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Notifica a mezzo posta cartella di pagamento: ultime sentenze

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Notifica a mezzo posta cartella di pagamento: ultime sentenze

written by Redazione | 10/08/2022

Atto pervenuto all’indirizzo del destinatario; prova del perfezionamento del procedimento di notificazione; avviso di ricevimento del plico postale.

Notifica a mezzo posta delle cartelle esattoriali

Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 e pertanto ogni questione relativa alla riferibilità della firma al destinatario della notifica non può che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall’ufficiale postale.

Tribunale Perugia sez. II, 30/03/2022, n.450

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Invio della raccomandata informativa

In tema di notifica, nel caso in cui questa venga effettuata a mezzo posta e l’atto venga consegnato non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, senza che sia necessario l’invio della raccomandata informativa. Invece, qualora la cartella sia stata notificata non già a mezzo posta bensì nelle forme ordinarie e dunque mediante messo notificatore (art. 26 co. 1 primo periodo d.p.r. n. 602/1973) quest’ultimo, successivamente alla consegna della cartella a persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, ‘dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata’

Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 04/02/2022, n.155

Notificazione di cartelle di pagamento e avviso di ricevimento

In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della veridicità e della regolarità dell’avviso di ricevimento non è rilevante l’accertamento dell’identità del soggetto a cui è stato consegnato il plico, essendo invece sufficiente che la raccomandata sia stata recapitata al domicilio del destinatario e consegnata ad un soggetto effettivamente abilitato a riceverla.

Tribunale Reggio Calabria sez. II, 30/11/2021, n.1519

Notifica a mezzo pec di cartella esattoriale

La notifica di una cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata sia allegando al messaggio PEC un documento che sia duplicato informatico dell’atto originario nativo digitale, sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento formato in originale cartaceo.

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Tribunale Forli’ sez. lav., 03/11/2021, n.249

Ordinario indirizzo di posta elettronica

La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC presso un ordinario indirizzo di posta elettronica è da ritenersi nulla, non anche inesistente, posto che l’atto impugnato è comunque pervenuto nella sfera soggettiva del destinatario, presso l’indirizzo di posta elettronica di quest’ultimo.

La nullità, tuttavia, deve ritenersi sanata ex art.156 ultimo comma c.p.c., avendo la notifica comunque raggiunto di suo scopo, con la conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, come comprovato dalla proposizione da parte di quest’ultima del ricorso in esame. L’effetto sanante, però, può ritenersi maturato soltanto con la proposizione del ricorso e non retrodatarsi all’epoca della notifica.

Comm. trib. prov.le Bari sez. X, 19/10/2021, n.1551

È rituale la notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata

In tema di riscossione delle imposte, deve ritenersi rituale la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell’art. 26, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non essendo necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 08/10/2021, n.4475

Relata di notifica

La notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario di lettera raccomandata a/r, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell’art.26 D.P.R. n.602 del 1973. In tali casi non occorre la relata di notifica, perfezionandosi questa con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata atteso che è l’ufficiale postale a garantirne nel detto avviso l’effettuata

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esecuzione su istanza del soggetto legittimato. Occorre precisare che, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta, devono trovare applicazione le norme sul servizio postale, e non le previsioni della L. n.890 del 1982 sulle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, in esse compresa anche l’invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) ai sensi dell’art.7 dell’ora citata legge.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 16/09/2021, n.4113

Lettera raccomandata a/r

La notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario di lettera raccomandata a/r, ai sensi della seconda parte del comma 1 dell’art.26 D.P.R. n.602 del 1973. In tali casi non occorre la relata di notifica, perfezionandosi questa con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata atteso che è l’ufficiale postale a garantirne nel detto avviso l’effettuata esecuzione su istanza del soggetto legittimato. Occorre precisare che, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta, devono trovare applicazione le norme sul servizio postale, e non le previsioni della L. n.890 del 1982 sulle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, in esse compresa anche l’invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) ai sensi dell’art.7 dell’ora citata legge.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 16/09/2021, n.4113

Ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento

La notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del Concessionario di lettera raccomandata a/r, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficio postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tali casi non occorre la relata di notifica, perfezionandosi questa con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una apposita relata atteso che è l’ufficiale postale a garantirne nel detto avviso l’effettuata esecuzione su istanza del soggetto legittimato.

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Con l’ulteriore precisazione che, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta, devono trovare applicazione le norme sul servizio postale, e non le previsioni della L. n.890 del 1982 sulle notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario, in esse compresa anche l’invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) ai sensi dell’art.7 dell’ora citata legge.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 04/05/2021, n.2332

Perfezionamento della notifica a mezzo posta della cartella esattoriale

Ai sensi dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1972, n.

