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Comune di VALGREGHENTINO Provincia di LECCO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO ANNI ED ECONOMICO 2018

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Comune di VALGREGHENTINO

Provincia di LECCO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO ANNI 2018-2020 ED ECONOMICO 2018

Il giorno 25 marzo 2019, presso la sede del Comune di Valgreghentino, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Valgreghentino, le parti negoziali:

la Delegazione di parte datoriale, composta da:

Segretario Comunale dott. Flauti Catello – Dott. Stefano Cameroni;

la Delegazione sindacale, rappresentata da:

RSU: Panzeri Luciano Mario

Rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria:

Cerri Enzo (CISL), Bonacina Italo (UIL), Teresa Elmo (CGIL), Negri Simone (S.U.L.P.M.)

S O T T O S C R I V O N O Previo esame della stessa, l’ipotesi di accordo di seguito proposta.

f.to Cameroni Stefano f.to Flauti Dott. Catello f.to Panzeri Luciano Mario f.to

f.to f.to f.to f.to

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Si premette che:

- Il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal titolo III del D.lgs 165/2001, come integrato e sostituito dal D.lgs 150/2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione, per il pubblico impiego articolato su due livelli:

1. Contrattazione nazionale triennale di tipo normativo ed economico;

2. Contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

- In considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale introdotto dal legislatore per il periodo 2010-2015, l'Ente ha proceduto annualmente alla stipula del contratto decentrato economico (costituzione del fondo), rinviando alla sottoscrizione del contratto nazionale di primo livello, la stipula del nuovo CCDI normativo;

- in data 24/11/2016 è stato sottoscritto il CCDI per l'anno 2016 - in data 21/12/2017 è stato sottoscritto il CCDI per l’anno 2017

Si è provveduto all’elaborazione contabile/amministrativa relativa alla quantificazione del fondo risorse decentrate dell’ente relativamente all'anno 2018 affidando un incarico alla ditta Publika, con sede in Viadana (MN).

Il suddetto contratto collettivo integrativo decentrato espleta i suoi effetti dalla sua sottoscrizione e fino all'approvazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo o di un contratto collettivo nazionale.

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per il comparto funzioni Locali.

Posto in risalto che, come previsto dall’ art. 8 del predetto CCNL, occorre procedere alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo del personale dipendente a valere per il triennio di riferimento sulle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL.

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (c.d. risorse decentrate) sono invece determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art.67 dello stesso CCNL.

Visto, l’art. 5 del CCNL 1/4/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, al comma 4, ultimo periodo, secondo il quale i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, di quelli successivi.

Visto, l’art. 2, comma 2, CCNL 21/05/2018, secondo il quale gli effetti del medesimo CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione ivi indicata.

Ritenuto dover procedere alla stipula di un accordo che:

1. disciplini, limitatamente all’anno 2018, le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, al fine della distribuzione delle risorse;

2. definisca normativamente il triennio 2018/2020.

Pertanto le parti ritengono opportuno concludere e sottoscrivere l’accordo per il 2018 sulla base delle indicazioni della delibera di GC 29 del 29/1/2018, ove sono stati indicati gli obiettivi di performance individuali e sulla base della delibera di G.C. 145 del 10/12/2018 avente ad oggetto “Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l’anno 2018.

Indirizzi per la parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa” in virtù del fatto che il 2018 è un anno di transizione tra i precedenti schemi di erogazione delle risorse e quelli nuovi tracciati dal contratto stipulato il 21/5/2018.

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale di qualifica non dirigenziale e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

2. Lo specifico riferimento normativo è l’art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018, che richiama, quali materie oggetto del CCDI, quelle indicate all’art. 7, comma 4, del medesimo CCNL.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Valgreghentino con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

Art. 3 - Durata – Revisione

1. Il presente CCDI, per la parte normativa, ha durata triennale, dal 2018 al 2020. Annualmente possono comunque essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.

2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale o fino all’entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

3. La parte economica del presente contratto (CDDI parte economica) concerne l’annualità 2018.

Art. 4 – Disciplina delle risorse decentrate

1. Le risorse decentrate sono determinate annualmente dall’Amministrazione secondo le modalità definite dagli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 con le modalità richiamate ed integrate dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018, nonché dall’ordinamento vigente in materia di contenimento della spesa destinata alla contrattazione integrativa.

