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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ Tommaso da Celano” C.M. AQMM028007 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AIELLI C.M. AQMM028018

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “ Galileo Galilei” C.M. AQTD070002 67043 - CELANO (AQ) - VIA FONTANELLE - C.F. 81007940661

Tel. 0863711099 (Dirigente) Tel. e fax 0863791186 (DSGA) Tel. 0863792083 (Ufficio Personale)

Prot. n. 6474/C 16 Celano, 22/12/2014

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009;

VISTA la Legge n. 300/1970 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 7 e 10 del T.U. n. 297/94;

VISTA la legge n. 69 del 24 marzo 1999, che ha convertito in legge il D.L.

22.01.1999 n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di elezione delle Rappresentanze Unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali del Comparto Scuola;

VISTA la Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000;

VISTO il d.lgs 31.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.I. 01.02.01. n. 44 – Regolamento contabile;

VISTO il D.Lgs. 81/2008, coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

VISTO il P.O.F., deliberato dal C.d.D. con delibera n. 10 del 06 ottobre 2014 e adottato dal Commissario Straordinario con determina n. 3 del 09 ottobre 2014;

VISTO il Piano delle Attività Annuali del personale ATA, predisposto dalla DSGA e adottato dal Dirigente con determine prot. n. 4713/C17 del 26/09/2014 (CS) e prot. n. 5206/C17 del 08/10/2014 (AA);

VISTA la Nota del Miur n° 15723 del 12.11.2014, con la quale si comunica la risorsa finanziaria relativa al MOF assegnata all’Istituto per il periodo Settembre/Dicembre 2014;

PRESO ATTO della proposta contrattuale del Dirigente Scolastico;

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Ritenuto che le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali della scuola, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;

Ritenuto che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti,

VIENE SOTTOSCRITTA

il giorno 22 dicembre 2014, alle ore 10:30, nell’ufficio del Dirigente, presso la sede centrale dell’Istituto, la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Onnicomprensivo “Tommaso da Celano” di Celano (AQ).

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente, f.to prof.ssa Vincenza MEDINA

PARTE SINDACALE

f.to Sig.ra Adele CIOFANI RSU f.to Sig.ra Elisabetta LEONI

f.to Prof. Fabio Massimo PIZZARDI

SINDACATI UIL/SCUOLA

TERRITORIALI SNALS/CONFSAL f.to prof.ssa Maria Rosaria Lupi CISL

CGIL

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Pag. 3 di 30 PARTE NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata pag. 5

Art. 2 – Interpretazione autentica pag. 5

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti pag. 5

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente pag. 6

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa pag. 6

Art. 6 – Informazione preventiva pag. 7

Art. 7 – Informazione successiva pag. 7

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale pag. 7

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro pag. 8

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti pag. 9

Art. 11 - Diritto di sciopero pag. 9

Art. 12 – Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero pag. 10

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti pag. 10

Art. 14 – Trasparenza pag. 10

Art. 15 – Referendum pag. 10

Art. 16 - Pubblicazione del contratto pag. 11

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 - Principi generali pag. 11

Art. 18 - Soggetti Tutelati pag. 11

Art. 19 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) pag. 11 Art. 20 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) pag. 12

Art. 21 - Le figure sensibili pag. 12

Art. 22 – Sorveglianza sanitaria pag. 13

Art. 23 – Rapporti con gli Enti Locali proprietari pag. 13 Art. 24 - Controversie in materia di sicurezza pag. 13

TITOLO QUARTO – PERSONALE

Art. 25 – Aggiornamento professionale pag. 14

Art. 26 – Crediti e debiti orari pag. 14

CAPO I – PERSONALE ATA

Art. 27 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA pag. 14

Art. 28 – Ferie e festività soppresse pag. 15

Art. 29 - Sostituzione di personale assente pag. 16

Art. 30 – Servizio pag. 16

Art. 31 – Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare in attività

retribuite con FIS pag. 17

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Pag. 4 di 30 CAPO II – PERSONALE DOCENTE

Art. 32 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime personale docente pag. 17 Art. 33 – Permessi e ferie pag. 17

Art. 34 – Servizio pag. 18

PARTE ECONOMICA

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI

Art. 35 – Risorse disponibili per il salario accessorio pag. 20

Art. 36 – Risorse finalizzate pag. 20

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 37 – Finalizzazione delle risorse del FIS pag. 20 Art. 38 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica pag. 21

Art. 39 – Conferimento degli incarichi pag. 21

Art. 40 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA pag. 21

Art. 41 - Incarichi specifici pag. 21

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 – Tabelle allegate pag. 22

Art. 44 – Natura premiale della retribuzione accessoria pag. 22 Art. 45 – Clausola di salvaguardia finanziaria pag. 22

