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Nota a Tribunale di Torino, Sezione GIP, ord. 4 novembre 2013, giud. Marra

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1 N. 8032/13 R.G. notizie di reato

N. 9271/13 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il Giudice per le indagini preliminari,

Vista la richiesta del difensore di LAAZIZI Abdel Mounim di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari, affinchè la stessa sia applicata, a far data dal 13 novembre p.v. , presso la Comunità Terapeutica “ Il Punto”, sita in Bioglio (BI), via Rovella n.14, con autorizzazione ad usufruire delle pertinenze della comunità ( androne e parco circostante);

visto il parere del P.M. che ha chiesto al GIP di dichiarare inammissibile l’istanza di modifica della misura cautelare, in quanto la richiesta non è stata notificata alle persone offese, e ciò in violazione del novellato (dalla L. n.119/2013) art. 299, comma 3, c.p.p., che prevede, nel caso di reati commessi con violenza alle persone, tale adempimento a pena di inammissibilità;

ritenuto che in fase di prima applicazione delle modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, emergono seri dubbi, considerata la genesi della norma, in ordine alla previsione di imporre al richiedente l’obbligo di notificare alla p.o., a pena di inammissibilità, l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in tutti i procedimenti “ aventi ad oggetto delitti con violenza alla persona”, senza distinguere le ipotesi in cui l’azione violenta è del

tutto occasionale ( come è nel caso di specie, trattandosi di rapine in danno di persone offese sconosciute all’imputato), da quelle in cui la condotta violenta si caratterizza anche per l’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui perciò la violenza alla persona è per così dire mirata in danno di una determinata persona offesa;

rilevato che nel caso di specie l’istanza presentata dal difensore dell’imputato non ha ad oggetto né la revoca né la sostituzione degli arresti domiciliari con una misura meno afflittiva, ma solo la richiesta di porre LAAZIZI Abdel Mounim agli arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti, con facoltà di usufruire degli spazi pertinenziali alla comunità, circostanza quest’ultima che ha fatto ritenere al P.M. che si trattasse di modalità meno gravose di applicazione della misura cautelare in atto, ipotesi da equiparare, ai fini processuali che qui ci interessano, alla richiesta di sostituzione della misura;

ritenuto che le considerazioni del P.M. non possono essere condivise, e ciò al di là del mero dato letterale del novellato art. 299, comma 3 e 4 bis, c.p.p., che fa riferimento all’obbligo di

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2 notificazione alla persona offesa solo nel caso di “ richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli …”, quindi non prevedendo espressamente tale onere anche per

l’ipotesi di richieste volte solo a modificare le modalità di applicazione della misura cautelare in atto, ma soprattutto per ragioni che attengono alla ratio legis della riforma introdotta con la citata legge n.119/2013. Infatti appare evidente che la previsione dell’obbligo di notificare alle persone offese la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto, è funzionale ad offrire alle stesse, mediante la possibilità di presentare al giudice delle memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p., una maggior tutela dagli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla revoca o dalla sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno afflittiva.

Nel caso di specie questa esigenza di offrire maggior tutela appare ridursi ad un mero formalismo, in quanto alla vittima occasionale della rapina compiuta da LAAZIZI Abdel Mounim, non può derivare ragionevolmente alcun pregiudizio dalla circostanza che all’imputato si applichino gli arresti domiciliari presso una comunità e sue pertinenze anziché presso la sua abitazione.

L’interpretazione restrittiva circa la portata applicativa delle modifiche dell’art. 299 c.p.p., appare pertanto preferibile in quanto consente di bilanciare meglio la scelta legislativa di offrire maggior tutela alle persone offese, con la contemporanea esigenza di non rendere eccessivamente gravoso, senza un’effettiva ragione giustificativa, il diritto di difesa che si estrinseca anche con le istanze volte a modificare le modalità di applicazione delle misure cautelari in atto;

ritenuto infine che la richiesta della difesa dell’imputato appare altresì utile a consentire a LAAZIZI Abdel Mounim di iniziare un percorso terapeutico presso un’idonea struttura, senza che ciò riduca minimamente l’efficacia cautelare della misura disposta;

P.Q.M.

Visto l’art.299 c.p.p., dispone nei confronti di LAAZIZI Abdel Mounim che la misura degli arresti domiciliari sia eseguita presso la Comunità Terapeutica “ Il Punto”, sita in Bioglio (BI), via Rovella n.14, con autorizzazione ad usufruire delle pertinenze della comunità, e ciò a far data dal 13 novembre p.v. Autorizza lo stesso a recarsi senza scorta presso la suddetta Comunità il giorno 13 novembre 2013, previa comunicazione alle forze dell’ordine degli orari di uscita dall’abitazione in Torino e di ingresso presso la Comunità.

Delega per i controlli la stazione carabinieri competente per territorio.

Manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Torino, lì 4 novembre 2013 Il Giudice

Giuseppe Marra

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