2. La costituzione del Fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario, distinguendo la parte relativa alle “risorse stabili” dalla parte relativa alle “risorse variabili”.

Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità.

3. Per l’anno 2018 le risorse sono state costituite con Determinazione n. 552 del 27/12/2018.

Art. 5 – Economie

Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente CCDI, nonché gli eventuali risparmi sul compenso per lavoro straordinario, saranno portate ad incremento del Fondo dell’anno successivo.

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Art. 6 – Interpretazione autentica delle clausole controverse

Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio la clausola controversa.

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TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

Art. 7 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;

- indennità di comparto;

2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione (che nel caso specifico del Comune di Valgreghentino è pari a zero stante che la suddetta retribuzione di posizione è finanziata con fondi di bilancio) e di risultato delle P.O. istituite.

3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare gli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016- 2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

4. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

Art. 8 - Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance

1. Le parti concordano che la parte del fondo di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata, prevalentemente, ad incentivare la performance individuale e organizzativa.

2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.

3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.

4. Per il 2018, le parti concordano che le somme verranno erogate ai dipendenti sulla base del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano delle Performance 2018 approvato con G.C. n. 29 del 29/01/2018.

Art. 9 - Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)

1. Ai sensi dell'art. 69 del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

2. La misura della maggiorazione è determinata nella misura del 40% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

3. Per il triennio del presente contratto la maggiorazione è attribuita al 35% (arrotondata per difetto) del personale interessato dai processi di valutazione.

4. Per il 2018, le parti concordano che le somme verranno erogate ai dipendenti sulla base del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano delle Performance 2018 approvato con G.C. n.32 del 26/03/2018 sulla base dei criteri approvati con il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 13/12/2011. Per l’anno 2019 le parti concordano che si provvederà alla modifica del regolamento di cui sopra al fine di adeguarlo alle previsioni del presente articolo

Art. 10 - Progressioni economiche

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1. A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più categorie. Le risorse, di norma assegnate complessivamente, possono essere destinate anche in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria:

Categoria B – n. dipendenti 2 Euro destinati 0,00

Categoria C – n. dipendenti 6 Euro destinati 0,00

Categoria D – n. dipendenti 2 Euro destinati 0,00

Totale assegnato alle progressioni 0,00

3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi possono confluire nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti.

4. Il personale interessato è quello in servizio nell’ente al primo gennaio di ogni anno del triennio contrattuale integrativo.

Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1°

gennaio dell’anno come sopra specificato.

5. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti

6. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

7. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.

8. Nell’allegato A) sono indicati i criteri per la partecipazione alle procedure di selezione.

Art. 11 - Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate;

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

c) implicanti il maneggio di valori.

2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

− prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;

− prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;

− prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;

− prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per: fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; polizia mortuaria;

3. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.

4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di

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natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.

5. Il personale interessato, viene preventivamente e formalmente individuato dal dirigente/responsabile del settore di appartenenza

6. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

− utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;

− attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;

− attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;

7. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale.

8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, individuata in sede di contrattazione integrativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza

9. Il personale interessato, viene preventivamente e formalmente individuato dal dirigente/responsabile del settore di appartenenza

10. Il dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente attesta periodicamente (ogni mese) lo svolgimento di attività soggette a rischio e disagio.

11. Si individuano i fattori implicanti maneggio valori come segue:

· ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di

“agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.

12. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore.

13. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

- dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili;

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

14. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00 come segue:

a) personale esposto a rischio € 2.00/giorno;

b) personale esposto a disagio € 2.00/giorno;

c) personale con funzioni di agente contabile;

c.1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 3.000,00: € 0.00/giorno;

c.2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra € 3.001,00 ed € 4.000,00: € 2.00/giorno;

c.3) media mensile di valori di cassa maneggiati oltre € 4.001,00: € 3.00/giorno;

15. Qualora al personale competa l’indennità di cui:

· alla lettera a) e b) € 4.00/giorno;

· alla lettera a) b) c1) € 4.00/giorno;

(8)

· alla lettera a) b) c2) € 6.00/giorno;

· alla lettera a) b) c3) € 7.00/giorno;

16. Le parti convengono che l’applicazione del presente articolo decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCDI, mentre per il 2018 e per il 2019 fino al primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCDI si confermano le indennità previste ed erogate secondo l’accordo decentrato 2017.