Art. 46 - Affissione pag. 22

Art. 47 – Norma finale di rinvio pag. 22

TABELLE

TABELLE 1 - DETERMINAZIONE BUDGET M.O.F. A.S. 2014/2015 pag. 23

TABELLE 2 - ATTIVITA’ FUNZIONALI DOCENTI pag. 24

TABELLE 3 - ATTIVITA’ ULTERIORI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI pag. 25 TABELLE 4 - ATTIVITA’ ULTERIORI COLLABORATORI SCOLASTICI pag. 26

TABELLE 5 - FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI pag. 27

TABELLA 6 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO pag. 28

FIRME pag. 29

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Pag. 5 di 30 PARTE NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “Tommaso da Celano” di Celano (AQ).

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014/2015.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti e integrabile a seguito di innovazioni legislative e/o della stipula di un nuovo C.C.N.L..

5. Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni non disapplicate dei contratti nazionali, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio pubblico di istruzione.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

a. partecipazione (istituti della informazione preventiva e della informazione successiva);

b. contrattazione integrativa;

c. interpretazione autentica (cfr. art. 2). > indice

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4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la R.S.U. comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.

2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento dell’informazione e della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo, fornendo materiali utili alla discussione.

3. La parte sindacale può avanzare richiesta di incontro con il dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il dirigente indice la riunione e fornisce materiali utili alla discussione entro cinque giorni dall'acquisizione della richiesta.

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.

5. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);

c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); > indice f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co.

1);

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g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);

h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di

ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

i. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione, retribuzione per il particolare impegno professionale, “in aula”

e nella progettazione, connesso alle innovazioni, alla ricerca didattica e alla flessibilità organizzativa e didattica (C.C.N.L., art. 88, cc. 1 e 2);

l. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

m. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

n. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

4. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 6 – Informazione preventiva 1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

e. utilizzazione dei servizi sociali;

f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva 1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto

sull’utilizzo delle risorse. > indice

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CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di due bacheche sindacali, situate all’ingresso di ciascuna delle due sedi di Celano, e sono responsabili dell’affissione in esse dei documenti relativi all’attività sindacale. Analogo spazio è garantito all’interno del sito d’Istituto: per la pubblicazione, i componenti la R.S.U. si rivolgeranno al Dirigente, il quale inoltrerà i materiali al responsabile del sito medesimo.

2. Ogni documento affisso alle bacheche di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale della sede centrale adibito ad aula polifunzionale - concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale – , le attrezzature e i servizi della scuola funzionali allo svolgimento dell’attività sindacale (computer, posta elettronica, telefono, fotocopiatrice) nel rispetto delle esigenze didattiche e di segreteria.

4. Per ottenere la disponibilità del locale e delle attrezzature indicate al comma precedente, occorre darne comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo con dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità in ordine ad eventuali persone estranee che frequenteranno il locale e ad eventuali danni alle strutture e alle attrezzature della scuola;

5. Il Dirigente trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno;

6. Fuori dall’orario obbligatorio di lezione, per motivi urgenti di carattere sindacale, alle R.S.U. è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio, in tempi brevi ed in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.

rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.

Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare.

5. Per il personale docente, l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e il conseguente obbligo di rispettare il

normale orario di lavoro.

> indice

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6. Per il personale docente, le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio oppure al termine delle attività didattiche giornaliere previste in ogni scuola interessata (C.C.N.L., art. 8, c.4).

7. Per il personale A.T.A., le assemblee possono svolgersi anche in orario diverso da quello previsto per i docenti.

8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.

9. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale A.T.A., va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di collaboratori per la sede centrale, n. 1 unità di collaboratori per la sede dell’ITE e n. 1 unità di personale amministrativo in sede centrale saranno in ogni caso addette a tali servizi essenziali.

10. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal D.S.G.A., tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

11. Il Dirigente, con almeno 24 ore di anticipo, avvisa i docenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea;

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l’a.s. 2014/15, il monte ore è di 22 ore e 06 minuti per RSU (n° 52 dipendenti a T.I.)

2. La fruizione dei permessi sindacali, di cui ai precedente c. 1, è gestita autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo, tramite atto scritto.

3. La fruizione dei permessi di cui al precedente c. 1 si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con l’assenza delle R.S.U.

4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima al Dirigente.

> indice Art. 11 - Diritto di sciopero

1. Il personale della Scuola che intende aderire o no a uno sciopero, può darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente, senza possibilità di revoca; può altresì non presentarsi in servizio all’inizio delle lezioni nella giornata dello sciopero ed essere considerato in sciopero. Per ovvi motivi organizzativi, nei giorni di sciopero, non potranno essere presi in considerazione ritardi nell’assunzione di servizio rispetto all’orario di ingresso. Tranne in caso di tempestiva comunicazione telefonica.

