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– Gestione del bilancio

Nel documento REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (pagine 17-26)

Sezione 1 - Entrata

Art. 16 - Fasi dell’entrata

2. Il procedimento amministraPvo di acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di competenza è arPcolato secondo le disPnte fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 17 – Accertamento (art. 179, c. 3, D.Lgs. 267/00)

1. L’entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene individuata la ragione del credito, il Ptolo giuridico che supporta il credito, il soggeIo debitore, l’ammontare del credito, la relaPva scadenza in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione secondo quanto riportato dall’art. 179 del TUEL e dal Principio Contabile Applicato (all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni).

2. L’accertamento dell’entrata deve rispeIare il principio della competenza finanziaria potenziata, in base al quale il diriIo di credito è registrato nelle scriIure contabili quando nasce l’obbligazione certa liquida ed esigibile ed è imputato nell’esercizio in cui viene a scadenza.

3. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato nel responsabile del servizio al quale è assegnato, con il Piano EsecuPvo di GesPone, il capitolo a cui l’entrata si riferisce. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso delle somme ancora iscriIe a residuo sullo stesso capitolo. Il responsabile del servizio deve operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle dire]ve degli organi di governo dell’ente.

4. La rilevazione nelle scriIure contabili dell’accertamento di entrata avviene a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari nel rispeIo di quanto previsto nel comma 3-bis dell’arPcolo 179 del TUEL. Il Responsabile dei Servizi Finanziari può procedere direIamente per tu] i capitoli di entrata previsP in bilancio in forma sussidiaria e sulla base di idonea documentazione o effe]vo incasso.

Art. 18 - Riscossione e versamento (artt. 180, c. 3 e 181, c. 3, D.Lgs.

267/00)

1. La riscossione delle somme dovute all’ente è disposta mediante emissione in modalità informaPca di ordinaPvi o reversali di incasso, soIoscri] dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

2. Le entrate riscosse a qualsiasi Ptolo dagli incaricaP alla riscossione sono integralmente versate alla tesoreria entro il quindicesimo giorno lavoraPvo, salvo diverso termine prescriIo da legge, regolamento o deliberazione.

3. Le entrate riscosse dal tesoriere sono versate nello stesso giorno nelle casse comunali.

Art. 19 - Residui attivi (art. 189, D.Lgs. 267/00)

1. CosPtuiscono residui a]vi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.

2. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relaPvi crediP non siano staP riscossi e, se del caso, versaP ovvero siano esPnP per prescrizione o venuP meno per le ragioni indicate al successivo comma.

3. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui a]vi di somme non accertate ai sensi dell’art. 179 del TUEL e che comunque non presenPno crediP effe]vi dell’Ente. Per eliminazione totale o parziale dei residui a]vi che vengono riconosciuP in tuIo o in parte insussistenP per la già seguita legale esPnzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidaP, o perché riconosciuP assolutamente inesigibili, si provvede a seguito di specifiche comunicazioni del responsabile del Servizio competente. A tal fine si applica quanto previsto nel Principio Contabile Applicato alla GesPone di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 9.1.

Art. 20 - Monitoraggio sulla gestione delle entrate e riscossione attiva 1. Ciascun Responsabile di servizio deve vigilare, nell'esercizio delle proprie aIribuzioni e soIo

la propria personale responsabilità, che le entrate afferenP i servizi di rispe]va competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale. Essi hanno l'obbligo di segnalare tempesPvamente e comunque almeno in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di ciascun esercizio situazioni di mancato o minore accertamento di

Sezione 2 – Spesa

Art. 21 - Fasi della spesa

1. Il procedimento amministraPvo di effeIuazione delle spese previste in bilancio è arPcolato secondo le disPnte fasi: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Art. 22 - Prenotazione di impegno di spesa

1. La prenotazione di impegno cosPtuisce una fase eventuale della spesa:

a) la fase preparatoria del procedimento formaPvo dell’impegno che cosPtuisce il presupposto giuridico-amministraPvo della richiesta di prenotazione, l’ammontare della stessa;

b) gli estremi dell’imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio di previsione.

4. Il provvedimento con cui viene effeIuata la prenotazione dell’impegno è trasmesso ai Servizi Finanziari per il rilascio del parere di regolarità contabile aIestante la copertura finanziaria della spesa e per le rilevazioni contabili conseguenP.

5. La prenotazione di impegno si trasforma in impegno di spesa con il perfezionamento dell’obbligazione giuridica disposta a conclusione del procedimento amministraPvo che sta alla base della prenotazione (ad esempio a seguito dell’approvazione del verbale di aggiudicazione della gara), previa predisposizione di apposita determinazione di impegno che dovrà dare aIo della corrispondenza tra la prenotazione e l’impegno ovvero provvederà al riallineamento della contabilità nel caso in cui l’impegno risulP inferiore alla prenotazione.