Art. 12 – Compensi Istat

Al personale dipendente possono essere corrisposti specifici compensi per remunerare prestazioni connesse ad indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.

Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui sopra trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall’ISTAT e dagli Enti ed Organismi pubblici autorizzati per legge (contributi e IRAP compresi), confluita nel fondo per le risorse decentrate ai sensi dell’art. 67, c.3, lett. c), CCNL 2018.

Art. 13 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

1. Ai sensi dell’art. 70 quinquies comma 1 è prevista un’indennità di importo massimo non superiore a € 3000.00/annui lordi per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa.

2. L’atto di conferimento dell’incarico di particolare responsabilità aggiuntiva deve essere in forma scritta, adeguatamente motivato, e per un arco temporale massimo coincidente con l’anno solare. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa).

3. L’indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL viene erogata annualmente, secondo i seguenti criteri generali:

a) si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dal competente Funzionario PO, con atto scritto, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa);

b) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente;

c) In sede di accordo annuale per l’utilizzo delle risorse, le parti individuano l’importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l’indennità per specifiche responsabilità. La Conferenza dei Dirigenti provvede al riparto delle somme tra i vari settori, sulla base delle unità di personale interessate.

4. Le fattispecie alle quali il Funzionario PO dovrà fare riferimento sono le seguenti:

a) Responsabilità di struttura intermedia (Servizio o Ufficio) formalizzata nello schema organizzativo dell’Ente:

a.1 = Autonomia operativa nello sviluppo delle attività;

a.2 = Responsabilità operativa in relazione agli obiettivi e alle scadenze previste o assegnate;

a.3 = Responsabilità di istruttoria di procedure complesse e apposizione di pareri interni di regolarità inerenti il servizio e/o l’ufficio di appartenenza.

b) Responsabilità gestionale, che comprende:

b.1 = Responsabilità di procedimenti di spesa;

b.2 = Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro;

b.3 =Responsabilità di realizzazione piani di attività;

c) Responsabilità professionale, che comprende:

c.1 = Responsabilità di processo;

c.2 = Responsabilità di sistemi relazionali complessi;

c. 3 = Responsabilità di concorso/supporto alle decisioni del Responsabile APO.

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5. L’importo dell’indennità, che può raggiungere un massimo di €. 3.000,00, è determinato dal competente Funzionario PO applicando i criteri di cui all’unita scheda “Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche responsabilità” ed è quantificato in maniera proporzionale al punteggio assegnato in sede di conferimento di specifiche responsabilità.

6. Le indennità di cui al presente articolo, legate all’effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni).

7. L’effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal dirigente/responsabile competente a consuntivo.

TABELLA

Per la Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL)

a) RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA Max punti n. 15

1) Autonomia operativa Punti a 1 a 5

2) Grado di responsabilità Punti a 1 a 5

3) Livello di responsabilità istruttoria Punti a 1 a 5

b) RESPONSABILITÀ GESTIONALE Max punti n. 15

1) Responsabilità procedimenti di spesa Punti a 1 a 5

2) Responsabilità di coordinamento Punti a 1 a 5

3) Responsabilità realizzazione piani di attività Punti a 1 a 5

c) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Max punti n. 15

1) Responsabilità di processo Punti a 1 a 5

2) Responsabilità di sistemi relazionali complessi Punti a 1 a 5 3) Responsabilità concorso/supporto alle decisioni Punti a 1 a 5

PUNTEGGI >INDENNITÀ

Da 42 a 45 Punti = da € 2.801,00 a € 3.000,00;

Da 38 a 41 Punti = da € 2.401,00 a € 2.800,00;

Da 30 a 37 Punti = da € 1.601,00 a € 2.400,00;

Da 21 a 29 Punti = da € 801,00 a € 1.600,00;

Da 10 a 20 Punti = da € 1,00 a € 800,00;

Art. 14 - Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)

1. Per il triennio 2018/2020 non sono state stanziate risorse destinate al finanziamento del welfare integrativo

Art. 15

Art. 15 - Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)

L’art. 24 del CCNL stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità. L’art.7, c.4, lett. k, demanda alla contrattazione integrativa l’elevazione della misura oraria fino ad euro 13,00, e il numero delle volte in cui il dipendente può essere messo in reperibilità rispetto alle 6 previste dal contratto.

1. Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di 12 volte al mese. L’aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi 5 continuativi.

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L’amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare.

2. L’importo dell’indennità di reperibilità è elevato ad euro 13,00 (13,00 euro max);

3. L’indennità di reperibilità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione nel mese successivo a quello di riferimento per i periodi di effettiva prestazione del servizio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo Professionale N. Addetti

OPERATORE ECOLOGICO 1

4. Le parti convengono che l’applicazione del presente articolo decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCDI, mentre per il 2018 e per il 2019 fino al primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCDI si confermano le indennità previste ed erogate secondo l’accordo decentrato 2017.

Art. 16 - Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018) 1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal contratto.

2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo:

a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti;

b) le ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti;

c) progetti incentivanti connessi a progetti per condono edilizio. (l’art. 32, c. 40, del D.L. n. 269/2003 prevede che per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti ed oneri, per la parte incrementata, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario);

d) gli incentivi per l’attività di recupero dell’evasione fiscale;

e) liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore in processi tributari. (L’art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 prevede che per gli enti assistiti dai propri funzionari “si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto”).

3. Al fine di consentire un sistema di perequazione si prevede una riduzione percentuale del premio di risultato in presenza di fasce di valore legati alla somma degli incentivi di legge previsti dal contratto (art. 18, c. 1, lett. h) ed eventuali altri previsti per legge, utilizzando il seguente schema:

Incentivi di legge Abbattimento indennità di risultato

Da € 0,00 a € 1.500,00 0,00%

Da € 1.501,00 a € 3.000,00 3,00%

Da € 3.001,00 a € 5.000,00 5,00%

Oltre € 5.000,00 10%

La norma mira a definire una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti con P.O. e/o Alte Specializzazione, mediante un sistema di perequazione tra incentivi dettati da norme di legge e premio di risultato.

Art. 17 - Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)

1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:

- l’Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno ore di lavoro retribuito per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del lavoro straordinario;

- coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;

- coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi

(11)

- il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 18 - Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità

Art. 19 - Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)

1. La banca delle ore, di cui all’art. 38 bis del CCNL 14.9.2000, contiene, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

2. Il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore è di n 30 ore.

Art. 20 - Flessibilità dell’orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali trasporto scolastico, insegnanti scuole comunali, servizi in turno, ecc.).

2. Si applica alla generalità dei dipendenti, fatti salvi i servizi di cui al comma 1.

3. La disciplina dell’orario di lavoro e di servizio è disciplinata da apposito regolamento concertato con la delegazione sindacale comunale e approvato con delibera di Giunta Comunale.

5. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro.

Art. 21 - Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018)

1. Le parti si impegnano a rispettare la disposizione (art. 4, D.L. n. 66/2003) per la quale la durata media dell’orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive determinate da:

- situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;

- presenza di eventi naturali che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro;

3. L’orario multiperiodale consiste nel concentrare l’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno. Questi periodi a termini di contratto, di norma non possono superare le 13 settimane. La contrattazione decentrata individua le condizioni in presenza delle quali è possibile superare il detto periodo di 13 settimane. A tale scopo si individuano le attività legate a:

- servizio di mensa e trasporto scolastico;

- servizi di manutenzione di parchi e giardini;

- pulizia e/o custodia dei locali scolastistici;

- in genere, servizi legati ad attività stagionali.

Art. 22 - Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)

(12)

1. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario di cui all’art. 14, c. 4, del CCNL dell’1.4.1999, è elevato a 200 ore per i dipendenti assegnati agli uffici di diretta assistenza agli organi istituzionali.

Art. 23 - Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018) 1. Fino alla vigenza dell’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, nel caso in cui un eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative determini una riduzione delle risorse del Fondo, le parti intervengono a modulare la parte stabile del fondo per risorse decentrate.

Art. 24 - Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)

1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. (performance individuale).

