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Approvazione del Bilancio e ruolo del revisore La relazione del revisore secondo il CNDCEC Continuità aziendale all'epoca del Coronavirus

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V IDEO F ISCO 1 7 GIUGNO 2020

Approvazione del Bilancio e ruolo del revisore La relazione del revisore secondo il CNDCEC Continuità aziendale all'epoca del Coronavirus

a cura di Andrea Scaini

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IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Emergenza covid – 19 – DL 18/2020 CONV. L. 27/2020

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IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO Emergenza covid – 19 – DL 18/2020 conv. L. 27/2020

SOCIETA’ COOPERATIVE

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IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Modalità svolgimento iter approvazione Bilancio

Modalità svolgimento riunioni interamente in audio video conferenza estensibile a tutte le riunioni collegiali (CDA, Collegi Sindacali, attività di revisione) in relazione ai vari DPCM di distanziamento personale

Non necessario verbalizzare riunione «virtuale» di organo amministrativo per recepire prolungamento ex lege dell’iter a 180 gg. (NB: Ultimo giorno 28 Giugno 2020), ma forse opportuna per società che dovranno nominare organo di controllo e/o revisore per la prima volta

In ogni caso vedi anche Massima 187 Notariato di Milano in liea con art. 106 DL 18 del 2020 che avvalora tale modalità estesa anche a livello dottrinale

Per Collegio Sindacale disposizioni particolari per la firma da Documento CNDCEC (Giugno 2020)

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Legge del 04/08/2017 n. 124 – art. 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

EVIDENZA SOVVENZIONI PUBBLICHE

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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

ART. 8 comma 6 sexies del d.l. milleproroghe 162 del 2019 convertito nella legge n. 8 del 2020 (In Gazzetta Ufficiale n. del 29 Febbraio 2020

ART. 379 Del Dlgs 12 Gennaio 2019 n. 14 (riforma Crisi di Impresa ed Insolvenza) 3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

ART. 8 comma 6 sexies del d.l. milleproroghe 162 del 2019 convertito nella legge n. 8 del 2020 (In Gazzetta Ufficiale n. del 29 Febbraio 2020

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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

SOCIETA’ COMUNQUE OBBLIGATE ALLA NOMINA

CASISTICA DOPO LE MODIFICHE – PRIMA INTERPRETAZIONE

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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

CASISTICA DOPO LE MODIFICHE – PRIMA INTERPRETAZIONE E. Bozza – L. De Angelis – Eutekne info

Qualche riflessione si rende opportuna in tema di revoca o dimissioni dei revisori già nominati.

Ad avviso di chi scrive, diversamente da quanto già sostenuto su Eutekne.info (si veda “Confermata la riapertura dei termini per la nomina dei controllori delle srl” del 19 febbraio scorso), trattandosi di una riapertura dei termini (nomina da deliberare “entro la data di approvazione” e non “con l’approvazione” dei bilanci 2019), le ragioni per una revoca per giusta causa dei revisori fino ad oggi nominati non andrebbero a concretizzarsi.

La riapertura dei termini, infatti, non determina una situazione di “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” prevista dall’art. 4, comma 1, lett. l) del DM 261/2012”

(come, ad esempio, avvenuto per effetto dell’innalzamento dei parametri operato dalla c.d. “legge sblocca cantieri” per quelle società che si fossero trovate al di sotto dei nuovi limiti) poiché non vengono affatto meno le ragioni della nomina ma semplicemente viene concesso un tempo più ampio per provvedere. Una circostanza, questa, che di certo non incide sulle nomine legittimamente già effettuate sulla base dei vecchi termini.

Difficilmente percorribile appare anche la strada delle dimissioni del revisore, sia per la mancanza delle “idonee circostanze” di cui all’art. 5 del citato decreto 261/2012, sia, soprattutto, in quanto, non risolutiva rispetto allo scopo di evitare l’emissione del giudizio sul bilancio 2019. In questi casi, infatti, come peraltro previsto nell’art. 7 dello stesso DM,

“Risoluzione consensuale del contratto di revisione”, le funzioni di revisione legale “continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni”. In altri termini una cessazione dell’incarico oggi, in assenza di sostituzione, imporrebbe al revisore di emettere il giudizio sul bilancio fino a fine agosto.