2. Gli Insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari, s’intendono in servizio dall’orario d’inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero, per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel

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giorno, tranne diversa organizzazione del servizio decisa dal Dirigente e comunicato al personale interessato almeno 48 ore prima.

4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

5. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con la necessità di determinare i contingenti minimi per assicurare le esigenze di servizio essenziali di cui al successivo art. 12 del presente Contratto Integrativo e nel rispetto degli accordi nazionali.

Art. 12 – Contingenti minimi del personale A.T.A. in caso di sciopero 1. I contingenti minimi di personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica.

2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90 e successive modifiche e integrazioni, dalla L. 83/2000, dall’apposito Allegato al C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e dall’Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che, in caso di sciopero del personale A.T.A., il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a. svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e scrutini finali: minimo n. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e n. 1 collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici;

b. il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;

c. assicurazione della presenza di n. 1 collaboratore scolastico a cavallo dello svolgimento della mensa scolastica, ove eccezionalmente mantenuta.

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero dei lavoratori.

4. I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma b, vanno computati fra chi ha aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

5. Nel caso di sciopero, il Dirigente, almeno due giorni prima di quello previsto per lo sciopero, chiederà al Personale ATA la disponibilità a essere incluso nei contingenti indispensabili per garantire i servizi essenziali e quindi a presentarsi in servizio anche alla prima ora se necessario senza altri oneri per l’Amministrazione e per la durata del servizio non superiore a quella prevista.

6. I collaboratori scolastici costituenti i contingenti minimi di cui ai commi precedenti saranno individuati secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a. disponibilità legata alla non adesione allo sciopero;

b. precettazione di un collaboratore mediante estrazione con progressiva eliminazione degli estratti.

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti la R.S.U. hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all’art. 6 del vigente C.C.N.L., mediante un preavviso di 24 ore. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta (salvo manifesta impossibilità).

> indice

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Art. 14 – Trasparenza

1. I prospetti analitici di ripartizione del Fondo di Istituto sono pubblici. Copia dei prospetti analitici indicanti le unità di personale, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi è consegnata alla R.S.U. e alle O.O.S.S. nell’ambito del diritto all’informazione.

Art. 15 – Referendum

1. La RSU può richiedere di svolgere un referendum su tutto il personale della scuola, anche distinto per figure professionali, su tutte le materie inerenti l’attività sindacale e

l’organizzazione del lavoro.

2. La richiesta, debitamente motivata, sarà indirizzata al Dirigente ed affissa all’albo RSU per essere portata a conoscenza anche delle OO.SS..

3. Il Dirigente provvederà ad informare il personale e le RSU sui tempi e le modalità di svolgimento del Referendum. Provvederà inoltre a mettere a disposizione un locale idoneo, nonché gli elenchi di tutto il personale interessato al referendum e consentirà l’uso della fotocopiatrice per la riproduzione di volantini e schede.

4. Il referendum, non può stabilire oneri aggiuntivi e di spesa per l’Amministrazione scolastica. L’oggetto referendario non può ampliare né restringere la sfera di diritti economici e giuridici dei dipendenti.

Art. 16 Pubblicazione del contratto

1. Il presente contratto sarà pubblicato sul sito web della scuola e sulla bacheca della RSU entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 - Principi generali

1. Si assicura il rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL e dalla normativa vigenti; in particolar modo si assicura il rispetto del D.M. n. 292/1996, del D.M. n.

382/1998, del C.C.N.Q. 07/05/1996, del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.lgs. 106/2009.

Art.18 - Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro.

2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola.

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

> indice

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5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa.

Art. 19 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Nell'unità scolastica è designato dalla R.S.U. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino

a diversa comunicazione della R.S.U.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dall’art. 50 del D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 106/2009 le parti concordano su quanto segue:

a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il suo sostituto;

b. la consultazione da parte del Dirigente, prevista dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs.

106/2009, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs.

106/2009;

c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici e agli infortuni; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai

servizi di vigilanza;

d. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 106/2009 che deve prevedere un programma base minimo di trentadue ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 106/2009 e dal Decreto Interministeriale lavoro/sanità del 16 gennaio 1997 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

g. per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs.

106/2009, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano permessi orari pari a 40 ore annue.

> indice

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Pag. 13 di 30

h. Per tutto quanto non riportato nei commi precedenti, si fa riferimento al CCNL e alla normativa vigenti.