2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

3. Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL, vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative:

a) Nell’ambito delle risorse complessive finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste nell’ente, viene destinata una quota pari al 25% per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;

b) L’importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell’ente per le P.O., da un minimo dello 0% (zeropercento = valutazione negativa) ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione di ciascuna P.O., anche sulla base di fasce di punteggio predeterminate nel sistema di misurazione e valutazione;

c) Gli eventuali risparmi dall’applicazione dei suindicati criteri rappresentano economie di bilancio per gli enti;

d) Per gli incarichi ad interim, previsti dall’art. 15, comma 6, del CCNL, alla P.O. incaricata, nell’ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell’incarico ad interim;

e) Le percentuali di cui sopra si applicano anche agli incarichi di P.O. disciplinati dall’art. 13, comma 2, del CCNL.

Art. 25 – Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa

1. Ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, vengono erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art.

35 del CCNL del 14.9.2000;

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter del CCNL 21.05.2018;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza;

g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014;

(13)

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006;

- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Art. 26 - Turnazioni (art. 23, CCNL 2018)

1. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 del CCNL/2018 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001.

2. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

(14)

TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE

Art. 27 - Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L’indennità di cui al presenta articolo:

a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 51;

b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b)2, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis3

4. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:

· dal sistema di rilevazione presenze/assenze;

· della certificazione del responsabile del servizio/comandante che attesta lo svolgimento dei servizi esterni per almeno metà della giornata lavorativa

5. Le parti convengono che presso questo Ente:

· L'indennità di servizio esterno è quantificata in Euro 1,00 per ogni giornata di servizio svolto all’esterno ed è a carico del fondo per le risorse decentrate.

· L'indennità di servizio esterno è cumulabile con l'indennità di turno, con quella di cui all'art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 6.7.1995 e con ogni altro compenso non espressamente incompatibile. Non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro

6. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all’articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004.

Art. 28 - Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)

1. L’indennità di cui all’art. 56-sexies del CCNL può essere erogata al personale di Categoria C e D (non incaricato di posizione organizzativa) per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L’importo dell’indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità.

2. Il totale della somma da destinare a compensare la specifica indennità viene definito, come previsto dall’articolo 68, comma 2, lettera f) del CCNL nelle seguenti misure:

a) Agenti: da 0 a 600 euro;

b) Sottoufficiali: da 601 a 1.300;

c) Ufficiali direttivi: da 1.301 a 2.000;

d) Ufficiali dirigenti: da 2.001 a 3.000.

3. All’interno di ogni fascia, come sopra definite, l’importo viene stabilito sulla base del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali degli enti, previa valutazione annuale del

1 Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.

2 a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi;

3 Indennità condizioni di lavoro

(15)

Comandante della Polizia locale.

4. L’indennità NON è erogabile quando il dipendente:

a) Non abbia svolto almeno 180 giorni di lavoro effettivo in un anno solare. Nel computo dei giorni non si considerano come assenze i giorni di ferie e i giorni di recupero delle festività lavorate.

b) Quando il dipendente abbia subito un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto, nell’anno di riferimento.

5. L’indennità di cui al presente articolo:

a. è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;

b. è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies;

d. è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

e. non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70-quinquies;

6. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.

Art. 29 - Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018)

1. Ai sensi dell’art. 56-quater del CCNL 21.05.2018 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c) e 5, del D.Lgs n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;

b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72 del CCNL;

c) erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

2. Con il presente contratto integrativo non sono finanziati progetti, né disciplinate altre finalità, si rinvia la definizione alla contrattazione 2019.

(16)

TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE

Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali i seguenti istituti:

1. Gli incentivi per l’attività di recupero dell’evasione fiscale relativa all’ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662;

art. 59, comma 1, lett. p), D. Lgs. 15.12.1997, n. 446);

2. Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma;

3. I compensi professionali per l’Avvocatura dell’ente. (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati dalla stessa norma, c. 7).

La norma prevede che i contratti collettivi prevedano criteri di riparto delle somme conseguenti a sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti.

4. I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell’art. 67, c.3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.

(17)

TITOLO V – PARTE ECONOMICA 2018

Art. 25 – Risorse ed ammontare del fondo per l’anno 2018

1. Per l’anno 2018, le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state stabilite dall’Amministrazione Comunale con Determinazione del Responsabile dell’Ambito Organizzativo Economico Finanziario, secondo le modalità di cui all’art. 67, 1° e 2° comma, del CCNL del 21.05.2018 (determina n. 552 del 27.12.2018).