Da evidenziare, infine, che sia nel caso di revoca (per una giusta causa che si ribadisce nel caso di specie non

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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

PASSAGGIO CONSIGLIABILE NEL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE APPROVA LA BOZZA DI BILANCIO

(per dare continuità ad eventuali assemblee deserte in prossimità del 16 dicembre 2019 o in Gennaio 2020 per evitare nomina)

AL TERMINE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO E PRIMA DELLA DELIBERA DI CONVOCAZIONE CON ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi del novellato art. 2477 C.c., riscontrato che la Società ha superato per gli esercizi 2018 e 2019 i limiti ivi previsti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o il revisore, la Assemblea di approvazione del Bilancio dovrà provvedere alla relativa nomina.

In conformità allo Statuto sociale ed in relazione alla continua evoluzione normativa, il Presidente ricorda che aveva già provveduto ad acquisire, entro il 16 Dicembre 2019, apposito preventivo di costo per l’affidamento del solo incarico di revisione legale a __________ ______________di Mantova rimettendo tuttavia alla Assemblea ogni decisione in merito

(11)

NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016

Ebbene, le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la

"valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono "libere", ma vincolate normativamente e/o tecnicamente

Va dunque, per completezza, definito il concetto di "rilevanza" ai fini del falso in bilancio. Esso ha la sua riconoscibile origine nella normativa comunitaria (art. 2 punto 16 Direttiva UE 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni e tipologie di imprese, recepito con DLgs. 14 agosto 2015, n.

136), che definisce rilevante l'informazione «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell'impresa».

(13)

DEBITI

AN

QUANTUM

QUANDO

FONDI

AN

QUANTUM O

QUANDO

RISERVE UTILI

AN

QUANTUM

QUANDO

CERTI INCERTI

OIC 31

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

(14)

OIC 31

ATTENZIONE AL DISTINGUO

STANZIO, NON STANZIO MA INFORMO, NON STANZIO E NON INFORMO

PASSIVITÀ POTENZIALE

REMOTA POSSIBILE PROBABILE

Nulla Informativa in Nota

Integrativa – 2427 N. 9

Stanziamento accantonamento se

stimabile l’onere

BILANCIO

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

(15)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

(16)

LA DOCUMENTAZIONE FISCALE DA RICORDARE

NUOVO CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

l’articolo 1 D.Lgs. 142/2018 è intervenuto sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi nell’ambito del reddito d’impresa riscrivendo l’articolo 96 Tuir.

il Rol, secondo il nuovo articolo 96, comma 4, Tuir, è calcolato come differenziale tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell’articolo 2425 cod. civ., assunti a valore fiscale, con esclusione delle voci civilistiche relative:

agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

ai canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

Solo per citare alcuni esempi, il Rol sarà influenzato:

dai costi per telefonia nella misura dell’80% (nella previgente disciplina venivano considerati in misura integrale);

dai costi per compensi amministratori solo se corrisposti (principio di cassa in luogo del principio di competenza);

Dalle spese di rappresentanza deducibili in base ai limiti dell’articolo 108 Tuir.

(17)

IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISPOSIZIONE SULLA

INDEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI

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L’EMERSIONE TEMPESTIVA (ANTICIPATA) RIMANE OBIETTIVO DEI SOLI ORGANI SOCIALI

DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

Art. 375

Assetti organizzativi dell'impresa

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».

2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

(19)

DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

RESTANO IN VIGORE ALCUNI REATI FALLIMENTARI INCOMPATIBILI CON LA CRISI DA COVID – 19 E CON LE DISPOSIZIONI «AGEVOLATIVE» SU CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO NETTO,

SU FINANZIAMENTO SOCI, SU FINANZIAMENTI FINALIZZATI DA INTERIM RULE A FAVORE DI DIPENDENTI E FORNITORI

ART. 217 N. 4 L.F. – INDEBITA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ CON AGGRAVAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA

ART. 216 III COMMA L.F. – BANCAROTTA PREFERENZIALE PER MANCATO RISPETTO NEI PAGAMENTI DELL’ORDINE DEI PRIVILEGI

SOLUZIONE DA ADOTTARE

INSERIRE NELL’ART. 217 BIS DELLA LEGGE FALLIMENTARE UN COMMA CHE PREVEDA CHE TUTTI I PAGAMENTI ESEGUITI NEL 2020 DURANTE LA PENDEMIA GODONO DALL’ESONERO

DAI REATI SOPRA CITATI

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

LE PARTI MANCANTI

(20)

DOPO IL DECRETO LEGGE 23/2020

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

LE PARTI MANCANTI

RESTA IN VIGORE L’ART. 378 DEL DLGS. 14 DEL 2019

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9100 del 6 maggio 2015

che ha definitivamente stabilito la non utilizzabilità del metodo del passivo fallimentare quale parametro per il calcolo delle eventuali azioni di responsabilità, privilegiando il calcolo analitico delle differenze dei netti patrimoniali, o delle singole azioni dannose commesse, calcolati su valori omogenei, onde evitare soluzioni sbrigative e viziate da valutazioni soggettive e non contestualizzate.