602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Corte appello Milano sez. III, 02/12/2020, n.3164

Validità della notificazione di una cartella di pagamento

Qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di una cartella di pagamento, incombe sull’agente della riscossione l’onere di dare prova della regolare notificazione della stessa, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai fini di siffatta dimostrazione, tuttavia, l’agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l’originale della cartella esattoriale (il cui unico esemplare, per effetto dell’avvenuta notifica, è in possesso del contribuente debitore) né una copia integrale della stessa (peraltro, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, l’unico documento che resta nella disponibilità dell’agente della

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riscossione è la matrice: art.26, comma quarto, D.P.R. n.602 del 1973): la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è infatti assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall’ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, dacché la cartella, una volta pervenuta all’Indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art.1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. XIII, 25/11/2020, n.8364

Perfezionamento della notifica a mezzo posta

In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificata sia la cartella di pagamento sia l’avviso di addebito senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 16/09/2020, n.430

Notifica della cartella esattoriale

In tema di notifica della cartella esattoriale l’onere gravante sul concessionario della riscossione di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata può pacificamente essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale.

In sostanza la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della

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relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Corte appello Bari sez. lav., 14/09/2020, n.1097

Quando si considera avvenuta la notifica?

L’art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell’art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma; ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell’atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo.

In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l’atto e in mancanza dell’attivazione degli ulteriori adempimento per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari.

Tribunale Roma sez. III, 25/06/2020, n.3742

Consegna del plico nelle mani del portiere

L’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, al comma 2, stabilisce che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste

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dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Il citato art. 26, al primo comma, prevede la notificazione della cartella di pagamento nelle forme previste dalla legge ad opera degli ufficiali della riscossione ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dei messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Inoltre, in via alternativa, la notifica può essere eseguita anche direttamente dall’agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Mentre in tale ultimo caso la forma di notificazione è semplificata per cui si osservano le disposizioni che regolano la consegna tramite agente postale dei cc.dd. invii a firma per cui è sufficiente la consegna del plico anche direttamente al portiere dello stabile in cui è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario, nel caso in cui l’agente della riscossione abbia eletto il sistema di notificazione ordinario deve seguire le forme previste dal codice di rito.

Pertanto, nel caso di consegna del plico nelle mani del portiere, è necessaria anche la spedizione di avviso di ciò mediante raccomandata, l’omissione della quale comporta nullità della notificazione.

Tribunale Roma sez. lav., 16/06/2020, n.3422

Agente della riscossione: deve produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento?

Non sussiste un onere in capo all’agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento. Tale obbligo, infatti, non si rinviene nell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973. Pertanto, ove il concessionario opti per la notificazione a mezzo posta, deve ritenersi ammissibile la prova della stessa mediante produzione della sola relata di notifica, purché quest’ultima contenga i riferimenti all’atto notificato.

Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. XX, 27/03/2019, n.1383

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Notifica effettuata dal concessionario della riscossione

È legittima la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento, effettuata direttamente dal concessionario della riscossione, essendo detta possibilità espressamente prevista dall’art. 26 del d.P.R. 602/73.

Comm. trib. prov.le Mantova sez. II, 11/11/2019, n.174

Notifica a mezzo del servizio postale

Le cartelle di pagamento e gli altri atti impositivi destinati al contribuente possono essere notificati dall’Amministrazione Finanziaria a mezzo del servizio postale, fungendo da prova dell’avvenuta consegna la cartolina del plico raccomandato.

L’avviso di ricevimento del plico postale con indicazione degli estremi dell’atto ivi contenuto, debitamente sottoscritto per ricevuta dal contribuente, fa presumere la corretta ricezione e conoscenza dell’atto notificato. Tuttavia, se il plico non contiene tale atto o ne contiene uno diverso rispetto a quello indicato dal mittente, è il contribuente che ha l’onere di provare tale difformità, non potendosi limitare in merito ad una generica contestazione.

Comm. trib. reg., (Lombardia) sez. VI, 22/11/2018, n.5094

Comunicazione di avvenuta notifica

In caso di notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta, sino al 31 dicembre 2017 l’agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del piego già consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) e la data dell’invio, pena l’inesistenza della notifica, e del conseguente preavviso di fermo amministrativo.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. I, 04/10/2018, n.4143

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Nullità notifica della cartella di pagamento a mezzo posta

Quanto alla asserita nullità della notifica per essere stata effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione a mezzo posta, è sufficiente richiamare l’art.