2. Le parti danno atto che, sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione, l’importo delle risorse finanziarie a disposizione per l’anno 2018 è stato definito in € 27.010,75 di cui:

§ € 22.079,70 aventi la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” (risorse stabili);

§ € 4.931,05 aventi la caratteristica della “eventualità” e di “variabilità”

di cui:

€ 2.858,36 quale aumento del 1,2% del monte salari dell’anno 1997 – art. 67 comma 3, lettera H);

€ 813,71 per economie fondo straordinario confluite;

€ 1.043,98 per incentivi funzioni tecniche;

€ 215,00 per compensi Istat;

3. Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall’art. 67 del CCNL 2016 - 2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili. La novità introdotta dal Contratto in materia di impostazione del fondo prevede che la parte stabile sia costituita al netto delle risorse destinate nell’anno 2017 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, come previsto dallo stesso art. 67, comma 1, e dall’art. 15, comma 5. L’ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017.

4. La Dichiarazione congiunta n. 5 del Contratto in esame prevede che gli incrementi del fondo relativi alle seguenti somme:

a) euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall’anno 2019;

b) le differenze tra gli incrementi a regime per progressioni nella categoria, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

L’art. 67, c. 7, CCNL 2018, dispone, peraltro, che la quantificazione del fondo “deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017” e fino alla vigenza di detto limite, per cui la previsione della citata Dichiarazione n.5 ne individua espressamente una eccezione.

5. la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMGI della sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha confermato che

“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

(18)

2018

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018 23.464,32

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 - -

522,00 TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 - 522,00

516,00

2.858,36

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 3.374,36

813,71

527,98

215,00

TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 1.556,69

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 28.917,37 DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 26.838,68 DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 2.078,69

1.906,62

-

TOTALE DECURTAZIONI - 1.906,62

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI 27.010,75 EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17 - -

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 27.010,75 DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)

RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)

RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001) ALTRE DECURTAZIONI….

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ISTAT PER CENSIMENTO

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - …

RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)

Decurtazioni

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)

SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLAB.NI, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINAR RESE

RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016 SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H) OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)

MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) Risorse variabili soggette al limite

SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLAB.NI, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINAR RESE RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017) SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - … PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)

INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G) INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2

INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

(19)

Art. 26 – Riepilogo costituzione fondo

2018 22.079,70

4.931,05

27.010,75

34.758,24

7.747,49 -

a) Totale

b) Totale fondo 2016 (al netto delle p.o. istituite)

DIFFERENZA a - b Totale risorse stabili

Totale risorse variabili

Art. 27 – Impiego delle risorse

1. Le parti concordano di impiegare prioritariamente le risorse a disposizione per il finanziamento degli istituti aventi carattere di stabilità, ed in particolare:

Ø la quota dell’indennità di comparto gravante sul fondo;

Ø le progressioni economiche orizzontali in atto;

2. Tenuto conto dell’effettiva decorrenza di applicazione dei nuovi istituti contrattuali (precisata nel presente CCDI al Titolo II - Risorse decentrate), nonché della conseguente ultrattività, per l’anno 2018, del previgente CCDI per gli istituti già in essere, le parti concordano di procedere alla seguente ripartizione ed alla definizione dell’utilizzo delle risorse economiche per l’anno 2018:

SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2018 27010,75 DI CUI RISORSE STABILI 22079,70 RISORSE VARIABILI 4931,05

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE 12200,90

INDENNITA' DI COMPARTO 3502,07

SOMME DA DESTINARE 11307,78

A) PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ATTO 0,00

B) INDENNITA' DI TURNO 1587,00

C) INDENNITA' DI RISCHIO 360,00

D) INDENNITA' DI REPERIBILITA' 743,64

E) INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 5250,00

SOMME RESIDUE 3367,14

INCENTIVI UFFICIO TECNICO 1043,98

COMPENSI DA ISTAT/CENSIMENTO DA DESTINARE A U.C.C. 215,00 SOMMA DA DESTINARE (PER L'ANNO 2018) ALLE PERFORMANCE DA

LIQUIDARE DOPO VALUTAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI VIGENTI 2108,16

3. Le parti concordano, inoltre, che eventuali differenze, in aumento o in diminuzione, sull’importo della “Somma residua” di cui alla colonna “Risorse stabili” del suddetto Prospetto comporteranno una corrispondente diminuzione o corrispondente aumento delle risorse destinate ai premi correlati alla performace individuale.

