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REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

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Academic year: 2022

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(1)

DI CONTABILITÀ

ado!ato

con deliberazione C.C.

n. 100 del 18.12.2018

(2)

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Sezione 1 - Finalità e struttura del regolamento

Art. 1 - Finalità del regolamento e ambito di applicazione (art. 152, cc. 1, 2 e 4, D.Lgs. 267/00) ...5

Sezione 2 - Servizio Finanziario e competenze gestionali in materia contabile Art. 2 - Servizio finanziario (art. 152, c. 3, D.Lgs. 267/00) ...6

Art. 3 - Competenze dei Dirigenti in materia finanziaria e contabile (art. 152, c. 3, D.Lgs. 267/00) ...7

Titolo II - Programmazione

Sezione 1 - Il sistema della programmazione Art. 4 - La programmazione e i relativi documenti ...9

Art. 5 - Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, D. Lgs. n. 149/2011) ...9

Art. 6 - Documento Unico di Programmazione ...10

Art. 7 - Redazione e approvazione DUP ...11

Art. 8 - Nota di aggiornamento del DUP e Bilancio di previsione finanziario ...12

Sezione 2 - Il Piano Esecutivo di Gestione Art. 9 - Il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169, D.Lgs. n. 267/00) ...13

Art. 10 - Struttura e contenuto del PEG (art. 169, cc. 2 e 3-bis e art. 165, c. 5, D.Lgs. n. 267/00) ...13

Art. 11 - Adozione del PEG (art. 169, c.1, D.Lgs.267/00) ...14

Titolo III – Variazioni al bilancio ed al Peg

Art. 12 - Variazioni al bilancio (art. 175, D.Lgs. n. 267/00) ...15

Art. 13 - Variazioni al bilancio da parte del responsabile della spesa (art. 175, c. 5-quarter, D.Lgs. n. 267/00) ...15

Art. 14 - Assestamento di bilancio (art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/00) ...15

Art. 15 - Variazione al Peg (art. 175, c. 5-bis e 177, D.Lgs. n. 267/00) ...16

Titolo IV – Gestione del bilancio

Sezione 1 - Entrata Art. 16 - Fasi dell’entrata ...17

Art. 17 – Accertamento (art. 179, c. 3, D.Lgs. 267/00) ...17

Art. 18 - Riscossione e versamento (artt. 180, c. 3 e 181, c. 3, D.Lgs. 267/00) ...18

Art. 19 - Residui attivi (art. 189, D.Lgs. 267/00) ...18

Art. 20 - Monitoraggio sulla gestione delle entrate e riscossione attiva ...18

(3)

Art. 25 - Impegni pluriennali (art. 183, c. 9, D.Lgs. 267/00) ...21

Art. 26 - Registro delle fatture (art. 191, c. 5, D.Lgs. 267/00) ...22

Art. 27 – Liquidazione ...22

Art. 28 - Regolarità contributive ...24

Art. 29 - Ordinazione e pagamento (art. 185, cc. 2 e 3, D.Lgs. 267/00) ...24

Art. 30 - Residui passivi ...24

Titolo V - Controlli

Sezione 1 - Sistema dei controlli interni Art. 31 - Raccordo con il sistema dei controlli interni ...26

Sezione 2 - Controllo preventivo regolarità contabile Art. 32 - Controllo preventivo di regolarità contabile ...27

Art. 33 - Parere di regolarità contabile (art. 153, c. 5, D.Lgs. 267/00) ...27

Art. 34 - Visto di regolarità contabile (art. 153, c. 5, D.Lgs. 267/00) ...28

Sezione 3 - Deliberazioni e atti ammissibili Art. 35 - Deliberazioni non coerenti con il DUP (art. 170, c. 7, D.Lgs. 267/00) ...29

Art. 36 - Deliberazioni inammissibili ...29

Art. 37 - Deliberazioni improcedibili ...30

Sezione 4 - Controllo sugli equilibri finanziari Art. 38 - Finalità ed oggetto ...31

Art. 39 - Segnalazioni obbligatorie del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 153, c. 6, D.Lgs. 267/00) ...31

Art. 40 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, c. 2, D.Lgs. 267/00) ...32

Art. 41 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 194, c. e, D.Lgs. 267/00) ...32

Art. 42 - Stato di attuazione dei programmi ...33

Titolo VI - Tesoreria

Sezione 1 - Tesoreria Art. 43 - Affidamento del servizio di Tesoreria (art. 210, c. e e art. 2e3, D.Lgs. 267/00) ...35

Art. 44 - Funzioni del Tesoriere e rapporti con l’ente ...35

Art. 45 - Anticipazione di Tesoreria ...35

Art. 46 - Responsabilità del Tesoriere e vigilanza ...36

Art. 47 - Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa (artt. 223, c. 2 e 224, c. e bis, D.Lgs. 267/00) ...36

Titolo VII - Rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione

Sezione 1 - Il rendiconto della gestione Art. 48 - Il rendiconto della gestione (art. 227, D.Lgs. 267/00) ...37

Art. 49 - Il riaccertamento dei residui ...37

Art. 50 - L’approvazione del rendiconto di gestione ...37

Art. 51 - Pubblicazione del rendiconto e trasmissione alla Corte dei Conti (art. 227, c. 6-bis, D.Lgs. 267/00) ...37

Sezione 2 - Il bilancio consolidato

(4)

Art. 52 - Bilancio Consolidato (art. 233-bis, D.Lgs. 267/00) ...39

Art. 53 - Individuazione Enti da considerare nel Bilancio Consolidato (art. 11-bis, c. 2, D.Lgs. 118/11) ...39

Art. 54 - Costruzione e approvazione del Bilancio Consolidato (art. 233-bis, D.Lgs. 267/00) ...39

Sezione 3 - La relazione di fine mandato Art. 55 - Relazione di fine mandato (art. 4, D.Lgs. 149/11) ...40

Titolo VIII - Patrimonio e inventari

Sezione 1 - Patrimonio ed inventari Art. 56 - Patrimonio del Comune ...41

Art. 57 - Inventariazione dei beni ...41

Art. 58 - Valutazione dei beni ...41

Art. 59 - Consegnatari dei beni ...42

Titolo IX - L’ufficio Economato e gli agenti contabili

Sezione 1 - Servizio Economato Art. 60 – Funzioni economali e cassa ...43

Art. 61 – Funzioni di Provveditorato ...43

Art. 62 - Spese economali (art. 191, c. 2, D.Lgs. n. 267/00) ...44

Art. 63 - Fondo di anticipazione ordinaria di cassa (art. 168,c. 2, D.Lgs 267/00) ...45

Art. 64 - Rendicontazione delle spese (art 233,D.Lgs 267/00) ...45

Sezione 2 - Agenti contabili Art. 65 - Agenti contabili ...46

Art. 66 - La nomina degli Agenti contabili ...46

Titolo X - Revisione

Sezione 1 – Organo di revisione Art. 67 - Organo di revisione economico- finanziario ...47

Art. 68 - Nomina dell’organo di revisione economico-finanziario (artt. 234, comma e, 235 e 236, D.Lgs. 267/00) 47 . Art. 69 - Funzioni del Collegio dei Revisori (art. 237, D.Lgs. 267/00) ...47

Art. 70 - Sedute e deliberazioni del Collegio dei Revisori ...48

Art. 71 - Termini e modalità di espressione dei pareri (art. 239, c. e, D.Lgs. 267/00) ...48

Titolo XI - Norme finali

Art. 72 - Entrata in vigore ...50

(5)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1 - Finalità e struttura del regolamento

Art. 1 - Finalità del regolamento e ambito di applicazione (art. 152, cc.

