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Circolare prot. n. 01/

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Academic year: 2022

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Dott. Paolo Viano Dott.ssa Romina Bellelli Dott. Alessandro Beltrami

Dott.ssa Katia Borghi

Sede Reggio Emilia: 42124 Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10 Tel. 0522 921074 – Fax 0522 277056 - P. Iva e Cod. Fisc. 01987360359

Circolare prot . n. 01/ 07.01.21

1. Limiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ... 2

2. “ “ LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI ... 2

3. “ “ CONTABILITÀ di MAGAZZINO ... 3

4. “ “ BILANCIO SEMPLIFICATO, ABBREVIATO, CONSOLIDATO ... 4

5. “ “ COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE LEGALE ... 5

6. Nuove scadenze IMPOSTA DI BOLLO su fatture elettroniche ... 6

7. IVA 5% su beni anti-Covid ... 7

8. Conversione con modifiche “DL RISTORI” – Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 ... 8

9. Prossime SCADENZE ... 9

*****

RICORDIAMO CHE TROVATE TUTTE LE NOSTRE CIRCOLARI ANCHE PREGRESSE NEL NOSTRO SITO INTERNET WWW.VIANOEASSOCIATI.IT NELLA SEZIONE “CIRCOLARI”.

Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. È operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente.

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1. Limiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata per l'esercizio 2021 sono le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone con ricavi di competenza dell'anno precedente (esercizio 2020), non superiori a:

- 400.000 euro nel caso di attività di prestazione di servizi e per i professionisti;

- 700.000 euro negli altri casi ovvero cessione di beni.

Per quanto riguarda le attività miste (ovvero di servizi + vendite):

- in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro 700.000,

- in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, oltre a verificare il limite complessivo di Euro 700.000 per tutte le attività, occorre anche verificare lo specifico limite dell’attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore ammontare di ricavi): se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €.

Esempio:

Ricavi per cessione di beni Euro 100.000 Ricavi per prestazione di servizi Euro 500.000

Contabilità ordinaria perché l’attività principale (prestazione di servizi) è superiore al limite di Euro 400.000, anche se il totale è non superiore a Euro 700.000.

I ricavi a cui fare riferimento sono quelli maturati per competenza, e ragguagliati ad anno nel primo esercizio di attività, derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività propria d'impresa, con esclusione delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive.

I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati adottano la contabilità semplificata quale regime naturale. Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria, comunicando l’opzione nella prima dichiarazione Iva, con validità fino a revoca.

Il superamento della soglia comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

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2. Limiti LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

I soggetti ammessi ad effettuare le liquidazioni Iva trimestrali nel 2021 sono coloro che nell'esercizio solare precedente (2020) hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

- Euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

- Euro 700.000 negli altri casi ovvero cessione di beni.

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Per quanto riguarda le attività miste (ovvero di servizi + vendite), in modo analogo alla verifica del limite per la contabilità semplificata:

- in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, quindi il limite del volume d’affari è sempre Euro 700.000, - in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, oltre a

verificare il limite complessivo di Euro 700.000 per tutte le attività, occorre anche verificare lo specifico limite dell’attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore ammontare di volume d’affari): se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000

€.

Esempio:

volume d’affari per cessione di beni Euro 100.000 volume d’affari per prestazione di servizi Euro 500.000

Contabilità ordinaria perché l’attività principale (prestazione di servizi) è superiore al limite di Euro 400.000, anche se il totale è non superiore a Euro 700.000.

Nell'anno di inizio attività il volume d'affari a cui riferirsi deve essere ragguagliato ad anno.

Il volume d’affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (come da quadro VE della dichiarazione Iva).

L’opzione per la liquidazione trimestrale dell’IVA deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA, è vincolante per un anno ed ha effetto fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato, che fa automaticamente decadere dalla liquidazione trimestrale a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Per il versamento IVA trimestrale gli importi a debito sono aumentati dell’1% a titolo di interesse;

tali interessi non sono deducibili per espressa previsione normativa.

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3. Limiti CONTABILITÀ di MAGAZZINO

Obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino sono i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi Euro 5.164.568,99;

- rimanenze finali Euro 1.032.913,80.

