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Notifica telematica cartella pagamento: ultime sentenze

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Notifica telematica cartella pagamento: ultime sentenze

Autore: Redazione | 03/02/2022

Onere probatorio in capo all’agente della riscossione; irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata; prova che il titolo si è legittimamente formato.

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Cartella di pagamento notificata via Pec con allegata la copia informatica

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario -il c.d. “atto nativo digitale” -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo -la c.d. “copia informatica” -(nella specie, il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF).

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39513

La notifica in formato .pdf

La notifica a mezzo pec della cartella di pagamento per sanzioni amministrative iscritte a ruolo eseguita attraverso l’invio in formato ‘.pdf’

semplice invece che in formato ‘.p7m’, non può certamente dirsi inesistente, ma semmai invalida, con le conseguenze che ne derivano in tema di sanabilità degli atti nulli, in forza della fondamentale regola di cui all’art. 156 c.p.c..

Tribunale Bari sez. II, 12/11/2021, n.4106

Notifica a mezzo pec di cartella esattoriale

La notifica di una cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata sia allegando al messaggio PEC un documento che sia duplicato informatico dell’atto originario nativo digitale, sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento formato in originale cartaceo.

Tribunale Forli’ sez. lav., 03/11/2021, n.249

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Notifica telematica della cartella di pagamento

La notifica degli atti tributari, compresi gli atti esattoriali, può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, quali, in particolare: INI -PEC, ai sensi dell’art. 6 -bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, c.d. anche C.A.D.); il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato che non siano tenuti all’iscrizione nel predetto indice (art. 6 -quater, C.A.D.); l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (art. 62, C.A.D.); il Registro delle Pubbliche Amministrazioni (art. 16, secondo comma, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179); il Registro delle Imprese (art. 16, sesto comma, D.L. 29 novembre 2008, n. 185); il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), ai sensi dell’art. 7, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 12/10/2021, n.4508

Notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC presso un ordinario indirizzo di posta elettronica

La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC presso un ordinario indirizzo di posta elettronica è da ritenersi nulla, non anche inesistente, posto che l’atto impugnato è comunque pervenuto nella sfera soggettiva del destinatario, presso l’indirizzo di posta elettronica di quest’ultimo. La nullità, tuttavia, deve ritenersi sanata ex art.156 ultimo comma c.p.c., avendo la notifica comunque raggiunto di suo scopo, con la conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, come comprovato dalla proposizione da parte di quest’ultima del ricorso in esame.

L’effetto sanante, però, può ritenersi maturato soltanto con la proposizione del ricorso e non retrodatarsi all’epoca della notifica.

Comm. trib. prov.le Bari sez. X, 19/10/2021, n.1551

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Copia informatica

La notifica a mezzo pec della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio un documento informatico che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. ‘atto nativo digitale’), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. ‘copia informatica’). Con l’ulteriore precisazione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.

Corte appello Brescia sez. lav., 14/10/2021, n.226

Estensione pdf: è equiparabile all’estensione p7m?

In tema di notifiche telematiche di cartelle esattoriali, le firme digitali di tipo

“CAdES” e “PAdES” sono entrambe ammesse ed entrambe equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”, per cui non si può invocare l’inesistenza e/o nullità della notifica via pec di una cartella di pagamento se espressa in un file di tipo pdf trasmesso in mera copia informatica (digitale) dell’atto senza attestazione di conformità.

Tribunale Termini Imerese sez. I, 23/09/2021, n.916

Notifica proveniente da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici elenchi

Nel caso di notificazione della cartella di pagamento in modalità telematica, l’indirizzo del mittente deve risultare esclusivamente dai pubblici elenchi; ciò al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.

Pertanto, qualora venga utilizzato un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, la notifica è nulla, escludendosi qualsiasi ipotesi di sanatoria, in quanto il messaggio di posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo non rintracciabile nei

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pubblici elenchi non consente di essere conosciuto dal destinatario.

Comm. trib. prov.le Verona sez. I, 10/05/2021, n.103

Notifica Pec ad un indirizzo non presente nei pubblici registri: è inesistente?

La notifica di una cartella di pagamento ad un indirizzo PEC non esistente nei pubblici registri deve considerarsi inesistente e non nulla e per tal ragione non trova applicazione il principio di sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.

Comm. trib. prov.le Taranto sez. I, 12/04/2021, n.314 Notifica a mezzo pec di cartella esattoriale

Sentenza Documenti correlati Volumi correlati

La notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.

Ne consegue che le modalità per dare la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).

Corte appello Torino sez. lav., 28/01/2021, n.44

Valida la notifica via pec dell’avviso di addebito

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il

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rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.

Tribunale Roma sez. lav., 01/12/2020, n.8175

Notifica a mezzo PEC

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, n.27181

Documento informatico e copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo

La notifica telematica di una cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il cd. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cd. “copia informatica”). Va esclusa quindi l’illegittimità della

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notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXIV, 20/07/2020, n.1665

La notificazione di un atto a mezzo pec

L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Infatti, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n.602 del 1973, art.26 comma 5, al D.P.R. n.600 del 1973 art.60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art.156 c.p.c..

