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Annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara europea a procedura aperta

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Academic year: 2022

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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura di toner e di altri consumabili per le stampanti degli uffici Inail.

Il Direttore centrale

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia contrattuale”;

vista la propria determinazione a contrarre del 18 aprile 2018 n. 133 con cui è stato autorizzato l’espletamento di una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto di fornitura di cartucce-toner e tamburi-drum per stampanti laser monocromatiche e di cartucce a colori per stampanti a getto d’inchiostro in uso ai vari uffici dell’Inail, suddivisa in 4 lotti geografici, da aggiudicarsi separatamente con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), per un importo complessivo a base di gara di € 5.893.094,00 Iva esclusa e, comprensivo dell’eventuale opzione del quinto d’obbligo in aumento, pari a € 7.071.713,00 al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 02/05/2018 n. S 84 e sulla G.U.R.I.

– Serie speciale - Contratti pubblici del 04/05/2018, n. 51;

visti il disciplinare di gara, il capitolato e gli altri atti di gara pubblicati sul profilo del committente;

vista la relazione del Responsabile unico del procedimento e del Responsabile dell’Ufficio IV - Appalti di facility management e di forniture per il funzionamento degli uffici - del 10 maggio 2018, che forma parte integrante della presente;

visto il D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente, pubblicato sulla G.U.

dell’11 marzo 2014, n. 58, disciplinante i criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies della stessa legge;

ritenuto che il capitolato della procedura di gara presenti profili di illegittimità, sub specie di “violazione di legge”, nella parte in cui, restringendo l’oggetto della fornitura ai soli consumabili per stampanti “originali” e non prevedendo una quota di cartucce rigenerate non inferiore al 30% della fornitura complessiva, si pone in contrasto col citato D.M. del 13 febbraio 2014 al quale rinvia l’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINAZIONE

NUMERO DATA

153 10/05/2018

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ritenute sussistenti le ragioni di interesse pubblico per procedere all’annullamento in autotutela, consistenti nella finalità di tutela ambientale, nell’esigenza di ampliare la partecipazione dei concorrenti in ossequio al principio di massimo favore della libertà di concorrenza e nell’obiettivo di ridurre il valore complessivo stimato dell’appalto da porre a base di gara, con conseguente risparmio dell’amministrazione aggiudicatrice, atteso che, com’è noto, sul libero mercato le cartucce rigenerate costano sensibilmente meno delle cartucce originali;

ritenuto che nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi degli operatori economici destinatari del bando di gara oggetto di annullamento, imposta dall’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono senza alcun dubbio ritenersi prevalenti quelli dei fornitori delle cartucce rigenerate rispetto a quelli dei produttori delle cartucce originali, alla luce del principio di libera concorrenza presidiato dai Trattati comunitari, dalla Direttiva 2014/24/UE, dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e dallo stesso D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente;

accertato che l’annullamento d’ufficio è disposto, come prescritto dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un termine ragionevole, in quanto assai ravvicinato rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara, e non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte (ed anzi, non essendo ancora stata presentata - finora - alcuna offerta), può senz’altro affermarsi non essersi ancora consolidato alcun legittimo affidamento sull’espletamento della procedura di gara così come congegnata negli atti pubblicati;

DETERMINA

- di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determina a contrarre del 18 aprile 2018 n. 133 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto, il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 02/05/2018 n. S 84 e sulla G.U.R.I. – Serie speciale - Contratti pubblici del 04/05/2018, n. 51, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e gli atti di gara allegati agli stessi, relativi alla gara europea a procedura aperta in oggetto, tutti pubblicati sul profilo del committente;

- di autorizzare la pubblicazione di un avviso dell’annullamento in autotutela sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sul profilo del committente.

Roma,

Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli (f.to)

Pubblicata sul profilo del committente l’11 maggio 2018.

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Ufficio IV

Appalti di facility management e

di forniture per il funzionamento degli uffici

Pag. 1 a 3

Al Direttore centrale

Oggetto: Annullamento in autotutela del bando e degli atti della gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura di toner e di altri consumabili per le stampanti degli uffici Inail.