26 comma 1 D.P.R. n. 602 del 1973 per dimostrare la regolarità del procedimento di notifica della cartella; che può essere notificata direttamente dal concessionario -senza affidamento a soggetti abilitati – a mezzo posta e senza necessità di compilazione di alcuna relata.

In tale senso le consolidate pronunce della Cassazione; per tutte “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiole postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIX, 04/06/2018, n.2526

Inesistenza della notifica dell’avviso di pagamento

L’articolo 26 al primo comma del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario”. La seconda parte dello stesso primo comma prosegue stabilendo che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento“.

L’uso della congiunzione “anche” fa chiaramente intendere che si tratta di ima forma alternativa a quella prevista dal primo periodo, che invece ne affida l’esecuzione all’ufficio della riscossione. Se così non fosse, se dovesse ritenersi che anche la notifica a mezzo posta debba eseguirsi tramite l’ufficio della riscossione, l’intero periodo sarebbe superfluo, in quanto è pacifico che il messo notificatone possa servirsi del servizio postale per eseguire le notifiche.

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Ad ogni buon conto, la dedotta inesistenza della notifica dell’avviso di pagamento, senza considerare che l’inesistenza della notificazione come tale insanabile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso che ci riguarda, mentre l’eventuale nullità della notifica di una cartella di pagamento deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione del ricorso, di una tempestiva e rituale opposizione, come nel caso di specie.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. III, 30/04/2018, n.1346

Notifica della cartella di pagamento:

l’onere probatorio

Ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio in relazione all’avvenuta notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente per il Concessionario l’esibizione di copia della relativa relata (nell’ipotesi di notifica mediante messo notificatore), ovvero di copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella (nell’ipotesi di notifica a mezzo posta raccomandata a.r.), non sussistendo alcun onere, per l’Agente della riscossione di esibizione di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale, “nemmeno ai sensi dell’art. 26, comma 4 oggi quinto, D.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa della “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XIII, 04/04/2018, n.2144

La notifica a persona diversa dal destinatario

Nell’ipotesi di notifica di atto processuale, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 890/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2-quater, D.L. n. 248/2007, convertito con modifiche in Legge n. 31/2008,

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ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell’atto sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l’avviso è richiesto.

Inoltre, l’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo la stessa disposizione il rinvio all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. XII, 19/02/2018, n.767

Abilitazione alla notificazione a mezzo posta del concessionario

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, Cost., «nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento» nonché

«nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 legge n. 890/82, così come modificato con la legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto-legge n.

248/2007», è infondata l’eccezione di inammissibilità prospettata sul rilievo che le stesse sarebbero formulate in modo alternativo ed ancipite.

Il giudice a quo può prospettare in termini gradatamente sequenziali, e quindi subordinati, i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come

«principale» e «subordinata» e, nella specie, la commissione rimettente ha ipotizzato, in via principale, la radicale caducazione della notificazione diretta ad opera del concessionario, poi agente della riscossione, e, in via subordinata, la sua (asserita) reductio ad legitimitatem con l’innesto delle prescrizioni previste per

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l’ordinaria notifica a mezzo del servizio postale dall’art. 7 l. n. 890 del 1982 (sentt. nn. 280 del 2011, 248 del 2014, 22 del 2016, 127 del 2017; ord. 221 del 2017).

Corte Costituzionale, 23/07/2018, n.175

Invio di raccomandata con avviso di ricevimento

Dal tenore testuale dell’art. 14 Legge n. 890/1982, come modificato dall’art. 20 Legge n. 146/1998, risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.

La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all’art.

60 D.P.R. n. 600/1973 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere. In questa direzione, del resto, depone proprio l’art. 26, comma 1, D.P.R. n.

602/1973 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo il rinvio all’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 28/09/2017, n.5647

Notifica della cartella a mezzo posta all’indirizzo risultante dall’estratto di ruolo

In tema di notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta all’indirizzo attribuito al contribuente dall’estratto di ruolo, ove l’ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, non restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al

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contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all’attestazione della “temporanea assenza”.

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2017, n.4799

Notifica dell’agente della riscossione delle cartelle esattoriali al portiere

La notifica diretta dell’agente della riscossione delle cartelle di pagamento al portiere, anche in assenza dell’invio di ulteriore raccomandata di avvenuta notificazione è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio.

L’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo la stessa disposizione il rinvio all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Tale conclusione trova conforto nell’art. 14 legge n. 890 del 1982: la notifica degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione, senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2016, n.3254

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