1, 2 e 4, D.Lgs. 267/00)

1. Il presente regolamento di contabilità è adoIato in esecuzione dell’art. 152 del Testo Unico in materia di ordinamento degli enP locali (D.Lgs. 267/00) e disciplina l’ordinamento finanziario e contabile dell’ente, in conformità con il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs. 118/11 ed i principi contabili generali ed applicaP ad esso allegaP, le norme statutarie.

2. Il regolamento di contabilità definisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenP di programmazione, alla gesPone del bilancio, alla rendicontazione, alle verifiche ed ai controlli, agli invesPmenP, al patrimonio ed agli inventari, al servizio di Tesoreria e all’organo di revisione, al fine di garanPre il buon andamento dell’a]vità gesPonale soIo il profilo economico-finanziario ed amministraPvo-patrimoniale.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce altresì le norme relaPve alle competenze specifiche dei sogge] dell'amministrazione preposP alla programmazione, adozione ed aIuazione dei provvedimenP di gesPone che hanno caraIere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 267/00 e delle altre leggi vigenP. 


(6)

Sezione 2 - Servizio Finanziario e competenze gestionali in materia contabile

Art. 2 - Servizio finanziario (art. 152, c. 3, D.Lgs. 267/00)

1. Il Servizio finanziario, così definito dall’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, si idenPfica nel Comune di Treviglio con la struIura organizzaPva individuata dalla Giunta comunale in sede di definizione dell’organigramma ed aIualmente denominata Direzione Servizi Finanziari ed è organizzato in modo da garanPre l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gesPone dell’a]vità finanziaria dell’Ente e più precisamente:

a) la programmazione e i bilanci;

b) la rilevazione e dimostrazione dei risultaP di gesPone;

c) la gesPone del bilancio riferita alle entrate;

d) la gesPone del bilancio riferita alle spese;

e) il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

f) i rapporP con il servizio tesoreria e con gli altri agenP contabili interni;

g) i rapporP con l’organo di revisione economico finanziaria 


2. Il Responsabile dei Servizi Finanziari, oltre alle funzioni aIribuite dal D.Lgs. 267/00 ai responsabili dei servizi:

a) verifica la veridicità delle previsioni di entrata e di compaPbilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione finanziario;

b) verifica periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

c) sovrintende alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gesPone nonché al rispeIo dei vincoli di finanza pubblica;

d) concorre alla predisposizione dei documenP di programmazione e rendicontazione;

e) assicura la correIa tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

f) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;

g) appone il visto di regolarità contabile aIestante la copertura finanziaria sulle 
 determinazioni;

(7)

i) supporta gli organi di governo ed i responsabili dei servizi con informazioni e valutazioni di natura finanziaria, uPli per l’esercizio delle loro funzioni.

3. Nell'esercizio di tali funzioni il Responsabile dei Servizi finanziari agisce in autonomia nei limiP di quanto disposto dalle norme ordinamentali, dai principi contabili generali ed applicaP e dai vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 - Competenze dei Dirigenti in materia finanziaria e contabile (art. 152, c. 3, D.Lgs. 267/00)

1. I responsabili dei servizi idenPficaP con i dirigenP dei seIori dell’ente, con riferimento alla materia finanziaria e contabile:

a) partecipano alla definizione degli obie]vi strategici, operaPvi ed esecuPvi dell’ente e delle relaPve previsioni di entrata e di spesa;

b) predispongono proposte di variazione delle previsioni di bilancio e di PEG da soIoporre alla Direzione Servizi Finanziari nelle modalità dalla stessa definite;

c) adoIano i provvedimenP di accertamento dell’entrata, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs.

267/00 e dei principi contabili;

d) curano, nell'esercizio delle loro aIribuzioni e soIo la loro personale responsabilità, che le entrate afferenP i servizi di rispe]va competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale;

e) segnalano tempesPvamente, e comunque in occasione delle verifiche di salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale disposte ai sensi del presente regolamento, situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che possano compromeIere, anche potenzialmente, la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

f) gesPscono e monitorano sistemaPcamente le procedure di riscossione delle entrate di loro competenza, comprese quelle di riscossione coa]va per i crediP riconosciuP di dubbia esigibilità, adoIando tuIe le misure necessarie a garanPrne l’incasso nei termini previsP;

g) soIoscrivono gli a] di impegno di spesa, denominaP determinazioni (art. 183, c. 9 del D.LGS. 267/00) e li trasmeIono al Servizio finanziario con le modalità ed i tempi definiP dal presente Regolamento;

h) danno corso agli a] di impegno ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/00;

i) accertano prevenPvamente che il programma dei pagamenP conseguenP ad impegni di spesa assunP sia compaPbile con i relaPvi stanziamenP di cassa e con le regole di 


finanza pubblica (art. 9, c. 2 del DL 78/09 e art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00);

(8)

j) soIoscrivono gli a] di liquidazione ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/00, e si assumono la responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, in merito alle dichiarazioni 
 del caraIere di liquidabilità delle spese;

k) partecipano alla definizione dello stato di aIuazione del programmi e dei report di 
 controllo sullo stato di aIuazione del PEG;

l) collaborano con il Responsabile dei Servizi Finanziari rendendo disponibili le 


informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni di coordinamento e gesPone dell'a]vità finanziaria e contabile dell’ente e rispondono direIamente e personalmente dell’aIendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica delle informazioni rese disponibili.

m) collaborano con il Responsabile dei Servizi Finanziari nelle operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui a]vi e passivi e con il Segretario Generale nella stesura della relazione sulla gesPone e della relazione al rendiconto.

(9)

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE

Sezione 1 - Il sistema della programmazione

Art. 4 - La programmazione e i relativi documenti

1. La programmazione si arPcola su tre livelli: pianificazione strategica, programmazione operaPva ed esecuPva.

2. La pianificazione strategica è il processo aIraverso il quale si definiscono gli indirizzi generali e gli obie]vi strategici di mandato dell’ente. I documenP a supporto del processo di pianificazione strategica sono:

a) la Relazione di inizio mandato;

b) le Linee programmaPche di mandato;

c) il Documento unico di programmazione – Sezione strategica e l’eventuale Nota di 
 aggiornamento.

3. La programmazione operaPva è il processo aIraverso il quale si definiscono gli obie]vi 
 operaPvi triennali dell’ente ed i connessi limiP autorizzatori triennali di primo livello (per programmi e Ptoli). I documenP a supporto del processo di programmazione operaPva sono:

a) il Documento unico di programmazione – Sezione operaPva;

b) la Nota di aggiornamento del DUP;

c) il Bilancio di previsione finanziario;

d) il Piano degli indicatori e dei risultaP aIesi di bilancio;

e) gli altri documenP di programmazione seIoriale previsP dalla normaPva vigente.