VA INSERITA TASSATIVAMENTE UNA NORMA

INTERPRETATIVA CHE DISINNESCA ED ESPUNGE LE

OSCILLAZIONI DI PATRIMONIO NETTO REGISTRATE

NEGLI ESERCIZI 2020 E 2021 DAL CALCOLO DEL DANNO

(21)

APPROCCIO DIAGNOSTICO

NECESSARIO COMUNQUE UNO SCREENING COMPLETO

ESISTONO MOLTEPLICI DOCUMENTI CHE CONTENGONO RIFERIMENTI GLI INDICATORI

OIC 9 – INDICATORI DI PERDITA

OIC 10 – RISULTATI PARZIALI DEL RENDICONTO OIC 11 – ESCALATION SU ALCUNE QUESTIONI ART. 2428 C.C.– INDICATORI FINANZIARI E NON

ISA ITALIA 570 – INDICATORI PER LA VERIFICA

DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE

(22)

APPROCCIO DIAGNOSTICO E COVID - 19

IMPATTI IMPATTI

Potenzialmente importanti

Positivi grazie a

«moratorie»

Rischio di alimentazione

Da verificare in situazioni

già deboli

(23)

APPROCCIO DIAGNOSTICO CNDCEC APPROCCIO AD ALBERO

Patrimonio Netto Positivo o adeguata ricapitalizzazione Indice D.S.C.R. maggiore di 1

Per sostenibilità flussi a servizio del debito finanziario

nei sei mesi successivi Oppure:

Mancato superamento di tutti e cinque gli indici

prospettati

(24)

APPROCCIO DIAGNOSTICO OIC 11

PRESUPPOSTO DI CONTINUITA’ AZIENDALE – OIC 11 ESCALATION DI APPLICAZIONE

Riesame tenuta Patrimonio Netto e Continuità

Restringere ottica temporale:

Piani ammortamento Impairment test

Accantonamenti rischi e spese Contratti derivati

Imposte Anticipate

VERIFICA ESISTENZA CAUSE DI SCIOGLIMENTO: se negativa, adozione criteri di continuità e si

passa alla fase successiva

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APPROCCIO DIAGNOSTICO BANCHE

INDICATORI CHE ANDREBBERO SEMPRE INSERITI IN NOTA INTEGRATIVA O IN RELAZIONE SULLE GESTIONE A SUPPORTO RATING BANCARI OLTRE AL

D.S.C.R. (SEPPUR SEMPLIFICATO)

Valori di riferimento

Anno Corrente Anno Precedente Descrizione Anno Corrente Anno Precedente

EBITDA 3.000.000,00 3.500.000,00 EBITDA 3.000.000,00 3.500.000,00

Posizione Finanziaria Netta ( se attiva

inserire con il segno meno) 10.000.000,00 12.000.000,00

Posizione Finanziaria Netta Comprensiva

dei Debiti residui per leasing 12.500.000,00 15.200.000,00

Debiti residui leasing 2.500.000,00 3.200.000,00

Gearing Ratio (Posizione Finanziaria

Netta/Patrimonio Netto) 1,39 2,03

Risultato gestione Finanziaria 450.000,00 550.000,00

Leverage Ratio (Posizione Finanziaria

Netta/Ebitda 4,17 4,34

Patrimonio Netto 9.000.000,00 7.500.000,00

Interest Cover Ratio (Ebitda/Risultato

Gestione Finanziaria) 6,67 6,36

INDICATORI DI BASE PER IL RATING BANCARIO

(26)

APPROCCIO DIAGNOSTICO FINANZIARIO

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (D.S.C.R.)