Art. 20 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

Art. 21 – Le figure sensibili 1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso

- addetto al primo intervento sulla fiamma (servizio antincendio)

- preposto

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del R.S.P.P. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

Art. 22 – Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il Documento di cui all’art.6 abbia evidenziato un rischio per la salute, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori siano esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute oppure all’uso sistematico di videoterminali per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni;

3. Il Dirigente, sentito il parere del RSPP e del RLS, nomina il medico competente.

Art. 23 – Rapporti con gli Enti Locali proprietari

1. Ai sensi della normativa vigente, per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico, di ordinaria e straordinaria manutenzione, il Dirigente presenta all’Ente Locale proprietario degli edifici richiesta formale e motivata di adempimento;

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente addotta i provvedimenti di emergenza necessari nella contingenza ed informa tempestivamente l’Ente Locale.

Art. 24 - Controversie in materia di sicurezza

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico regionale previsto dal vigente decreto legislativo sulla sicurezza e dall'art. 74 CCNL.

TITOLO QUARTO – PERSONALE

TENUTO CONTO dell’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana, dell’art. 40 commi 1 e 3-bis del T.U. n. 165/2001 attualmente in vigore, dell’art. 6 del CCNL

vigente,

> indice

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LETTE le Circolari DFP n. 7 del 13 maggio 2010 e n. 7 del 5 aprile 2011, il D.Lgs. n.

141 del 1 agosto 2011 e la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5163/2013 del 26 luglio 2013,

LETTA la nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 6900 “Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sedi”,

il Dirigente considera necessario contemperare gli interessi dell’Amministrazione con quelli dei lavoratori e condividere i criteri generali relativi agli ambiti di cui agli articoli seguenti, sottolineando che tale condivisione è stata effettuata tenendo conto prioritariamente della necessità del rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, e perseguendo l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

> indice Art. 25 – Aggiornamento professionale

1. In considerazione del fatto che la formazione in servizio rappresenta un diritto per il personale oltre che una risorsa per la amministrazione, le parti concordano sul fatto che l'aggiornamento professionale rappresenti una crescita e un valore aggiunto e come tale vada favorito. A tal fine, il Dirigente, sentito il D.S.G.A. per quanto riguarda il personale A.T.A., e nella prioritaria salvaguardia delle esigenze di servizio, può autorizzare la frequenza a corsi che si svolgano in orario di servizio.

2. Tali corsi, organizzati dal MIUR, dall’USR o anche da associazioni o enti privati autorizzati, devono essere opportunamente documentati e comunicati agli interessati.

3. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso la rimodulazione dell’orario di lavoro.

4. Tale sostituzione, per il personale A.T.A., è da intendersi quale intensificazione del lavoro.

5. Ai fini del riconoscimento, la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al di fuori dell’orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente.

6. Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la partecipazione individuale a iniziative di formazione e aggiornamento:

a. attinenza con la disciplina insegnata;

b. in caso di più domande per uno stesso evento, si darà la precedenza ai docenti a tempo indeterminato in servizio nell’istituto e poi al più giovane. Per i corsi successivi, si ricorrerà al criterio di alternanza, in modo che tutti possano accedere alla formazione e aggiornarsi secondo i propri interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento agli articoli del Capo Sesto del C.C.N.L. vigente e alla delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2014.

> indice Art. 26 – Crediti e debiti orari

1. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà

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a disposizione degli interessati mensilmente presso l’ufficio personale (art. 54 co. 6 CCNL in vigore).

CAPO I – PERSONALE ATA

Art. 27 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, IL DSGA DISPONE L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA, OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE DEL DS E NEL LIMITE DELLA RELATIVA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA.

2. Nell’individuazione dell’unità di personale il DSGA tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a. specifica professionalità (ove necessaria);

b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva;

c. disponibilità espressa dal personale;

d. rotazione in ordine alfabetico nel caso nessun dipendente collaboratore scolastico sia disponibile ad effettuare ore eccedenti.

Al fine dell’individuazione del collaboratore scolastico che sarà impegnato nello straordinario si costituirà un elenco dei soggetti disponibili.

3. Il DSGA può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale – quando non sia stato possibile individuare e nominare personale supplente - o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

5. Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio. Coloro che si trovino in particolari situazioni previste dal D.Lgs. n. 151/2000 e dalla Legge 104/92 potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro eventuale indisponibilità

alle prestazioni di cui al sopra.

6. Il recupero – a richiesta del dipendente - delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il D.S.G.A., dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive; in ogni caso, comunque, in giorni o periodi di minori esigenze di servizio secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art 54 del CCNL.

7. La comunicazione di servizio riguardante la prestazione aggiuntiva dovrà essere notificata all’interessato con nota scritta e l’orario giornaliero, comprensivo delle attività aggiuntive, non dovrà di norma superare le 9 ore non continuative.

8. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL.