4. La programmazione esecuPva è il processo aIraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obie]vi esecuPvi ed i connessi limiP autorizzatori di secondo livello (per capitoli). Il documento a supporto del processo di programmazione esecuPva è il Piano esecuPvo di gesPone.

Art. 5 - Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, D. Lgs. n. 149/2011) 1. La Relazione di inizio mandato è predisposta da Segretario generale con il supporto del

Responsabile dei Servizi Finanziari nei termini assegnaP dalla disciplina vigente.

(10)

Art. 6 - Documento Unico di Programmazione

1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) cosPtuisce, nel rispeIo dei principi di coordinamento e coerenza dei documenP di bilancio, il presupposto necessario di tu] gli altri documenP di programmazione.

2. Il DUP è arPcolato in due Sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS), con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
 mandato amministraPvo;

- la Sezione OperaPva (SeO), con orizzonte temporale di riferimento triennale, di durata pari a quello del Bilancio di Previsione Finanziario, ed a scorrimento annuale.

3. La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concrePzza le linee programmaPche di mandato del Sindaco per il relaPvo quinquennio ed individua gli obie]vi strategici del Comune in coerenza:

- con il quadro normaPvo di riferimento;

- con gli obie]vi di finanza pubblica definiP in ambito nazionale in coerenza con le 
 procedure e di criteri stabiliP dall’Unione Europea,

- con le line di indirizzo della programmazione regionale;

- e tenendo conto dell’analisi effeIuata sul contesto interno ed esterno riportata nella Relazione di inizio mandato.

4. La SeS è struIurata:

- in una prima parte di analisi di contesto dell’ente sulla base di daP ed informazioni relaPvi alla popolazione residente, al territorio, all’economia e al lavoro, ai servizi erogaP e alle loro forme di gesPone, al c.d. ‘gruppo’ di amministrazione locale;

- in una seconda parte nella quale sono indicaP gli indirizzi generali ... relaPvi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria aIuale e prospe]ca;

- una terza parte nella quale sono individuate le “aree strategiche” di intervento e gli obie]vi strategici disPnP per Missione di bilancio;

- una parte finale nella quale sono indicate le modalità di rendicontazione dei risultaP.

(11)

programmaPche effeIuate ed individua gli obie]vi/indicatori che consenPranno il controllo annuale del relaPvo stato di aIuazione.

7. La SeO è struIurata:

- in una prima parte nella quale vengono individuaP gli obie]vi operaPvi per ciascun Programma, indicando, per ciascuno di essi, la durata, i responsabili tecnici e poliPci, gli stakeholder finali;

- in una seconda parte che conPene la rappresentazione della c.d. programmazione di deIaglio riferita al fabbisogno del personale, alle opere e ai lavori pubblici ed alla valorizzazione ed alienazione degli immobili.

Art. 7 - Redazione e approvazione DUP

1. A seguito dell’approvazione delle linee programmaPche da parte del Consiglio comunale e, quindi, della definizione degli indirizzi strategici di mandato, il Segretario Generale avvia il processo di programmazione strategica dell’ente per la redazione del DUP – SeS a]vando il confronto tra l’organo esecuPvo e la direzione tecnica dell’ente e coordina le diverse a]vità che fanno capo a tu] i sogge] coinvolP per la redazione della proposta di DUP – SeS da soIoporre all’approvazione della Giunta comunale. La pianificazione delle a]vità e la relaPva tempisPca sono definite dal Segretario Generale. Annualmente è avviato il processo per l’eventuale aggiornamento del DUP – SeS.

2. DefiniP gli obie]vi strategici ed acquisite le risultanze contabili del rendiconto approvato e la relazione sullo stato di aIuazione dei programmi, il Segretario Generale avvia il processo di programmazione operaPva dell’ente per la redazione del DUP - SeO coordinando l’a]vità della direzione tecnica dell’ente cui compete, aIraverso il confronto con gli assessoraP competenP in materia, la formulazione della proposta degli obie]vi operaPvi relaPvi al triennio di riferimento. La pianificazione delle a]vità e la relaPva tempisPca sono definite, annualmente, dal Segretario Generale.

3. Di norma entro il 31 luglio la Giunta comunale presenta la proposta di DUP al Consiglio Comunale, contenente esclusivamente la programmazione strategica ed operaPva; i contenuP di natura finanziaria (a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari) saranno riportaP nella nota di aggiornamento al DUP da predisporre entro il 15 novembre di ciascun anno.

4. La proposta di deliberazione relaPva alla presentazione del DUP da soIoporre al Consiglio comunale è corredata dal parere di regolarità tecnica del Segretario Generale e dal parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari.

(12)

Art. 8 - Nota di aggiornamento del DUP e Bilancio di previsione finanziario

1. Con le modalità indicate dal Responsabile dei Servizi Finanziari, i dirigenP dei vari seIori trasmeIono le proposte di bilancio formulate sulla base degli indirizzi contenuP nella proposta di DUP.

2. Il Responsabile dei Servizi Finanziari, sulla base delle proposte trasmesse dai dirigenP, elabora uno schema di bilancio triennale.

3. Entro il 15 novembre, la Giunta esamina ed approva lo schema di bilancio di previsione finanziario e la nota di aggiornamento al DUP, corredaP dagli allegaP di legge.

4. I documenP approvaP sono depositaP presso l’Ufficio Bilancio e ne viene data formale comunicazione ai consiglieri comunali. Il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione dei documenP.

5. Contestualmente i documenP sono trasmessi al Collegio dei Revisori per il prescriIo parere da rendere entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi.

6. Le eventuali proposte di emendamento possono essere presentate dai Consiglieri entro 7 giorni dal deposito dei documenP di bilancio; le stesse sono formulate in forma scriIa e non possono determinare squilibri di bilancio.

7. All’esame degli emendamenP provvede il Consiglio Comunale previo parere del Collegio dei Revisori e del dirigente competente per materia e, per gli aspe] economici e finanziari, del Responsabile dei Servizi Finanziari. I pareri sono resi entro cinque giorni dal termine di scadenza di presentazione degli stessi.

8. Gli emendamenP sono posP in votazione, secondo l’ordine di presentazione, prima dell’approvazione, rispe]vamente, del DUP e del bilancio. Non possono essere posP in votazione gli emendamenP sui quali è stato espresso il parere negaPvo da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

9. In caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i termini di cui al presente arPcolo si intendono corrispondentemente prorogaP.

10.Ai sensi dell’arPcolo 174, comma 4 del TUEL i Servizi Finanziari, dopo l’approvazione del Bilancio, ne curano la pubblicazione nel sito internet. 


(13)

Sezione 2 - Il Piano Esecutivo di Gestione

Art. 9 - Il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169, D.Lgs. n. 267/00) 1. Il piano esecuPvo di gesPone è il documento che declina in maggior deIaglio la

programmazione strategica- operaPva contenuta nel DUP mediante la definizione degli obie]vi esecuPvi – di progeIo e di processo – che guidano l’a]vità amministraPva individuandone responsabilità, risorse assegnate e risultaP aIesi. Esso è lo strumento di raccordo tra le funzioni di indirizzo poliPco- amministraPvo espresse dagli organi di governo e le funzioni di gesPone speIanP alla Direzione dell’ente.