L'obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni.

L'obbligo cessa a partire dal primo anno successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva,

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l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Esempi:

- nel caso di impresa che supera i valori suindicati negli anni 2018 e 2019, l'obbligo decorre dall'esercizio 2021, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2020.

- nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l'obbligo cessa nel 2021 se negli anni 2019 e 20 non sono stati superati i sopraccitati limiti.

I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare devono ragguagliare ad anno l'ammontare dei ricavi.

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4. Limiti BILANCIO SEMPLIFICATO, ABBREVIATO, CONSOLIDATO

Come relazionato nella nostra Circ. Prot. 6/2015 il D.lgs 139/2015 ha introdotto una nuova tipologia di impresa, le c.d. micro-imprese.

Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON superano due dei seguenti limiti:

1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 175.000,00 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 350.000,00 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità

Le micro-imprese potranno redigere il bilancio SEMPLIFICATO, utilizzando lo schema di bilancio in forma abbreviata ma con ulteriori semplificazioni. Non saranno infatti tenute alla redazione:

• del Rendiconto finanziario;

• della Nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., numeri 9) e 16);

• della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni riguardanti, le azioni proprie e le azioni di società controllanti.

Inoltre, a tali imprese non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti derivati.

Potranno redigere invece il bilancio ABBREVIATO, anziché in forma ordinaria, le società che nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON superano due dei seguenti limiti:

1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 4.400.000,00 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 8.800.000,00 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità

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Tali società non saranno tenute alla redazione:

• del Rendiconto finanziario;

della Relazione sulla gestione.

Le società capogruppo avranno l’obbligo di redigere il bilancio CONSOLIDATO se superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti, valutati complessivamente come gruppo:

1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 17.500.000,00 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 35.000.000,00 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 250 unità

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5. Limiti COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE LEGALE

L'art. 2477 C.C. prevede per le SRL la nomina obbligatoria di un Organo di Controllo (ODC) o di un revisore nei seguenti casi:

1) quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto;

2) in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell'ODC o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

• la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

• la società controlla un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;

• la società ha superato, per due esercizi consecutivi, due o più dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 4.400.000,00;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000,00;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L’obbligo di nomina cessa quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato nessuno dei predetti limiti.

Si ricorda infine che i nuovi limiti che obbligano la nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl e nelle cooperative a queste equiparate (vedi ns circ.prot 6/2019) saranno operativi solo con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 e quindi dall’aprile del 2022 (vedi nostra circolare 20/2020).

Le nuove norme obbligheranno alla nomina del revisore legale le società che avranno superato, per due esercizi consecutivi, uno o più dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

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Per le SPA obbligate in presenza di Gruppo societario alla redazione del bilancio consolidato, vige l’obbligo di affidare la revisione legale dei conti a un revisore o a una società di revisione legale iscritta nell’apposito albo, mentre per le SpA non tenute alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti, previa espressa previsione nello Statuto, può essere affidata al collegio sindacale (in tal caso il collegio sindacale è costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro).

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6. Nuove scadenze IMPOSTA DI BOLLO su fatture elettroniche

Con il DM 4 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.12.20, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il pagamento dell’importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.

Le scadenze diventano quindi le seguenti:

- l’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre deve essere versata entro il 31 maggio - l’imposta di bollo dovuta per il secondo trimestre deve essere versata entro il 30 settembre - l’imposta di bollo dovuta per il terzo trimestre deve essere versata entro il 30 novembre

- l’imposta di bollo dovuta per il quarto trimestre deve essere versata entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Permangono le maggiori dilazioni che interessano i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi: in caso di versamenti non superiori a Euro 250,00 le scadenze sono le seguenti, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non superano 250 euro, è possibile versare l’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre entro il 30 settembre (termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre);

- se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre complessivamente non superano 250 euro, è possibile versare l’imposta di bollo dovuta per il primo e secondo trimestre entro il 30 novembre (termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre);

- nessuna proroga per i versamenti relativi al terzo e quarto trimestre, anche se non superiori a 250 euro.

