punti 2,3 in virtù di un premio in denaro e della seguente dizione “Distintivo d’onore – Vittima del dovere”.

Trattasi di assunto palesemente errato, ingiusto ed abnorme, in quanto l’amministrazione intimata ha illegittimamente assorbito in un’unica valutazione due titoli ben distinti e separati, nonché involgenti valutazioni completamente differenti sebbene entrambi attestanti ineludibilmente la valenza lavorativa del ricorrente relativamente allo svolgimento delle proprie mansioni.

Nello specifico, basti leggere attentamente da una parte il “Distintivo d’onore di Ferito in servizio”, come da provvedimento del allegato, e dall’altra l’attestato di

“Vittima del dovere” rilasciato dal Prefetto di Messina.

E’ evidente che le predette attestazioni vanno valutate autonomamente, ed entrambe quali “Attestato di merito speciale” così come previsto nelle sotto categorie di cui alla lettera F) della tabella titoli.

Per tali ragioni al ricorrente è stato illegittimamente sottratto l’ulteriore punteggio pari a punti 2,0: dunque il punteggio complessivo, così come riformulato in ragione di quanto suesposto, è pari a 90,02 + 2,0 = 92,02, ben oltre i 4 punti necessari, con conseguente diritto del Gugliandolo ad essere dichiarato vincitore del concorso de quo ed essere collocato in posizione utile in graduatoria.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 lettera d) del bando di concorso.

Violazione e falsa applicazione della lettera D) della tabella titoli. Ancora sull’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria

L’amministrazione intimata è incorsa in un ulteriore vizio di valutazione nei confronti del ricorrente con riferimento alla lettera D) della tabella titoli nonché degli esami sostenuti dal medesimo in lingua inglese e lingua francese, giusta certificazione universitaria allegata al presente atto.

Sul punto la prefata tabella riportava quanto segue:”La Commissione ritiene di valutare come titoli qualificanti la formazione professionale le competenze

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5 documentate ed i corsi frequentati nelle materie delle lingue straniere e dell’informatica. Decide di attribuire pertanto punti 0,5 (fino ad un massimo di complessivi punti 2) ad ogni certificazione prodotta o corso frequentato, a partire, per i corsi di lingua, da quelli con durata minima di sei settimane”.

Il ricorrente è in possesso dei prefati corsi di lingua straniera (inglese e francese), attestati da rituali esami sostenuti presso l’Università degli studi di Messina: laddove l’amministrazione avesse operato correttamente siffatta valutazione, il Gugliandolo avrebbe quanto meno ottenuto un punteggio pari a 1,00 (0,50 + 0,50) così come previsto dalla richiamata tabella.

In proposito non può non evidenziarsi l’evidente svista dell’amministrazione, la quale non ha minimamente valutato quanto appena cennato: in tal guisa il punteggio del ricorrente va, ancora una volta, aggiornato, passando da 92,02 + 1,00 = 93,02, con diritto ad essere dichiarato vincitore del concorso in questione.

Inoltre va ulteriormente sostenuto il vizio del difetto di istruttoria con riferimento, altresì, all’attestato Docente Formatore, Amministratore e Referente locale del progetto denominato S.P.A,C.E, ove ne deriverebbe un ulteriore accrescimento valutativo, per il quale pende ricorso gerarchico al Capo della Polizia del 03/12/2011 ai fini del relativo riconoscimento.

Tale attribuzione, ancorché con riserva, trova il suo fondamento sempre nella lettera D) di cui alla tabella titoli, con contestuali ed ulteriori punti 0,5.

In virtù di tanto il ricorrente raggiungerebbe la complessiva valutazione pari a 93,52, con il pieno diritto ad essere riconosciuto vincitore della citata procedura concorsuale.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del DPR 487/94. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/90

Premesso quanto esposto in precedenza, che assume carattere assorbente nel presente giudizio, l’amministrazione resistente provvedeva a pubblicare i criteri di valutazione dei titoli detenuti dai candidati in data 22/11/2010, mentre in data 09/12/2010 veniva espletata la correzione della prova scritta.