2. Il piano esecuPvo di gesPone:

a) è redaIo per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;

b) è redaIo per competenza con riferimento a tu] gli esercizi consideraP nel bilancio di previsione successivi al primo;

c) ha natura previsionale e finanziaria;

d) ha contenuto programmaPco e contabile;

e) può contenere daP di natura extracontabile;

f) ha caraIere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispeIo all’a]vità di gesPone e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute cosPtuiscono limite agli impegni di spesa assunP dai responsabili di spesa;

g) ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

h) ha rilevanza organizzaPva, in quanto disPngue le responsabilità di indirizzo, gesPone e controllo ad esso connesse.

Art. 10 - Struttura e contenuto del PEG (art. 169, cc. 2 e 3-bis e art.

165, c. 5, D.Lgs. n. 267/00) 1. Il piano esecuPvo di gesPone si compone di:

- una parte programmaPca che definisce gli obie]vi esecuPvi e ne indica i risultaP aIesi ed individua le performance dell’ente;

- una parte finanziaria, che conPene:

a) la quanPficazione delle risorse di competenza ed a residuo desPnate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultaP aIesi (budget di competenza);

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b) per il primo esercizio, la quanPficazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell’esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenP di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).

Art. 11 - Adozione del PEG (art. 169, c.1, D.Lgs.267/00)

1. DefiniP gli obie]vi operaPvi ed in coerenza con le proposte di bilancio formulate, il Segretario generale avvia il processo di redazione del PEG. La pianificazione delle a]vità e la relaPva tempisPca sono definite dal Segretario Generale. 


2. La proposta di Piano EsecuPvo di GesPone, definita a seguito della negoziazione tra l’Organo esecuPvo e la Direzione dell’ente e completata della parte finanziaria, e corredata dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, è approvata dalla Giunta comunale, di norma, entro il termine di venP giorni successivi alla deliberazione del bilancio di previsione finanziario. 


(15)

TITOLO III – VARIAZIONI AL BILANCIO ED AL PEG

Art. 12 - Variazioni al bilancio (art. 175, D.Lgs. n. 267/00)

1. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell’esercizio sia con riferimento agli stanziamenP di competenza che agli stanziamenP di cassa, con le modalità e le competenze previste nell’arPcolo 175 del T.U.E.L.

2. Nelle variazioni di bilancio devono essere rispeIaP i principi del pareggio finanziario, nonché tu] gli equilibri stabiliP in bilancio per la copertura delle spese correnP e per il finanziamento degli invesPmenP.

3. La proposta di variazione è trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari che, sulla base delle richieste pervenute a]va il procedimento e predispone la relaPva proposta di deliberazione di Consiglio o di Giunta in rapporto alla competenza.

4. La Giunta può disporre variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in via d’urgenza con deliberazione da soIoporre a raPfica del Consiglio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predeIo.

5. La Giunta con propria deliberazione, oltre alle variazioni di PEG, approva le variazioni di bilancio non avenP natura discrezionale che si configurano come meramente applicaPve delle decisioni del Consiglio, così come indicate nell’arPcolo 175, comma 5-bis del D.Lgs. n.

267/2000. Queste ulPme variazioni sono comunicate al Consiglio comunale in occasione della prima seduta uPle successiva.

Art. 13 - Variazioni al bilancio da parte del responsabile della spesa (art. 175, c. 5-quarter, D.Lgs. n. 267/00) 


1. I responsabili della spesa possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate nell’arPcolo 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000. DeIe variazioni rimangono di competenza esclusiva del Responabile dei Servizi Finanziari.

Art. 14 - Assestamento di bilancio (art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/00) 1. L’assestamento del bilancio di previsione consiste nella verifica generale di tuIe le voci di

entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effe]vo del pareggio di bilancio aIraverso la variazione di assestamento generale.

(16)

2. L’assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio comunale nel rispeIo dei termini di legge.

Art. 15 - Variazione al Peg (art. 175, c. 5-bis e 177, D.Lgs. n. 267/00) 1. Il PEG può, nel corso dell'esercizio, subire variazioni di natura programmaPca e/o contabile,

per ciascuno degli esercizi consideraP nel documento.

2. Le variazioni di natura contabile sono effeIuate successivamente ad ogni variazione di bilancio approvata.

3. Sulla base di apposite richieste moPvate, formulate dai DirigenP di seIore, possono essere apportate variazioni al PEG con riferimento unicamente agli obie]vi di gesPone.

4. Le modifiche degli incarichi dirigenziali nonché quelle relaPve all’organizzazione non comportano la necessità di approvare apposita variazione al PEG intendendosi correlaPvamente modificate le aIribuzioni contenute nel PEG in relazione alle struIure di riferimento.

5. Le variazioni al PEG sono di competenza della Giunta e possono essere deliberate non oltre il 15 dicembre, faIe salve quelle di cui al comma 3 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/00 per le quali vale il termine del 31 dicembre. 


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TITOLO IV – GESTIONE DEL BILANCIO

Sezione 1 - Entrata

Art. 16 - Fasi dell’entrata

2. Il procedimento amministraPvo di acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di competenza è arPcolato secondo le disPnte fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 17 – Accertamento (art. 179, c. 3, D.Lgs. 267/00)

1. L’entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene individuata la ragione del credito, il Ptolo giuridico che supporta il credito, il soggeIo debitore, l’ammontare del credito, la relaPva scadenza in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione secondo quanto riportato dall’art. 179 del TUEL e dal Principio Contabile Applicato (all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni).

2. L’accertamento dell’entrata deve rispeIare il principio della competenza finanziaria potenziata, in base al quale il diriIo di credito è registrato nelle scriIure contabili quando nasce l’obbligazione certa liquida ed esigibile ed è imputato nell’esercizio in cui viene a scadenza.

3. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato nel responsabile del servizio al quale è assegnato, con il Piano EsecuPvo di GesPone, il capitolo a cui l’entrata si riferisce. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso delle somme ancora iscriIe a residuo sullo stesso capitolo. Il responsabile del servizio deve operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle dire]ve degli organi di governo dell’ente.

4. La rilevazione nelle scriIure contabili dell’accertamento di entrata avviene a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari nel rispeIo di quanto previsto nel comma 3-bis dell’arPcolo 179 del TUEL. Il Responsabile dei Servizi Finanziari può procedere direIamente per tu] i capitoli di entrata previsP in bilancio in forma sussidiaria e sulla base di idonea documentazione o effe]vo incasso.

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Art. 18 - Riscossione e versamento (artt. 180, c. 3 e 181, c. 3, D.Lgs.

267/00)

1. La riscossione delle somme dovute all’ente è disposta mediante emissione in modalità informaPca di ordinaPvi o reversali di incasso, soIoscri] dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

2. Le entrate riscosse a qualsiasi Ptolo dagli incaricaP alla riscossione sono integralmente versate alla tesoreria entro il quindicesimo giorno lavoraPvo, salvo diverso termine prescriIo da legge, regolamento o deliberazione.