Preliminarmente va ricordato che l’utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜−𝑡𝑎𝑥

--- 𝐹𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜

Ove:

Per il calcolo del numeratore possono essere utilizzati due approcci, anzi addirittura tre

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 1

(27)

APPROCCIO DIAGNOSTICO FINANZIARIO

OIC N. 10

TRIPARTIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

(28)

APPROCCIO DIAGNOSTICO FINANZIARIO

ANOMALIE EMERGENTI DAL RENDICONTO FINANZIARIO

CASH FLOW REDDITUALE ED EXTRA REDDITUALE ENTRAMBI POSITIVI SITUAZIONE IDEALE

CASH FLOW REDDITUALE POSITIVO ED EXTRAREDDITUALE NEGATIVO SITUAZIONE DA VERIFICARE

A MAGGIOR RAGIONE SE IL FLUSSO TOTALE E’ NEGATIVO

CASH FLOW REDDITUALE NEGATIVO ED EXTRAREDDITUALE POSITIVO SITUAZIONE ANOMALA

PERICOLO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PERDITE ECONOMICHE CASH FLOW REDDITUALE NEGATIVO ED EXTRAREDDITUALE NEGATIVO

SITUAZIONE PERICOLOSA

NECESSITA’ DI ULTERIORI INDAGINI EX ISA 570

(29)

APPROCCIO DIAGNOSTICO FINANZIARIO

INDICATORI (Fonte Prof. F. Bava)

(30)

APPROCCIO DIAGNOSTICO FINANZIARIO ANALISI DI BILANCIO

Nuovi Approcci – Mini Rendiconto Finanziario

Voce Contabile 2016 2017 Differenza Flusso

Clienti e Portafoglio 968.000,00 987.000,00 - 19.000,00

Finanziari Attivi 60.000,00 22.000,00 - 38.000,00

IVA Credito 27.000,00 101.000,00 - 74.000,00

Crediti diversi 3.000,00 48.000,00 - 45.000,00

Immobilizzazioni Nette 78.000,00 160.000,00 - 82.000,00

Risconti 4.000,00 3.000,00 1.000,00

Rimanenze Magazzino 720.000,00 850.000,00 - 130.000,00

Finanziari Passivi a breve - 107.000,00 - 287.000,00 - 180.000,00

Finanziari a medio e lungo - 156.000,00 - 281.000,00 125.000,00

Debiti diversi - 118.000,00 - 91.000,00 - 27.000,00

Fondo TFR - 62.000,00 - 62.000,00 -

Fornitori - 214.000,00 - 210.000,00 - 4.000,00

Fondo indennità agenti - 38.000,00 - 42.000,00 4.000,00

Patrimonio Netto - 1.165.000,00 - 1.198.000,00 33.000,00

-

- - 218.000,00 Posizione Finanziaria Netta e Breve Termine - 47.000,00 - 265.000,00 - 218.000,00

Differenza Flussi - 218.000,00

(31)

APPROCCIO DIAGNOSTICO FINANZIARIO

PIANO FINANZIARIO (Fonte Prof. F. Bava)

(32)

GESTIONE FINANZIARIA EMERGENZIALE

ANOMALIE DERIVANTI DAL LOCKDOWN ESTESO

CASH FLOW REDDITUALE GESTIONE CARATTERISTICA IN DRASTICO CALO A CAUSA DI

Rallentamento incassi clienti Pressioni dai fornitori sui pagamenti

Non proroga versamenti tributari e Previdenziali Ammortizzatori sociali lenti ed onerosi da gestire Crollo delle vendite e tenuta dei costi fissi di struttura

CASH FLOW GESTIONE DI FINANZIAMENTO DA CONGELARE ED ALIMENTARE POSITIVAMENTE

Stand still fidi a breve termine

Moratoria Finanziamento a Medio Lungo

Acquisizione Nuova Finanza con Preammortamento Lungo

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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

2 1

(34)

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI

AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

(35)

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

IMPAIRMENT TEST SEMPLIFICATO RIESTESO A TUTTE LE PMI

AUSPICIO FINALMENTE ARRIVATO ANCHE DA PORTAVOCE DEL CNDCEC !!!!!!

Le raccomandazioni dell’ESMA riguardano le società quotate, ma l’occasione è utile per ricordare che dall’impairment test non andranno esenti le società non quotate in sede di predisposizione del bilancio 2020. Sarebbe auspicabile, a tal fine, rivedere il principio contabile nazionale OIC 9, riportando le attuali soglie per l’accesso al metodo semplificato (quelle dell’art. 2435-bis c.c.) ai valori originariamente contenuti nella versione precedente del 2014 (ricavi: euro 40 milioni; totale attivo: 20 milioni; 250 dipendenti occupati in media).