Cui 01165400589201800455

Con Sua determina del 18 aprile 2018 n. 133, è stato autorizzato l’espletamento di una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto di fornitura di cartucce-toner e tamburi-drum per stampanti laser monocromatiche e di cartucce a colori per stampanti a getto d’inchiostro in uso ai vari uffici dell’Inail, suddivisa in 4 lotti geografici, da aggiudicarsi separatamente con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), per un importo complessivo a base di gara di € 5.893.094,00 Iva esclusa e, comprensivo dell’eventuale opzione del quinto d’obbligo in aumento, pari a € 7.071.713,00 al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Con la stessa determina sono stati, altresì, approvati il bando di gara e gli atti della procedura, poi pubblicati sulla G.U.U.E. del 02/05/2018 n. S 84, sulla G.U.R.I. – Serie speciale - Contratti pubblici del 04/05/2018, n. 51, nonché sul sito istituzionale dell’Istituto.

In base a quanto previsto nel capitolato, oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere cartucce-toner e cartucce a getto d’inchiostro originali e non rigenerate, in quanto, come si evince dalla relazione del 18 aprile u.s. di proposta della determina a contrarre, «i consumabili originali, rispetto ai rigenerati, garantiscono una maggior durata e manutenibilità dell’apparecchiatura ed evitano possibili contenziosi nell’ambito dei servizi di supporto e garanzia».

Infatti, il secondo capoverso del punto 3.2 del D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente, pubblicato sulla G.U. dell’11 marzo 2014, n. 58, disciplinante i criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro (la cui normativa risulta vincolante in virtù del rinvio operato dall’art. 34 del vigente codice dei contratti pubblici), sembrava consentire alle stazioni appaltanti questo margine di discrezionalità nella scelta di acquisire soltanto consumabili originali, accennando ad esigenze funzionali e tecniche delle amministrazioni aggiudicatrici1.

1 «Le stazioni appaltanti dovrebbero impegnarsi, ove funzionalmente e tecnicamente possibile, ad acquistare ed impiegare consumabili da stampa rigenerati conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) ed acquistare cartucce originali (dette OEM, Original Equipment Manufacturer, fabbricati dal produttore dei sistemi di stampa) o cartucce prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale negli altri casi, per esempio nell’ipotesi di indisponibilità di prodotti rigenerati di qualità.»

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Pag. 2 a 3

Inoltre, quelle stesse esigenze di tutela ambientale perseguite dal citato decreto ministeriale sembravano poter essere realizzate meglio dall’utilizzo di cartucce originali, in luogo delle rigenerate, sulla scorta di quanto affermato nello stesso decreto laddove, nell’ultimo capoverso del punto 3.2, esso precisa che «le prestazioni ambientali delle apparecchiature per stampa, per copia e multifunzione, […] dichiarate dalla casa madre nelle schede tecniche o in altra documentazione tecnica dell’apparecchiatura, sono valutate in base al funzionamento di tali apparecchiature con le cartucce originali».

Tuttavia, un più approfondito esame del quadro normativo vigente evidenzia che la previsione negli atti di gara della restrizione della fornitura alle sole cartucce originali presenta profili di illegittimità in quanto il citato decreto ministeriale, al quale rinvia l’art.

34 del codice dei contratti pubblici, obbliga sempre e comunque le amministrazioni aggiudicatrici a prevedere una quota di cartucce rigenerate non inferiore al 30% della fornitura complessiva di consumabili per stampanti.

In verità, il condivisibile obiettivo di una buona resa di stampa, equivalente a quella delle cartucce originali, e il legittimo obiettivo di un utilizzo dei consumabili che non arrechi danni alle stampanti (obiettivi che sostanziano l’interesse delle amministrazioni aggiudicatrici e dunque l’interesse pubblico), possono essere conseguiti mediante una specifica garanzia in tal senso dell’aggiudicatario fornitore delle cartucce rigenerate, che potrà – ed anzi, dovrà - essere presentata in sede di offerta, come prescrive il punto 4.2.2 del D.M. citato.