(20)

Allegato A)

La progressione avrà scadenza periodica annuale entro il termine del 15 dicembre di ogni anno.

Ogni dipendente, qualora fosse interessato alla progressione economica deve presentare apposita richiesta all’Amministrazione Comunale entro il termine del 30 novembre dell’anno in corso, specificando la categoria di appartenenza e le mansioni che svolge all’interno della categoria. La progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo produttività mediante metodologie di valutazione che dovranno essere dettagliate e legate al merito e all’effettiva capacità del richiedente.

La valutazione viene effettuata nel rispetto delle norme di cui al vigente regolamento dei servizi e nel rispetto dei seguenti criteri:

· Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 del CCNL 11.04.2008 e dall’art 16, comma 6 del CCNL 21.05.2018 il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

· Per il passaggio dalla categoria A1 a A5, saranno utili al fine della graduatoria:

o esperienza lavorativa acquisita (anzianità acquisita nell’ambito della vita lavorativa nella stessa categoria) (punti 3 per ciascun anno di assolvimento); punti 30/100;

o impegno profuso (grado d’impegno espresso nell’assolvimento delle funzioni, di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente, d’iniziativa personale e di capacità di proporre soluzioni migliorative); punti 10/100;

o schede di valutazione individuali: in proporzione alla media dei punteggi degli ultimi tre anni; punti 60/100;

· Per il passaggio alla prima categoria successiva B2 - B4 – C2 saranno utili al fine della graduatoria:

o esperienza lavorativa acquisita (anzianità acquisita nell’ambito della vita lavorativa nella stessa categoria) (punti 3 per ciascun anno di assolvimento); punti 20/100;

o impegno profuso (grado d’impegno espresso nell’assolvimento delle funzioni, di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente, d’iniziativa personale e di capacità di proporre soluzioni migliorative); punti 10/100;

o prestazioni rese con maggior grado di arricchimento professionale (capacità di autonomia funzionale nell’ambito di istruzioni o direttive di massima ricevute con particolare attenzione al soddisfacimento dell’utenza esterna e arricchimento ed allargamento progressivo dei compiti in una logica intersettoriale, accompagnato da una visione ampia dell’organizzazione comunale e non focalizzata sulle sole mansioni direttamente espletate, dimostrando concretamente attenzione all’utenza interna ed alle esigenze ordinarie e straordinarie delle unità organizzative diverse da quella di appartenenza); punti 10/100;

o schede di valutazione individuali: in proporzione alla media dei punteggi degli ultimi tre anni; punti 60/100;

· Per il passaggio alla seconda categoria successiva B3 – B5 - C3 saranno utili al fine della graduatoria:

o impegno profuso (grado d’impegno espresso nell’assolvimento delle funzioni, di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente, d’iniziativa personale e di capacità di proporre soluzioni migliorative); punti 30/100;

o prestazioni rese con maggior grado di arricchimento professionale (capacità di autonomia funzionale nell’ambito di istruzioni o direttive di massima ricevute con particolare attenzione al soddisfacimento dell’utenza esterna e arricchimento ed allargamento progressivo dei compiti in una logica intersettoriale, accompagnato da una visione ampia dell’organizzazione comunale e non focalizzata sulle sole mansioni direttamente espletate, dimostrando concretamente attenzione all’utenza interna ed alle esigenze ordinarie e straordinarie delle unità organizzative diverse da quella di appartenenza); punti 10/100;

o schede di valutazione individuali: in proporzione alla media dei punteggi degli ultimi tre anni; punti 60/100;

· Per il passaggio verso la categoria B6 – B7 – C4 - C5 e dalla categoria D1 a D6 saranno utili al fine della graduatoria:

o impegno profuso (grado d’impegno espresso nell’assolvimento delle funzioni, di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente e d’iniziativa personale); punti 10/100;

o prestazioni rese con maggior grado di arricchimento professionale (capacità di autonomia funzionale nell’ambito di istruzioni o direttive di massima ricevute con particolare attenzione al soddisfacimento dell’utenza esterna e arricchimento ed allargamento progressivo dei compiti in una logica intersettoriale, accompagnato da una visione ampia dell’organizzazione comunale e non focalizzata sulle sole mansioni direttamente espletate, dimostrando concretamente attenzione all’utenza interna ed alle esigenze ordinarie e straordinarie delle unità organizzative diverse da quella di appartenenza); punti 10/100;

(21)

o capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative dell’organizzazione del lavoro e capacità di motivare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso un’equilibrata individuazione dei carichi di lavoro; punti 10/100;

o complessità e responsabilità delle mansioni e compiti attribuiti; punti 10/100;

o schede di valutazione individuali: in proporzione alla media dei punteggi degli ultimi tre anni; punti 60/100;

Lo scorrimento sarà attribuito ai dipendenti sulla base della graduatoria di merito che verrà determinata e nei limiti delle risorse disponibili.