6. I provvedimenP di prenotazione di spesa corrente per i quali, entro il termine dell’esercizio, non si è perfezionata l’obbligazione di spesa verso terzi decadono e cosPtuiscono economia

della previsione di bilancio alla quale erano riferiP, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Art. 23 - Impegno di spesa (art. 183, c. 9, D.Lgs. 267/00)

1. L’impegno cosPtuisce l’aIo finale della prima fase del procedimento di spesa aIraverso il quale, a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinaP ed individuaP i seguenP elemenP cosPtuPvi:

a) la somma da pagare;

b) il soggeIo creditore;

c) la ragione del debito;

d) la scadenza del debito;

e) il vincolo cosPtuito sullo stanziamento di bilancio;

f) gli esercizi di imputazione della spesa in ragione della scadenza delle obbligazioni;

g) il programma dei relaPvi pagamenP.

2. Ove non diversamente disposto, il responsabile del procedimento con il quale viene impegnata la spesa è individuato nel Responsabile al quale la spesa stessa è affidata con il Piano EsecuPvo di GesPone.

c) Il responsabile della spesa che emeIe la determinazione di impegno deve farsi carico della verifica di legi]mità nei riguardi della correIa applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile. L’aIo deve indicare:

a) il capitolo di PEG;

b) l’eventuale cosPtuzione del fondo pluriennale vincolato;

c) la persunta esigibilità della spesa.

4. Il responsabile della spesa che adoIa il provvedimento di impegno ha, inoltre, l’obbligo di 
 accertare prevenPvamente che il programma dei conseguenP pagamenP sia compaPbile 
 con i relaPvi stanziamenP di cassa e con le regole del pareggio di competenza.

5. La determinazione deve altresì indicare gli eventuali ed ulteriori riflessi dire] e indire] sulla situazione economico- finanziaria e sul patrimonio dell’ente, quanPficando, laddove

lo stesso termine la determinazione viene resPtuita al servizio competente, con l’indicazione dei moPvi ostaPvi.

Art. 24 - Impegni relativi a spese di investimento (art. 183, c. 9, D.Lgs.

267/00)

1. L’approvazione del quadro tecnico-economico dell’opera avviene aIraverso apposita determinazione adoIata dal Responsabile della spesa, con indicazione dell’imputazione contabile dell’ invesPmento.

2. Ai fini della correIa imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridiche, le determinazioni di impegno o di prenotazione di impegno relaPve a spese di invesPmento devono indicare il relaPvo cronoprogramma, con eventuale indicazione della cosPtuzione del fondo pluriennale vincolato.

3. Gli impegni relaPvi alle opere a scomputo sono effeIuaP nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzate le convenzioni che prevedono la realizzazione dell’opera, dal Dirigente del servizio che effeIua il collaudo, con imputazione all’anno in cui viene consegnata l’opera e in corrispondenza della relaPva entrata.

Art. 25 - Impegni pluriennali (art. 183, c. 9, D.Lgs. 267/00)

1. Gli impegni pluriennali conseguenP ad obbligazioni perfezionate che estendono i loro effe]

in più esercizi possono essere assunP solo se espressamente previsP nei rispe]vi esercizi e comunque nei limiP degli stanziamenP di competenza.

2. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contra] o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garanPre la conPnuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, faIa salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non consideraP nel bilancio, ad eccezione delle spese derivanP da contra]

di somministrazione, di locazione, relaPve a prestazioni periodiche o conPnuaPve di servizi, delle spese correnP correlate a finanziamenP comunitari e delle rate di ammortamento dei presPP, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanP le parPte di giro ed i rimborsi delle anPcipazioni di Tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gesPone.

3. L’elenco dei relaPvi provvedimenP è trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio 
 Comunale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono assunP.

4. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l’ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell’esercizio in corso, nonché le quote di perPnenza, nei singoli esercizi successivi contenuP nei limiP delle previsioni del bilancio.

Art. 26 - Registro delle fatture (art. 191, c. 5, D.Lgs. 267/00)

1. Il servizio che ha proceduto ad impegnare la spesa provvede ad acceIare le faIure eleIroniche entro nei termini di legge previa verifica:

a) della regolarità contabile e fiscale;

b) della corrispondenza della faIura con le clausole contraIuali e della completezza 
 della stessa.

2. Il sistema informaPvo contabile assicura la tenuta del registro delle faIure.

Art. 27 – Liquidazione

1. La liquidazione cosPtuisce la successiva fase del procedimento di spesa aIraverso la quale, in base ai documenP ed ai Ptoli a] a comprovare il diriIo acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiP dell’ammontare dell’impegno definiPvo assunto.

2. La liquidazione della spesa compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diriIo del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiP quanPtaPvi e qualitaPvi, ai termini ed alle condizioni paIuite.

3. I sogge] che assumono e soIoscrivono gli a] di liquidazione sono responsabili della conformità della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenP e agli a] fondamentali dell’ente.

