• Non ci sono risultati.

Allegato DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Allegato DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Allegato

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151) (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018)

Art. 25

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore a 100 unita' lavorative e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di

solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia' dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.».

           

Riferimenti

Documenti correlati

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di cui al comma 11)), per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º

La definizione agevolata dei verbali di contestazione (art.1) non sembra rilevare sulla gestione dei tributi o canoni degli enti locali, essendo lo strumento del

1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire,

1, del dlgs 148/2015, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 ml di € per ciascun anno, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 della detrazione del 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni

Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita

· il vigente decreto-legge 1 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di