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Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire solo entro i limiti delle

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(1)

C O M P E T E N Z E E S O V R A N I T À

L’Unione europea (UE) ha solo le competenze

conferitele dai Trattati, secondo il principio di attribuzione.

Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire solo entro i limiti delle

competenze conferitele dai paesi dell’UE nei Trattati, al fine di raggiungere gli

obiettivi ivi contenuti.

Le competenze non attribuite all’Unione nei trattati restano di

prerogativa dei paesi dell’UE.

Il Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea chiarisce agli artt.

2-3-4-5-6 la ripartizione delle competenze fra l’Unione e i paesi dell’UE

Aumentare l’ambito di cessione di sovranità dal livello nazionale a quello europeo

Diminuire l’ambito di cessione di sovranità dal livello nazionale a quello europeo

Non modificare i Trattati, va bene così

Alcune politiche dovrebbero trovare un maggiore coordinamento a livello

europeo per poter essere agite con maggior efficacia a beneficio dei cittadini?

SI NO

Se hai risposto SI indica quali:

...

...

...

Quale di questi possibili sviluppi è per te più auspicabile per il futuro?

Se hai risposto Aumentare o Diminuire alla domanda precedente, puoi indicare almeno un tema sul quale ritieni che vada modificato il Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, spiegandone il motivo?

Testo libero (max 1500 parole)

Domande che verranno poste durante l'evento

del 17 gennaio 2022

(2)

L’Unione europea (UE) ha solo le competenze conferitele dai trattati secondo il principio di

attribuzione. Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire solo entro i limiti e per gli obiettivi definiti dai paesi dell’UE nei trattati.

Le competenze non attribuite all’Unione nei trattati restano di prerogativa dei paesi dell’UE.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea chiarisce agli artt. 2-3-4-5-6 la ripartizione delle competenze fra l’Unione e i paesi membri.

Tali competenze si dividono in tre grandi categorie:

Competenza esclusiva

Nei settori di competenza esclusiva solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. Riguarda i seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) politica commerciale comune. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per

consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Competenza concorrente

Nei settori di competenza concorrente l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti e gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Riguarda i settori: a) mercato interno; b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e

territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la

definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Competenza di sostegno

In questo caso l'Unione può solo mettere in atto misure intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori interessati sono i seguenti: a) tutela e

miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa.

S C H E D A T E C N I C A

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