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i laureati in Farmacia possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle seguenti discipline:

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31/3/2016 senato.it ­ Legislatura 17ª ­ Aula ­ Resoconto stenografico della seduta n. 600 del 30/03/2016

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00968940&part=doc_dc­allegatob_ab­sezionetit_i­atto_302719&parse=no&s… 1/2

 

Legislatura 17ª ­ Aula ­ Resoconto stenografico della seduta n. 600 del 30/03/2016

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PICCINELLI, RIZZOTTI, FUCKSIA ­ Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ­ Premesso che:

il  decreto  ministeriale  9  luglio  2009  ha  previsto  l'equiparazione  tra  diplomi  di  lauree  vecchio ordinamento  in  Farmacia  e  in  Chimica  e  tecnologia  farmaceutiche,  lauree  specialistiche  in Farmacia  (LS  14)  e  lauree  magistrali  in  Farmacia  e  Farmacia  industriale  (LM/13),  ai  fini  della partecipazione ai pubblici concorsi;

i laureati in Farmacia possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle seguenti discipline:

Igiene,  Anatomia,  Fisiologia,  Patologia  generale  e  dell'apparato  masticatorio,  Scienze  naturali chimiche e biologiche, Chimica agraria, Chimica e tecnologie chimiche, Scienze degli alimenti ed Educazione tecnica;

nonostante il riconoscimento di tale equiparazione, i laureati in Farmacia del vecchio ordinamento hanno,  allo  stato  attuale,  accesso  ad  un  numero  di  classi  di  insegnamento  inferiore  rispetto  a quello previsto per i laureati del nuovo ordinamento;

il  regolamento  di  revisione  delle  classi  di  concorso,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  19  del  2016,  nel  riformulare  le  classi  di  concorso  per  l'insegnamento,  ha,  infatti, lasciato inalterata la situazione di ingiustificata disparità esistente;

la  tabella  A  del  decreto,  infatti,  prevede  che  i  laureati  in  Farmacia  vecchio  ordinamento,  ex decreto  ministeriale  n.  39  del  1998,  possano  insegnare  le  seguenti  classi  di  concorso:  A­34 (scienze  e  tecnologie  chimiche),  A­31  (scienza  degli  alimenti),  A­15  (discipline  sanitarie);  i laureati  del  nuovo  ordinamento  possono,  invece,  accedere  alle  predette  classi  di  concorso  A­34, A­15, A­31, oltre che alle A­50 (scienze naturali, chimiche e biologiche) e A­60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado);

considerato che:

i piani di studio ed i percorsi formativi di entrambi gli ordinamenti, vecchio e nuovo, si presentano sostanzialmente  simili,  tanto  che  il  decreto  ministeriale  9  luglio  2009  ha  riconosciuto  la  piena equivalenza dei relativi diplomi di laurea, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

non  si  comprende,  di  conseguenza,  il  motivo  per  cui  i  laureati  con  il  vecchio  ordinamento continuino ad avere un accesso più limitato alle classi di insegnamento;

la  questione  è  stata  sottoposta  in  più  occasioni  all'attenzione  del  Ministro  in  indirizzo,  il  quale, tuttavia, non ha provveduto a rimuovere tale situazione di disparità,

si  chiede  di  sapere  quali  iniziative  di  propria  competenza  il  Ministro  in  indirizzo  intenda

intraprendere  per  ampliare  le  classi  di  insegnamento  a  cui  possono  accedere  i  laureati  con  il

vecchio ordinamento e rimuovere la discriminazione esistente rispetto ai laureati in Farmacia con

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31/3/2016 senato.it ­ Legislatura 17ª ­ Aula ­ Resoconto stenografico della seduta n. 600 del 30/03/2016

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00968940&part=doc_dc­allegatob_ab­sezionetit_i­atto_302719&parse=no&s… 2/2

il  nuovo  ordinamento,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  9  luglio  2009, anche attraverso una modifica del regolamento di revisione delle classi di concorso approvato dal Consiglio dei ministri.

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