Ma nel marzo del 2011 la p.a. intimata provvedeva a reiterare la prova scritta in virtù dei citati errori, la quale veniva espletata e corretta nell’aprile del 2011.

Con verbale del 30/05/2011 la commissione provvedeva a “…integrare il proprio verbale n°14 del 22 novembre 2010 con le seguenti specificazioni…”, prevedendo una serie di attribuzioni e/o assegnazioni al ricorrere di questo o quell’altro requisito.

Dunque l’amministrazione integrava la prefata valutazione dei titoli in un momento successivo rispetto sia alla correzione della originaria prova scritta, sia alla reiterazione della medesima.

Tale operato evidenzia, senza alcun dubbio, un ulteriore vizio della contestata procedura concorsuale.

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6 In proposito basti considerare che l’amministrazione intimata avrebbe dovuto assicurare l'obiettiva ed imparziale valutazione dei titoli presentati dai candidati in un concorso: tale principio può ritenersi rispettato solo nel caso in cui i criteri di valutazione siano determinati prima della correzione della prova comportante la relativa valutazione.

Sebbene la commissione, nel caso di specie, abbia parlato di integrazione rispetto al verbale del 22/11/2010, va sottolineato che, nel verbale del maggio 2011, si specificano elementi fondamentali ai fini della valutazione dei prefati titoli, in tal guisa pregiudicando la normativa a presidio dei sovra estesi principi.

Tale tesi è pienamente confermata dall’art. 8 del DPR 487/94, ad avviso del quale:<<1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati>>.

Nel caso di specie, invece, il Ministero ha dapprima provveduto a correggere le prove scritte sostenute dai candidati, e successivamente ha integrato i criteri di valutazione dei titoli, in verità stabilendo nuovi elementi e requisiti, e pertanto violando la normativa de qua.

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:”Nei concorsi ai ruoli della polizia di Stato, la valutazione dei titoli….secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, …..previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati" ; ciò in considerazione della "ratio" del migliore contemperamento delle esigenze di imparzialità e di anonimato dei candidati, assicurato dalle valutazioni dei titoli in una fase nella quale il risultato delle prove non è ancora noto, con l'esigenza primaria di speditezza della procedura, consentita dal fatto che non si procede alla valutazione dei titoli dei candidati assenti dalle prove scritte" (Consiglio St. Atti norm., 14/01/2004, n. 5637).

Come appena visto, le menzionate disposizioni legislative vanno necessariamente collegate alla violazione dell’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, come modificato dalla legge 15/05, il quale ha codificato il principio di trasparenza della pubblica amministrazione cui va sempre improntato l’agere amministrativo.

Tale tipo di codificazione trova la sua fondamentale essenza nell’art. 97 della Costituzione, relativamente ai principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

In virtù di tanto il provvedimento impugnato è votato a sicuro annullamento.

Con ordinanza n. 3602/21 pubblicata il 24.03.2021, il TAR del Lazio, sez. I Quater, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso nonché degli estremi del suddetto provvedimento, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel

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7 termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della detta ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento.

Il Tar fissava la pubblica udienza del 09.11.2021 per la trattazione del merito del ricorso.

Tanto premesso, si invia all’Amministrazione resistente, ai fini della pubblicazione sul sito web l’istanza di notifica per pubblici proclami, il presente avviso di notifica per pubblici proclami, l’ordinanza n. 3602/21 sopra richiamata, nonché la graduatoria di merito dei vincitori del concorso interno.

SI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione dell’ordinanza n. 3602/21 del Tar Lazio, Sezione I Quater, pubblicata in data 24.03.2021 ai vincitori del concorso, come da elenco nominativo che si allega.

Boscoreale, Roma, lì 21.04.2021 S.I.

avv. Ippolito Matrone

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