3. Le entrate riscosse dal tesoriere sono versate nello stesso giorno nelle casse comunali.

Art. 19 - Residui attivi (art. 189, D.Lgs. 267/00)

1. CosPtuiscono residui a]vi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.

2. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relaPvi crediP non siano staP riscossi e, se del caso, versaP ovvero siano esPnP per prescrizione o venuP meno per le ragioni indicate al successivo comma.

3. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui a]vi di somme non accertate ai sensi dell’art. 179 del TUEL e che comunque non presenPno crediP effe]vi dell’Ente. Per eliminazione totale o parziale dei residui a]vi che vengono riconosciuP in tuIo o in parte insussistenP per la già seguita legale esPnzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidaP, o perché riconosciuP assolutamente inesigibili, si provvede a seguito di specifiche comunicazioni del responsabile del Servizio competente. A tal fine si applica quanto previsto nel Principio Contabile Applicato alla GesPone di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 9.1.

Art. 20 - Monitoraggio sulla gestione delle entrate e riscossione attiva 1. Ciascun Responsabile di servizio deve vigilare, nell'esercizio delle proprie aIribuzioni e soIo

la propria personale responsabilità, che le entrate afferenP i servizi di rispe]va competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale. Essi hanno l'obbligo di segnalare tempesPvamente e comunque almeno in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di ciascun esercizio situazioni di mancato o minore accertamento di

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Sezione 2 – Spesa

Art. 21 - Fasi della spesa

1. Il procedimento amministraPvo di effeIuazione delle spese previste in bilancio è arPcolato secondo le disPnte fasi: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Art. 22 - Prenotazione di impegno di spesa

1. La prenotazione di impegno cosPtuisce una fase eventuale della spesa:

a) propedeuPca alla successiva assunzione dell’aIo di impegno;

b) funzionale alla definizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relaPve 
 somme sul corrispondente stanziamento di bilancio.

2. I responsabili della spesa con determinazione effeIuano una prenotazione di impegno in 
 relazione a:

a) procedure di gara da esperire;

b) altri procedimenP amministraPvi di spesa di Ppo complesso per i quali si renda 
 opportuno isPtuire un vincolo provvisorio sugli stanziamenP di bilancio.

3. L’aIo che dispone la prenotazione dell’impegno dovrà necessariamente indicare:

a) la fase preparatoria del procedimento formaPvo dell’impegno che cosPtuisce il presupposto giuridico-amministraPvo della richiesta di prenotazione, l’ammontare della stessa;

b) gli estremi dell’imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio di previsione.

4. Il provvedimento con cui viene effeIuata la prenotazione dell’impegno è trasmesso ai Servizi Finanziari per il rilascio del parere di regolarità contabile aIestante la copertura finanziaria della spesa e per le rilevazioni contabili conseguenP.

5. La prenotazione di impegno si trasforma in impegno di spesa con il perfezionamento dell’obbligazione giuridica disposta a conclusione del procedimento amministraPvo che sta alla base della prenotazione (ad esempio a seguito dell’approvazione del verbale di aggiudicazione della gara), previa predisposizione di apposita determinazione di impegno che dovrà dare aIo della corrispondenza tra la prenotazione e l’impegno ovvero provvederà al riallineamento della contabilità nel caso in cui l’impegno risulP inferiore alla prenotazione.

6. I provvedimenP di prenotazione di spesa corrente per i quali, entro il termine dell’esercizio, non si è perfezionata l’obbligazione di spesa verso terzi decadono e cosPtuiscono economia

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della previsione di bilancio alla quale erano riferiP, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Art. 23 - Impegno di spesa (art. 183, c. 9, D.Lgs. 267/00)

1. L’impegno cosPtuisce l’aIo finale della prima fase del procedimento di spesa aIraverso il quale, a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinaP ed individuaP i seguenP elemenP cosPtuPvi:

a) la somma da pagare;

b) il soggeIo creditore;

c) la ragione del debito;

d) la scadenza del debito;

e) il vincolo cosPtuito sullo stanziamento di bilancio;

f) gli esercizi di imputazione della spesa in ragione della scadenza delle obbligazioni;

g) il programma dei relaPvi pagamenP.

2. Ove non diversamente disposto, il responsabile del procedimento con il quale viene impegnata la spesa è individuato nel Responsabile al quale la spesa stessa è affidata con il Piano EsecuPvo di GesPone.

c) Il responsabile della spesa che emeIe la determinazione di impegno deve farsi carico della verifica di legi]mità nei riguardi della correIa applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile. L’aIo deve indicare:

a) il capitolo di PEG;

b) l’eventuale cosPtuzione del fondo pluriennale vincolato;

c) la persunta esigibilità della spesa.

4. Il responsabile della spesa che adoIa il provvedimento di impegno ha, inoltre, l’obbligo di 
 accertare prevenPvamente che il programma dei conseguenP pagamenP sia compaPbile 
 con i relaPvi stanziamenP di cassa e con le regole del pareggio di competenza.

5. La determinazione deve altresì indicare gli eventuali ed ulteriori riflessi dire] e indire] sulla situazione economico- finanziaria e sul patrimonio dell’ente, quanPficando, laddove

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lo stesso termine la determinazione viene resPtuita al servizio competente, con l’indicazione dei moPvi ostaPvi.

Art. 24 - Impegni relativi a spese di investimento (art. 183, c. 9, D.Lgs.

267/00)

1. L’approvazione del quadro tecnico-economico dell’opera avviene aIraverso apposita determinazione adoIata dal Responsabile della spesa, con indicazione dell’imputazione contabile dell’ invesPmento.

2. Ai fini della correIa imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridiche, le determinazioni di impegno o di prenotazione di impegno relaPve a spese di invesPmento devono indicare il relaPvo cronoprogramma, con eventuale indicazione della cosPtuzione del fondo pluriennale vincolato.

3. Gli impegni relaPvi alle opere a scomputo sono effeIuaP nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzate le convenzioni che prevedono la realizzazione dell’opera, dal Dirigente del servizio che effeIua il collaudo, con imputazione all’anno in cui viene consegnata l’opera e in corrispondenza della relaPva entrata.

Art. 25 - Impegni pluriennali (art. 183, c. 9, D.Lgs. 267/00)

1. Gli impegni pluriennali conseguenP ad obbligazioni perfezionate che estendono i loro effe]

in più esercizi possono essere assunP solo se espressamente previsP nei rispe]vi esercizi e comunque nei limiP degli stanziamenP di competenza.

2. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contra] o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garanPre la conPnuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, faIa salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non consideraP nel bilancio, ad eccezione delle spese derivanP da contra]

di somministrazione, di locazione, relaPve a prestazioni periodiche o conPnuaPve di servizi, delle spese correnP correlate a finanziamenP comunitari e delle rate di ammortamento dei presPP, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanP le parPte di giro ed i rimborsi delle anPcipazioni di Tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gesPone.

3. L’elenco dei relaPvi provvedimenP è trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio 
 Comunale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono assunP.

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4. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l’ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell’esercizio in corso, nonché le quote di perPnenza, nei singoli esercizi successivi contenuP nei limiP delle previsioni del bilancio.