Fare un impairment test ordinario per tutte le imprese che superano 8,8 milioni di euro di ricavi e 4,4 milioni di euro di totale attivo o 50 dipendenti occupati in media, francamente, appare per le imprese di medie dimensioni operazione costosa e, quindi, inefficace sul piano concreto. Molto meglio proporre un metodo, quale quello semplificato, che evita l’attualizzazione di cash flow previsionali e la definizione dei tassi di sconto, e si concentra sulla capacità di ammortamento, ossia del margine economico previsionale.

(36)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

ACCORGIMENTI E DECISIONI DA ASSUMERE A PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Conversione nel Bilancio 2019 dei finanziamenti soci: viste le conseguenze che deriveranno dalle chiusure forzate e dal rallentamento generale dei mercati è opportuno che si solleciti il passaggio a riserva degli eventuali finanziamenti soci presenti a Bilancio

Rivalutazione dei beni a protezione del Patrimonio Netto: nelle aziende che hanno immobili o beni strumentali rilevanti e patrimonio netto basso, valutare se aderire alla rivalutazione con il metodo dello storno del fondo ammortamento e pagamento dilazionato della imposta sostitutiva. Non va fatto l’affrancamento del fondo perché, tanto, nella maggior parte delle aziende il 2020 chiuderà in perdita e copriremo la perdita con il fondo di rivalutazione a costo zero, lasciando così immutata la entità del patrimonio netto

MA ………..

(37)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

VOLONTA’ DI DISINNESCARE OBBLIGHI DI ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI

«SENZA INDUGIO» DURANTE LA FASE ACUTA DELLA CRISI PANDEMICA

MA

RIFERIMENTO TEMPORALE CHE PREVEDE CHE, NON APPENA NOTI I RISULTATI DEL 2020 SI DOVRANNO ASSUMERE I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE NORME

NON PIU’ SOSPESE ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

(38)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

DISINNESCATI SOLO GLI ADEMPIMENTI SOSTANZIALI DI RIPIANAMENTO ED IMMISSIONE NUOVA FINANZA E QUELLI FORMALI DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

(39)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

INTERPRETAZIONE PREFERIBILE E PRUDENZIALE Esercizio chiuso al 31/12/2019. La società può trovarsi:

1. in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema;

2. con perdite che intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea per assumere gli opportuni provvedimenti, che potranno anche consistere nel confidare che la situazione si riequilibri nel 2020;

3. con perdite che intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: la società va ricapitalizzata o trasformata in società di persone; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori devono limitarsi a una gestione conservativa.

Negli ultimi due casi non potrà essere applicato l’articolo 6 del Dl 23/2020, che, ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

(40)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

INTERPRETAZIONE PREFERIBILE E PRUDENZIALE Esercizio chiuso al 31/12/2020. La società può trovarsi:

1. in utile o con perdite (non coperte da riserve) che intaccano il capitale per non oltre un terzo: nessun problema;

2. con perdite che (comprese quelle pregresse) intaccano il capitale per oltre un terzo ma non lo fanno scendere al di sotto del limite minimo: occorre convocare l’assemblea ma non assumere gli «opportuni provvedimenti»;

3. perdite che (comprese quelle pregresse) intaccano il capitale oltre il terzo e lo portano sotto il minimo legale: anche in questo gli amministratori devono convocare l’assemblea, ma quest’ultima non è tenuta ad assumere i provvedimenti previsti dal Codice, neppure se il 2020 è il secondo anno “di grazia”, dopo il primo rinvio già operato in chiusura dell’esercizio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 13 aprile scorso).

Negli ultimi due casi vi è applicazione dell’articolo 6 del Dl 23/2020.

ART. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

(41)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (OIC 29) ARTICOLO 2427 C.c. – n. 22 quater (Bilanci Ordinari ed AbbreviatI)

Informativa Covid – (es. Assirevi informativa 153)

Il fenomeno “Coronavirus” si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto vicino alla data da sempre utilizzata per la chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019. Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese risalgano alla fine del 2019, solo il 30 gennaio 2020 l’International Health Regulations Emergency Committee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale. Da allora, numerosi casi sono stati diagnosticati anche in altri paesi determinando l’adozione di specifiche decisioni sia in Cina sia negli altri paesi, tra cui l’Italia, man mano che le informazioni erano rese disponibili.

L’Italia, in modo particolare la Lombardia, l’Emilia Romagna e le Regioni del Nord Ovest sono state caratterizzate da uno sviluppo esponenziale dei contagi e dei decessi, tali da mettere a rischio finanche la capacità di adeguata accoglienza e cura da parte delle strutture sanitarie, della Protezione Civile e del terzo settore in genere che, nonostante il pericolo e l’emergenza, si sono prodigate in una attività eccezionale ed encomiabile.