Art. 28 – Ferie e festività soppresse

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DS sentito il parere

del DSGA.

> indice

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2. Le richieste di ferie per il periodo estivo devono essere presentate entro il 24 aprile.

Entro e non oltre il 12 maggio sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse sulla base delle esigenze della scuola e tenendo conto dei seguenti criteri:

a. garantendo la presenza di almeno n. 1 assistenti amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici dal termine delle attività didattiche - compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli esami di Stato - alla fine del mese di agosto;

b. assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni continuativi di riposo nel periodo 1 Luglio 2014 – 31 Agosto 2014.

c. nel caso in cui tutto il personale di una qualifica o di un settore richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del /dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale;

3. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per esigenze di servizio e deve essere comunicata tempestivamente salvaguardando comunque il rispetto dei diritti del lavoratore previsti dal CCNL.

4. Il diniego delle ferie deve essere comunicato e motivato per iscritto.

5. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono.

> indice

Art. 29 - Sostituzione di personale assente

1. Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore nel caso ricorrano le condizioni per la nomina del supplente anche per un solo giorno di assenza.

2. Nel periodo di svolgimento delle attività didattiche al personale amministrativo che sostituisce quello assente, svolgendo parzialmente il lavoro di competenza del soggetto assente, viene riconosciuta l'intensificazione del proprio impegno con la corresponsione di un compenso forfetario, che sarà assegnato a consuntivo dell’attività svolta, pari ad euro 14,50 al giorno.

3. Nel periodo di svolgimento delle attività didattiche al personale collaboratore scolastico che sostituisce, svolgendo parzialmente il lavoro assegnato nella distribuzione dei mansionari, viene riconosciuta l'intensificazione del proprio impegno con la corresponsione del compenso forfetario, che sarà assegnato a consuntivo dell’attività svolta, pari ad euro 12,50 al giorno.

4. le sostituzioni si intendono protratte fino alla concorrenza dei giorni di assenza.

5. la sostituzione del personale si effettua a rotazione partendo dall’amministrativo dell’area di pertinenza. Nel caso di assenza dell’addetto al protocollo, la rotazione terrà conto dell’ultima sostituzione effettuata e, mancando quest’ultima, la sostituzione verrà effettuata attraverso il meccanismo di estrazione.

6. Gli effetti del presente articolo cessano il 31 agosto 2014.

Art. 30 – Servizio

1. Il Piano della Attività Annuali del personale ATA è strutturato dal DSGA ai sensi dell’art. 53 co. 1 del CCNL vigente e adottato dal DS che ne verifica la congruenza rispetto al POF.

2. Il Dirigente, sentito il DSGA, assegna il personale ATA ai plessi sulla base dei

seguenti criteri:

> indice

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a. mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;

b. maggiore anzianità di servizio;

c. disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL.

3. Per esigenze di funzionamento determinate dalla specificità dell’indirizzo, il personale ATA in servizio presso la SSIG ha un orario soggetto a turnazioni. Oltre a questo, per venire incontro alle singole esigenze, il Piano Annuale delle Attività del personale ATA, prevede un orario flessibile con programmazione plurisettimanale nel rispetto dell’art.52 co.1 lettera b) del CCNL vigente.

4. L’assegnazione ai vari turni sarà fatta tenendo prioritariamente conto della disponibilità e delle eventuali competenze necessarie. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro.

5. I turni e gli orari di lavoro giornalieri a ciascun dipendente sono assegnati per l’intero anno, eventuali assenze non determinano crediti o debiti di orari. L’orario giornaliero può essere modificato solo per esigenze di servizio e con comunicazione effettuata almeno 24 ore prima.

6. Eventuali ritardi sull’orario di ingresso non potranno avere carattere abituale e dovranno essere sempre giustificati per iscritto.

7. Se il ritardo è inferiore ai sessanta minuti potrà essere recuperato lo stesso giorno, a domanda dell’interessato, prolungando l’orario di uscita, di norma non oltre le 14:30 per gli orari che si svolgono nella mattina e non oltre l'orario di chiusura per gli orari che si svolgono nel pomeriggio e comunque entro gli orari di chiusura stabiliti.

8. Detti ritardi non rientrano nel limite delle 36 ore di permesso annuale.

9. Se il ritardo è superiore ai sessanta minuti potrà essere recuperato, cumulativamente ad altri ritardi, con rientri in base alle esigenze di servizio e su richiesta dell'amministrazione.

10. Gli atti relativi alla rilevazione e all’accertamento dell’orario di presenza sono di pertinenza del DSGA.

11. I permessi sono concessi dal Dirigente (artt. 13 e 16 CCNL vigente).

12. La richiesta del permesso deve essere presentata almeno due ore prima delle fruizione.

13. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi e può avvenire solo per non rinviabili esigenze di servizio.

14. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo.

15. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi lavorativi successivi, avverrà in giorni o periodi secondo le esigenze di servizio, sentito il personale interessato.

Art. 31 – Criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto

1. L’individuazione del Personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto avverrà sulla base dei criteri generali di seguito indicati:

> indice

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Pag. 18 di 30

a. competenze specifiche professionali e/o strumentali in relazione agli incarichi riferiti alle attività aggiuntive programmate;

b. disponibilità ad assumere e assolvere particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo e/o dell’orario aggiuntivo.

Nel caso concorrano più soggetti per lo stesso incarico, a parità di condizioni verrà privilegiato il soggetto con minor accesso al Fondo di Istituto.

CAPO II – PERSONALE DOCENTE

Art. 32 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.

2. Nella individuazione del personale al quale affidare le prestazioni aggiuntive il Dirigente si atterrà a quanto previsto dall’art. 6 del presente contratto.

3. Analogamente, il dirigente può autorizzare i docenti dell'Istituto a prestare collaborazioni presso altre scuole, accertando che gli impegni non producano conseguenze sulle prestazioni obbligatorie e aggiuntive svolte nella scuola.

4. L'autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato per iscritto.

Art. 33 – Permessi e ferie 1. I permessi sono attribuiti dal Dirigente o dai docenti delegati.

2. La richiesta di permesso deve essere presentata almeno il giorno precedente.

3. Solo per documentati motivi di urgenza la domanda può essere presentata il giorno stesso.

4. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando in modo non generico le inderogabili esigenze di servizio.

5. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere giustificati e sono calcolati nel monte ore complessivo.

6. Il recupero delle ore di permesso, da effettuare entro i due mesi lavorativi successivi, avverrà secondo le esigenze di servizio. E' ammesso il recupero anticipato dei permessi richiesti.

7. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

8. La domanda di ferie deve esse presentata, di norma, almeno tre giorni prima del giorno di fruizione, salvo documentati motivi di urgenza.

9. La richiesta dei permessi per motivi personali e familiari e, per i docenti, delle ferie di cui all’art.15 comma 2 del CCNL, deve essere documentata con idonea certificazione o autocertificazione.

Art. 34 – Servizio

1. Il Piano della Attività Annuali è strutturato dal Dirigente ai sensi dell’art. 28 co. 4

del CCNL vigente. > indice

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Pag. 19 di 30

2. Il Dirigente, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Commissario Straordinario ed conformemente al Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti, assegna i docenti alle classi in base ai seguenti criteri:

a. specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico – organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti;

b. rispetto della continuità educativo – didattica, che è obiettivo prioritario, fatte salve le esigenze specifiche che richiedono specifiche competenze (cfr. lett. a);

c. domanda del singolo docente compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti punti;

3. I rientri pomeridiani interessano le classi a tempo prolungato e dunque solo i docenti dei corsi D ed E. Pertanto i docenti impegnati nei rientri sono quelli assegnati alle classi dei suddetti corsi ai sensi del comma 2 di questo articolo.

4. L'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto avverrà sulla base dei criteri generali nel seguito indicati:

a. competenze specifiche professionali in relazione agli incarichi riferiti alle attività aggiuntive programmate;

b. disponibilità ad assumere e assolvere particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o dell'orario aggiuntivo;

Nel caso concorrano più docenti per lo stesso incarico, a parità di condizioni verrà privilegiato il docente con minor accesso al Fondo di Istituto.

Nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane, in presenza di personale titolato ma con minore esperienza, si prevede l’accesso agli incarichi attraverso un periodo di collaborazione formativa con i destinatari dell’incarico. > indice

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Pag. 20 di 30 PARTE ECONOMICA

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI

Art. 35 – Risorse disponibili per il salario accessorio

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR (art. 88 CCNL in vigore) e comprensivi della indennità di direzione spettante al DSGA e quella per la sua sostituzione (art. 56 CCNL in vigore);

b. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa (art. 33 CCNL in vigore);

c. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL in vigore);

d. stanziamenti previsti per le ore eccedenti;

e. stanziamenti previsti per l’attività sportiva (art. 87 CCNL in vigore);

f. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o progetti specifici;

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad

€ 23.492,62 (lordo dipendente).

