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CONTRAENTE. Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone Via A. Fabi, snc FROSINONE P.IVA e R.I. :

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LOTTO N° 3 CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, RISCHI DIVERSI (INCENDIO/FURTO) E KASKO

C.I.G.: 8839563E23

CONTRAENTE

Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone

Via A. Fabi, snc 03100 FROSINONE P.IVA e R.I. : 01886690609

EFFETTO: ore 24.00 del SCADENZA: ore 24.00 del Rateazione: annuale

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Pagina 2 di 23 SOMMARIO

SEZIONE I DEFINIZIONI

CONDIZIONIGENERALIDIASSICURAZIONEDELLARESPONSABILITA'CIVILEDERIVANTEDALLACIRCOLAZIONEDEIVEICOLIA MOTORE

1.1OGGETTODELL'ASSICURAZIONE 1.2ESCLUSIONIERIVALSA

1.3DICHIARAZIONIRELATIVEALLECIRCOSTANZEDELRISCHIOAGGRAVAMENTODIRISCHIO 1.4ESTENSIONETERRITORIALE

1.5PAGAMENTODELPREMIO 1.6ADEGUAMENTODELPREMIO

1.7CESSAZIONEDIRISCHIOPERDISTRUZIONEODEMOLIZIONEODESPORTAZIONEDEFINITIVADELVEICOLOASSICURATO 1.8SOSTITUZIONEDELCONTRATTO,DELCERTIFICATOEDELCONTRASSEGNO

1.9ATTESTAZIONEDELLOSTATODIRISCHIO 1.10MODALITA’PERLADENUNCIADEISINISTRI 1.11PROCEDUREDIRISARCIMENTODIRETTO

1.12RIPARAZIONEREINTEGRAZIONEINFORMASPECIFICA(RCA) 1.13PROCEDURAORDINARIADIRISARCIMENTO

1.14PROCEDURADIRISARCIMENTODELTERZOTRASPORTATO 1.15GESTIONEDELLEVERTENZE

1.16DURATADELCONTRATTO

1.17RISOLUZIONEDELCONTRATTOPERILFURTODELVEICOLO 1.18FOROCOMPETENTE

1.19ONERIFISCALI

1.20RINVIOALLENORMEDILEGGE 1.21 MASSIMALIDIGARANZIA

1.22ASSICURAZIONEINBASEALIBROMATRICOLA 1.23 MEZZIDAASSICURARE

CONDIZIONIAGGIUNTIVEPRL'ASSICURAZIONEDIRISCHINONCOMPRESIINQUELLAOBBLIGATORIA A)CARICOESCARICO

B)RICORSOTERZIDAINCENDIO C)RCDEITRASPORTATI

D)SOCCORSOVITTIMEDELLASTRADA

E) RINUNCIAALDIRITTODIRIVALSANEICONFRONTIDELCONTRAENTE F) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

G) ROTTURA CRISTALLI H) RIPRISTINO AIRBAG

I) SPESE DI MMATRICOLAZIONE - PREMIO RC AUTO - TASSA DI PROPRIETA' L) PERDITA CHIAVI

M) TRAINO E RECUPERO N) RIENTRO DEI PASSEGGERI O) TRASPORTO IN AMBULANZA

P) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CNO MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI Q) AUTOVEICOLI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON HANDICAP

CONDIZIONISPECIALI(VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) A)FRANCHIGIAFISSAEASSOLUTA

B)BONUS/MALUS

C)MAGGIORAZIONEDELPREMIOPERSINISTROSITA’

...

SEZIONEII

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

2.1OGGETTODELL'ASSICURAZIONE 2.2 ESCLUSIONI

2.3 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO 2.4 DENUNCIA DEI SINISTRI

2.5 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 2.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

2.8RIPARAZIONEREINTEGRAZIONEINFORMASPECIFICA 2.9 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

2.10 DANNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE

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3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 3.2 ESCLUSIONI

3.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

3.4 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO 3.5 DENUNCIA DEI SINISTRI

3.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 3.7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 3.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

3.9RIPARAZIONEREINTEGRAZIONEINFORMASPECIFICA(KASKO)

SEZIONE4

4.1 NOLEGGIO VEICOLO 4.2 TRACCABILITA’ FLUSSI

SEZIONEV

MASSIMALI,LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI 5.1 MASSIMALE UNICO RCA

5.2 LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E SCOPERTI

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DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori

– di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

– non di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all’acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.

– fonoaudiovisivi - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Compagnia e/o Società

L’Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Conducente

La persona fisica alla guida del veicolo Contraente

Il soggetto che stipula I'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

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Impresa/Società

l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Legge

il D. Lgs.209 del 07.09.2005 e la successiva normativa di attuazione Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l’assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l’assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Regolamento

il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l’eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Tariffa

la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto

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Valore Commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d’epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell’assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

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SEZIONE I

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

1.2 – ESCLUSIONI E RIVALSA L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

1.4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S.

Marino.

1.5 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31/12/ da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

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Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

1.6 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

1.7 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

1.8 – SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia RCA., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge.

1.9 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

 la denominazione dell'impresa;

 il nome

 denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;

 il numero dei contratto di assicurazione;

 la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;

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 i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

 la firma dell'assicuratore.

L’attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

 sospensione della garanzia nel corso del contratto;

 contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

 contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

 contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

 cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;

 furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

1.10 – MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

1.11PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

1.12 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA (RCA)

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La Società in caso di sinistro che rientri nella procedura di risarcimento diretto ai sensi del codice delle assicurazioni, dovrà mettere a disposizione un servizio di riparazione in forma specifica presente almeno nei seguenti Comuni: Anagni, Frosinone, Ceprano, Sora e Cassino.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia e/o scoperto.