Il Governo è stato costretto ad emanare una serie di provvedimenti restrittivi non solo delle attività commerciali e produttive ma anche della libera circolazione delle persone per incentivare il c.d.

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (OIC 29) ARTICOLO 2427 C.c. – n. 22 quater (Bilanci Ordinari ed AbbreviatI)

Informativa Covid – (es. Assirevi informativa 153)

Tali restrizioni hanno comportato una forte limitazione delle attività produttive e di vendita della società, tali da rendere prudente informare in questa sede che tutte le grandezze economiche, patrimoniali, finanziarie e strutturali della società potrebbero variare anche sensibilmente nel corso del 2020.

La società ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle normative che si sono via via evolute nel corso dei primi mesi del 2020, in primis per la tutela della salute del proprio management e dei propri collaboratori e dipendenti ed anche per la prevenzione di impatti di natura economico finanziario e patrimoniale in genere.

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del bilancio, è tuttavia ragionevole ritenere che l’evento sia, allo stato attuale delle conoscenze e delle incertezze, generalmente classificabile nell’ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa (non-adjusting event).

(43)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

A PRIMA VISTA VALE SOLO PER I BILANCI RELATIVI AL 2020 CON FOTOGRAFIA DELLA CONTINUITA’ CRISTALLIZZATA ANTE PANDEMIA

TALE NORMA IN BASE ALLA RELAZIONE E’ NON APPLICABILE A QUELLE REALTA’

CHE ERANO GIA’ IN CONDIZIONI DI PERICOLO AL 31 DICEMBRE 2019

RENDE ANCORA PIU’ IMPEGNATIVA LA DICHIARAZIONE DEI REVISORI IN FASE DI DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

(44)

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020 – ART. 7 DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 6 - OIC

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020 – ART. 7 DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 6 - OIC

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

ESEMPIO DI INFORMATIVA IN RELAZIONE SULLA GESTIONE O NOTA INTEGRATIVA BILANCIO RELATIVO AL 2019 – OVE NON ESISTANO PROBLEMI DI SORTA

Per quanto concerne invece l’esercizio in chiusura, in funzione delle notizie e dei dati acquisiti sino alla data del 23 Febbraio 2020 ai sensi dell’art. 7 del Dl 23 del 2020, riscontrata la adeguata struttura economico, patrimoniale e finanziaria della società, palesata dagli indicatori più innanzi commentati, lo scrivente consiglio di amministrazione ritiene che per l’esercizio 2019 sussistano i requisiti di continuità aziendale ex art. 2423 bis n. 1 del Codice civile, così come attuati tecnicamente dall’OIC all’interno del principio contabile n. 11 e che non sussistano significative incertezze su tale argomento

DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N. 23 DEL 8 APRILE 2020

ART. 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

L’ELEMENTO FONDAMENTALE DI QUESTA TRANSIZIONE E’ LA DIMOSTRABILITA’

PUNTUALE E PROSPETTICA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE

L’ELEMENTO FONDAMENTALE DI QUESTA TRANSIZIONE E’ LA

DIMOSTRABILITA’ PUNTUALE E RETROSPETTIVA DELLA

CONTINUITA’ AZIENDALE

EVOLUZIONE DEL

CONCETTO DI CONTINUITA’

E DEGLI OBIETTIVI DEL

BILANCIO

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

PARAGRAFI NELLA RELAZIONE PARTE VIGILANZA EX ART. 2403 C.C.

Abbiamo [Ho] acquisito conoscenza e abbiamo [ho] vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall’organo amministrativo [amministratore unico] [amministratore delegato] per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo [Ho] acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra [mia] competenza,

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con

riferimento agli impatti dell’emergenza da COVID-19 sui sistemi informatici e telematici,

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei

documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da

riferire.

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LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

INTERVENTO DI ASSIREVI SULL’APPLICAZIONE DELLA DEROGA EX ART. 7 DL 23 DEL 2020

Documento di ricerca n. 235

Contiene tre esempi di Relazione di Revisione

• Deroga con giudizio appropriato sulla continuità e significative incertezze

• Non esistenza di alternative alla cessazione dell’attività con informativa appropriata

• Assenza di informativa ed utilizzo della continuità aziendale

(51)

Arrivederci al prossimo incontro VideoFisco del 9 settembre 2020

Percorso revisione parte II

(2 ore materie caratterizzanti)

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