3. Tutte le cifre indicate negli articoli seguenti sono da intendersi “lordo dipendente”.

Art. 36 – Risorse finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico, ad oggi, tali fondi sono pari a:

a. Funzioni strumentali al POF (art. 36 lett. b) € 2.527,59 b. Incarichi specifici del personale ATA1 (art. 36 lett. c) € 1.640,04

c. Ore eccedenti (art. 36 lett. d) da definire

d. Attività sportiva2 (art. 36 lett. e) da definire e. Alternanza Scuola/Lavoro3 (art. 36 lett. f) € 3.811,004

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

> indice

Art. 37 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza

1Per distribuzione fondo, vedere tabella all’art. 42 di questo contratto

2 Tre incaricati. Il fondo sarà diviso proporzionalmente alle classi attribuite a ciascun docente.

3 Per distribuzione fondo, vedi tabella allegata.

4 Cifra assegnata per l’a.s. 2014/15. A tale ammontare va aggiunto il residuo relativo all’a.s. 2013/14.

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dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 38 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’Istituzione Scolastica 1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, pari a euro 23.492,62, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal Piano dell’Offerta Formativa, nonché dal Piano Annuale delle Attività del personale docente, dal Piano Annuale delle Attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 16.195,00 e per le attività del personale ATA € 7.297,625.

A.s.: 2014/2015 LORDO dipendente Docenti 71,00% circa € 16.195,00

ATA 29,00% circa € 7.297,62 su € 22.810,776

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo.

Art. 39 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 41 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate a compensi.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 42 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di

priorità:

> indice

5 Quota risultante dalla somma di € 6.615,77 (quota del FIS assegnato e previsto con nota MIUR n. 15723 del 12.11.2014) con l’integrazione di € 681,85 assegnata con nota MIUR n.16056 del 18.11.2014.

6 Cifra calcolata escludendo l’integrazione ATA di € 681,85 assegnata con nota MIUR n.16056 del 18.11.2014.

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Pag. 22 di 30 a. disponibilità degli interessati;

b. comprovata professionalità specifica;

c. continuità di servizio.

Art. 43 – Tabelle allegate

1. Le tabelle allegate al presente capitolato sono parte integrante del contratto.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti e le attività per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica del numero delle assenze. Il compenso decurtato sarà attribuito al sostituto eventualmente individuato o ridistribuito tra il personale in proporzione alle presenze.

Art. 45 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs.

165/2001, il Dirigente può sospendere preventivamente, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivi l’esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 46 - Affissione

L’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi al fondo d’istituto indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi orari lordi sostanziano un’esigenza di trasparenza.

Art. 47 – Norma finale di rinvio

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

> indice

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Pag. 23 di 30

TABELLE 1 - DETERMINAZIONE BUDGET M.O.F. A.S. 2014/2015

indice Parametri per il calcolo

ORGANICO DI DIRITTO: numero docenti SSIG 60 numero docenti ITE 08 numero unità personale ATA 16 PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: numero plessi 03

FIS

descrizione importo lordo

stato importo lordo dipendente Fondo istituto anno scolastico 2014/ 2015

settembre/dicembre 2014

(nota MIUR 15723 del 12.11.2014) A € 11.403,69 € 8.593,59 Fondo istituto anno scolastico 2014/2015

gennaio/agosto 2014

(previsione)

B € 22.807,38 € 17.187,17

Indennità di direzione C € -3.941,19 € -2.970,00

Totale a disposizione a.s. 2014/2015 € 31.174,69 € 22.810,76

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE IN BASE ALL’ORGANICO DI DIRITTO

Lordo Dipendente Spettante

Quota Personale Docente 71% di (A+B)-C € 16.195,00

Quota Personale ATA 29% di (A+B)-C € 6.615,76

TOTALE € 22.810,76

FUNZIONI STRUMENTALI

descrizione importo lordo

stato importo lordo dipendente Funzioni strumentali anno scolastico 2014/2015

settembre/dicembre 2014

(nota MIUR 15723 del 12.11.2014)

€ 1.118,04 € 842,53

Funzioni strumentali anno scolastico 2014/2015 gennaio/agosto 2015

(DDG MIUR n° 78 del 05.11.2014)

€ 2.236,06 € 1.685,05

Totale a disposizione a.s. 2014/2015 € 3.354,10 € 2.527,58

INCARICHI SPECIFICI

descrizione importo lordo

stato importo lordo dipendente Integrazione FIS ATA

(nota MIUR n° 16056 del 18.11.2014) € 904,81 € 681,85 Incarichi specifici anno scolastico 2014/2015

settembre/dicembre 2014

(Nota MIUR 15723 del 12.11.2014)

€ 725,45 € 546,68 Incarichi specifici anno scolastico 2014/ 2015

gennaio/agosto 2015

(DDG MIUR N° 78 del 05.11.2014)

€ 1.450,90 € 1.093,37

Totale a disposizione a.s. 2014/2015 € 3.081,16 € 2.321,90

(24)