1.13 - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

1.14 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (art. 141 della Legge) Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 della Legge.

1.15 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per ì legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

1.16 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (TRE), con effetto alle ore 24.00 del ______________ e scadenza alle ore 24.00 del ______________________.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

1.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

1.18 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Frosinone.

1.19 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

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1.20 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.21 – MASSIMALI DI GARANZIA E FORMA TARIFFARIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute. ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con un massimale di Euro 7.290.000,00= per ogni veicolo.

La presente polizza è stipulata nelle seguenti forme tariffarie:

 Franchigia fissa di € 150,00 per le autovetture e per veicoli autopromiscuo;

 Tariffa fissa per veicoli adibiti ed attrezzati ad uso speciale, autocarri, ecc….;

In caso di proroga del contratto verrà utilizzato il medesimo criterio di determinazione del premio.

Il rimborso degli importi sostenuti dalla Impresa per franchigia sarà effettuato con cadenza semestrale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta cumulativa, completa di atti giustificativi.

1.22 – ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

1.23 – MEZZI DA ASSICURARE Come da allegato elenco

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CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

A) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 1.000.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

 tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

C) RC DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.

E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE

L’Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:

 se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore,

 nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione,

 nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

F) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell’ambiente s’intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

a) per i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

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b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;

d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

G) ROTTURA CRISTALLI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5 e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa.

H) RIPRISTINO AIRBAG

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

I) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - PREMIO RC AUTO - TASSA DI PROPRIETÀ

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;

b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

L) Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5 - le spese sostenute dall’Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

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M) TRAINO E RECUPERO

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all’esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un’officina/carrozzeria convenzionata con la Società.

In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5 e le spese di recupero e/o traino rimangono totalmente a carico della Società stessa.

N) RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

O) TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5, le spese

sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

P) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportare o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alla suddette operazioni non sono considerate terzi.

Q) AUTOVEICOLI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON HANDICAP

L’assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

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CONDIZIONI SPECIALI (valide soltanto se espressamente richiamate)

A) FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda dei danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B) BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla la alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n, 106 dell'08.05.93).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

C) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

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SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO- POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

a) Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;

b) Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;

c) Eventi atmosferici e diversi - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;

d) Furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell’ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da Eventi socio-politici e da Eventi atmosferici e diversi, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 5.

2.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;

c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

2.3 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

2.4 DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

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2.5 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;

2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;

3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

2.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

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2.8 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La Società in caso di sinistro che rientri nelle garanzie ARD, dovrà mettere a disposizione un servizio di riparazione in forma specifica presente almeno nei seguenti Comuni: Anagni, Frosinone, Ceprano, Sora e Cassino.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti dello scoperto e/o franchigia.

2.9 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

2.10 DANNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

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SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell’ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 5.

3.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d’aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;

c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;

d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;

e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L’assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;

- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

3.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, in caso di sinistro e ferma l’esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all’azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell’art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

3.4 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

3.5 DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell’entità approssimativa del danno.

3.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

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L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;

2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;

3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L’imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l’Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

3.7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

3.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro,

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senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

3.9 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La Società in caso di sinistro che rientri nelle KASKO, dovrà mettere a disposizione un servizio di riparazione in forma specifica presente almeno nei seguenti Comuni: Anagni, Frosinone, Ceprano, Sora e Cassino.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti dello scoperto e/o franchigia.

SEZIONE IV

4.1 NOLEGGIO VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la Società, relativamente alla sole autovetture ed ai soli agli autocarri avente peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 q.li, provvede al noleggio di un veicolo di caratteristiche similari, esclusi carburanti e lubrificanti, per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni

4.2 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZAIARI In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

SEZIONE V

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MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

5.1 MASSIMALE UNICO RCA:

- Euro 7.290.000,00 per ogni altro veicolo assicurato

vedasi Allegato ELENCO VEICOLI.

5.2 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

NORM A

GARANZIE LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO

FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO

Ricorso Terzi € 100.000,00 Nessuna

Danni causati dal trasporto di vittime della strada

€ 1.000,00 Nessuna

Rottura cristalli € 700,00 Nessuna

Rottura cristalli riparazione/sostituzione presso centro cristalli convenzionato con la Società

€ 1.000,00 Nessuna

Ripristino airbag € 700,00 € 100,00

Spese di immatricolazione € 1.000,00 Nessuna

Spese assicurazione RCA 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione

Nessuna

Spese tassa di proprietà 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto

Nessuna

Perdita delle chiavi € 300,00 Nessuna

Traino e recupero € 700,00 Nessuna

Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società

€ 1.000,00 Nessuna

Rientro dei passeggeri € 1.000,00 Nessuna

Trasporto in ambulanza € 1.000,00 Nessuna

Eventi sociopolitici = Scoperto 5% minimo €

100,00

Eventi atmosferici e diversi = Scoperto 5% minimo €

100,00

Kasko = Scoperto 5% minimo €

250,00

Noleggio veicolo 30 gg

ELENCO MEZZI DA ASSICURARE (ALLEGATO)

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Nessuno dei veicoli è assicurato per le garanzie di cui alla sezione B – Garanzie Prestate

Gli attestati di rischio saranno comunicati successivamente alla Società risultata aggiudicataria affinché si determini il premio definitivo.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA’

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