Art. 26 - Registro delle fatture (art. 191, c. 5, D.Lgs. 267/00)

1. Il servizio che ha proceduto ad impegnare la spesa provvede ad acceIare le faIure eleIroniche entro nei termini di legge previa verifica:

a) della regolarità contabile e fiscale;

b) della corrispondenza della faIura con le clausole contraIuali e della completezza 
 della stessa.

2. Il sistema informaPvo contabile assicura la tenuta del registro delle faIure.

Art. 27 – Liquidazione

1. La liquidazione cosPtuisce la successiva fase del procedimento di spesa aIraverso la quale, in base ai documenP ed ai Ptoli a] a comprovare il diriIo acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiP dell’ammontare dell’impegno definiPvo assunto.

2. La liquidazione della spesa compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diriIo del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiP quanPtaPvi e qualitaPvi, ai termini ed alle condizioni paIuite.

3. I sogge] che assumono e soIoscrivono gli a] di liquidazione sono responsabili della conformità della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenP e agli a] fondamentali dell’ente.

4. A fornitura avvenuta, il Servizio che ha richiesto l’acquisto, accerta la corrispondenza qualitaPva e quanPtaPva dei materiali forniP con quelli ordinaP e la loro regolare consegna.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento di spesa riscontri elemenP o circostanze che impediscano la liquidazione della faIura ed il pagamento delle relaPve somme, è tenuto a

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b) accerta che siano applicaP i prezzi convenuP;

c) verifica la regolarità dei conteggi tecnici e l’osservanza delle disposizioni fiscali 
 specifiche in materia;

6. Le medesime modalità indicate ai commi precedenP vengono applicate nel caso di 
 esecuzione di lavori e prestazioni di servizi.

7. L’aIo di liquidazione deve essere corredato da tuIa la documentazione aIa a 
 comprovare il diriIo acquisito dal creditore e deve indicare:

a) la causale e gli estremi del provvedimento che ha autorizzato la spesa;

b) le generalità del creditore o dei creditori e il codice fiscale/parPta IVA;

c) la somma dovuta e la relaPva scadenza di pagamento;

d) l’imputazione contabile (capitolo/arPcolo e impegno);

e) le modalità di pagamento, da effeIuarsi prioritariamente mediante bonifico bancario 
 o postale;

f) il documento unico di regolarità contribuPva ovvero la dichiarazione sosPtuPva di 
 cerPficazione.

8. Il servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa è tenuto a richiedere al 


creditore il rispeIo di quanto previsto dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. L’aIo di liquidazione è predisposto in tempi adeguaP al rispeIo della normaPve sui tempi di pagamento, è soIoscriIo dal responsabile del servizio proponente che, sulla base della documentazione giusPficaPva, riconosce il diriIo acquisito del creditore e dispone la liquidazione in suo favore dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto ed al perPnente stanziamento di bilancio.

10.L’aIo di liquidazione è trasmesso ai Servizi Finanziari che procederanno al riscontro secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

11. I Servizi Finanziari procederanno alle seguenP verifiche effeIuate sulla base della documentazione a corredo dell’aIo:

a) che la spesa sia stata prevenPvamente autorizzata aIraverso apposito aIo di impegno di spesa esecuPvo;

b) che la somma da liquidare rientri nei limiP dell’impegno e sia ancora disponibile; 


c) che la faIura o altro documento sia regolare dal punto di vista fiscale;

(24)

d) che sia stato acquisito il Documento di Regolarità ContribuPva (ovvero la 


dichiarazione sosPtuPva di cerPficazione), nei casi previsP dalla legge, e che lo stesso risulP regolare.

Art. 28 - Regolarità contributive

1. Compete al servizio che ha ordinato la spesa l’acquisizione del documento unico di regolarità contribuPva (DURC)

Art. 29 - Ordinazione e pagamento (art. 185, cc. 2 e 3, D.Lgs. 267/00) 1. L’ordinazione è la fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione

della somma di denaro da parte del tesoriere dell’ente e consiste nella disposizione imparPta al tesoriere, aIraverso il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento ad un soggeIo specificato.

2. I mandaP di pagamento sono emessi dai Servizi Finanziari rispeIando la scadenza delle relaPve faIure e l’ordine di arrivo degli a] di liquidazione.

3. I mandaP di pagamento sono soIoscri] dal Responsabile dei Servizi Finanziari o da suoi sosPtuP/delegaP, con firma digitale, e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza.

4. Il tesoriere effeIua i pagamenP derivanP da obblighi tributari, da somme iscriIe a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della prevenPva emissione del relaPvo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emeIe il relaPvo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effeIuato il pagamento, anche se la relaPva comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Art. 30 - Residui passivi

1. L’impegno regolarmente assunto cosPtuisce vincolo sugli stanziamenP di bilancio e, se non pagato entro il termine dell’esercizio, determina la formazione del residuo passivo, salvi i casi di impegni esigibili su annualità successive a quelle in corso.

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4. Ciascun Dirigente di seIore, per le spese di rispe]va competenza assegnate con il PEG ed impegnate, deve verificare il permanere dei requisiP essenziali per il mantenimento dei residui passivi nel conto del bilancio e la correIa imputazione a bilancio in funzione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche soIostanP.

5. A tal fine il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmeIe ai DirigenP di seIore l’elenco degli impegni di spesa ancora da pagare derivanP dalla gesPone di competenza e dalla gesPone dei residui passivi.

6. I DirigenP di SeIore controllano gli elenchi e verificano le ragioni del mantenimento, in tuIo o in parte, nel conto del bilancio, dei residui passivi, sulla base di idonei Ptoli giuridici e degli a] che individuano l’ente locale quale debitore delle relaPve somme. Dell’esito di tale verifica ciascun dirigente ne darà aIo, aIraverso apposita comunicazione soIoscriIa da inviare ai Servizi finanziari che dovrà indicare:

a) i residui passivi mantenuP per un importo uguale o inferiore a quello previsto, in quanto esigibili entro il termine dell’esercizio e liquidabili;

b) i residui passivi da eliminare, indicando le moPvazioni;

c) i residui passivi da reimputare in quanto corrispondenP ad obbligazioni non scadute 
 al 31 dicembre dell’esercizio, con indicazione dell’esercizio di scadenza.

4. Sulla base della verifica effeIuata da ciascun responsabile, i Servizi Finanziari predispongono la delibera di Giunta comunale relaPva al riaccertamento ordinario dei 


residui.

5. E’ faIo divieto liquidare e pagare a residuo somme per le quali nel medesimo esercizio 
 non sia venuta a scadere la relaPva obbligazione giuridica. Al solo fine di consenPre una correIa reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del Responsabile dei Servizi Finanziari, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effeIuare un riaccertamento parziale di tali residui. 


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TITOLO V - CONTROLLI

Sezione 1 - Sistema dei controlli interni

Art. 31 - Raccordo con il sistema dei controlli interni

1. Il presente regolamento integra e deIaglia le disposizioni del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni adoIato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2013, con riferimento alle seguenP Ppologie di controlli:

a) controllo prevenPvo di regolarità contabile:

i. parere di regolarità contabile;

ii. visto aIestante la copertura finanziaria;

b) inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenP con le previsioni del DUP;

c) controlli sugli equilibri finanziari:

i. monitoraggio della gesPone di competenza, inc/residui e cassa;

ii. monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;

iii. segnalazioni obbligatorie del DireIore finanziario; iv. salvaguardia degli equilibri di bilancio;

d) riconoscimento dei debiP fuori bilancio;

e) verifica sullo stato di aIuazione dei programmi.

