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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

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Academic year: 2022

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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S.

Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006

Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: ioslongobucco.gov.it email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –

87066 LONGOBUCCO (CS)

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO

2017/18

(2)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “Istituto Omnicomprensivo Statale di Longobucco.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2017/2018.

3. Il presente contratto qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

4. Il presente contratto è modificabile a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo questo, ove applicabile, ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica

2. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a. per la parte pubblica, dal Dirigente scolastico;

b. per le organizzazioni sindacali dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

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Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta anche a mezzo e-mail, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa di istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del D.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990, modificata e integrata dalla Legge 83/2000 (art. 6, c. 2, lett. j);

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, c. 2, lett. k);

c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art.

45, c. 1, del D.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed

ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l);

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, c. 4);

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, c. 2);

f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, c. 1);

g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, c. 4);

h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

e. utilizzazione dei servizi sociali;

f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

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b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ritorni pomeridiani, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio. In particolare, il Dirigente informa di attenersi ai criteri di continuità e professionalità applicabili, caso per caso, in relazione all’ottimizzazione del servizio;

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

d. le parti concordano nell’intesa ad una fattiva collaborazione per cercare di comporre eventuali divergenze, sempre però nel rispetto delle competenze in materia e della normativa vigente.

3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione disponibile.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un albo sindacale nel plesso di Via Manna e sono responsabili dell’affissione in esso dei documenti relativi all’attività sindacale.

2. Ogni documento affisso all’albo di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare un locale, a richiesta, per la propria attività sindacale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.

2. La RSU può indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL vigente.

3. A tutto il personale che deve recarsi ad un’assemblea sindacale territoriale dovrà essere concesso del tempo necessario per il raggiungimento della sede stabilita o per il rientro a scuola.

4. La convocazione, la durata, la sede (concordate con il Dirigente scolastico), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto almeno sei giorni prima al Dirigente scolastico.

5. Il personale che intende partecipare ad assemblea sindacale è tenuto a presentare comunicazione scritta al Dirigente scolastico entro il tempo stabilito nella circolare di indizione. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

7. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'Ufficio di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

8. Per il personale ATA le ore delle assemblee indette al di fuori dell’orario di servizio, vengono riconosciute come ore a recupero. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

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Art. 10 – Determinazione dei contingenti del personale A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1. In caso di sciopero dell’intero personale ATA in servizio, i minimi di servizio devono servire a garantire le prestazioni indispensabili, indicate dall’accordo nazionale del 9.10.1999 e previste dal comma 1 dell’art. 2 della legge 146/90, seguenti:

a. prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini;

b. prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini del sistema scolastico;

c. il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Per garantire tali prestazioni indispensabili allo svolgimento delle suddette attività è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali:

a. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa

b. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura dell’Istituto e per la vigilanza sull’ingresso principale.

Art. 11 – Individuazione del personale obbligato

1. I nominativi del personale obbligato saranno individuati sulla base dell’elenco del personale col criterio della rotazione.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13 – Consultazione

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire la consultazione tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l’effettuazione della consultazione, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU.

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TITOLO TERZO – MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 14 – Orario di lavoro dei docenti

1. L'orario di lavoro dei docenti si articola su 5 giorni settimanali, in casi di assoluta eccezionalità 4 giorni.

2. Gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti.

3. Non possono essere previste più di 6 unità orarie di effettiva docenza, per particolari esigenze di servizio, con almeno un'ora di intervallo nel caso in cui nell'orario non sia compresa la mensa.

4. Nel caso di straordinarie esigenze (sostituzione di colleghi assenti) è prevista deroga.

Art. 14 bis – Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi – Rientri pomeridiani

1. Il D.S. nell’assegnazione del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi, tiene conto dei seguenti criteri:

a. PRECEDENZA per i docenti già in organico rispetto a quelli che ne entrano a far parte per la prima volta;

b. PRECEDENZA beneficiari art. 21 L. 104 art. 33 c. 6 c. ANZIANITA’ DI SERVIZIO;

d. CONTINUITA’ DIDATTICA;

e. COMPETENZE SPECIFICHE ;

f. in caso di ulteriore parità, Graduatoria conforme al CCNL nella mobilità.