Pag. 24 di 30 TABELLE 2 - ATTIVITA’ FUNZIONALI DOCENTI

indice ORGANIZZAZIONE

P R O G E T T I

TITOLO PROGETTO UNITA’ ORE

PER UNITA’ ORE

TOTALI IMPORTO

ORARIO IMPORTO TOTALE

GRUPPO MUSICALE 04 10 40 € 17,50 € 700,00

CLIL 01 15 15 € 35,00 € 525,00

LATINO VIVO 01 10 10 € 35,00 € 350,00

MUSICHE D’ACQUA 01 20 20 € 17,50 € 350,00

ORIENTAMENTO 03 10 30 € 17,50 € 525,00

TOTALE IMPEGNO DI SPESA LORDO DIPENDENTE € 2.450,00

R I E P I L O G O

ORGANIZZAZIONE PROGETTI TOTALE IMPEGNI LORDO DIPENDENTE

€ 13.745,00 € 2.450,00 € 16.195,00

ATTIVITA’ NUMERO

DOCENTI TIPOLOGIA COMPENSO

IMPORTO

PRO CAPITE IMPEGNO DI SPESA Primo Collaboratore del D.S. 01 Forfettario 2.800,00 2.800,00 Secondo Collaboratore del D.S. 01 Forfettario 1.500,00 1.500,00

Responsabile Plesso Aielli 01 Forfettario 500,00 500,00

Commissioni 14 Forfettario 150,00 2.100,00

Definizione e Gestione Orario SSIG 01 Forfettario 300,00 300,00 Definizione e Gestione Orario ITE 01 Forfettario 150,00 150,00 Coordinatori di classe 19 Forfettario 150,00 2.850,00

Coordinatori di classe 02 Forfettario 300,00 600,00

Responsabile Sito 01 Forfettario 470,00 470,00

Invalsi 02 Forfettario 125,00 250,00

Invalsi 04 Forfettario 75,00 300,00

Responsabili Laboratori e Aule Speciali 02 Forfettario 75,00 150,00 Consegnatari Materiali , Attrezzature e

Sussidi 03 Forfettario 50,00 150,00

Registro Elettronico Scuola

Secondaria I° Grado 01 Forfettario 500,00 500,00

Registro Elettronico ITE 01 Forfettario 400,00 400,00

Responsabile Continuità 01 Forfettario 500,00 500,00

Comitato Valutazione 03 Forfettario 50,00 150,00

Tutor docenti neo assunti 01 Forfettario 75,00 75,00

TOTALE IMPEGNO DI SPESA LORDO DIPENDENTE € 13.745,00

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TABELLE 3 - ATTIVITA’ ULTERIORI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

indice PREMESSA: parte della quota destinata alle attività ulteriori degli assistenti amministrativi è stata aggiunta alla quota finalizzata per gli incarichi specifici ATA – Assistenti Amministrativi (vedere tabelle 5 – ultima parte).

UNITÀ

PERSONALE ATTIVITA’

COMPENSO LORDO DIPENDENTE

PRO-CAPITE

COMPENSO FORFETTARIO

LORDO DIPENDENTE

05

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI *

INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONI CONNESSE ALL’ AUTONOMIA, ALLA DIDATTICA E

ALL’INFORMATIZZAZIONE ESIGENZE STRAORDINARIE

€ 200,00

€ 170,00

€ 1.000,00

€ 850,00

TOTALE SPESA PREVISTA LORDO DIPENDENTE € 1.850,00

*) L’importo massimo di € 200,00 sarà attribuito in proporzione alle presenze. I giorni di ferie sono da intendersi come presenza.

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TABELLE 4 - ATTIVITA’ ULTERIORI COLLABORATORI SCOLASTICI

indice

UNITÀ

PERSONALE ATTIVITA’ IMPORTO

PRO-CAPITE

IMPORTI FORFETTARI

LORDO DIPENDENTE

TOTALI 11 Maggior carico di lavoro per assenze

colleghi e intensificazione7 € 12.5,00/h € 1.708,908

3 Piccola manutenzione nel plesso di

servizio € 150,00 forfettari € 450,00

5 Ricostituzione Archivio Madonna delle Grazie e raccordo dello stesso con quello in via fontanelle

€ 200,00 forfettari € 1.000,00

2 Magazzino € 100,00 forfettari € 200,00

-- Straordinario -- € 400,00

Totale importo lordo dipendente € 3.758,90

7Plesso dell’ITE: il CS del piano interrato sarà sostituito dal collega compresente, mentre il CS del primo piano sarà sostituito, a turno, da un collega del piano interrato.

Plesso della SSIG: il CS assente sarà sostituito da due colleghi individuati con turnazione dal DSGA. La traccia delle assegnazioni sarà rappresentata da una tabella appositamente predisposta.

8Un eventuale avanzo verrà trasferito alla voce “Straordinario”.

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