4. A fornitura avvenuta, il Servizio che ha richiesto l’acquisto, accerta la corrispondenza qualitaPva e quanPtaPva dei materiali forniP con quelli ordinaP e la loro regolare consegna.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento di spesa riscontri elemenP o circostanze che impediscano la liquidazione della faIura ed il pagamento delle relaPve somme, è tenuto a

b) accerta che siano applicaP i prezzi convenuP;

creditore il rispeIo di quanto previsto dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. L’aIo di liquidazione è predisposto in tempi adeguaP al rispeIo della normaPve sui tempi di pagamento, è soIoscriIo dal responsabile del servizio proponente che, sulla base della documentazione giusPficaPva, riconosce il diriIo acquisito del creditore e dispone la liquidazione in suo favore dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto ed al perPnente stanziamento di bilancio.

10.L’aIo di liquidazione è trasmesso ai Servizi Finanziari che procederanno al riscontro secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

11. I Servizi Finanziari procederanno alle seguenP verifiche effeIuate sulla base della documentazione a corredo dell’aIo:

a) che la spesa sia stata prevenPvamente autorizzata aIraverso apposito aIo di impegno di spesa esecuPvo;

b) che la somma da liquidare rientri nei limiP dell’impegno e sia ancora disponibile; 


c) che la faIura o altro documento sia regolare dal punto di vista fiscale;

d) che sia stato acquisito il Documento di Regolarità ContribuPva (ovvero la 


dichiarazione sosPtuPva di cerPficazione), nei casi previsP dalla legge, e che lo stesso risulP regolare.

Art. 28 - Regolarità contributive

1. Compete al servizio che ha ordinato la spesa l’acquisizione del documento unico di regolarità contribuPva (DURC)

Art. 29 - Ordinazione e pagamento (art. 185, cc. 2 e 3, D.Lgs. 267/00) 1. L’ordinazione è la fase intermedia tra la liquidazione della spesa e la materiale erogazione

della somma di denaro da parte del tesoriere dell’ente e consiste nella disposizione imparPta al tesoriere, aIraverso il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento ad un soggeIo specificato.

2. I mandaP di pagamento sono emessi dai Servizi Finanziari rispeIando la scadenza delle relaPve faIure e l’ordine di arrivo degli a] di liquidazione.

3. I mandaP di pagamento sono soIoscri] dal Responsabile dei Servizi Finanziari o da suoi sosPtuP/delegaP, con firma digitale, e sono trasmessi al tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza.

4. Il tesoriere effeIua i pagamenP derivanP da obblighi tributari, da somme iscriIe a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della prevenPva emissione del relaPvo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emeIe il relaPvo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effeIuato il pagamento, anche se la relaPva comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Art. 30 - Residui passivi

1. L’impegno regolarmente assunto cosPtuisce vincolo sugli stanziamenP di bilancio e, se non pagato entro il termine dell’esercizio, determina la formazione del residuo passivo, salvi i casi di impegni esigibili su annualità successive a quelle in corso.

4. Ciascun Dirigente di seIore, per le spese di rispe]va competenza assegnate con il PEG ed impegnate, deve verificare il permanere dei requisiP essenziali per il mantenimento dei residui passivi nel conto del bilancio e la correIa imputazione a bilancio in funzione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche soIostanP.

5. A tal fine il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmeIe ai DirigenP di seIore l’elenco degli impegni di spesa ancora da pagare derivanP dalla gesPone di competenza e dalla gesPone dei residui passivi.

6. I DirigenP di SeIore controllano gli elenchi e verificano le ragioni del mantenimento, in tuIo o in parte, nel conto del bilancio, dei residui passivi, sulla base di idonei Ptoli giuridici e degli a] che individuano l’ente locale quale debitore delle relaPve somme. Dell’esito di tale verifica ciascun dirigente ne darà aIo, aIraverso apposita comunicazione soIoscriIa da inviare ai Servizi finanziari che dovrà indicare:

a) i residui passivi mantenuP per un importo uguale o inferiore a quello previsto, in quanto esigibili entro il termine dell’esercizio e liquidabili;

b) i residui passivi da eliminare, indicando le moPvazioni;

c) i residui passivi da reimputare in quanto corrispondenP ad obbligazioni non scadute 
 al 31 dicembre dell’esercizio, con indicazione dell’esercizio di scadenza.

4. Sulla base della verifica effeIuata da ciascun responsabile, i Servizi Finanziari predispongono la delibera di Giunta comunale relaPva al riaccertamento ordinario dei 


residui.

5. E’ faIo divieto liquidare e pagare a residuo somme per le quali nel medesimo esercizio 
 non sia venuta a scadere la relaPva obbligazione giuridica. Al solo fine di consenPre una correIa reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del Responsabile dei Servizi Finanziari, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effeIuare un riaccertamento parziale di tali residui. 


Nel documento REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (pagine 17-26)

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