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Sezione 2 - Controllo preventivo regolarità contabile

Art. 32 - Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Il controllo prevenPvo di regolarità contabile è esercitato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, nel rispeIo delle norme sull’ordinamento finanziario e contabile e dei principi contabili vigenP, aIraverso:

a) il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione soIoposte al Consiglio e alla Giunta che comporPno riflessi dire] o indire] sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.

In assenza di tali riflessi dire] o indire], il Dirigente del SeIore proponente ne dà aIo nella stessa proposta;

b) il rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa o prenotazioni di impegno.

Art. 33 - Parere di regolarità contabile (art. 153, c. 5, D.Lgs. 267/00) 1. L’a]vità istruIoria per il rilascio del parere di regolarità contabile è svolta dai Servizi

Finanziari. I controlli effeIuaP per il rilascio del parere sono i seguenP:

a) verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggeIo competente;

b) osservanza delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile, di cui al D.Lgs.

267/00, al D.Lgs. 118/11 e dei principi contabili generali ed applicaP;

c) osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;

d) correIo riferimento della spesa, o dell’entrata, alle voci del bilancio di previsione 
 finanziario ed ai capitoli del PEG;

e) verifica dell’effe]va disponibilità delle risorse con riferimento ai corrispondenP 
 stanziamenP del bilancio di previsione finanziario e del PEG, nel rispeIo del 
 principio generale di competenza finanziaria potenziata;

f) verifica degli altri effe] sulla gesPone finanziaria, economico-patrimoniale, sulla 
 gesPone di cassa, sugli equilibri di bilancio e sugli altri vincoli di finanza pubblica, 
 direIamente o indireIamente collegaP all’aIo;

g) osservanza delle norme fiscali. 


2. Il parere è rilasciato entro tre giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, salvo moPvata urgenza.

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3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia posiPvo o che necessiPno di integrazioni e modifiche sono inviate, con moPvata nota del Responsabile dei Servizi Finanziari al servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma.

4. I Servizi Finanziari possono richiedere integrazioni o correzioni qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 34 - Visto di regolarità contabile (art. 153, c. 5, D.Lgs. 267/00) 1. Il visto di regolarità contabile aIestante la copertura finanziaria della spesa è reso dal

Responsabile dei Servizi Finanziari entro 5 giorni dal ricevimento dell’aIo e comporta l’effeIuazione delle verifiche di cui all’Art. 33;

2. Il Responsabile dei Servizi Finanziari appone il visto di regolarità contabile aIestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effe]ve esistenP negli stanziamenP di spesa anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese.

3. Il visto aIestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate avenP specifica desPnazione è reso allorché l’entrata sia stata accertata nei limiP del correlato impegno.

4. Non cosPtuiscono oggeIo di valutazione le verifiche inerenP il rispeIo di norme e regolamenP riguardanP aspe] non preIamente contabili per i quali risponde il Responsabile che ha soIoscriIo la determinazione d’impegno di spesa.

5. Qualora il visto di regolarità contabile non possa essere rilasciato favorevole per qualsiasi ragione, l'aIo relaPvo deve essere rinviato con moPvazione all'ufficio proponente negli stessi termini di cui al comma 1.

6. Qualora si verifichino situazioni gesPonali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile dei Servizi Finanziari può sospendere il rilascio delle aIestazioni di copertura finanziaria. 


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Sezione 3 - Deliberazioni e atti ammissibili

Art. 35 - Deliberazioni non coerenti con il DUP (art. 170, c. 7, D.Lgs.

267/00)

1. Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni di Consiglio o di Giunta che risulPno incoerenP con il Documento Unico di Programmazione.

2. Si intendono incoerenP quelle deliberazioni che:

a) contrastano con gli indirizzi generali, gli obie]vi strategici o gli obie]vi operaPvi definiP nel DUP;

b) sono incompaPbili con le previsioni delle risorse finanziarie desPnate alla spesa 
 corrente o di invesPmento;

c) sono incompaPbili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonP di 
 finanziamento del DUP;

d) sono incompaPbili con le risorse umane e strumentali desPnate a ciascun 
 programma di spesa.

3. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata:

a) dal Segretario comunale, per le proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo poliPco- amministraPvo, per le quali non siano richiesP i pareri di regolarità tecnica o contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

b) dal Responsabile del servizio interessato, per le proposte di deliberazioni che non siano mero aIo di indirizzo, per le quali è richiesto il parere di regolarità tecnica di cui all’art.

49 del D.Lgs. 267/00;

c) dal Responsabile dei Servizi Finanziari, per le proposte di deliberazione che richiedono il parere di regolarità contabile, con riferimento agli aspe] di cui al comma 2, leI. a) e b).

Art. 36 - Deliberazioni inammissibili

1. Le proposte di deliberazione non coerenP con le previsioni del DUP per difformità o contrasto con gli indirizzi generali, gli obie]vi strategici o gli obie]vi operaPvi approvaP, sono da considerare inammissibili.

2. L’inammissibilità, riferibile ad una proposta di deliberazione soIoposta all’esame ed alla discussione dell’organo deliberante, è dichiarata dal Presidente del Consiglio comunale o dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale e sulla scorta dei pareri istruIori dei dirigenP dei servizi interessaP.

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Art. 37 - Deliberazioni improcedibili

1. Sono da considerarsi improcedibili le deliberazioni per le quali sono rilevate l’insussistenza di copertura finanziaria o l’incompaPbilità tra le fonP di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione delle disposizioni della deliberazione.

2. L’improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruIori sulla proposta di deliberazione, non consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall’organo competente. 


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Sezione 4 - Controllo sugli equilibri finanziari

Art. 38 - Finalità ed oggetto

1. Il controllo degli equilibri finanziari è finalizzato a garanPre il costante monitoraggio degli equilibri della gesPone di competenza, della gesPone dei residui e della gesPone di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obie]vi di finanza pubblica, nonché del rispeIo delle norme di aIuazione dell'art. 81 della CosPtuzione.

2. Il controllo degli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effe] che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gesPonali esterni.

3. Il controllo degli equilibri finanziari è presidiato mediante le seguenP forme di controllo:

a) monitoraggio della gesPone di competenza, in c/residui e cassa;

b) monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;

c) segnalazioni obbligatorie del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 


153, c. 6 del D.Lgs. 267/00;

d) salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/00;

4. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto soIo la direzione e il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari, che assume il ruolo di unità preposta al controllo. È previsto, inoltre, il coinvolgimento a]vo degli organi di governo, del Segretario comunale e dei DirigenP, secondo le rispe]ve responsabilità.

5. Qualora le situazioni rilevate cosPtuiscano un pregiudizio certo o probabile sugli equilibri di bilancio o sul rispeIo degli obie]vi e dei vincoli di finanza pubblica, il Responsabile dei Servizi Finanziari procede alla segnalazione obbligatoria ai sensi dell’arPcolo 40 del presente regolamento.

