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14 settembre 2020 Oggetto: Sentenza 465/20 TAR Piemonte Sezione I sull’approvvigionamento di farmaci biologici

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14 settembre 2020 Oggetto: Sentenza 465/20 TAR Piemonte Sezione I sull’approvvigionamento di farmaci biologici

Le scriventi Società scientifiche, avendo approfondito esito e motivazioni della sentenza in oggetto, ritengono necessario esprimere il proprio dissenso nei confronti di una pronuncia, da parte del TAR Piemonte, che crea una situazione ingiusta nei confronti dei pazienti sul territorio e mette in discussione il ruolo del medico prescrittore. La sentenza conferma infatti un indirizzo per cui impedendo l’approvvigionamento di un farmaco, si privano i pazienti della possibilità di continuità terapeutica (stabilita con la legge 232/2016) facendo prevalere meri criteri economicistici sulle scelte ritenute opportune dal medico. Per arrivare a questi risultati, i giudici si rifanno a sentenze datate, trascurando tutta la giurisprudenza prodotta su questo specifico argomento negli anni più recenti, anche dal Consiglio di Stato.

La decisione consente a Regioni ed enti di gara di porre le condizioni per una sostituibilità automatica – non prevista invece dall’attuale normativa – e di fatto impedisce che siano garantite autonomia decisionale del medico, condivisione della scelta terapeutica con il paziente e continuità di cura.

I giudici amministrativi con questa decisione hanno introdotto una regolamentazione che solo formalmente rispetta i principi precedentemente richiamati, ma nella sostanza apre la via alla sostituibilità automatica obbligata e, quindi, allo switch ed eventualmente allo switch multiplo per ragioni prettamente non cliniche nella cura dei pazienti.

La sentenza, difatti, conduce ad applicare ai farmaci biologici (originatori rispetto ai biosimilari e tra biosimilari stessi) la disciplina sulla sostituibilità oggi esclusivamente riservata ai farmaci a composizione chimica (brand rispetto agli equivalenti o, altrimenti detti, generici).

Tale scelta, a nostro avviso:

Ø causa disagio e danno economico ai pazienti attualmente in cura con il farmaco biologico non aggiudicatario, ai quali sarà imposto il cambio del piano terapeutico, salvo non siano disposti ad acquistarlo con spesa a proprio carico;

Ø lede l’autonomia del medico nel valutare quale sia la scelta terapeutica più appropriata per il paziente;

Ø è in contrasto con il principio dell’assicurazione della continuità terapeutica;

Ø non tiene conto che, come dimostrato da una recente revisione sistematica della

letteratura, nei pazienti con patologie infiammatorie croniche in trattamento con farmaci

originatori, il passaggio al biosimilare non sembra condizionare una minore efficacia e

sicurezza, ma comporta una più frequente sospensione del trattamento. I risultati degli

studi a supporto dello switch inclusi nella revisione appaiono tuttavia estremamente

eterogenei e, in alcuni casi, legati ad evidenze scientifiche di bassa qualità.

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Luigi Sinigaglia Presidente SIR

Mauro Galeazzi Past President SIR, con delega alle

questioni di politica sanitaria Francesco Cusano

Presidente ADOI Dario Manfellotto

Presidente FADOI Purrello Francesco Presidente SID

Antonello Pietrangelo Presidente SIMI Domenico Alvaro

Presidente SIGE Giuliano Brunori

Presidente SIN

Gli specialisti afferenti alle Società Scientifiche firmatarie di questo documento sono estremamente sensibili alle problematiche di sostenibilità, e ritengono che l’avvento dei biosimilari abbia rappresentato un’opportunità per contenere i costi di terapie che modificano il decorso di diverse patologie infiammatorie croniche.

Come clinici ribadiscono però di non essere contrari per principio allo switch da originatore a biosimilare, ma che tale prassi non può essere accettata come principio inderogabile e assoluto, ma debba invece essere attentamente vagliata caso per caso sulla base della storia clinica del singolo paziente.

Le scriventi Società Scientifiche sottolineano come la sentenza in oggetto rappresenti un

pericoloso precedente che porta alla prevalenza di ragioni non cliniche nelle scelte prescrittive e

alla violazione del diritto alla continuità terapeutica.

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