Per avere accesso alla graduatoria occorrerà:

· avere raggiunto una valutazione complessiva superiore a punti 80;

· avere raggiunto nei due anni precedenti una valutazione superiore alla soglia minima con riferimento al sistema premiante previsto dal “Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance”;

Le schede relative ad ogni progressione economica saranno predisposte dai responsabili di settore delle strutture presso cui prestano servizio i dipendenti, in collaborazione con il segretario generale;

Le schede relative ad ogni progressione economica riguardante i responsabili di settore saranno predisposte dal segretario generale.

La progressione economica è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e dei percorsi economici stabiliti, ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto con riferimento a ciascuna categoria di appartenenza;

La graduatoria per il passaggio all’interno della categoria viene comunicata al dipendente entro 3 gg dalla richiesta ed è soggetta a ricorsi o chiarimenti entro 5 giorni dalla comunicazione. I ricorsi o chiarimenti dovranno essere trasmessi al Nucleo di Valutazione;

In caso di variazione di collocazione nella categoria una comunicazione viene inviata per conoscenza al Responsabile del Settore Personale e Finanziario per gli adempimenti di competenza.

(22)

SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE (scheda valida per tutte le progressioni di categoria A)

Punteggio minimo 80 punti

Cognome e nome dipendente: ________________________________________

Categoria economica di appartenenza: ________________________________________

Profilo professionale: _________________________________________

Responsabile di settore: ________________________________________

Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica

1 Esperienza lavorativa acquisita (anzianità acquisita nell’ambito della vita lavorativa nella stessa categoria) (punti 3 per ciascun anno di

assolvimento)

Massimo Punti 30

2 Impegno profuso (grado d’impegno espresso nell’assolvimento delle funzioni, di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente, d’iniziativa personale e di capacità di proporre soluzioni migliorative)

Massimo Punti 10

3 Schede di valutazione individuali: in proporzione alla media dei punteggi

degli ultimi tre anni Massimo Punti

60 0

TOTALE 100

Presa visione: il lavoratore Osservazioni del lavoratore

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Settore __________________________________

Il Segretario Generale __________________________________

Data ______________

(23)

SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE (scheda valida per il passaggio alla prima categoria successiva B2 – B4 – C2)

Punteggio minimo 80 punti

Cognome e nome dipendente: ________________________________________

Categoria economica di appartenenza: ________________________________________

Profilo professionale: _________________________________________

Responsabile di settore: ________________________________________

Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica

1 Esperienza lavorativa acquisita (anzianità acquisita nell’ambito della vita

lavorativa nella stessa categoria) (punti 3 per ciascun anno di assolvimento) Massimo Punti 20

2 Impegno profuso (grado d’impegno espresso nell’assolvimento delle funzioni, di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente, d’iniziativa personale e di capacità di proporre soluzioni migliorative);

Massimo Punti 10

3 Prestazioni rese con maggior grado di arricchimento professionale (capacità di autonomia funzionale nell’ambito di istruzioni o direttive di massima ricevute con particolare attenzione al soddisfacimento dell’utenza esterna e arricchimento ed allargamento progressivo dei compiti in una logica intersettoriale,

accompagnato da una visione ampia dell’organizzazione comunale e non focalizzata sulle sole mansioni direttamente espletate, dimostrando concretamente attenzione all’utenza interna ed alle esigenze ordinarie e straordinarie delle unità organizzative diverse da quella di appartenenza);

Massimo Punti 10

4 Schede di valutazione individuali: in proporzione alla media dei punteggi degli ultimi tre anni

Massimo Punti 60

TOTALE 100

Presa visione: il lavoratore Osservazioni del lavoratore

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Settore __________________________________

Il Segretario Generale __________________________________

Data ______________

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