Art. 39 - Segnalazioni obbligatorie del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 153, c. 6, D.Lgs. 267/00)

1. Qualora gli esiP dei controlli sugli equilibri finanziari di cui all’arPcolo precedente, oppure fa] segnalaP dai responsabili dei servizi, o altri fa] venuP comunque a conoscenza del Responsabile dei Servizi Finanziari evidenzino il cosPtuirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio o il rispeIo dei vincoli di finanza pubblica, il Responsabile dei Servizi Finanziari procede ad effeIuare le segnalazioni obbligatorie e a fornire le proprie valutazioni ai sensi dell’art. 153 c. 6 del D.Lgs. 267/00.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono effeIuate entro 7 giorni dalla conoscenza dei fa].

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3. Le segnalazioni, opportunamente documentate, e le valutazioni, adeguatamente moPvate, sono inviate al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario comunale, all’Organo di Revisione ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei ConP in forma 
 scriIa e con riscontro dell’avvenuto ricevimento.

4. Il Consiglio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/00, provvede al riequilibrio entro 30 
 giorni dal ricevimento della segnalazione.

5. Qualora i fa] segnalaP e le valutazioni espresse risulPno di non parPcolare gravità agli 
 effe] della copertura finanziaria delle spese ma che comunque potrebbero creare squilibri importanP nella gesPone, il Responsabile dei Servizi Finanziari può contestualmente comunicare al Sindaco e ai dirigenP la sospensione, temporanea, del rilascio dei visP di regolarità contabile aIestanP la copertura finanziaria fino al rientro della situazione criPca.

Art. 40 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, c. 2, D.Lgs.

267/00)

1. Il Consiglio provvede entro il 31 luglio di ogni anno ad effeIuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, sulla base della documentazione predisposta dal servizio finanziario, dando aIo del permanere degli equilibri di bilancio ovvero adoIando i provvedimenP necessari a garanPre il pareggio di bilancio.

2. Nelle deliberazioni di cui al comma 1, il Consiglio dà aIo del permanere degli equilibri di 
 bilancio, o in caso di accertamento negaPvo adoIa contestualmente i provvedimenP di cui 
 all’art. 193, c. 2 del D.Lgs. 267/00.

3. Il Consiglio provvede all’adozione dei provvedimenP di salvaguardia degli equilibri di 


bilancio anche al di fuori delle scadenze previste nel comma 1, a seguito del ricevimento delle segnalazioni obbligatorie del Responsabile dei Servizi Finanziari, entro 30 giorni dalla segnalazione.

Art. 41 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 194, c. e, D.Lgs.

267/00)

1. Mediante i provvedimenP di verifica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’Art.

40, il Consiglio provvede al riconoscimento della legi]mità di eventuali debiP fuori bilancio

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mediante un’apposita deliberazione del Consiglio da adoIarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

3. Il responsabile del servizio interessato, o chiunque venga a conoscenza dell’esistenza di debiP fuori bilancio, deve darne immediata comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, al Segretario comunale e al Sindaco, evidenziando se vi sia la necessità di procedere d’urgenza ai sensi del comma 2.

4. A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il dirigente del seIore interessato predispone una relazione nella quale sono evidenziaP:

a) la natura del debito e i fa] che lo hanno originato;

b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legi]mità del debito;

c) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art.

191, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 267/00, le moPvazioni che hanno condoIo alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiP di uPlità ed arricchimento che legi]mano il riconoscimento del debito;

d) tuIa la documentazione eventualmente acquisita in sede istruIoria;

e) l’eventuale formulazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiP 
 concordato con i creditori.

5. La proposta di deliberazione del Consiglio comunale di riconoscimento dei debiP fuori 


bilancio compete al direIore del seIore interessato, il quale con l’apposizione del parere di regolarità tecnica aIesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiP che sono alla base della legi]mità del debito.

6. Il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari sulla proposta di deliberazione conPene anche l’aIestazione in ordine alla regolarità dei mezzi di copertura, nel rispeIo della normaPva vigente.

7. Sulla proposta di deliberazione dei debiP fuori bilancio è obbligatoria l’acquisizione del parere dell’Organo di revisione.

Art. 42 - Stato di attuazione dei programmi

1. L’ente provvede alla verifica dello stato di aIuazione dei programmi infrannuale ed annuale.

2. Lo stato di aIuazione dei programmi infrannuale consiste in una verifica in iPnere del grado di aIuazione degli obie]vi strategici ed operaPvi definiP nel DUP deliberato per l’esercizio in corso, unitamente alla verifica del grado di aIuazione dei correlaP stanziamenP di entrata e spesa.

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3. Lo stato di aIuazione dei programmi annuale viene presentato dalla Giunta, nella relazione 
 sulla gesPone, e consiste in una verifica a consunPvo del grado di aIuazione degli obie]vi operaPvi definiP nel DUP riferito all’esercizio concluso, unitamente alla verifica del grado di aIuazione dei correlaP stanziamenP di entrata e spesa.

4. Il provvedimento di approvazione dello stato di aIuazione dei programmi può essere contestuale alla verifica degli equilibri di bilancio. 


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TITOLO VI - TESORERIA

Sezione 1 - Tesoreria

Art. 43 - Affidamento del servizio di Tesoreria (art. 210, c. e e art. 2e3, D.Lgs. 267/00)

1. Il servizio di Tesoreria, viene affidato ai sogge] abilitaP a svolgere tale servizio ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 267/00, sulla base di uno schema di convenzione approvata dal Consiglio comunale, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con le procedure vigenP in applicazione delle norme in materia di affidamento di contra] pubblici e del vigente regolamento comunale dei contra].

2. E’ consenPta la facoltà del rinnovo se prevista nel contraIo originario.

Art. 44 - Funzioni del Tesoriere e rapporti con l’ente

1. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, nonché alla custodia dei Ptoli e dei valori di perPnenza dell’ente, con le modalità indicate all’art. 221 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. I rapporP tra la Tesoreria e l’Ente sono tenuP dai Servizi Finanziari e sono disciplinaP da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 45 - Anticipazione di Tesoreria

1. Il Tesoriere è tenuto a disporre anPcipazioni di Tesoreria nei limiP previsP dalla normaPva vigente in materia.

2. L’anPcipazione è disposta dal Tesoriere, previa acquisizione dalla prescriIa deliberazione autorizzaPva della Giunta Comunale, in caso di assenza dei fondi disponibili sul conto di Tesoreria e su eventuali contabilità speciali e salvo l’uPlizzo di somme a specifiche desPnazione.

3. L’anPcipazione viene uPlizzata di volta in volta limitatamente alle somme streIamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

4. Il Tesoriere è tenuto di propria iniziaPva al rientro immediato delle anPcipazioni non appena si verifichino delle entrate libere da vincoli.

5. L’ente, su indicazione del Tesoriere, provvede periodicamente alla “regolarizzazione” dei movimenP verificaPsi mediante emissione dei relaPve ordinaPvi d’incasso e mandaP di pagamento.

Riferimenti

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