Pertanto, una soluzione di gara che prevedesse la fornitura di sole cartucce originali per stampanti, non soltanto si porrebbe in contrasto con l’obiettivo di tutela ambientale della riduzione dei rifiuti inquinanti, sotteso all’economia “circolare” realizzata dalla

“rigenerazione” di cartucce usate, e presidiato dagli artt. 30 e 34 del codice dei contratti pubblici, ma, a ben vedere, finirebbe anche per falsare il gioco della libera concorrenza a vantaggio dei produttori delle stampanti e dei consumabili originali e a svantaggio dei produttori di cartucce rigenerate, ponendosi, dunque, in contrasto, col principio della libertà di concorrenza, di derivazione comunitaria, che oggi ispira le procedure di evidenza pubblica ed è, expressis verbis, sancito dall’art. 30 del codice dei contratti pubblici. Sicché deve ritenersi maggiormente rispettosa delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e del più complessivo quadro normativo vigente una procedura di gara che preveda l’acquisizione di una quota di cartucce rigenerate non inferiore al 30% della fornitura complessiva.

Si propone, dunque, di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, la determina a contrarre del 18 aprile 2018 n. 133 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto, il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 02/05/2018 n. S 84 e sulla G.U.R.I. – Serie speciale - Contratti pubblici del 04/05/2018, n. 51, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e gli allegati atti di gara, tutti pubblicati sul profilo del committente e di istruire una nuova procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura di toner e di altri consumabili per le stampanti degli uffici Inail, che sia conforme ai criteri ambientali minimi prescritti dal D.M. del 13 febbraio 2014.

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Ufficio IV

Appalti di facility management e

di forniture per il funzionamento degli uffici

Pag. 3 a 3

Tale provvedimento di autotutela si fonda su ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto alla necessità, poc’anzi illustrata, di ripristino della legalità violata e consistenti nella finalità di tutela ambientale, nell’esigenza di ampliare la partecipazione dei concorrenti in ossequio al principio di massimo favore della libertà di concorrenza e nell’obiettivo di ridurre il valore complessivo stimato dell’appalto da porre a base di gara, con conseguente risparmio dell’amministrazione aggiudicatrice, atteso che, com’è noto, sul libero mercato le cartucce rigenerate costano sensibilmente meno delle cartucce originali.

Inoltre, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi degli operatori economici destinatari del bando di gara, devono senza alcun dubbio ritenersi prevalenti quelli dei fornitori delle cartucce rigenerate rispetto a quelli dei produttori delle cartucce originali, alla luce del principio di libera concorrenza - presidiato dai Trattati comunitari, dalla Direttiva 2014/24/UE, dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e dallo stesso D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente - per le motivazioni sopra illustrate.

L’annullamento d’ufficio proposto avverrebbe, altresì, come previsto dal citato art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un termine ragionevole, in quanto assai ravvicinato rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara, e non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte (ed anzi, non essendo ancora stata presentata - finora - alcuna offerta), può senz’altro affermarsi non essersi ancora consolidato alcun legittimo affidamento sull’espletamento della procedura di gara così come congegnata negli atti pubblicati.

Alla luce di quanto esposto, si propone:

- di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determina a contrarre del 18 aprile 2018 n. 133 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto, il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 02/05/2018 n. S 84 e sulla G.U.R.I. – Serie speciale - Contratti pubblici del 04/05/2018, n. 51, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e gli atti di gara allegati agli stessi, relativi alla gara europea a procedura aperta in oggetto, tutti pubblicati sul profilo del committente;

- di autorizzare la pubblicazione di un avviso dell’annullamento in autotutela sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sul profilo del committente.

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina.

Roma, 10 maggio 2018

Il Responsabile unico del procedimento

dott. Ezio Iacovini

Il Responsabile dell’Ufficio

dott.ssa Patrizia Cardelli

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