• Non ci sono risultati.

Professione dell’Osteopata e del Chiropratico – stato dell’arte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Professione dell’Osteopata e del Chiropratico – stato dell’arte"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Ordini dei C.F. 01682270580

TSRM

e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Commissione di albo nazionale Fisioterapisti

Professione dell’Osteopata e del Chiropratico – stato dell’arte

Questa Commissione di albo nazionale, formalmente riconosciuta quale rappresentanza esponenziale della professione sanitaria del Fisioterapista all’interno della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, desidera puntualizzare alcuni aspetti in relazione alla “questione osteopatia”.

Com’è ben noto, per effetto dell’art. 7 della legge 3/2018 sono individuate le professioni sanitarie dell'Osteopata e del Chiropratico.

Dette professioni dovranno poi essere istituite con la procedura prevista dall’art. 6 della L. 3/2018.

Primo assunto: le professioni sanitarie dell’Osteopata e del Chiropratico non sono state istituite, ma semplicemente individuate: la fase istitutiva dovrà seguire il previsto iter normativo sia relativo alla definizione del profilo che del percorso formativo.

Allo stato, con nota del Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, del 17 settembre scorso, si chiarisce che: “Ne consegue che in assenza del profilo della figura sanitaria dell’Osteopata, la relativa attività professionale non può essere esercitata, a meno che il professionista che pratica l’osteopatia non sia in possesso della laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia”.

In totale coerenza con ciò, la Corte costituzionale (sentenza n. 209 del 9 ottobre 2020), respingendo il ricorso del Governo contro una legge della regione Marche che dava facoltà alle locali aziende sanitarie di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici, ha riconosciuto la loro legittimità in quanto “Tali progetti non implicano, infatti, sotto alcun profilo, l’anticipazione dell’esito della definizione dello statuto della figura professionale dell’Osteopata” fissando inoltre che “le modalità di svolgimento dei trattamenti osteopatici dovranno necessariamente rispettare le norme in materia”.

La stessa precisazione della Corte consente di chiarire che la sede propria di tali trattamenti è una azienda sanitaria e che, per la tipologia sanitaria di detti progetti sperimentali, sono professionisti sanitari i soggetti titolati a portarli avanti.

Secondo assunto: l’Osteopatia è un’attività sanitaria e come tale può essere posta in essere solo da professionisti sanitari.

Si chiarisce, a tal proposito sempre nel sopracitato art. 7 della L. 3/2018, al comma 4, che: “La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”.

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 Sito Internet: www.tsrm.org

Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

(2)

Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Ordini dei C.F. 01682270580

TSRM

e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Commissione di albo nazionale Fisioterapisti

Posto che, con ogni evidenza, le prestazioni osteopatiche sono nella competenza

dei Medici Chirurghi regolarmente abilitati o dei Fisioterapisti, nella creazione di nuove figure professionali non potrà darsi una parcellizzazione o sovrapposizione per tale tipologia di prestazioni.

Coerentemente con le attribuzioni di legge in capo a questa Commissione d’albo nazionale, assicureremo tutti i contributi necessari affinché il Ministero della Salute e la Conferenza Stato – Regioni possano disporre di ogni elemento utile ad evitare sovrapposizioni o parcellizzazioni con le competenze dei Fisioterapisti, essendo chiaro che il trattamento e la prevenzione delle disfunzioni del sistema muscoloscheletrico costituiscono ambito di attività propria del Fisioterapista (DM 741/1994).

Resta invece di tutta evidenza che chi esercita prestazioni osteopatiche senza essere un Medico Chirurgo o un Fisioterapista, rischia oggi di incorrere nell’esercizio abusivo di professione sanitaria.

Dott. Piero Ferrante

Presidente della Commissione di albo nazionale dei Fisioterapisti

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 Sito Internet: www.tsrm.org

Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

Riferimenti

Documenti correlati

Società Scientifiche e Associazioni Tecnico- Scientifiche delle Professioni Sanitarie AAIITO - ASSOCIAZIONE ALLERGOLOGI ITALIANI TERRITORIALI E OSPEDALIERI.. ACOI -

Società Scientifiche e Associazioni Tecnico- Scientifiche delle Professioni Sanitarie ACOI - ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI.. ADI - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA

*Sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nell’ambito della procedura selettiva sono in corso i controlli previsti dall’art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n..

*Sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nell’ambito della procedura selettiva sono in corso i controlli previsti dall’art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n..

Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla

1. L’esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, ai fini della selezione, è esclusivamente l’attività di direzione dell’ente, dell’azienda, della struttura

Il diritto-salute, poiché è assoluto e non un mero diritto pubblico soggettivo (solo nei confronti dello Stato) non può essere funzionalizzato all’interesse della collettività cui

Egli valuta in base ai principi osteopatici l’insieme delle disfunzioni somatiche ( * ) che possano, nei casi specifici, influenzare lo stato di salute e i meccanismi funzionali