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Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. L’informazione viene messa a disposizione dall’Agenzia con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.

Qualora il contribuente ritenga che relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, sarà necessario procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo. Anche in questo caso è previsto uno specifico differimento per quanto concerne il secondo trimestre solare, posto che il soggetto passivo potrà presentare la suddetta comunicazione di variazione dati entro il 10 settembre.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle e- fatture transitate mediante SdI, l’Amministrazione finanziaria provvederà a comunicare al soggetto passivo, attraverso modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il debitore non procede al versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’imposta non versata verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo, senza riduzione della sanzione.

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7. IVA 5% su beni anti-Covid

L’art. 124 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.20, per agevolare le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva disposto l’esenzione da Iva per le cessioni di determinati beni, effettuate dal 19.05.20 al 31.12.20 (vedi circolare 15/2020).

Sulle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 occorre pertanto applicare l’aliquota Iva del 5%.

L’applicazione dell’Iva al 5% riguarda anche la cessione di beni presenti in magazzino, acquistati con il precedente regime di esenzione Iva.

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8. Conversione con modifiche “DL RISTORI” – Legge n. 176 del 18 dicembre 2020

Con Legge 18 dicembre n. 176, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre, entrata in vigore il 25 dicembre, sono convertiti in legge i quattro Decreti “Ristori” DL 137/2020 “Ristori” (vedi ns. circolare n. 23/2020) DL 149/2020 “Ristori-bis” (vedi ns. circolare n. 25/2020) DL 154/2020

“Ristori-ter” e DL 157/2020 “Ristori-quater” (vedi ns. circolare n. 27/2020)

Segnaliamo nel seguito solamente le modifiche intervenute in fase di conversione.

- Rimborso del 50% per chi riduce i canoni di locazione di immobili abitativi Per la diminuzione di qualsiasi importo dei canoni di locazione di immobili abitativi, con contratti in essere al 29 ottobre 2020, viene previsto un contributo a fondo perduto del 50% dell’importo ridotto, con un massimo di 1.200 euro per ogni proprietario che opera la riduzione.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

- l’immobile deve essere situato in un comune ad alta tensione abitativa;

- l’immobile deve essere l’abitazione principale del locatario;

- il locatore deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone.

Le modalità applicative della norma saranno definite da un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Se le somme richieste supereranno la dotazione economica stanziata, il contributo verrà ridotto in maniera proporzionale.

- Rateizzazione secondo acconto imposte sui redditi e Irap

I contribuenti che hanno usufruito della proroga dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap (vedi nostra circolare 25/2020, a cui si rimanda per l’elenco dei soggetti interessati) possono rateizzare tale scadenza in quattro rate mensili dello stesso importo, a partire dal 30 aprile 2021.

- Detassazione dei contributi e indennità legate al Covid

Le forme di supporto economico ricevute da imprese e professionisti per bilanciare gli effetti negativi del coronavirus non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) e Irap.

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9. Prossime SCADENZE

- 20/01/2021 versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2020

- 01/02/2021 - invio Esterometro riferito al quarto trimestre 2020

- termine ultimo per la trasmissione dati Sistema Tessera Sanitaria all’anagrafe tributaria, relativi alle fatture e ai corrispettivi incassati nel 2020.

ATTENZIONE A partire dal 2021 l’invio diventa mensile e non più annuale, con scadenza la fine del mese successivo a quello di riferimento (prima scadenza 01/03/2021 per STS di gennaio).

- 16/02/2021 - termine ultimo entro cui effettuare il pagamento dell'ultima rata (IV° trimestre 2020) dei contributi fissi INPS per l'anno 2020

- termine ultimo entro cui effettuare il pagamento per l’autoliquidazione INAIL 2020/2021.

- 01/03/2021 - i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le forniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente (anno 2020).

- comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al 4° trimestre 2020. Tale adempimento può essere sostituito dall’invio della Dichiarazione Iva annuale entro il 01/03/2021 (scadenza dell’invio della Dichiarazione Iva annuale 30/04/2021)

- termine ultimo per la stampa dei libri e registri contabili e fiscali relativi all’esercizio 2019.

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