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VI, 30/06/2020, n.456

Perfezionamento notifica della cartella di pagamento

La notifica della cartella di pagamento via P.E.C. ricevuta regolarmente dal contribuente deve ritenersi perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all’art.

26 D.P.R. n. 602/1973. Infatti, l’art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 stabilisce che l’atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, senza che sia necessaria la redazione di una relata di notifica, prevista, come noto, solo per la notifica degli atti giudiziari.

Tribunale Bari sez. lav., 19/11/2019, n.4968

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Notifica della cartella di pagamento e formato del file

Non esiste alcuna norma che imponga, o da cui si possa far discendere, una nullità della notifica in via telematica in ragione dell’utilizzo di un formato PDF in luogo di un formato 7pdm, posto che comunque, entrambi assicurano la non modificabilità del documento. D’altro canto è pacifica la legittimità sia della notifica delle cartelle a mezzo posta ex art. 26 del DPR 602/1970, (per cui ovviamente non è necessaria una relata di notifica), sia la validità delle notifiche effettuate a mezzo pec, sia l’insussistenza, in capo all’agente della riscossione, dell’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa, qualora il destinatario contesti unicamente, come nel caso di specie, di aver ricevuto la notificazione.

Corte appello Milano sez. lav., 15/11/2019, n.1658

Notifica a mezzo pec della cartella di pagamento: file pdf

La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, mediante l’uso del file in formato PDF, è idonea a garantire l’autenticità del documento trasmesso.

Tribunale Cassino sez. lav., 10/06/2019

Notifiche telematiche: il formato “p7m”

La notifica della cartella di pagamento via P.E.C., ricevuta regolarmente dal contribuente, deve ritenersi perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all’art. 26 D.P.R. n. 602/1973. Infatti, l’art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 stabilisce che l’atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. Nella fattispecie, trattandosi di notifica della cartella di pagamento, è del tutto irrilevante anche l’estensione del file “pdf”, non essendo prevista la necessità del formato

“p7m”, la cui obbligatorietà riguarda le sole ipotesi di notificazione di atti giudiziari.

Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. XIX, 06/11/2018, n.4754

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Contestazione della notifica via pec della cartella di pagamento

L’agente della riscossione, di fronte alle contestazioni dell’opponente relative alla notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, ha l’onere di dimostrare di avere provveduto alle regolare notifica di esse in forma di “documento informatico” (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via PEC nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto.

Cassazione civile sez. VI, 19/06/2018, n.16173

Dichiarazione Iva del contribuente e cartella di pagamento

La dichiarazione annuale i.v.a. irregolarmente inviata per via telematica (e quindi scartata) deve considerarsi a tutti gli effetti omessa, con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria, in seguito ad un controllo formale della dichiarazione del contribuente dal quale emerga un credito i.v.a. maturato nell’anno di imposta per il quale la dichiarazione risultava omessa, può provvedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e all’emissione della relativa cartella di pagamento, che non deve essere preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento.

Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11625

Notifica della cartella di pagamento tramite pec: quando è nulla?

La cartella di pagamento può essere illegittima per la nullità della sua notificazione avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata presso il suo indirizzo digitale e tale sistema di trasmissione della posta certificata prevede una sorta di ricevuta di consegna della comunicazione avente natura telematica che viene inviata presso l’indirizzo digitale del destinatario ed ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno di una raccomandata a.r., a prescindere dalla conoscenza effettiva o meno da parte del destinatario.

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Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 03/02/2017, n.1023

Il perfezionamento della notificazione

La produzione della copia dell’interrogazione telematica di consegna della raccomandata A/R, effettuata al sito delle Poste Italiane, non prova l’avvenuta notifica della cartella di pagamento. Tale documento è del tutto inidoneo ad integrare la prova documentale che consente al giudice la verifica diretta del perfezionamento della notificazione; esso non è perciò equipollente alla produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata o dell’originale dell’atto con la relativa relata di notifica.

Comm. trib. prov.le Milano sez. III, 28/02/2012, n.44

La visura telematica interna dell’agente della riscossione

La visura telematica “interna” dell’agente della riscossione non costituisce prova della notifica di una cartella di pagamento, che è data esclusivamente dalla relativa relata, debitamente sottoscritta dal destinatario. L’obbligo di conservazione quinquennale delle relate di notifica, previsto dall’art. 26 del d.P.R.

602/73, attiene esclusivamente i profili amministrativi dei rapporti tra Agente della riscossione ed amministrazione finanziaria ovvero tra Agente e contribuente, ma non vale in sede giurisdizionale, allorquando si chieda la prova che il titolo (ossia la cartella di pagamento) si è legittimamente formato.

Comm. trib. prov.le Bari, 09/05/2007, n.53

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