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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 - Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

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GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PA R T E P R I M A SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 23 dicembre 2013

Anno 154° - Numero 300

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata:

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:

gazzettaufficiale@giustizia.it

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fon-

damentali dei detenuti e di riduzione controllata

della popolazione carceraria. (13G00190)

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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013 , n. 146 .

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamenta- li dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adot- tare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffol- lamento carcerario, in particolare, sul versante della legi- slazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupe- facenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell’espulsione del condannato cittadino extra- comunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;

Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure stra- ordinarie e temporanee, complementari ai predetti inter- venti, in materia di liberazione anticipata;

Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l’introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistra- to di sorveglianza ed attraverso l’istituzione della ¿ gura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale;

Ritenuta la necessità di introdurre misure di sempli¿ - cazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di chiarire che l’ammontare mas- simo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l’an- no 2013, a tutti i mesi;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l’adozione del regolamento di attuazione della leg- ge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modi¿ cazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modi¿ - cazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per l’anno 2013, dei bene¿ ci e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considera- zione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 17 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Mini- stro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’inter- no e con il Ministro dell’economia e delle ¿ nanze;

E MANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modi¿ che al codice di procedura penale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 set- tembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di pro- cedura penale, sono apportate le seguenti modi¿ cazioni:

a) all’articolo 275 -bis , comma 1, primo periodo, le parole “se lo ritiene necessario” sono sostituite dalle se- guenti parole: “salvo che le ritenga non necessarie”.

b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo quanto stabilito dal successivo com- ma 1 -bis , il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle mate- rie attinenti ai ricoveri previsti dall’articolo 148 del co- dice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministe- ro, dell’interessato, del difensore o di uf¿ cio, a norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubita- re dell’identità ¿ sica di una persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.”;

c) all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 -bis . Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tri- bunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’af¿ da- mento in prova al servizio sociale, anche in casi particola- ri, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.”.

2. L’ef¿ cacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a) , è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uf¿ ciale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Modi¿ che al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modi¿ cazioni:

a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguen- te comma:

“5. Salvo che il fatto costituisca più grave rea- to, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presen- te articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostan-

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ze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.”;

b) all’articolo 94, il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

Modi¿ che all’ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modi¿ cazioni:

a) l’articolo 35 è così sostituito:

“Art. 35. (Diritto di reclamo). — I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scrit- ti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell’istituto, al provveditore re- gionale, al direttore dell’uf¿ cio ispettivo, al capo del di- partimento dell’amministrazione penitenziaria e al Mini- stro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato”;

b) dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:

“35 -bis (Reclamo giurisdizionale). — 1. Il proce- dimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, com- ma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissi- bilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorve- glianza ¿ ssa la data dell’udienza e ne fa dare avviso anche all’amministrazione interessata, che ha diritto di compari- re ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, let- tera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comu- nicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sor- veglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) , dispone l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b) , accertate la sussi- stenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministra- zione di porre rimedio.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorve- glianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla noti¿ cazione o comunicazione dell’avviso di deposito.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedi- mento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono ri- chiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizio-

ni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma at- tuativo predisposto dall’amministrazione al ¿ ne di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto program- ma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

c) se non sussistono ragioni ostative, deter- mina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta .

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ot- temperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.”;

c) all’articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il se- guente comma:

“3 -bis . L’af¿ damento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, an- che residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.”;

d) all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguen- te comma:

“4. L’istanza di af¿ damento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzio- ne della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di de- tenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono of- ferte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’af¿ damento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provviso- ria dell’af¿ damento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva ef¿ cacia ¿ no alla decisione del tribunale di sor- veglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.”;

(4)

e) all’articolo 47, comma 8, in¿ ne è aggiunto il se- guente periodo:

“Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell’uf¿ cio di ese- cuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.”;

f) all’articolo 47 -ter , il comma 4 -bis è abrogato;

g) l’articolo 51 -bis è così sostituito:

“51 -bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di priva- zione della libertà). — 1. Quando, durante l’attuazione dell’af¿ damento in prova al servizio sociale o della de- tenzione domiciliare o della detenzione domiciliare spe- ciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magi- strato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al com- ma 1 dell’articolo 47 o ai commi 1 e 1 -bis dell’artico- lo 47 -ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47 -quinquies o ai primi tre commi dell’articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69 -bis .”;

h) dopo l’articolo 58 -quater è aggiunto il seguente articolo:

“58 -quinquies (Particolari modalità di controllo nell’esecuzione della detenzione domiciliare). — 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tri- bunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri stru- menti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provveder- si nel corso dell’esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 275 - bis del codice di procedura penale.”.

i) all’articolo 69 sono apportate le seguenti modi¿ cazioni:

1) al comma 5, le parole “nel corso del trattamen- to” sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Provvede a norma dell’articolo 35 -bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disci- plinare, la costituzione e la competenza dell’organo disci- plinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di di- scolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l’inosservanza da parte dell’amministra- zione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.”.

2. L’ef¿ cacia della disposizione contenuta nel com- ma 1, lettera h) , capoverso 1, è differita al giorno succes- sivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uf¿ ciale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

Liberazione anticipata speciale

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena conces- sa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è rico- nosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazio- ne di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del bene¿ cio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si ap- plica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell’1° gennaio 2010.

4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’arti- colo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settanta- cinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comporta- menti rivelatori del positivo evolversi della personalità.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all’af¿ damento in pro- va e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

Art. 5.

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi

1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modi¿ cata dall’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modi¿ cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: “Fino alla completa at- tuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternati- ve alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,” sono soppresse.

(5)

Art. 6.

Modi¿ che al testo unico in materia di immigrazione 1. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modi¿ cazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:

“Essa non può essere disposta nei casi di con- danna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall’ar- ticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.”;

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

“In caso di concorso di reati o di uni¿ cazione di pene concorrenti, l’espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.”;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 -bis . Nei casi di cui al comma 5, all’atto dell’in- gresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell’istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identi¿ - cazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all’eventuale espulsione dei cittadini stranie- ri identi¿ cati. A tal ¿ ne, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell’interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5 -ter . Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella perso- nale dello stesso prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

“6. Salvo che il questore comunichi che non è sta- to possibile procedere all’identi¿ cazione dello straniero, la direzione dell’istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l’adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luo- go di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunica- to al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di ¿ ducia, il ma- gistrato provvede alla nomina di un difensore d’uf¿ cio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.”.

Art. 7.

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Ga- rante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, com- posto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipli- ne afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competen- ti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono imme- diatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incom- patibilità sopravvenuta, accertato impedimento ¿ sico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all’uf¿ cio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale de¿ - nitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo re- stando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avva- le delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un uf¿ cio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Ga- rante. La struttura e la composizione dell’uf¿ cio sono de- terminate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre ¿ gure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, af¿ nché l’esecuzione della custodia dei de- tenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani rati¿ cate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli isti- tuti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sot- toposte a misure di sicurezza detentive, le comunità tera- peutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbli- che e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domici- liari, gli istituti penali per minori e le comunità di acco-

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glienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’auto- rità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e co- munque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i docu- menti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione;

e) veri¿ ca il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del rego- lamento di cui al decreto del Presidente della Repubbli- ca 31 agosto 1999, n. 394, e successive modi¿ cazioni, presso i centri di identi¿ cazione e di espulsione previsti dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legisla- tivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modi¿ cazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula speci¿ che raccomandazioni all’ammi- nistrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termi- ne di trenta giorni;

g) tramette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.

Art. 8.

Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l’anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il termine per l’adozione, per l’anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ¿ nanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modi¿ ca- ta, e dall’articolo 4, comma 3 -bis , della legge 8 novem- bre 1991, n. 381, come successivamente modi¿ cata, ai

¿ ni rispettivamente della determinazione delle modalità e dell’entità delle agevolazioni e degli sgravi ¿ scali, con- cessi per l’anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attua- zione dell’articolo 1, comma 270, della legge 24 dicem- bre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, e per l’individuazione della misura percentua- le della riduzione delle aliquote complessive della contri- buzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribu- zione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta mensi- li concessi a norma dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modi¿ cazioni, deve intendersi esteso all’intero anno 2013.

Art. 9.

Copertura ¿ nanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decre- to si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e ¿ nanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc- cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf¿ ciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uf¿ ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, Presidente del Consi- glio dei ministri

ALFANO, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno CANCELLIERI, Ministro della

giustizia

SACCOMANNI, Ministro dell’eco- nomia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

13G00190

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