2. Il D.S. nell’assegnazione del personale A.T.A. alle sezioni staccate ed ai plessi, tiene conto a) Per i plessi interni:

dalle proposte del DSGA e delle esigenze del PTOF, dell’anzianità di servizio;

dalle proposte dell’assemblea ATA.

b) Per i plessi delle Frazioni:

Graduatoria, conforme al CCNL sulla mobilità ATA, dando la precedenza, ai beneficiari della Legge 104 art.

2.

I collaboratori scolastici, per esigenze sopraggiunte (es. orario ridotto; assenze brevi) potranno essere utilizzati in tutti i plessi dell’Istituto Omnicomprensivo, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sostituzione nell’ambito del plesso di servizio

b) sostituzione nell’ambito dei plessi viciniori (es. S. Croce – V. Manna = Destro Elementare - Media e viceversa)

c) sostituzioni nelle scuole delle frazioni.

Si seguirà il seguente criterio: fare riferimento alla graduatoria CCNL individuando l’ultimo per ciascun plesso e procedendo a rotazione alternata; stesso criterio sarà seguito per eventuali altre esigenze derivanti

dall’organizzazione del lavoro dei singoli collaboratori scolastici.

Art. 15 – Criteri di sostituzione dei docenti assenti

1. Si concorda tra le parti che è assolutamente necessario garantire la vigilanza di tutti gli alunni.

2. In caso di docenti assenti, e qualora non sia stato possibile effettuarne il cambio turno, i criteri da utilizzare per le sostituzioni sono i seguenti:

a) recupero di ore a seguito di permesso breve (avvertendo preventivamente il docente);

b) pacchetto orario di contemporaneità, caratterizzato da massima flessibilità, a disposizione del plesso solo in caso di effettiva necessità, altrimenti prioritariamente destinato a supporto dell'attività didattica in classe;

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c) docente potenziamento per supplenze fino a massimo 10 giorni;

d) docente di sostegno in caso di assenza dell’alunno certificato;

e) nei casi consentiti e compatibilmente con le reperibilità individuate nomina supplente

f) docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti, solo se espressamente autorizzate dal Dirigente;

g) suddivisione della classe su richiesta del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori/fiduciari.

Art. 15 bis - Fruizione ferie e permessi

1- Le ferie devono essere fruite dal personale durante i periodi di sospensione dell’attività didattica; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Tale fruibilità è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi.

2- Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’arco dell’anno, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

3- I permessi vanno richiesti in forma scritta e protocollati di norma almeno cinque giorni prima della decorrenza del permesso.

4- Le richieste debbono essere motivate e la documentazione relativa sottoposta alle norme sulla riservatezza di cui al d.lgs. 196/2003 secondo cui non sono richiedibili documentazioni relative ai dati sensibili inerenti lo stato di salute proprio e dei familiari.

Art. 16 Criteri dei permessi per aggiornamento e formazione del personale docente.

1. La formazione e l'aggiornamento sono opportunità e diritto del personale docente.

L'eventuale obbligo alla partecipazione è relativo all'attuazione di delibere del Collegio docenti in relazione al piano di formazione dell'Istituto.

2. Ogni docente è libero di decidere la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento e/o formazione non deliberati dal Collegio docenti.

3. E' essenziale tenere sempre ben presente l'effettiva parità di opportunità per tutto il personale di fruire delle iniziative di formazione/aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

4. I criteri per l'autorizzazione alla partecipazione dei singoli docenti sono i seguenti:

- momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di attività didattica sono da privilegiare in quanto consentono la partecipazione di tutti i docenti.

- In presenza di iniziative di formazione a numero chiuso e di più richieste di partecipazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità espressi nell'ordine:

a. Precedenza ai docenti della disciplina attinenti al corso.

d. Precedenza a chi comporta meno onere per l'Amministrazione.

e. Precedenza al docente con minore anzianità di servizio.

5. Criteri di partecipazione ad iniziative al di fuori della pianificazione dell'Istituto (fatta eccezione per tutte quelle iniziative formative promosse dal Miur o da altri Enti accreditati):

• coerenza con finalità e obiettivi del Piano.

• Nessun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali, per la scuola.

Art. 17 – Criteri di utilizzo del personale in casi particolari

In casi particolari di chiusura di uno o più plessi dell’Istituto, come ad esempio nelle consultazioni elettorali, per la sostituzione del personale ATA assente il Dirigente con apposito dispositivo procederà alle sostituzioni utilizzando il personale in servizio, preferibilmente nello stesso Comune.

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Art. 18 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 Modalità e criteri di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa e piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale

1. Il Dirigente scolastico individua il personale docente cui affidare incarichi per attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità espressa;

- competenze connesse all'attività da svolgere;

- rotazione tra gli aspiranti per lo stesso incarico (fermo restando il possesso di documentate e verificabili competenze che assicurino la qualità del sevizio da rendere e l'affidabilità del personale);

- equa ripartizione del numero di ore complessive.

2. Sarà preferita la disponibilità del personale con rapporto a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato che, tuttavia, a richiesta e compatibilmente con i precedenti criteri non sarà escluso dall'accesso al fondo.

3. I criteri sopra esposti per l'erogazione delle risorse sono stabiliti avuto riguardo:

- del piano dell'offerta formativa;

- della macro-progettualità approvata dal Collegio docenti;

- delle esigenze funzionali alla logistica;

- dell'organizzazione del servizio.

Art. 20 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa;

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;

e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;

f. contributi dei genitori.

Art. 21 – Attività finalizzate

1. I finanziamenti finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico si prevedono finanziamenti finalizzati per:

1.a.a. attività finanziate da enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, ecc.;

1.a.b. funzioni strumentali al PtOF;

1.a.c. incarichi specifici al personale ATA;

1.a.d. ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti.

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3. Funzioni strumentali: sono state individuate in Collegio docenti 4 aree per le funzioni strumentali, con incarico a 4 docenti :

1. Gestione del P.T.O.F. Genovese Giovanni

2. Inclusione alunni Grano Liana

3. Formazione Docenti Gradilone Pasquale

4. Coordinamento Didattico De Luca Daniela

Art. 22- Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Ciascun docente alla conclusione dell’incarico relazionerà sull’attività svolta.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 23 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati raggiunti.

2. Si attribuisce priorità alle attività legate all’organizzazione scolastica.

Art. 24 – Finalizzazione delle risorse degli anni precedenti

1. Le economie, al netto di eventuali pagamenti sospesi, relative all’anno scolastico 2016/2017 sono assegnate al FIS dell’anno scolastico 2017/2018 e quindi costituiscono una parte di incremento dello stesso.

Art. 25 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 19, al netto dell'indennità del DSGA, della retribuzione dei Collaboratori del Dirigente scolastico sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnate per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA le seguenti quote del fondo dell'istituzione scolastica:

personale docente 70%

personale ATA 30%

2. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate confluiranno nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo.

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui al PtOF di Istituto il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto all’organizzazione (collaboratori del dirigente, fiduciari di plesso);

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di gruppi di lavoro e di progetto, responsabili delle attrezzature tecnologiche, dei laboratori, INVALSI, formazione, ecc.);

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c. progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare (tale quota sarà attribuita ai singoli plessi in ragione del numero di alunni).

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate, suddivisa la quota FIS in 50% per gli amministrativi e 50% per i collaboratori scolastici.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

CAPO III – ALTRI STANZIAMENTI Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per a.s. 2017/2018 sono pari € 2.316,22 lordo dipendente divise in € 1.158,11 per gli amministrativi e €1.158,11 per i collaboratori scolastici così come definito nel piano delle Attività del Personale Ata su proposta del Dsga.

3. Per gli amministrativi tali risorse verranno ripartite in maniera da riconoscere la particolare rilevanza di responsabilità dei singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente su proposta del DSGA.

4. Per i collaboratori scolastici le risorse verranno ripartite in ragione agli incarichi conferiti di cui all’art. 47, comma 3 del CCNL.

Art. 29 – Quota finanziamento forte processo immigratorio e dispersione scolastica

1. I fondi assegnati alle scuole in aree a rischio di forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica derivano da ipotesi di contratto ex art. 9 CCNL.

2. La ripartizione avverrà in rapporto ai bisogni individuati, sentiti i singoli docenti e la funzione strumentale incaricata

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

Art. 31 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’Istituto.

2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’Istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto/dovere alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 32- Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

a. addetti al primo soccorso

b. addetti al primo intervento sulla fiamma

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale interno; esse saranno appositamente formate o aggiornate attraverso i corsi specifici.

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